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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 282 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRATTI SALIMA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti POLLINI CARLO e BARONI MARZIA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 9/07/2025
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 31/01/2025 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, sposato con rito concordatario a Soragna in data 30/05/2015, Parte_2
Per_ unione dalla quale nascevano due figlie, (nata il [...]) e (nata Per_1 il 11/04/2021); la ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto co- niugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separa- zione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestio- ne della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di se- CP_1 parazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 9/07/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato che, all'esito, formula- va a verbale la seguente proposta ai fini di una definizione conciliativa del giudi- zio:
- affido condiviso delle figlie, con residenza anagrafica e collocazione preva- lente presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale, con fissazione di un termine al padre entro la fine del mese di luglio 2025 per lasciare l'abitazione;
- regolamentazione delle visite paterne secondo quanto prospettato da parte resistente nelle proprie conclusioni, salvo diversi accordi tra i genitori, con la previsione di una regolamentazione ordinaria in termini paritari dei pe- riodi festivi che contempli la possibilità per le figlie di trascorrere con cia- scun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze esti- ve;
- determinazione di un contributo paterno al mantenimento delle figlie di €
400,00 mensili rivalutabili (€ 200,00 cad.), con decorrenza dal mese di ago- sto 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Pro- tocollo del Tribunale;
- riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla madre;
pagina 2 di 9 - impegno di entrambi i genitori a valutare l'avvio di un percorso di supporto psicologico per la figlia e/o di un percorso congiunto di supporto alla Per_1 genitorialità tramite il Centro per le Famiglie;
- impegno del resistente a continuare a farsi carico della rata del mutuo a sé intestato contratto per l'acquisto della casa coniugale;
- compensazione integrale delle spese di lite.
Nella medesima udienza, entrambe le parti davano atto dell'accettazione alla sud- detta proposta ed i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 22/07/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...]- Parte_1
CO AR (PR) il 27/05/1980) e (nato a [...]- CP_1
ZA (PR)il 30/08/1980) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i pre- supposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con- ciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto Per_ di visita ed il mantenimento di ed questo Collegio ritiene che quanto Per_1 previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presenti profili di con- trarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentan- do l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli inte- ressi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 3 di 9 Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1
a SAN SECO AR (PR) il 27/05/1980) e CP_1
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio in da- ta 30/05/2015 a Soragna, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di Soragna, atto n. 1 – Parte 2 – serie A, Anno 2015; Per_ 2. dispone che le figlie minori, ed siano affidate ad entrambi i ge- Per_1 nitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno en- trambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
3. valutato il preminente interesse delle minori, stabilisce che le stesse abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre nella casa coniu- gale sita in Soragna, Via Facchini n. 4/A, che viene a lei assegnata, fissando termine sino alla fine del mese di luglio 2025 per il rilascio dell'immobile da parte del padre;
4. dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, abbia diritto di vede- re e tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica se- ra, con pernotto presso di lui;
- tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino alla sera dopo ce- na, nelle settimane di spettanza materna del weekend;
- durante i periodi estivi, inoltre, le minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizza- tive, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porte-
pagina 4 di 9 ranno con sé le minori in località di vacanza, e concordare in tal senso, en- tro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con le figlie, la ma- dre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventiva- mente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
- le minori trascorreranno le vacanze pasquali e natalizie per metà con cia- scun genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo;
5. pone in capo ad l'obbligo di corrispondere a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di €
[...]
400,00 mensili (€ 200,00 cad.), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di agosto 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
pagina 5 di 9 SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
pagina 6 di 9 • Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 7 di 9 La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per le figlie alla ma- dre;
7. prende atto dell'impegno di entrambi i genitori a valutare l'avvio di un per- corso di supporto psicologico per la figlia e/o di un percorso congiun- Per_1 to di supporto alla genitorialità tramite il Centro per le Famiglie;
8. prende atto dell'impegno del resistente a farsi carico della rata del mutuo a sé intestato contratto per l'acquisto della casa coniugale;
9. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORA-
GNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 8 di 9 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 22/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 9 di 9