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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
RE AN RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4279/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Boscoreale - Sede 80041 Boscoreale NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170029160179000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190077692401000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, con annullamento dell'intimazione di pagamento
07120239045534737 e delle cartelle 07120170029160179000 e 07120190077692401000, per un importo complessivo di euro 3.348,41, per avvenuto pagamento, inesistenza del credito e inesistenza delle notifiche, con conseguente cancellazione dell'iscrizione a ruolo del relativo debito, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio, con condanna aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione ai procuratori antistatari.
Per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, o, in subordine, rigettarlo nel merito, con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'DE di Roma e il Comune di Boscoreale, gli avvisi di intimazione n.
07120239045534737 CATASTO-ALTRO 2012
07120239045534737 TARI 2010
07120239045534737 TARI 2011
07120239045534737 TARI 2012,
il preavviso di fermo n. 07180202300001116000
nonché le richiamate cartelle di pagamento n.
07120170029160179000 (tributi catastali 2022),
07120190077692401000 (TARI 2010, 2011 e 2012),
per un importo complessivo di euro 3.348,41. Deduceva che la pretesa era infondata, avendo ella già provveduto al pagamento delle somme dovute, e avendo perciò presentato un'istanza di sgravio in autotutela in data 5/2/2024, rimasta senza riscontro da parte dell'amministrazione resistente. Allegava, a tal fine, le ricevute di pagamento delle somme richieste.
Lamentava che l'intimazione di pagamento non era stata preceduta dalla corretta notifica degli atti prodromici, contestando la validità delle notifiche. Queste riportano la dicitura “destinatario irreperibile”, ma ciò dipende dal fatto che l'indirizzo indicato era errato, risiedendo la contribuente in Luogo_1, Indirizzo_1, come da certificato di residenza storico allegato in atti, e non in Indirizzo_1
.
Eccepiva inoltre la prescrizione e decadenza dei crediti, risalendo gli stessi a più di dieci anni prima.
Contestava anche la mancata indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi applicati.
L'DE si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6bis D.L.gsvo 546/92.
Nel merito, deduceva che le notifiche sono state tutte regolarmente effettuate. È stata infatti ritualmente usata la procedura prevista dal DPR 600/1973 per le notifiche effettuate in caso di irreperibilità del destinatario, e le notifiche sono state inviate all'indirizzo esatto.
Gli estratti di ruolo sono sufficienti a provare l'esistenza del credito tributario.
Non si è verificata prescrizione o decadenza, anche in ragione della sospensione dei termini dovuta all'emergenza del COVID 19.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Corte osservava preliminarmente che, ai sensi del D. L.gsvo 220/2023, che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 14 del D.L.gsvo 546/92, se un atto presupposto è stato emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve sempre essere proposto avverso entrambi i soggetti, Pertanto, per i ricorsi notificati a partire dal 5/1/2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notifica dell'atto presupposto a quello impugnato.
Non essendo ciò, nel caso di specie, stato fatto, le eccezioni formulate dalla ricorrente avverso gli atti prodromici sono dichiarati inammissibili.
Sono invece ammissibili le eccezioni avverso le impugnate cartelle esattoriali. L'DE ha effettuato la notifica delle stesse mediante la procedura di irreperibilità assoluta del destinatario. Esse, però, sono tate inviate all'indirizzo di Indirizzo_1, Boscoreale, mentre, come risulta dal certificato di residenza storico, la ricorrente ha la propria residenza, ininterrottamente dal 12/8/2003, in “strada vicinale Cangiani 41, nello stesso Comune.
Essendo le cartelle viziate da questo errore nell'indicazione dell'indirizzo, il tributo TARI risulta ormai prescritto, così come sono prescritti i tributi speciali catastali riferiti all'anno 2012.
Vanno perciò annullati l'intimazione di pagamento 07120239045534737 CATASTO-ALTRO 2012 e il preavviso di fermo n. 07180202300001116000. Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
Il Giudice di primo grado non ha tenuto conto della eccezione della ricorrente, secondo cui le intimazioni sono state rivolte a fronte di crediti già pagati, per i quali la contribuente ha prodotto regolari ricevute di pagamento. Tanto il Comune di Boscoreale quanto l'Agenzia hanno commesso un clamoroso errore, non accorgendosi di questo avvenuto pagamento, e non prendendo in considerazione la richiesta di sgravio avanzata dalla ricorrente.
Si chiede pertanto, in considerazione della condotta irresponsabile delle controparti, la loro condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La contribuente ribadisce il difetto degli atti per la mancata indicazione del metodo utilizzato per il calcolo degli interessi, che non viene in alcun modo illustrato.
Il Giudice ha anche errato nel non accogliere l'eccezione di prescrizione/decadenza della pretesa erariale. Non essendo l'intimazione stata preceduta da cartelle ritualmente notificate, i crediti vantati sono inesorabilmente prescritti e/o decaduti, trattandosi di pretese risalenti a 12, 13 e 14 anni fa.
Gli atti vanno considerati inesistenti, in quanto le notifiche sono state inviate a un indirizzo errato, come riconosciuto in sentenza.
In ogni caso, l'appellante contesta la legittimità del modo con cui è stata inviata la notifica, non effettuata attraverso uno dei soggetti a ciò abilitati.
La notifica a mezzo raccomandata deve pertanto ritenersi inesistente, come da reiterata giurisprudenza di legittimità.
Si chiede, pertanto, l'esibizione e il deposito degli attestati di messo notificatore rilasciati ai sensi di legge, quale presupposto, a monte, della legittimazione dei soggetti che avrebbero proceduto alle presunte notifiche.
Si eccepisce inoltre l'illegittimità della documentazione prodotta in copia, anziché in originale, essendo le fotocopie facilmente alterabili.
L'onere probatorio della pretesa tributaria incombe sull'ente creditore, e, in questo caso, esso non risulta essere stato assolto.
La mancata notifica delle cartelle esattoriali ha vulnerato il diritto alla difesa della contribuente.
Sussiste poi un evidente e illogico contrasto tra la motivazione della sentenza e il dispositivo.
Nella motivazione, infatti, il Giudice riconosce l'errore dell'indirizzo a cui sono stati inviati gli atti, ma poi, inspiegabilmente, conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese della ricorrente.
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con annullamento dell'intimazione di pagamento
07120239045534737 e delle cartelle 07120170029160179000 e 07120190077692401000, per un importo complessivo di euro 3.348,41, per avvenuto pagamento, inesistenza del credito e inesistenza delle notifiche, con conseguente cancellazione dell'iscrizione a ruolo del relativo debito, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione ai procuratori antistatari.
L'DE si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non facendo esso altro che ripetere deduzioni già esposte in primo grado.
Ribadiva la mancata prescrizione e/o decadenza dei crediti vantati, che sono state interrotti dalla intimazione di pagamento 07120239045534737 e dal preavviso di fermo 07180202300001116000, anche tenendo conto della sospensione dei termini dovuta al COVID.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, o, in subordine, il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese di lite.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Con successive repliche, la contribuente ribadiva le proprie argomentazioni, respingendo la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile, dal momento che esso non rappresenta una mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado.
Ribadiva, in particolare, l'eccezione riguardo alla omessa motivazione relativa all'insussistenza del credito erariale, avendo la contribuente provato di avere già provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tale argomento dirimente non è stato tenuto in alcun conto dalle controparti, per cui si rinnova la richiesta di condanna aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si ribadisce che la sentenza è nulla per erroneo, contraddittorio e illogico contrasto tra la motivazione e il dispositivo.
All'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
La sentenza di prime cure si mostra palesemente carente, illogica e contraddittoria.
Innanzitutto, il Giudice di primo grado mostra di dare ragione alla contribuente almeno per alcune delle cartelle impugnate, riconoscendo l'errore di indirizzo della notifica, ma poi, inspiegabilmente, invece di concludere per un parziale accoglimento del ricorso, con conseguente compensazione delle spese, rigetta integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio (dopo avere riconosciuto che, almeno in parte, aveva ragione). Si è trattato, senza dubbio, di un evidente errore, che, oltre che dalla contribuente, avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla stessa Agenzia. La stessa, infatti, se, come mostra di fare, ribadisce la validità di tutte le avanzate pretese, avrebbe dovuto anch'essa impugnare la sentenza, per chiederne la riforma nella parte in cui dà ragione alla contribuente.
Non è logico – ma, soprattutto, non è corretto – chiedere la conferma di un dispositivo quando lo stesso contraddice palesemente quanto affermato nella motivazione.
Ciò detto, la sentenza è errata anche nella parte in cui riconosce la pretesa erariale, perché, anche su questo piano, è contraddittoria.
Il Giudice ha infatti riconosciuto che le notifiche sono sempre state inviate a un indirizzo errato, e quindi esse sono tutte da considerare inesistenti. Ma, inspiegabilmente, riconosce invece la validità di alcune notifiche, quantunque inviate a un indirizzo errato. L'inesistenza delle notifiche determina inesorabilmente la prescrizione del credito, qualora esso sia da considerare sussistente.
Ma così non è, in quanto la contribuente ha ampiamente dimostrato di avere già provveduto a pagare il proprio debito, producendo in giudizio le relative ricevute.
Su questo punto, c'è un grave difetto motivazionale della sentenza, in quanto il Giudice mostra, semplicemente, di ignorare tale dichiarazione, e lo stesso fa l'Agenzia. Tanto il Giudice quanto l'Agenzia avrebbero ben potuto contestate tale eccezione, dimostrando che il pagamento non è mai avvenuto, o che le ricevute sono false. Ma non lo hanno fatto, non prendendo neanche in considerazione la deduzione della ricorrente.
Tali considerazioni risultano assorbenti riguardo alle altre eccezioni sollevate dall'appellante, che non meritano quindi di essere valutate.
L'appello viene quindi accolto, con annullamento delle opposte pretese erariali.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
La condotta dell'appellata DE giustifica la condanna alle spese in misura aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO . NA LE PARTI APPELLATE SOLIDALMENTE ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 350,00 PER IL PRIMO
GRADO E 500,00 EURO PER IL SECONDO GRADO OLTRE ONERI ACCESSORI, SE DOVUTI.
NA L'DE APPELLATA AD UNA ULTERIORE SOMMA DI EURO 250,00 AI SENSI ART. 96
CPC.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
RE AN RI, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4279/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Boscoreale - Sede 80041 Boscoreale NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239045534737000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001116000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170029160179000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190077692401000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 435/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, con annullamento dell'intimazione di pagamento
07120239045534737 e delle cartelle 07120170029160179000 e 07120190077692401000, per un importo complessivo di euro 3.348,41, per avvenuto pagamento, inesistenza del credito e inesistenza delle notifiche, con conseguente cancellazione dell'iscrizione a ruolo del relativo debito, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio, con condanna aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione ai procuratori antistatari.
Per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, o, in subordine, rigettarlo nel merito, con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'DE di Roma e il Comune di Boscoreale, gli avvisi di intimazione n.
07120239045534737 CATASTO-ALTRO 2012
07120239045534737 TARI 2010
07120239045534737 TARI 2011
07120239045534737 TARI 2012,
il preavviso di fermo n. 07180202300001116000
nonché le richiamate cartelle di pagamento n.
07120170029160179000 (tributi catastali 2022),
07120190077692401000 (TARI 2010, 2011 e 2012),
per un importo complessivo di euro 3.348,41. Deduceva che la pretesa era infondata, avendo ella già provveduto al pagamento delle somme dovute, e avendo perciò presentato un'istanza di sgravio in autotutela in data 5/2/2024, rimasta senza riscontro da parte dell'amministrazione resistente. Allegava, a tal fine, le ricevute di pagamento delle somme richieste.
Lamentava che l'intimazione di pagamento non era stata preceduta dalla corretta notifica degli atti prodromici, contestando la validità delle notifiche. Queste riportano la dicitura “destinatario irreperibile”, ma ciò dipende dal fatto che l'indirizzo indicato era errato, risiedendo la contribuente in Luogo_1, Indirizzo_1, come da certificato di residenza storico allegato in atti, e non in Indirizzo_1
.
Eccepiva inoltre la prescrizione e decadenza dei crediti, risalendo gli stessi a più di dieci anni prima.
Contestava anche la mancata indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi applicati.
L'DE si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 6bis D.L.gsvo 546/92.
Nel merito, deduceva che le notifiche sono state tutte regolarmente effettuate. È stata infatti ritualmente usata la procedura prevista dal DPR 600/1973 per le notifiche effettuate in caso di irreperibilità del destinatario, e le notifiche sono state inviate all'indirizzo esatto.
Gli estratti di ruolo sono sufficienti a provare l'esistenza del credito tributario.
Non si è verificata prescrizione o decadenza, anche in ragione della sospensione dei termini dovuta all'emergenza del COVID 19.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Corte osservava preliminarmente che, ai sensi del D. L.gsvo 220/2023, che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 14 del D.L.gsvo 546/92, se un atto presupposto è stato emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve sempre essere proposto avverso entrambi i soggetti, Pertanto, per i ricorsi notificati a partire dal 5/1/2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notifica dell'atto presupposto a quello impugnato.
Non essendo ciò, nel caso di specie, stato fatto, le eccezioni formulate dalla ricorrente avverso gli atti prodromici sono dichiarati inammissibili.
Sono invece ammissibili le eccezioni avverso le impugnate cartelle esattoriali. L'DE ha effettuato la notifica delle stesse mediante la procedura di irreperibilità assoluta del destinatario. Esse, però, sono tate inviate all'indirizzo di Indirizzo_1, Boscoreale, mentre, come risulta dal certificato di residenza storico, la ricorrente ha la propria residenza, ininterrottamente dal 12/8/2003, in “strada vicinale Cangiani 41, nello stesso Comune.
Essendo le cartelle viziate da questo errore nell'indicazione dell'indirizzo, il tributo TARI risulta ormai prescritto, così come sono prescritti i tributi speciali catastali riferiti all'anno 2012.
Vanno perciò annullati l'intimazione di pagamento 07120239045534737 CATASTO-ALTRO 2012 e il preavviso di fermo n. 07180202300001116000. Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna alle spese di giudizio.
Con atto ritualmente notificato, la contribuente appellava detta sentenza, per i seguenti motivi.
Il Giudice di primo grado non ha tenuto conto della eccezione della ricorrente, secondo cui le intimazioni sono state rivolte a fronte di crediti già pagati, per i quali la contribuente ha prodotto regolari ricevute di pagamento. Tanto il Comune di Boscoreale quanto l'Agenzia hanno commesso un clamoroso errore, non accorgendosi di questo avvenuto pagamento, e non prendendo in considerazione la richiesta di sgravio avanzata dalla ricorrente.
Si chiede pertanto, in considerazione della condotta irresponsabile delle controparti, la loro condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La contribuente ribadisce il difetto degli atti per la mancata indicazione del metodo utilizzato per il calcolo degli interessi, che non viene in alcun modo illustrato.
Il Giudice ha anche errato nel non accogliere l'eccezione di prescrizione/decadenza della pretesa erariale. Non essendo l'intimazione stata preceduta da cartelle ritualmente notificate, i crediti vantati sono inesorabilmente prescritti e/o decaduti, trattandosi di pretese risalenti a 12, 13 e 14 anni fa.
Gli atti vanno considerati inesistenti, in quanto le notifiche sono state inviate a un indirizzo errato, come riconosciuto in sentenza.
In ogni caso, l'appellante contesta la legittimità del modo con cui è stata inviata la notifica, non effettuata attraverso uno dei soggetti a ciò abilitati.
La notifica a mezzo raccomandata deve pertanto ritenersi inesistente, come da reiterata giurisprudenza di legittimità.
Si chiede, pertanto, l'esibizione e il deposito degli attestati di messo notificatore rilasciati ai sensi di legge, quale presupposto, a monte, della legittimazione dei soggetti che avrebbero proceduto alle presunte notifiche.
Si eccepisce inoltre l'illegittimità della documentazione prodotta in copia, anziché in originale, essendo le fotocopie facilmente alterabili.
L'onere probatorio della pretesa tributaria incombe sull'ente creditore, e, in questo caso, esso non risulta essere stato assolto.
La mancata notifica delle cartelle esattoriali ha vulnerato il diritto alla difesa della contribuente.
Sussiste poi un evidente e illogico contrasto tra la motivazione della sentenza e il dispositivo.
Nella motivazione, infatti, il Giudice riconosce l'errore dell'indirizzo a cui sono stati inviati gli atti, ma poi, inspiegabilmente, conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese della ricorrente.
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con annullamento dell'intimazione di pagamento
07120239045534737 e delle cartelle 07120170029160179000 e 07120190077692401000, per un importo complessivo di euro 3.348,41, per avvenuto pagamento, inesistenza del credito e inesistenza delle notifiche, con conseguente cancellazione dell'iscrizione a ruolo del relativo debito, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione ai procuratori antistatari.
L'DE si costituiva in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non facendo esso altro che ripetere deduzioni già esposte in primo grado.
Ribadiva la mancata prescrizione e/o decadenza dei crediti vantati, che sono state interrotti dalla intimazione di pagamento 07120239045534737 e dal preavviso di fermo 07180202300001116000, anche tenendo conto della sospensione dei termini dovuta al COVID.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, o, in subordine, il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese di lite.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
Con successive repliche, la contribuente ribadiva le proprie argomentazioni, respingendo la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile, dal momento che esso non rappresenta una mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado.
Ribadiva, in particolare, l'eccezione riguardo alla omessa motivazione relativa all'insussistenza del credito erariale, avendo la contribuente provato di avere già provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tale argomento dirimente non è stato tenuto in alcun conto dalle controparti, per cui si rinnova la richiesta di condanna aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si ribadisce che la sentenza è nulla per erroneo, contraddittorio e illogico contrasto tra la motivazione e il dispositivo.
All'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
La sentenza di prime cure si mostra palesemente carente, illogica e contraddittoria.
Innanzitutto, il Giudice di primo grado mostra di dare ragione alla contribuente almeno per alcune delle cartelle impugnate, riconoscendo l'errore di indirizzo della notifica, ma poi, inspiegabilmente, invece di concludere per un parziale accoglimento del ricorso, con conseguente compensazione delle spese, rigetta integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio (dopo avere riconosciuto che, almeno in parte, aveva ragione). Si è trattato, senza dubbio, di un evidente errore, che, oltre che dalla contribuente, avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla stessa Agenzia. La stessa, infatti, se, come mostra di fare, ribadisce la validità di tutte le avanzate pretese, avrebbe dovuto anch'essa impugnare la sentenza, per chiederne la riforma nella parte in cui dà ragione alla contribuente.
Non è logico – ma, soprattutto, non è corretto – chiedere la conferma di un dispositivo quando lo stesso contraddice palesemente quanto affermato nella motivazione.
Ciò detto, la sentenza è errata anche nella parte in cui riconosce la pretesa erariale, perché, anche su questo piano, è contraddittoria.
Il Giudice ha infatti riconosciuto che le notifiche sono sempre state inviate a un indirizzo errato, e quindi esse sono tutte da considerare inesistenti. Ma, inspiegabilmente, riconosce invece la validità di alcune notifiche, quantunque inviate a un indirizzo errato. L'inesistenza delle notifiche determina inesorabilmente la prescrizione del credito, qualora esso sia da considerare sussistente.
Ma così non è, in quanto la contribuente ha ampiamente dimostrato di avere già provveduto a pagare il proprio debito, producendo in giudizio le relative ricevute.
Su questo punto, c'è un grave difetto motivazionale della sentenza, in quanto il Giudice mostra, semplicemente, di ignorare tale dichiarazione, e lo stesso fa l'Agenzia. Tanto il Giudice quanto l'Agenzia avrebbero ben potuto contestate tale eccezione, dimostrando che il pagamento non è mai avvenuto, o che le ricevute sono false. Ma non lo hanno fatto, non prendendo neanche in considerazione la deduzione della ricorrente.
Tali considerazioni risultano assorbenti riguardo alle altre eccezioni sollevate dall'appellante, che non meritano quindi di essere valutate.
L'appello viene quindi accolto, con annullamento delle opposte pretese erariali.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
La condotta dell'appellata DE giustifica la condanna alle spese in misura aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO . NA LE PARTI APPELLATE SOLIDALMENTE ALLA RIFUSIONE
DELLE SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 350,00 PER IL PRIMO
GRADO E 500,00 EURO PER IL SECONDO GRADO OLTRE ONERI ACCESSORI, SE DOVUTI.
NA L'DE APPELLATA AD UNA ULTERIORE SOMMA DI EURO 250,00 AI SENSI ART. 96
CPC.