Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 16921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta CP_1 mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G.16921/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. 646/2024) vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei
Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso (comunicazioni alla pec:
ed al fax n. 081-5511744) Email_1
-ricorrente -
E
, (c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di CP_1 Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Per_1
Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 elett.te dom.to presso la sede di CP_1
Napoli via Alcide De Gasperi n.55, (comunicazioni alla PEC:
t;) Email_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto:
- di essere operaio addetto al carico e scarico merci e che in data 14/10/2022 aveva presentato domanda di Assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL;
- che l' con provvedimento del 2/01/2023 aveva respinto la domanda per CP_1 motivi sanitari;
CP_
- di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
- che come si evince dalla documentazione sanitaria allegata egli è affetto da:
“Diabete mellito scompensato, retinopatia diabetica, bpco enfisematosa, depressione maggiore, cardiopatia ischemica ipertensiva, artrosi polidistrettuale” ;
- di essere in possesso di residenza e cittadinanza italiana, e di presentare i requisiti contributivi previsti dalla legge per ottenere i benefici ex lege 222/84 cosi come da estratto contributivo allegato in atti.
[...]
concludeva quindi confermando la decisione di rigetto della domanda avvenuta Per_2 nella fase amministrativa.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto CP_1 del ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. . Per_2
Alla data del 3.6.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa in data odierna eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data veniva disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
646/2024 relativo alla fase di ATPO.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU dr. ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di Per_3 conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono il ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità ex lege 222/84 riconoscendo una percentuale invalidante nella misura inferiore ai 2/3 (ribadendo, nella sostanza, gli esiti peritali già accertati sia nella fase amministrativa che in quella di ATP).
Ha scritto, infatti, il dr. nell'elaborato peritale depositato in data 14.5.2025 nelle Per_3 considerazioni medico-legali finali che il - di anni 67 - sulla base della visita Pt_1 medica effettuata e della documentazione esibita risulta essere affetto da: “Diabete mellito tipo 2 con Neuropatia e Retinopatia. Cardiopatia ischemica-ipertensiva sottoposto a sostituzione valvolare nel 2023. Ipoacusia. Artrosi polidistrettuale con Spondiloartrosi lombare”.
Aggiunge il CTU che “sulla base del quesito proposto ci si esprimerà in relazione alla riduzione che tali patologie determinano sullo svolgimento delle attività lavorative in occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, valutando se il complesso patologico riscontrato ne possa determinare una riduzione superiore ai 2/3. Si precisa che in tali fattispecie, non esistono tabelle di legge di riferimento per la valutazione delle riduzioni delle capacità lavorative rispetto alle patologie riscontrate, proprio alla luce della peculiarità che la valutazione assume caso per caso.
Il ricorrente svolge un lavoro di tipo amministrativo con orario feriale diurno e turni di 8 ore. L'attività consiste nella gestione e controllo dei registri di carico e scarico merci, gestione ed organizzazione delle merci in entrata ed uscita. Tale attività prevede un lavoro di tipo prevalentemente sedentario ma senza mobilizzazione di carichi. In relazione alle patologie riscontrate si valuterà la loro incidenza sul tipo di lavoro svolto.
La cardiopatia ischemico-ipertensiva in soggetto sottoposto a sostituzione valvolare aortica ed in trattamento farmacologico e senza evidenza attuale di complicazioni o danno d'organo può essere inquadrata in una classe NYHA seconda la quale non prevede limitazioni nello svolgimento di attività ordinaria, come quella svolta dal ricorrente. Pertanto tale condizione non presenta limitazioni dell'attività svolta. L'ipoacusia è una patologia legata alla riduzione della capacità uditiva recuperabile con utilizzo di protesi. Nel caso in esame il ricorrente svolge attività per la quale tale condizione non determina una compromissione delle capacità confacente le attitudini in misura inferiore ad 1/3. Il Diabete Mellito in attuale terapia farmacologica seppur con evidenza di neuropatia e retinopatia diabetica allo stato non comporta limitazioni nello svolgimento della tipologia di attività del ricorrente e tale da potersi considerare in misura inferiore ad 1/3. La patologia osteo-articolare caratterizzata da artrosi polidistrettuale e Spondiloartrosi del tratto lombare è una condizione che comporta dolorabilità articolare a carico di differenti distretti mentre la Spondiloartrosi lombare comporta dolorabilità e limitazione funzionale del rachide lombare che al momento risulta per i gradi estremi, tale condizione comporta la necessità di una mobilizzazione periodica della persona e la riduzione della mobilizzazione dei carichi. Allo stato il ricorrente svolge attività di tipo prevalentemente sedentaria e tale che non prevede mobilizzazione di carichi incompatibili con la patologia ed inoltre consente di poter modificare la postura nell'arco della giornata lavorativa, condizione che pertanto non determina una limitazione delle capacità in attività confacente le attitudini in misura inferiore ad 1/3”.
Tanto premesso ha, quindi, concluso il che le valutazioni effettuate dal CTU Per_3 [...] nominato nella fase ad ATP sono da confermare in quanto il controllo peritale Per_2 medico-legale ripropone sostanzialmente identica valutazione di quanto espresso in ambito di ATPO dal consulente di prime cure. L'insieme delle menomazioni correlate alle patologie patite – ha concluso il CTU
– “non determina una limitazione della capacità lavorativa in attività Per_3 confacenti le attitudini in misura inferiore ad 1/3. In risposta al quesito proposto al CTU in sede di conferimento incarico ed a seguito delle considerazioni sopra esposte si ritiene quanto segue. Non sussistono, per il ricorrente sig. , nel caso in Parte_1 oggetto, ex L. 222/84, i requisiti utili al riconoscimento dell'inabilità né le caratteristiche sufficienti ad identificare una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le attitudini del soggetto in misura inferiore ad 1/3”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, il ricorrente non è meritevole di assegno di invalidità. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata. Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche di ufficio effettuate sia CP_1 nella fase di opposizione che quelle relative alla fase di ATPO spese che vengono liquidate con separati decreti.
Napoli, lì 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile