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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato
Paola Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Bergamo (BG) Via Zambonate n.
93 giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. I genitori, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e si impegnano espressamente a valorizzare reciprocamente le rispettive figure genitoriali e a mantenere e favorire i rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie d'origine, paterna. Le singole decisioni quotidiane saranno invece assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà in quel momento. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2) Il padre potrà stare con il figlio quotidianamente, in base alla propria disponibilità lavorativa, con un minimo di due pomeriggi alla settimana e a weekend alterni dalle ore 10 del sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21:00.
3) I genitori trascorreranno con il figlio minore due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra di loro entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta); inoltre a prescindere dalla turnazione del periodo di vacanza, se i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, dovranno trascorrere con l'altro il giorno di Santo Stefano, salvo diverso accordo;
ogni altra festività dell'anno, ivi compresi i giorni di vacanze scolastiche per il carnevale, dovrà essere trascorsa con i figli con il criterio dell'alternanza annuale. Entrambe le parti dovranno avere altresì cura di far trascorrere con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma a prescindere dalla turnazione delle visite già concordate. Inoltre, ai fini dell'osservanza delle condizioni relative alle visite e relativamente ai fine settimana immediatamente a cavallo delle vacanze (estive, natalizie e pasquali), si specifica che, in difetto di diverso accordo, nel fine settimana successivo alle ferie il figlio starà con il genitore presso il quale non sono stati ordinariamente nel fine settimana che precede il periodo di vacanza presso uno dei due genitori.
4) La casa familiare sita a Concorezzo, facente parte del complesso immobiliare condominiale posto alla Via Ozanam 4, nonché l'autorimessa con accesso Da Via Martin Luther King, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso al signor;
la signora manterrà la sua Pt_2 Pt_1 residenza ed il domicilio presso la suddetta abitazione, insieme ai figli, finchè non sarà resa disponibile la nuova abitazione che la stessa ha già acquistato, sita in Vimercate, via Camillo Benso
Conte di Cavour, 63.
Durante tale periodo le spese generali relative all'abitazione familiare (utenze, imposte, spese condominiali, etc.) verranno suddivise al 50 % tra i ricorrenti.
Dal momento del trasferimento della coniuge con i figli presso la nuova abitazione, sita in Vimercate, via Camillo Benso Conte di Cavour, 63, il signor si farà integralmente carico di tutti Parte_2 gli oneri di proprietà e condominiali relativi alla casa coniugale ed al box.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) Nella regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali che li concernono e in considerazione dell'apporto dato da ciascun coniuge alla famiglia, i coniugi convengono che la signora
[...] si impegna a trasferire al signor - con atto notarile da stipulare entro 30 Parte_1 Parte_2 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione consensuale - la sua quota di comproprietà, pari al 50%, della casa familiare e dell'autorimessa, site nel Comune di
Concorezzo (MB), rispettivamente la prima facente parte del complesso immobiliare condominiale posto in via Ozanam n. 4, il secondo sito nel fabbricato condominiale avente accesso da via Martin
Luther King n. 2, più precisamente:
- appartamento ad uso abitazione al piano primo composto da tre locali oltre servizi e con annesso un vano ad uso cantina al piano cantinato.
Coerenze: dell'appartamento: a nord: appartamento di terzi;
ad est: appartamento di terzi e corridoio comune;
a sud: appartamento di proprietà Brivio o aventi causa;
ad ovest: cortile comune;
del vano ad uso cantina:
a nord: corridoio comune;
ad est: cantina di proprietà Brivio o aventi causa;
a sud: cantina di terzi;
ad ovest: corridoio comune di accesso.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Dette porzioni immobiliari sono censite nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di
Concorezzo alla partita 1784, intestata ai signori e danti causa dei Parte_3 Persona_2 venditori, come segue:
Foglio 30, particella 69 (sessantanove), subalterno 7 (sette), Via Ozanam Federico n.ro 4, piani 1 –
S1, scala U, zona censuaria unica, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, Superficie catastale: Totale: 86
m² Totale escluse aree scoperte**: 85 m²; rendita catastale € 355,06.
Alle porzioni immobiliari sopradescritte compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni della casa pari a 44,44/1000 (quarantaquattro virgola quarantaquattro millesimi).
Provenienza dell'immobile: atto autenticato dal dr. notaio in Monza, il 12.04.1979 Persona_3
n. 55174 di repertorio, registrato a Monza, Atti Privati, il 17.04.1979 al n. 5237 e trascritto presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di Milano “2” il 28.04.1979 ai nn. 25087/20736.
-vano ad uso autorimessa privata al piano seminterrato, esattamente intestato nel Catasto
Fabbricati di del Comune di Concorezzo e censito come segue:
Partita 2040, Foglio 30 – Mappale 214 – subalterno 5 – Via martin Luther King n. 2 – piano S1- categoria C/6- classe 4- mq 12 – rendita catastale Euro 33,47, in esito a scheda planimetrica di costituzione serie D n. 0103441 registrata a Milano in data 5 ottobre 1972
Coerenze in contorno da nord in senso orario: box di terzi, proprietà di terzi, box di terzi, cortile comune.
A detta porzione immobiliare compete la quota di comproprietà degli enti, parti e servizi comuni condominiali, tali per legge, destinazione o titolo, in ragione di millesimi 8,25, a risultanza del regolamento di Condominio.
Provenienza dell'immobile: atto in autentica Notaio di Vimercate in Persona_4 data 1 luglio 1998 n. 63141 di rep., registrato a Vimercate il 21 luglio 1998 al n. 316 serie 2v e trascritto a Milano 2 in data 23 luglio 1998 ai nn. 61180/44235.
La signora trasferirà al signor le quote degli immobili di sua Parte_1 Parte_2 proprietà sopra descritti, con atto definitivo di trasferimento, da stipularsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione, dinnanzi al Notaio già individuato nella persona del
Dottor con studio in Pioltello, a fronte della corresponsione da parte del signor Persona_5
alla signora , a saldo e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa, dell'importo di Pt_2 Pt_1
€ 55.000,00=, mediante versamento della somma di almeno € 500,00 mensili a partire dalla data del rogito e fino al saldo.
Con l'espresso reciproco riconoscimento che gli accordi patrimoniali contenuti nel presente ricorso sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Dal momento del trasferimento della signora e dei figli presso la nuova abitazione, Pt_1 qualora i tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna si riducessero e non rimanessero quindi paritetici rispetto a quelli trascorsi presso l'abitazione materna, il signor verserà alla Pt_2 moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la medesima previsione varrà, a parti inverse, ove i figli dovessero invece, trascorrere più tempo con il padre invece che presso la madre.
7) Nella ripartizione e nel contributo al mantenimento dei figli si terrà conto delle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 e quindi:
A) SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. vitto e mensa scolastica b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione c. farmaci da banco d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby sitter, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. Pre-scuola o del cd. Doposcuola;
B) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le sopraindicate Linee Guida:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesi comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il suo eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. 8) L'assegno universale erogato dall'INPS verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
9) Entrambi i coniugi prestano sin da ora il loro assenso per il rilascio o per il rinnovo di ogni documento valido all'espatrio per sé e per i figli e , autorizzando fin d'ora il Persona_6 Per_1 loro temporaneo espatrio per motivi di studio, mentre per altri motivi (vacanze od altro)
l'autorizzazione è concessa purchè il minore sia accompagnato da uno dei due genitori, e l'autorizzazione deve essere fornita dall'altro genitore di volta in volta.
10) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
-LEONARDO e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21/06/2003 a Concorezzo;
- Dall'unione sono nati (nata l'[...]) e (nato il [...]); Persona_6 Per_1
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che: - deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 08/11/2024, così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Concorezzo in data 21/06/2003 (Atto Parte_2
n. 15, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato
Paola Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Bergamo (BG) Via Zambonate n.
93 giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2024, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 collocazione presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione. I genitori, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e si impegnano espressamente a valorizzare reciprocamente le rispettive figure genitoriali e a mantenere e favorire i rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie d'origine, paterna. Le singole decisioni quotidiane saranno invece assunte dal genitore con il quale il figlio si troverà in quel momento. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2) Il padre potrà stare con il figlio quotidianamente, in base alla propria disponibilità lavorativa, con un minimo di due pomeriggi alla settimana e a weekend alterni dalle ore 10 del sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21:00.
3) I genitori trascorreranno con il figlio minore due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare tra di loro entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta); inoltre a prescindere dalla turnazione del periodo di vacanza, se i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, dovranno trascorrere con l'altro il giorno di Santo Stefano, salvo diverso accordo;
ogni altra festività dell'anno, ivi compresi i giorni di vacanze scolastiche per il carnevale, dovrà essere trascorsa con i figli con il criterio dell'alternanza annuale. Entrambe le parti dovranno avere altresì cura di far trascorrere con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma a prescindere dalla turnazione delle visite già concordate. Inoltre, ai fini dell'osservanza delle condizioni relative alle visite e relativamente ai fine settimana immediatamente a cavallo delle vacanze (estive, natalizie e pasquali), si specifica che, in difetto di diverso accordo, nel fine settimana successivo alle ferie il figlio starà con il genitore presso il quale non sono stati ordinariamente nel fine settimana che precede il periodo di vacanza presso uno dei due genitori.
4) La casa familiare sita a Concorezzo, facente parte del complesso immobiliare condominiale posto alla Via Ozanam 4, nonché l'autorimessa con accesso Da Via Martin Luther King, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata in uso al signor;
la signora manterrà la sua Pt_2 Pt_1 residenza ed il domicilio presso la suddetta abitazione, insieme ai figli, finchè non sarà resa disponibile la nuova abitazione che la stessa ha già acquistato, sita in Vimercate, via Camillo Benso
Conte di Cavour, 63.
Durante tale periodo le spese generali relative all'abitazione familiare (utenze, imposte, spese condominiali, etc.) verranno suddivise al 50 % tra i ricorrenti.
Dal momento del trasferimento della coniuge con i figli presso la nuova abitazione, sita in Vimercate, via Camillo Benso Conte di Cavour, 63, il signor si farà integralmente carico di tutti Parte_2 gli oneri di proprietà e condominiali relativi alla casa coniugale ed al box.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
5) Nella regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali che li concernono e in considerazione dell'apporto dato da ciascun coniuge alla famiglia, i coniugi convengono che la signora
[...] si impegna a trasferire al signor - con atto notarile da stipulare entro 30 Parte_1 Parte_2 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione consensuale - la sua quota di comproprietà, pari al 50%, della casa familiare e dell'autorimessa, site nel Comune di
Concorezzo (MB), rispettivamente la prima facente parte del complesso immobiliare condominiale posto in via Ozanam n. 4, il secondo sito nel fabbricato condominiale avente accesso da via Martin
Luther King n. 2, più precisamente:
- appartamento ad uso abitazione al piano primo composto da tre locali oltre servizi e con annesso un vano ad uso cantina al piano cantinato.
Coerenze: dell'appartamento: a nord: appartamento di terzi;
ad est: appartamento di terzi e corridoio comune;
a sud: appartamento di proprietà Brivio o aventi causa;
ad ovest: cortile comune;
del vano ad uso cantina:
a nord: corridoio comune;
ad est: cantina di proprietà Brivio o aventi causa;
a sud: cantina di terzi;
ad ovest: corridoio comune di accesso.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Dette porzioni immobiliari sono censite nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di
Concorezzo alla partita 1784, intestata ai signori e danti causa dei Parte_3 Persona_2 venditori, come segue:
Foglio 30, particella 69 (sessantanove), subalterno 7 (sette), Via Ozanam Federico n.ro 4, piani 1 –
S1, scala U, zona censuaria unica, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, Superficie catastale: Totale: 86
m² Totale escluse aree scoperte**: 85 m²; rendita catastale € 355,06.
Alle porzioni immobiliari sopradescritte compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni della casa pari a 44,44/1000 (quarantaquattro virgola quarantaquattro millesimi).
Provenienza dell'immobile: atto autenticato dal dr. notaio in Monza, il 12.04.1979 Persona_3
n. 55174 di repertorio, registrato a Monza, Atti Privati, il 17.04.1979 al n. 5237 e trascritto presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di Milano “2” il 28.04.1979 ai nn. 25087/20736.
-vano ad uso autorimessa privata al piano seminterrato, esattamente intestato nel Catasto
Fabbricati di del Comune di Concorezzo e censito come segue:
Partita 2040, Foglio 30 – Mappale 214 – subalterno 5 – Via martin Luther King n. 2 – piano S1- categoria C/6- classe 4- mq 12 – rendita catastale Euro 33,47, in esito a scheda planimetrica di costituzione serie D n. 0103441 registrata a Milano in data 5 ottobre 1972
Coerenze in contorno da nord in senso orario: box di terzi, proprietà di terzi, box di terzi, cortile comune.
A detta porzione immobiliare compete la quota di comproprietà degli enti, parti e servizi comuni condominiali, tali per legge, destinazione o titolo, in ragione di millesimi 8,25, a risultanza del regolamento di Condominio.
Provenienza dell'immobile: atto in autentica Notaio di Vimercate in Persona_4 data 1 luglio 1998 n. 63141 di rep., registrato a Vimercate il 21 luglio 1998 al n. 316 serie 2v e trascritto a Milano 2 in data 23 luglio 1998 ai nn. 61180/44235.
La signora trasferirà al signor le quote degli immobili di sua Parte_1 Parte_2 proprietà sopra descritti, con atto definitivo di trasferimento, da stipularsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione, dinnanzi al Notaio già individuato nella persona del
Dottor con studio in Pioltello, a fronte della corresponsione da parte del signor Persona_5
alla signora , a saldo e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa, dell'importo di Pt_2 Pt_1
€ 55.000,00=, mediante versamento della somma di almeno € 500,00 mensili a partire dalla data del rogito e fino al saldo.
Con l'espresso reciproco riconoscimento che gli accordi patrimoniali contenuti nel presente ricorso sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Dal momento del trasferimento della signora e dei figli presso la nuova abitazione, Pt_1 qualora i tempi di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna si riducessero e non rimanessero quindi paritetici rispetto a quelli trascorsi presso l'abitazione materna, il signor verserà alla Pt_2 moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la medesima previsione varrà, a parti inverse, ove i figli dovessero invece, trascorrere più tempo con il padre invece che presso la madre.
7) Nella ripartizione e nel contributo al mantenimento dei figli si terrà conto delle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 e quindi:
A) SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. vitto e mensa scolastica b. abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione c. farmaci da banco d. abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby sitter, frequenza del cd. Tempo prolungato, del cd. Pre-scuola o del cd. Doposcuola;
B) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le sopraindicate Linee Guida:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o il rimborso dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesi comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il suo eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. 8) L'assegno universale erogato dall'INPS verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
9) Entrambi i coniugi prestano sin da ora il loro assenso per il rilascio o per il rinnovo di ogni documento valido all'espatrio per sé e per i figli e , autorizzando fin d'ora il Persona_6 Per_1 loro temporaneo espatrio per motivi di studio, mentre per altri motivi (vacanze od altro)
l'autorizzazione è concessa purchè il minore sia accompagnato da uno dei due genitori, e l'autorizzazione deve essere fornita dall'altro genitore di volta in volta.
10) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
-LEONARDO e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21/06/2003 a Concorezzo;
- Dall'unione sono nati (nata l'[...]) e (nato il [...]); Persona_6 Per_1
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che: - deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 08/11/2024, così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Concorezzo in data 21/06/2003 (Atto Parte_2
n. 15, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato