TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 7 aprile 2025 nella causa civile iscritta al n. 5974 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Giulio Parte_1 C.F._1
Antonio e elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stasulli Assunta, CP_1 C.F._2
Marcella e elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 7 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato ha chiesto nei confronti della convenuta quanto segue:
“Accertarsi e dichiarare che l'attore , per le ragioni esposte è creditore nei confronti della sig.ra CP_1 per i danni da diffamazione e danni all'immagine e per l'effetto, condannare la convenuta , al
[...] pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 cc., oltre al corrispettivo di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino alla sentenza, con interessi moratori sulla somma rivalutata anno per anno, nonché gli ulteriori interessi legali sulla somma così
pagina 1 di 4 dovuta dalla data della sentenza sino al saldo effettivo ,nonché alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La convenuta si costituiva in giudizio e concludeva come segue: Controparte_2
“ 1) rigettare la domanda attorea nei confronti della convenuta perché nulla, inammissibile, improcedibile
oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi i premessa che si richiamano;
2) accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma da determinarsi in ogni caso in via equitativa.
Il tutto sulla base dei motivi di cui alla premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti, oltre che sulla base di tutti i documenti depositati e di quelli che saranno depositati nei termini dell'art. 183 c. VI c.p.c..
Onerare la parte soccombente alla rifusione della spese, diritti e onorari di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della convenuta va rigettata per quanto di seguito indicato.
L'attrice ha convenuto in giudizio per vederla Parte_1 CP_1 condannare, previo accertamento delle relative circostanze di fatto, al risarcimento dei danni non patrimoniali per aver asseritamente offeso l'onore e il decoro della stessa attrice pronunciando, anche in pubblico, espressioni ingiuriose ed infamanti aventi ad oggetto sia la presunta facilità di costumi della medesima attrice sia che la stessa trascurasse la famiglia.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente la nullità CP_1 dell'atto di citazione poiché privo degli elementi necessari, come previsti dal combinato disposto degli art.li 163, comma III n. 2, 4 e 7 nonché 164 cpc, contestava poi i fatti di causa e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza resa alla prima udienza del 10.1.2028 il giudice del tempo dichiarava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc e ordinava la rinnovazione dello stesso nei confronti della convenuta, disponendo pure la “consequenziale integrazione della domanda”.
Nel prosieguo del giudizio parte attrice - su ordine del giudice - esperiva il procedimento di mediazione obbligatoria, depositando agli atti di causa il relativo provvedimento del 14.11.2018 di esito negativo dello stesso.
Preliminarmente va rilevato che parte attrice, nonostante la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, non ha integrato la domanda nel rispetto dei dettami dell'art. 163 III co. n. 4 cpc.
pagina 2 di 4 In riferimento all'art. 163 III co. n. 4 cpc si richiamano i seguenti costanti principi giurisprudenziali:
- “ In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni
a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di
risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.”, Cassazione civile n. 23233 del 28 agosto
2024.
- ““La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.””, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013;
- “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.”, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17408 del 12 ottobre 2012.
Nel caso di specie la domanda attorea non risulta essere rispettosa dei principi giurisprudenziali su riportati: l'atto di citazione, infatti, riporta generiche affermazioni da cui non si evincono espressamente i fatti materiali che il medesimo attore assume essere stati lesivi del proprio diritto e che costituiscono le ragioni della domanda, cfr. punti nn. 3-4-5-6-7-8-9.
La genericità dell'atto di citazione, in riferimento ai dettami dell'art. 163 III co. n. 4 cpc, non è stata colmata da parte attrice neppure con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, depositata telematicamente in data 12.02.2020, in cui sono state articolate generiche circostanze di prova: il convenuto, pertanto, non è stato messo nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Alla accertata nullità dell'atto di citazione poiché in contrasto con le disposizioni dell'art. 163 III co. n. 4 cpc segue la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con conseguente impossibilità per il magistrato di esaminare anche il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio “in rito”.
In riferimento alla domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta va rilevato quanto segue.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si qualifica forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Pertanto la totale soccombenza della parte si atteggia quale pagina 3 di 4 presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14 aprile 2016, n.
7409; Cass. Civ., 27 agosto 2013 n. 19583; Cass. Civ., 2 marzo 2001, n. 3035).
Nel caso di specie la dichiarata la nullità dell'atto di citazione, con conseguente improcedibilità del giudizio, impedisce l'esame nel merito della domanda attorea.
Le spese del giudizio, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulla condanna alle spese in caso di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 III c o. n. 4 cpc, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro , rigettata ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, così decide:
- dichiara la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 III co. n. 4 cpc.;
- dichiara l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
- compensa le spese;
- dispone con separato decreto sulle rispettive domande di attrice e convenuta, come rappresentate, di liquidazione dei compensi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria.
Sentenza pubblicata telematicamente, ex art. 281 sexies III comma cpc, mediante allegazione al verbale di udienza del 7.4.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 7 aprile 2025 nella causa civile iscritta al n. 5974 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
Tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Giulio Parte_1 C.F._1
Antonio e elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stasulli Assunta, CP_1 C.F._2
Marcella e elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 7 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ritualmente notificato ha chiesto nei confronti della convenuta quanto segue:
“Accertarsi e dichiarare che l'attore , per le ragioni esposte è creditore nei confronti della sig.ra CP_1 per i danni da diffamazione e danni all'immagine e per l'effetto, condannare la convenuta , al
[...] pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 cc., oltre al corrispettivo di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino alla sentenza, con interessi moratori sulla somma rivalutata anno per anno, nonché gli ulteriori interessi legali sulla somma così
pagina 1 di 4 dovuta dalla data della sentenza sino al saldo effettivo ,nonché alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La convenuta si costituiva in giudizio e concludeva come segue: Controparte_2
“ 1) rigettare la domanda attorea nei confronti della convenuta perché nulla, inammissibile, improcedibile
oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi i premessa che si richiamano;
2) accogliere la spiegata riconvenzionale e condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma da determinarsi in ogni caso in via equitativa.
Il tutto sulla base dei motivi di cui alla premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti, oltre che sulla base di tutti i documenti depositati e di quelli che saranno depositati nei termini dell'art. 183 c. VI c.p.c..
Onerare la parte soccombente alla rifusione della spese, diritti e onorari di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della convenuta va rigettata per quanto di seguito indicato.
L'attrice ha convenuto in giudizio per vederla Parte_1 CP_1 condannare, previo accertamento delle relative circostanze di fatto, al risarcimento dei danni non patrimoniali per aver asseritamente offeso l'onore e il decoro della stessa attrice pronunciando, anche in pubblico, espressioni ingiuriose ed infamanti aventi ad oggetto sia la presunta facilità di costumi della medesima attrice sia che la stessa trascurasse la famiglia.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente la nullità CP_1 dell'atto di citazione poiché privo degli elementi necessari, come previsti dal combinato disposto degli art.li 163, comma III n. 2, 4 e 7 nonché 164 cpc, contestava poi i fatti di causa e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza resa alla prima udienza del 10.1.2028 il giudice del tempo dichiarava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc e ordinava la rinnovazione dello stesso nei confronti della convenuta, disponendo pure la “consequenziale integrazione della domanda”.
Nel prosieguo del giudizio parte attrice - su ordine del giudice - esperiva il procedimento di mediazione obbligatoria, depositando agli atti di causa il relativo provvedimento del 14.11.2018 di esito negativo dello stesso.
Preliminarmente va rilevato che parte attrice, nonostante la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, non ha integrato la domanda nel rispetto dei dettami dell'art. 163 III co. n. 4 cpc.
pagina 2 di 4 In riferimento all'art. 163 III co. n. 4 cpc si richiamano i seguenti costanti principi giurisprudenziali:
- “ In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni
a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di
risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.”, Cassazione civile n. 23233 del 28 agosto
2024.
- ““La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.””, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013;
- “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.”, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17408 del 12 ottobre 2012.
Nel caso di specie la domanda attorea non risulta essere rispettosa dei principi giurisprudenziali su riportati: l'atto di citazione, infatti, riporta generiche affermazioni da cui non si evincono espressamente i fatti materiali che il medesimo attore assume essere stati lesivi del proprio diritto e che costituiscono le ragioni della domanda, cfr. punti nn. 3-4-5-6-7-8-9.
La genericità dell'atto di citazione, in riferimento ai dettami dell'art. 163 III co. n. 4 cpc, non è stata colmata da parte attrice neppure con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, depositata telematicamente in data 12.02.2020, in cui sono state articolate generiche circostanze di prova: il convenuto, pertanto, non è stato messo nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Alla accertata nullità dell'atto di citazione poiché in contrasto con le disposizioni dell'art. 163 III co. n. 4 cpc segue la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con conseguente impossibilità per il magistrato di esaminare anche il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio “in rito”.
In riferimento alla domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta va rilevato quanto segue.
La responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si qualifica forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Pertanto la totale soccombenza della parte si atteggia quale pagina 3 di 4 presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14 aprile 2016, n.
7409; Cass. Civ., 27 agosto 2013 n. 19583; Cass. Civ., 2 marzo 2001, n. 3035).
Nel caso di specie la dichiarata la nullità dell'atto di citazione, con conseguente improcedibilità del giudizio, impedisce l'esame nel merito della domanda attorea.
Le spese del giudizio, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulla condanna alle spese in caso di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 III c o. n. 4 cpc, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro , rigettata ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, così decide:
- dichiara la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 III co. n. 4 cpc.;
- dichiara l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
- compensa le spese;
- dispone con separato decreto sulle rispettive domande di attrice e convenuta, come rappresentate, di liquidazione dei compensi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria.
Sentenza pubblicata telematicamente, ex art. 281 sexies III comma cpc, mediante allegazione al verbale di udienza del 7.4.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4