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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2652/21 posta in deliberazione all'udienza del 02.07.2025
TRA
Parte_1
Avv. Massimiliano Passi E
CP_1
Avv. Elaine Bolognini E
CP_2
Avv. Giuseppe Allocca E Controparte_3
[...]
Avv. Luigi Pamphili. E CP_4 gli Avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4658/21 del Tribunale Ordinario di Roma
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 4658/2021, Parte_2
che aveva così statuito: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe iscritta:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e dell CP_5 [...]
: Controparte_6
b) rigetta nel merito la domanda proposta.
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 5,456,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A) da corrispondere in favore di ciascuna delle parti convenute”
L'appellante, unitamente alla (IÀ , cessionaria del credito, Controparte_7 CP_4
ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale di Roma sia in punto di legittimazione passiva, ritenendo che anche l'ASL di ER e l dovessero Controparte_3
essere considerate coobbligate con la , sia nel merito della controversia, CP_2
contestando la natura di limite invalicabile del tetto di spesa e sostenendo la debenza della remunerazione anche per le prestazioni sanitarie rese oltre il budget assegnato, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
In via subordinata, ha riproposto la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002.
Si sono costituite in giudizio l'ASL di ER e l Controparte_3
instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Si è costituita in giudizio altresì la , contestando integralmente l'appello CP_2
principale e proponendo, in via incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., appello volto a ottenere la riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo con cui il
2 Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ASL di ER e dell . Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c. cui è seguita la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
L'appello è infondato.
3) Il primo motivo di appello “Sulla legittimazione passiva, solidale o concorrente, della e dell : violazione CP_5 Controparte_3
dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art.
2740 cod. civ.; violazione degli artt. art. 1272 e 1273 cod. civ..”non è fondato costituendo ormai ius receptum il principio per cui la è legittimata CP_2
passiva rispetto ai crediti vantati dalle strutture convenzionate. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 11720/2024; n. 705/2024; n. 21851/2023; n.
3676/2020 : “la legittimata passiva rispetto alle domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da strutture convenzionate sarebbe la , unico ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla CP_2
struttura privata accreditata per conto delle S.S.R., risultando irrilevante il fatto che sia formalmente l'ASL a liquidare le strutture convenzionate, atteso che il pagamento viene effettuato in nome e per conto della Ne deriverebbe che il soggetto che CP_2
determina i pagamenti delle prestazioni sarebbe esclusivamente la . A CP_2
sostegno di ciò l'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 statuirebbe che è sempre la
a rilasciare l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate pubbliche CP_2
o private e ad approvare la quantificazione annuale dei tetti di remunerazione per ogni singolo soggetto erogatore”.
Pertanto, va affermata la legittimazione passiva della , quale unico ente CP_2
titolato al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate,
3 essendo l'ASL mero agente contabile che provvede al pagamento in nome e per conto della CP_2
Affermata, dunque, la legittimazione passiva esclusiva della , resta CP_2
logicamente preclusa la possibilità di configurare una concorrente o solidale legittimazione in capo agli altri enti convenuti, giacché, in tale fattispecie, la titolarità del rapporto obbligatorio non può essere, al tempo stesso, unica ed estesa a ulteriori soggetti.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello proposto da e l'appello Parte_1
incidentale della devono essere rigettati. CP_2
Quanto al secondo motivo di appello relativo alla fondatezza del credito: “si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III,
10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n.
566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3
e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012,
4 n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte
Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.” Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla Corte di cassazione.
E ciò anche laddove si osserva dall'appellante che “alla tutela della salute non è posto un limite 'quantitativo' corrispondente ai tetti di spesa individuali ostativi all'erogazione di necessari servizi sanitari, ma un limite 'qualitativo' riguardante la scelta delle cure poste a carico dello Stato, rientranti in tal modo nei Livelli Essenziali
Assistenziali (LEA), di per sé, dunque, incomprimibili in quanto non altrimenti ovviabili da asserite carenze finanziarie o necessità di risparmio, stante l'intangibilità del nucleo essenziale di assistenza alla cura della salute collettiva e del singolo individuo che, quale diritto fondamentale riconosciuto in tali termini dalla
Costituzione, non è suscettibile di compressioni poste a livello locale dalle singole regioni”.
Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. è pure palesemente infondato.
5 A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
25514/2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si osserva, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi “imposto”, dovendosi considerare tale in forza delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate. L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, Rv.
658618 – 02).
Anche il motivo di gravame relativo al riconoscimento degli interessi moratori deve essere disatteso.
Il rigetto della domanda principale, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa assegnato, comporta, per consequenzialità logica e giuridica, l'infondatezza della connessa domanda accessoria di corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Difettando il presupposto dell'obbligazione pecuniaria — in quanto le prestazioni extra-budget non possono essere oggetto di remunerazione — non può configurarsi mora debendi né maturazione di interessi su somme non dovute.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
6 Ogni altra domanda è assorbita, e le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono, pertanto, da ritenersi irrilevanti ai fini del decidere.
Consegue a tutte le argomentazioni di cui sopra che l'appello debba ritenersi infondato e vada quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di lite nei rapporti tra , l'ASL di ER e l' CP_2 [...]
possono essere compensate. Controparte_3
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla;
CP_2
- condanna in solido la società e alla rifusione delle Parte_2 CP_4
spese di lite nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. in favore di ciascuna delle parti appellate;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra , l'ASL di ER e l' CP_2 [...]
; Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U
115/2002.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
7
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2652/21 posta in deliberazione all'udienza del 02.07.2025
TRA
Parte_1
Avv. Massimiliano Passi E
CP_1
Avv. Elaine Bolognini E
CP_2
Avv. Giuseppe Allocca E Controparte_3
[...]
Avv. Luigi Pamphili. E CP_4 gli Avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4658/21 del Tribunale Ordinario di Roma
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 4658/2021, Parte_2
che aveva così statuito: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe iscritta:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e dell CP_5 [...]
: Controparte_6
b) rigetta nel merito la domanda proposta.
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 5,456,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A) da corrispondere in favore di ciascuna delle parti convenute”
L'appellante, unitamente alla (IÀ , cessionaria del credito, Controparte_7 CP_4
ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale di Roma sia in punto di legittimazione passiva, ritenendo che anche l'ASL di ER e l dovessero Controparte_3
essere considerate coobbligate con la , sia nel merito della controversia, CP_2
contestando la natura di limite invalicabile del tetto di spesa e sostenendo la debenza della remunerazione anche per le prestazioni sanitarie rese oltre il budget assegnato, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
In via subordinata, ha riproposto la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002.
Si sono costituite in giudizio l'ASL di ER e l Controparte_3
instando per il rigetto dell'appello.
[...]
Si è costituita in giudizio altresì la , contestando integralmente l'appello CP_2
principale e proponendo, in via incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., appello volto a ottenere la riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo con cui il
2 Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ASL di ER e dell . Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c. cui è seguita la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
L'appello è infondato.
3) Il primo motivo di appello “Sulla legittimazione passiva, solidale o concorrente, della e dell : violazione CP_5 Controparte_3
dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art.
2740 cod. civ.; violazione degli artt. art. 1272 e 1273 cod. civ..”non è fondato costituendo ormai ius receptum il principio per cui la è legittimata CP_2
passiva rispetto ai crediti vantati dalle strutture convenzionate. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 11720/2024; n. 705/2024; n. 21851/2023; n.
3676/2020 : “la legittimata passiva rispetto alle domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da strutture convenzionate sarebbe la , unico ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla CP_2
struttura privata accreditata per conto delle S.S.R., risultando irrilevante il fatto che sia formalmente l'ASL a liquidare le strutture convenzionate, atteso che il pagamento viene effettuato in nome e per conto della Ne deriverebbe che il soggetto che CP_2
determina i pagamenti delle prestazioni sarebbe esclusivamente la . A CP_2
sostegno di ciò l'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 statuirebbe che è sempre la
a rilasciare l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate pubbliche CP_2
o private e ad approvare la quantificazione annuale dei tetti di remunerazione per ogni singolo soggetto erogatore”.
Pertanto, va affermata la legittimazione passiva della , quale unico ente CP_2
titolato al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate,
3 essendo l'ASL mero agente contabile che provvede al pagamento in nome e per conto della CP_2
Affermata, dunque, la legittimazione passiva esclusiva della , resta CP_2
logicamente preclusa la possibilità di configurare una concorrente o solidale legittimazione in capo agli altri enti convenuti, giacché, in tale fattispecie, la titolarità del rapporto obbligatorio non può essere, al tempo stesso, unica ed estesa a ulteriori soggetti.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello proposto da e l'appello Parte_1
incidentale della devono essere rigettati. CP_2
Quanto al secondo motivo di appello relativo alla fondatezza del credito: “si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III,
10/02/2016, n. 567;Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n.
566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 32, comma 8, il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3
e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012,
4 n. 3; Cons. Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte
Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost. 23/07/1992, n.
356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.” Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla Corte di cassazione.
E ciò anche laddove si osserva dall'appellante che “alla tutela della salute non è posto un limite 'quantitativo' corrispondente ai tetti di spesa individuali ostativi all'erogazione di necessari servizi sanitari, ma un limite 'qualitativo' riguardante la scelta delle cure poste a carico dello Stato, rientranti in tal modo nei Livelli Essenziali
Assistenziali (LEA), di per sé, dunque, incomprimibili in quanto non altrimenti ovviabili da asserite carenze finanziarie o necessità di risparmio, stante l'intangibilità del nucleo essenziale di assistenza alla cura della salute collettiva e del singolo individuo che, quale diritto fondamentale riconosciuto in tali termini dalla
Costituzione, non è suscettibile di compressioni poste a livello locale dalle singole regioni”.
Il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art. 2041 c.c. è pure palesemente infondato.
5 A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
25514/2024: “ In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si osserva, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi “imposto”, dovendosi considerare tale in forza delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate. L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez.
3 - Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, Rv.
658618 – 02).
Anche il motivo di gravame relativo al riconoscimento degli interessi moratori deve essere disatteso.
Il rigetto della domanda principale, avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa assegnato, comporta, per consequenzialità logica e giuridica, l'infondatezza della connessa domanda accessoria di corresponsione degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Difettando il presupposto dell'obbligazione pecuniaria — in quanto le prestazioni extra-budget non possono essere oggetto di remunerazione — non può configurarsi mora debendi né maturazione di interessi su somme non dovute.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
6 Ogni altra domanda è assorbita, e le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono, pertanto, da ritenersi irrilevanti ai fini del decidere.
Consegue a tutte le argomentazioni di cui sopra che l'appello debba ritenersi infondato e vada quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di lite nei rapporti tra , l'ASL di ER e l' CP_2 [...]
possono essere compensate. Controparte_3
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla;
CP_2
- condanna in solido la società e alla rifusione delle Parte_2 CP_4
spese di lite nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. in favore di ciascuna delle parti appellate;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra , l'ASL di ER e l' CP_2 [...]
; Controparte_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U
115/2002.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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