Art. 2.
L' articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , e' sostituito dal seguente:
"E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichita' e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di
Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.
Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, puo' deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite o dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta".
L' articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , e' sostituito dal seguente:
"E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichita' e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di
Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.
Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, puo' deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite o dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta".