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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL TO, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY03T101111/2024, notificato in data 11 dicembre 2024, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di euro 346.671,00, oltre a maggiori imposte IRAP e IVA. L'atto impositivo trae origine da indagini finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 sui conti correnti intestati alla società presso la Banca_1 di Montepaone (n. 03/Conto_Corrente_1).
La ricorrente ha dedotto in via preliminare la nullità dell'atto per deficit motivazionale e violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale (art.
6-bis L. n. 212/2000). Nel merito, ha contestato la qualificazione come ricavi di flussi finanziari pari a complessivi euro 140.296,00, asserendo trattarsi di finanziamenti infruttiferi erogati dalla società correlata Società_1 S.r.l. (avente medesima compagine sociale) per sopperire a carenze di liquidità. Ha altresì lamentato l'omesso scorporo dell'IVA dai presunti ricavi e il mancato riconoscimento dei costi inerenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita confermando la legittimità della ripresa, evidenziando che i versamenti non erano giustificati da idonea documentazione avente data certa e che la Società_1 S.r.l. versava in stato di perdita, non avendo quindi la capacità finanziaria per erogare i suddetti finanziamenti.
All'odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti della rideterminazione dell'imponibile qui di seguito esplicitata.
In via pregiudiziale, la Corte rileva che il contraddittorio è stato formalmente instaurato, come da verbali depositati (21/10/2024, 04/11/2024 e 21/11/2024). Tuttavia, emerge una violazione sostanziale dell'obbligo di motivazione rafforzata. L'Ufficio, a fronte della consegna di verbali d'assemblea e mastrini contabili volti a giustificare le movimentazioni, ha emesso l'atto impugnato senza analiticamente confutare tali elementi, limitandosi a una valutazione apodittica di inattendibilità.
Quanto al merito della pretesa tributaria, occorre distinguere le componenti del maggior reddito accertato di euro 346.671,00.
• Somme riconducibili a finanziamenti documentati: La ricorrente ha fornito prova analitica (mastrini del conto 24/05/001 e relativi estratti conto Banca_1) di versamenti con causale "da Società_1" o "da socio" per un totale di euro 140.296,00. Tali flussi trovano riscontro nei verbali assembleari depositati in data 04/11/2024. Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. V, n. 6405/2021), sebbene l'onere della prova gravi sul contribuente, la dimostrazione della natura finanziaria di un passaggio di denaro tra società "sorelle" o correlate esclude la presunzione di ricavo se supportata da scritture contabili regolari. L'assunto dell'Ufficio circa la "incapacità finanziaria" della Società_1 S.r.l. basata su perdite civilistiche è privo di pregio, non tenendo conto della liquidità effettiva o dei prelevamenti soci volti a finanziare l'altra entità del gruppo. Pertanto, la somma di euro 140.296,00 deve essere interamente espunta dal computo dei ricavi.
• Rideterminazione dei residui ricavi (€ 206.375,00) e scorporo IVA: Per la residua parte dei versamenti (pari a euro 206.375,00), la società non ha fornito prove idonee a superare la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/73. Tuttavia, tale importo deve essere rideterminato mediante l'operazione di scorporo dell'IVA. In ossequio al principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 01/07/2021, C-521/19) e recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2862/2023), qualora l'Amministrazione ricostruisca ricavi non fatturati, l'importo incassato deve considerarsi comprensivo di IVA. Pertanto, l'imponibile IRES/IRAP deve essere così ricalcolato: [206.375,00 / 1,22] = euro 169.159,84.
• Riconoscimento costi inerenti: Sebbene l'accertamento derivi da indagini finanziarie, non può essere negata la deducibilità dei costi di produzione dei maggiori ricavi, ove determinabili (Cass. n. 13112/2020). Nel caso di specie, trattandosi di attività di somministrazione/servizi, questa Corte ritiene equo riconoscere una componente di costo forfettaria del 20% sulla base imponibile rideterminata, attesa l'inerenza logica tra acquisti e vendite.
In sintesi, il maggior reddito accertato viene così rideterminato:
• Totale accertato inizialmente: € 346.671,00ù
• Deduzione finanziamenti documentati: - € 140.296,00
• Risultato intermedio: € 206.375,00
• Rideterminazione per scorporo IVA (al 22%): € 169.159,84
• Riconoscimento costi inerenti (20%): - € 33.831,97
• Imponibile finale rideterminato: Euro 135.327,87.
Concorrono i giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 3, definitivamente pronunciando:
-ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, ridetermina il maggior reddito d'impresa accertato ai fini IRES, IRAP e IVA nella misura di euro 135.327,87;
-Annulla la pretesa tributaria per la parte eccedente;
-Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL TO, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101111/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY03T101111/2024, notificato in data 11 dicembre 2024, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di euro 346.671,00, oltre a maggiori imposte IRAP e IVA. L'atto impositivo trae origine da indagini finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 sui conti correnti intestati alla società presso la Banca_1 di Montepaone (n. 03/Conto_Corrente_1).
La ricorrente ha dedotto in via preliminare la nullità dell'atto per deficit motivazionale e violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale (art.
6-bis L. n. 212/2000). Nel merito, ha contestato la qualificazione come ricavi di flussi finanziari pari a complessivi euro 140.296,00, asserendo trattarsi di finanziamenti infruttiferi erogati dalla società correlata Società_1 S.r.l. (avente medesima compagine sociale) per sopperire a carenze di liquidità. Ha altresì lamentato l'omesso scorporo dell'IVA dai presunti ricavi e il mancato riconoscimento dei costi inerenti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita confermando la legittimità della ripresa, evidenziando che i versamenti non erano giustificati da idonea documentazione avente data certa e che la Società_1 S.r.l. versava in stato di perdita, non avendo quindi la capacità finanziaria per erogare i suddetti finanziamenti.
All'odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti della rideterminazione dell'imponibile qui di seguito esplicitata.
In via pregiudiziale, la Corte rileva che il contraddittorio è stato formalmente instaurato, come da verbali depositati (21/10/2024, 04/11/2024 e 21/11/2024). Tuttavia, emerge una violazione sostanziale dell'obbligo di motivazione rafforzata. L'Ufficio, a fronte della consegna di verbali d'assemblea e mastrini contabili volti a giustificare le movimentazioni, ha emesso l'atto impugnato senza analiticamente confutare tali elementi, limitandosi a una valutazione apodittica di inattendibilità.
Quanto al merito della pretesa tributaria, occorre distinguere le componenti del maggior reddito accertato di euro 346.671,00.
• Somme riconducibili a finanziamenti documentati: La ricorrente ha fornito prova analitica (mastrini del conto 24/05/001 e relativi estratti conto Banca_1) di versamenti con causale "da Società_1" o "da socio" per un totale di euro 140.296,00. Tali flussi trovano riscontro nei verbali assembleari depositati in data 04/11/2024. Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. V, n. 6405/2021), sebbene l'onere della prova gravi sul contribuente, la dimostrazione della natura finanziaria di un passaggio di denaro tra società "sorelle" o correlate esclude la presunzione di ricavo se supportata da scritture contabili regolari. L'assunto dell'Ufficio circa la "incapacità finanziaria" della Società_1 S.r.l. basata su perdite civilistiche è privo di pregio, non tenendo conto della liquidità effettiva o dei prelevamenti soci volti a finanziare l'altra entità del gruppo. Pertanto, la somma di euro 140.296,00 deve essere interamente espunta dal computo dei ricavi.
• Rideterminazione dei residui ricavi (€ 206.375,00) e scorporo IVA: Per la residua parte dei versamenti (pari a euro 206.375,00), la società non ha fornito prove idonee a superare la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/73. Tuttavia, tale importo deve essere rideterminato mediante l'operazione di scorporo dell'IVA. In ossequio al principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 01/07/2021, C-521/19) e recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2862/2023), qualora l'Amministrazione ricostruisca ricavi non fatturati, l'importo incassato deve considerarsi comprensivo di IVA. Pertanto, l'imponibile IRES/IRAP deve essere così ricalcolato: [206.375,00 / 1,22] = euro 169.159,84.
• Riconoscimento costi inerenti: Sebbene l'accertamento derivi da indagini finanziarie, non può essere negata la deducibilità dei costi di produzione dei maggiori ricavi, ove determinabili (Cass. n. 13112/2020). Nel caso di specie, trattandosi di attività di somministrazione/servizi, questa Corte ritiene equo riconoscere una componente di costo forfettaria del 20% sulla base imponibile rideterminata, attesa l'inerenza logica tra acquisti e vendite.
In sintesi, il maggior reddito accertato viene così rideterminato:
• Totale accertato inizialmente: € 346.671,00ù
• Deduzione finanziamenti documentati: - € 140.296,00
• Risultato intermedio: € 206.375,00
• Rideterminazione per scorporo IVA (al 22%): € 169.159,84
• Riconoscimento costi inerenti (20%): - € 33.831,97
• Imponibile finale rideterminato: Euro 135.327,87.
Concorrono i giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 3, definitivamente pronunciando:
-ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, ridetermina il maggior reddito d'impresa accertato ai fini IRES, IRAP e IVA nella misura di euro 135.327,87;
-Annulla la pretesa tributaria per la parte eccedente;
-Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE