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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. LUCCI MARIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sottoposta a visita dalla competente commissione medica per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 e di aver successivamente promosso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso il diniego ricevuto, la ricorrente in opposizione contesta in questa sede le risultanze della CTU svolta in tale procedimento (doc. 1), laddove il nominato consulente ha sì riconosciuto una condizione invalidante in grado di perfezionare i requisiti d cui all'art. 12 legge n 118/1971, ma con decorrenza dalla data delle espletate operazioni peritali (27 marzo
2024). pagina 1 di 3 Ha invero sostenuto che la gravità delle proprie condizioni mediche (patologie cardiologiche e ortopediche) cui si aggiunge l'ulteriore patologia pneumologica (asseritamente non valutata in maniera adeguata dal CTU) determinassero uno status invalidante tale perfezionare i requisiti sanitari ai fini dell'art. 12, legge n.
118/1971 con decorrenza dalla di presentazione della domanda amministrativa o comunque da epoca precedente rispetto alle operazioni peritali.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale “- accertata l'invalidità di cui all'art. 12 L. 118/71 riconosca in favore della ricorrente l'invalidità pari al 100% di cui alla predetta norma a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In via subordinata,
- accertata l'invalidità di cui all'art. 12 L. 118/71 riconosca in favore della ricorrente l'invalidità pari al 100% di cui alla predetta norma a decorrere dalla data del 27/03/2024 come da relazione peritale espletata nella fase ATP”.
Con vittoria di spese di lite anche della fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. ha contestato integralmente il contenuto del ricorso, insistendo per il rigetto delle conclusioni ivi CP_1 rassegnate.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Dalla CTU medico legale svolta è emerso che sin dalla visita medico legale di Parte_1 aggravamento del 5 novembre 2023 era invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Ritiene il Tribunale che l'elaborato peritale appaia coerente nelle premesse e negli sviluppi logici, da intendersi integralmente richiamati condivisi in questa sede, laddove ha osservato: “Dall'esame della documentazione sanitaria e dall'obiettività, inviata ai CTP nominati, con mail del 3/3/25, la bozza della relazione peritale ed assegnando termine fino al 23/3/25 per eventuali osservazioni, si evince che la sig.ra , è affetta da: Parte_1
“BPCO bronchiectasica, con insufficienza respiratoria mista. Esiti di sostituzione valvolare mitralica e aortica e di rivascolarizzazione cardiaca con by-pass (2020). Esiti di ictus ischemico destro in encefalopatia multinfartuale (2019).
Ateromasia evoluta multifocale tronchi sovraortici. Spondiloartrosi lombare evoluta. Esiti di fratture somatiche di D11-D12-
L1-L5. Crolli vertebrali multipli osteoporotici. Esiti di colecistectomia e di asportazione di cistoadenofibroma dell'ovaio
(2023)”. Viste le tabelle del Decreto Ministero Sanità del 5/2/92, a parere del sottoscritto, la sig.ra allo stato Parte_1 attuale, è da considerare invalida civile al 100%.
pagina 2 di 3 Vista la documentazione specialistica agli atti e quella esibita successivamente, a parere del sottoscritto, la decorrenza dell'invalidità del 100% è da identificarsi dall'epoca della presentazione della domanda di aggravamento all' (11/5/23).” CP_1
Preso quindi atto delle conclusioni espresse dal consulente nominato e dell'assenza di osservazioni pervenute dai nominati CTP, la ricorrente deve esser riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% a decorrere dall'11 maggio 2023.
Le spese di lite, anche relativamente alla fase di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara che è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al Parte_1
100% a far data dall'11 maggio 2023;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite della prima e della presente fase di giudizio, che CP_1 si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'
Brescia, il 2/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2024 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. LUCCI MARIO
RICORRENTE
Contro
CP_1
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sottoposta a visita dalla competente commissione medica per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 e di aver successivamente promosso ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso il diniego ricevuto, la ricorrente in opposizione contesta in questa sede le risultanze della CTU svolta in tale procedimento (doc. 1), laddove il nominato consulente ha sì riconosciuto una condizione invalidante in grado di perfezionare i requisiti d cui all'art. 12 legge n 118/1971, ma con decorrenza dalla data delle espletate operazioni peritali (27 marzo
2024). pagina 1 di 3 Ha invero sostenuto che la gravità delle proprie condizioni mediche (patologie cardiologiche e ortopediche) cui si aggiunge l'ulteriore patologia pneumologica (asseritamente non valutata in maniera adeguata dal CTU) determinassero uno status invalidante tale perfezionare i requisiti sanitari ai fini dell'art. 12, legge n.
118/1971 con decorrenza dalla di presentazione della domanda amministrativa o comunque da epoca precedente rispetto alle operazioni peritali.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale “- accertata l'invalidità di cui all'art. 12 L. 118/71 riconosca in favore della ricorrente l'invalidità pari al 100% di cui alla predetta norma a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In via subordinata,
- accertata l'invalidità di cui all'art. 12 L. 118/71 riconosca in favore della ricorrente l'invalidità pari al 100% di cui alla predetta norma a decorrere dalla data del 27/03/2024 come da relazione peritale espletata nella fase ATP”.
Con vittoria di spese di lite anche della fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. ha contestato integralmente il contenuto del ricorso, insistendo per il rigetto delle conclusioni ivi CP_1 rassegnate.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Dalla CTU medico legale svolta è emerso che sin dalla visita medico legale di Parte_1 aggravamento del 5 novembre 2023 era invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Ritiene il Tribunale che l'elaborato peritale appaia coerente nelle premesse e negli sviluppi logici, da intendersi integralmente richiamati condivisi in questa sede, laddove ha osservato: “Dall'esame della documentazione sanitaria e dall'obiettività, inviata ai CTP nominati, con mail del 3/3/25, la bozza della relazione peritale ed assegnando termine fino al 23/3/25 per eventuali osservazioni, si evince che la sig.ra , è affetta da: Parte_1
“BPCO bronchiectasica, con insufficienza respiratoria mista. Esiti di sostituzione valvolare mitralica e aortica e di rivascolarizzazione cardiaca con by-pass (2020). Esiti di ictus ischemico destro in encefalopatia multinfartuale (2019).
Ateromasia evoluta multifocale tronchi sovraortici. Spondiloartrosi lombare evoluta. Esiti di fratture somatiche di D11-D12-
L1-L5. Crolli vertebrali multipli osteoporotici. Esiti di colecistectomia e di asportazione di cistoadenofibroma dell'ovaio
(2023)”. Viste le tabelle del Decreto Ministero Sanità del 5/2/92, a parere del sottoscritto, la sig.ra allo stato Parte_1 attuale, è da considerare invalida civile al 100%.
pagina 2 di 3 Vista la documentazione specialistica agli atti e quella esibita successivamente, a parere del sottoscritto, la decorrenza dell'invalidità del 100% è da identificarsi dall'epoca della presentazione della domanda di aggravamento all' (11/5/23).” CP_1
Preso quindi atto delle conclusioni espresse dal consulente nominato e dell'assenza di osservazioni pervenute dai nominati CTP, la ricorrente deve esser riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% a decorrere dall'11 maggio 2023.
Le spese di lite, anche relativamente alla fase di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- accerta e dichiara che è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al Parte_1
100% a far data dall'11 maggio 2023;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite della prima e della presente fase di giudizio, che CP_1 si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'
Brescia, il 2/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
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