Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03385/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3385 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Coppola, con domicilio eletto presso il suo studio in Pollena Trocchia, piazza delle Orchidee, 9;
contro
la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento implicito di rigetto (silenzio rifiuto, ex art. 25 L. 241/90) con cui la Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione - ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dallo stesso ente, richiesti in data 5 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce avverso il diniego di accesso agli atti perfezionatosi per silentium sulla istanza indirizzata alla Questura di Napoli il 5 aprile 2024 con la quale egli chiedeva di prendere visione degli accertamenti effettuati dalla Questura di Napoli – Ufficio immigrazione – in merito alla istanza di rinnovo della carta di soggiorno presentata in data 18/01/2023 (procedimento amministrativo n° -OMISSIS-).
Deduce la illegittimità del diniego per violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’amministrazione intimata si è costituita ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che il ricorrente è stato convocato presso gli uffici della Questura di Napoli per il giorno 30 settembre 2024 al fine di esercitare il diritto di accesso.
Con memoria del 4 ottobre 2024 il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere ma che vengano liquidate a suo favore le spese del giudizio.
Preso atto della dichiarazione del ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno liquidate a favore del ricorrente dal momento che il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza di accesso ha indotto la parte che aveva diritto ad acquisire la documentazione richiesta a proporre ricorso a tutela delle sue ragioni.
Di esse è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato, da attribuirsi all’avvocato Francesco Coppola che si è dichiarato anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.