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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1137/2017 RGAC vertente
Tra
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla via
RN IA n.3 appellante e
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Morcavallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla via
IG FE n.23 appellato – appellante incidentale e , in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Paolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza al Viale della Repubblica n.110 appellato e
, c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Federico Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale delle Milizie n. 20 appellato e che hanno assunto il rischio di cui Parte_2
al certificato n° 1560806, c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'avvocato Alessandro Tassoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro alla via E. Borello n.6
Appellato nonché
in persona del Controparte_4
liquidatore, rappresentante legale p.t., appellata non costituita
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale accoglimento del presente atto d'appello, riformare e/o annullare la Sentenza n. 2644/16, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez. Il civ., in persona della D.ssa Parte_3
nel giudizio civile n. 818/2010 RG, depositata il 19.12.2016 e mai notificata e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità, condannare in solido il Sig. dott. e l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni ad personam cagionati al Sig.
, per le causali di cui in narrativa, come Parte_1
accertati dal CTU ed ammontanti ad €. 204.486,49
(duecentoquattromilaquattrocentoottantasei/49) ovvero a quella maggiore o minore somma che in Sua giustizia l'Ecc.ma Corte vorrà liquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento e fino all'integrale soddisfo. Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipante".
Per l'appellato-appellante incidentale “Voglia Controparte_1
l'On.le Corte adita: respingere l'appello, con ogni conseguente statuizione anche sul regime delle spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, disporre a carico dei soggetti tenuti a garantire il dottore ogni onere eventualmente giudicato sussistente, a CP_1
seguito della domanda di garanzia, all'uopo ritualmente articolata in primo grado, e qui riproposta – in quanto rimasta assorbita – anche come appello incidentale condizionato del quale, per l'ipotesi, si chiede accoglimento. Sempre e comunque con vittoria di spese”. Per l'appellata : “Voglia l'Ecc. ma Controparte_2
Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: − Preliminarmente, nel merito, accettare e dichiarare
l'appello proposto inammissibile per violazione degli artt. 342, commi 1, 2 e 3 c. p.c . e 348 bis, comma 1, c.p.c.; - sempre nel merito, ed in via principale, rigettare la domanda del perché Parte_1
infondata; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di eventuali profili di responsabilità ascrivibili all' rideterminare la Controparte_2
quantificazione del danno alla persona riportato dall'appellante, rigettando le richieste di danno non patrimoniale siccome non dimostrate”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte Controparte_3
adìta, riproposte nella presente sede tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande formulate dalla nel giudizio di prime cure, in accoglimento della spiegata difesa: a. nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
, poiché inammissibile e, comunque infondato, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
b. in via subordinata, accertato il difetto di legittimazione passiva, estromettere dal giudizio la Controparte_3
considerato che quest'ultima ha assunto nella vicenda la mera qualità di broker - intermediario assicurativo di cui al TITOLO IX
CAPO I del D.lgs 209/2005 e s.m.i. e R.U.I. ISVAP Regolamento nro
5 del 16/10/2006 e s.m.i. - non essendo evidentemente una
Compagnia di Assicurazioni;
c. in via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Dr. Controparte_1
nei confronti della odierna comparente, perché infondata in fatto ed in diritto, stante la mancanza di titolarità della situazione giuridica sostanziale, dal lato passivo, in capo alla Controparte_3
.
[...]
Per gli appellati che hanno assunto il rischio Parte_2
di cui al certificato n° 1560806: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così statuire: 1)
Preliminarmente, dichiarare inammissibile il proposto gravame ex art. 342, comma I e II, cpc, per i motivi di cui in narrativa;
2)
Rigettare l'appello così come proposto poiché infondato in fatto e diritto e, conseguenzialmente, confermare la pronunzia emessa dal
Tribunale di Cosenza, in persona della dott.ssa Rosa Viteritti, n.
2644/16, per i motivi di fatto e diritto evidenziati in narrativa;
3) In ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Dott. nei confronti degli odierni CP_1
concludenti per le ragioni evidenziate in narrativa;
4) In subordine, ove venga accertata la responsabilità del Dott. , Controparte_1
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n° 1560806 per tutte le ragioni evidenziate in parte motiva e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsiasi domanda risarcitoria e/o di manleva formulata da chiunque nei confronti degli odierni concludenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In fatto e diritto. Con atto di citazione del 15.02.2010 Parte_1
conveniva, dinnanzi il tribunale di Cosenza, il dottore CP_1
e l'azienda ospedaliera di Cosenza al fine di sentire
[...]
dichiarare la responsabilità del sanitario in ordine ai danni fisici subiti in occasione dell'intervento chirurgico programmato di asportazione di fibro-lipoma del cavo ascellare di destra, effettuato in data
22.02.2007 presso l'unità operativa di chirurgia generale “F.
Migliori” dell'ospedale di Cosenza. Nel corso dell'operazione,
subiva una lacerazione delle strutture nervose Parte_1
del plesso brachiale di destra;
nonostante l'intervento dei neurochirurghi presenti in struttura, che tentavano di riparare la lesione con un intervento di neuroraffia, l'attore subiva la perdita della funzionalità dell'arto superiore destro. Conseguentemente, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 204.486,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 20.04.2010 si costituiva in giudizio il dott. che contestava la domanda dell'attore; chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato, ex art. 106 c.p.c, a chiamare in garanzia l'azienda ospedaliera di Cosenza, la Controparte_4 Controparte_6
e Autorizzata la chiamata, si
[...] Pt_2 CP_7
costituivano le assicurazioni convenute, che contestavano l'avversa domanda, insistendo per l'inoperatività della polizza nei confronti.
L'azienda ospedaliera si costituiva con comparsa del 16.12.2010.
All'udienza del 25.11.2011, preso atto dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della terza chiamata,
[...]
il giudizio veniva interrotto e, successivamente, CP_4 riassunto dall'attore. La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 2644/16, depositata il 19.12.2016, il tribunale di
Cosenza rigettava la domanda avanzata da Parte_1
sull'assunto che il dottore avesse provato la Controparte_1
correttezza del suo operato e, dunque, che non avesse alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dall'attore.
Avverso la sentenza proponeva appello , con Parte_1
atto di citazione del 12.06.2017, lamentandone l'erroneità per avere il giudice di prime cure male interpretato la consulenza tecnica d'ufficio e per non avere correttamente valutato le prove testimoniali.
Nello specifico, l'appellante eccepiva: I) il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio quanto alla necessità della presenza di uno specialista neurochirurgo in sala operatoria;
contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, il consulente aveva chiaramente affermato che in virtù delle dimensioni e della posizione della formazione sarebbe stato opportuno che l'attività chirurgica fosse stata espletata da uno specialista in neurochirurgia. Non si trattava, pertanto, di una mera opinione personale del consulente tecnico - come sostenuto dal giudice di primo grado - bensì del risultato di una valutazione scientifica. II)
Travisamento della consulenza tecnica quanto all'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il dott. aveva Controparte_1
utilizzato le medesime manovre di dissezione e lo stesso strumentario che avrebbe utilizzato il neurochirurgo. Lamentava l'appellante che in realtà il consulente tecnico si era riferito al solo strumentario utilizzato ed anzi aveva evidenziato l'imperizia dell'appellato che descriveva l'accaduto come “lacerazione del nervo mediano” anziché
“lacerazione dei tronchi secondari del plesso brachiale”, dimostrando, così, di non avere cognizione del tipo di struttura danneggiata. Inoltre, ad avviso dell'appellante, dalle risultanze istruttorie emergeva anche l'imprudenza dell'appellato poiché, nonostante fosse conscio del rischio - tanto da richiedere l'intervento del neurochirurgo ancora prima dell'intervento - procedeva comunque ad effettuare l'operazione. III) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità del sanitario in virtù della mancanza di prova in ordine alla riconducibilità della lesione alla manovra di dissezione;
la presunzione effettuata dal consulente tecnico si basava infatti esclusivamente sulla considerazione che l'intervento del neurochirurgo avrebbe potuto evitare il danno. Ad avviso dell'appellante invece, il consulente aveva argomentato con spiegazione medico-scientifica l'errore posto in essere dal sanitario e aveva, altresì, puntualmente individuato gli accorgimenti che avrebbero potuto scongiurare l'evento, tra cui appunto l'intervento di un neurochirurgo;
IV) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stata affermata la non prevedibilità dell'evento: il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie da cui emergeva che il dott. Controparte_1
aveva già ipotizzato il verificarsi dell'evento tanto da allertare i colleghi neurochirurghi ancora prima dell'intervento; V) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stato utilizzato il criterio del “più probabile che non” per escludere la responsabilità del sanitario convenuto, ancorandolo all'assenza di linee guida che imponessero l'intervento di un neurochirurgo nonché di un apprezzabile dato statistico.
Alla luce di quanto sopra, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.10.2017 si costituiva in giudizio il dottore il quale contestava il contenuto dell'appello; Controparte_1
esperiva inoltre appello incidentale con cui riproponeva la chiamata in garanzia dell'azienda ospedaliera di Cosenza e delle compagnie assicuratrici da essa prescelte al fine di essere manlevato. Si costituivano, poi, in giudizio gli che Parte_2
avevano assunto il rischio di cui al certificato n° 1560806, con comparsa del 25.10.2017 e la con atto Controparte_3
del 07.11.2017; entrambe le parti insistevano per il rigetto dell'appello e in ogni caso per l'inoperatività delle rispettive polizze.
Con comparsa del 25.11.2017 si costituiva, infine, l'azienda ospedaliera di Cosenza, chiedendo il rigetto del gravame.
Non si costituiva la Controparte_8
.
[...]
Con ordinanza pubblicata il 14.01.2021, la causa veniva rimessa in istruttoria per la necessità di espletare una consulenza tecnica che, a seguito di rinuncia di alcuni dei precedenti consulenti nominati, veniva affidata ai dottori e Persona_1 [...]
. Con atto del 08.01.2022, il dottore CP_9 CP_9
comunicava a questa corte d'appello il decesso del consulente tecnico dott. e, dunque, lo scioglimento del Persona_1
collegio peritale.
In data 30.10.2023 l'avv. Tassoni, difensore dei dichiarava Pt_2
di rinunciare al mandato.
All'udienza del 26.03.2024, veniva nominato consulente tecnico il dottore . La consulenza tecnica d'ufficio veniva Persona_2
depositata in data 12.11.2024 e, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza pubblicata in data 18.12.2024.
L'appello proposto dal signor è fondato e deve Parte_1
essere accolto.
L'azione proposta dinanzi il tribunale di Cosenza con atto di citazione del 15.2.2010 era diretta alla verifica della responsabilità del dott.
e dell' , Controparte_1 Controparte_10
con riferimento all'esito dell'intervento chirurgico di asportazione di un fibro-lipoma del cavo ascellare destro, eseguito in data 5.3.2007 presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale “F. Migliori” dell'ospedale di Cosenza, ed al risarcimento dei danni subiti dal paziente per la “grave lacerazione delle strutture del plesso brachiale di destra” provocata. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, veniva segnalata una colpa per imperizia e negligenza del dott. , consistita nell'aver programmato ed effettuato CP_1
l'operazione senza aver richiesto il preventivo intervento degli specialisti del reparto di neurochirurgia. Ora, i dott.ri e nella Controparte_9 CP_11
consulenza tecnica eseguita nel corso della fase istruttoria dinanzi la corte di appello, hanno ripercorso, con la dovuta attenzione, le varie fasi dell'operazione e, dopo aver evidenziato che quello cui fu sottoposto il sig. “era un intervento che presentava Parte_1
complessità poiché la lesione non era un semplice lipoma, facilmente enucleabile, ma era un voluminoso lipoma ascellare caratterizzato dalla assenza di piani di clivaggio dalle strutture circostanti, fortemente adeso ai vasi ed ai nervi tanto da comprimerli tanto da indurre a ritenere che il lipoma inglobasse le strutture vascolo nervose” hanno confermato che “in ragione degli elementi di valutazione presenti ed obiettivati nella fase pre operatoria che per chiarezza espositiva si ricordano “ lieve difficoltà alla dorsi flessione del polso e delle dita –enorme massa rilevata che occupa in toto il cavo ascellare- fissità della lesione sui piani profondi con margini profondi mal definibili – assenza del polso dell'arteria ascellare” – si ritiene che fosse indicato attuare un percorso diagnostico pre operatorio finalizzato ad inquadrare la natura benigna o maligna della lesione, ma soprattutto i rapporti della stessa con i tessuti circostanti e il fascio vascolo nervoso” precisando, inoltre, che
“sede, estensione, volume e sintomatologia pre operatoria rendevano indicata la esecuzione di un percorso diagnostico che doveva prevedere anche la elettromiografia e lo studio degli assi vascolari e, ove confermato l'interessamento nervoso, la consulenza neurochirurgica pre-operatoria. Confermato il coinvolgimento del nervo mediano per inglobamento o compressione era indicata la partecipazione del Neurochirurgo all'atto operatorio al fine di garantire la maggiore competenza specialistica. Comunque anche nella fase intra operatoria – preso atto che la massa si presentava senza piani di clivaggio ed era fortemente adesa ai vasi ed ai nervi, con scollamento difficile, il Chirurgo operatore si sarebbe dovuto astenere da ulteriori manovre e avrebbe dovuto richiedere
l'intervento del Neurochirurgo al tavolo operatorio” e concludendo con il ritenere “che la lesione del nervo mediano fosse evento prevedibile e prevenibile” e che tanto “l'omessa esecuzione di un corretto percorso diagnostico strumentale pre operatorio” che l'omesso coinvolgimento di un neurochirurgo nell'operazione costituiscono fatti che si “inquadrano come errori di condotta ed introducono profili di responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia da porre in rapporto di causalità con la lesione del nervo mediano” (è da segnalare che la partecipazione di un neurochirurgo all'operazione era indicata come necessaria anche dal dott. a Per_3
pagina 13 della consulenza depositata il 25.11.2014) .
In altri termini, sulla scorta delle condivisibili motivazioni logico- scientifiche offerte dai consulenti, è possibile affermare che, un operatore attento e diligente, in presenza della situazione descritta nella documentazione sanitaria presente in atti, avrebbe dovuto seguire un preciso percorso diagnostico (comprendente un'elettromiografia ed una valutazione degli assi vascolari) e richiedere, senza alcuna esitazione, la consulenza e la collaborazione di un neurochirurgo. E' possibile, inoltre, affermare che tali mancanze, sono state il presupposto causale delle lesioni subite dal paziente, lesioni di cui sono chiamati a rispondere il dott. per Controparte_1
responsabilità da “contatto sociale” e l'
[...]
a titolo di responsabilità contrattuale. Controparte_12
Il danno può essere determinato, all'attualità, sulla base delle valutazioni effettuate, sul punto, dal consulente tecnico nominato dal tribunale, dott. , che, nella relazione del 25.11.2014, Persona_4
ha indicato in 180 giorni il periodo di invalidità temporanea e in misura del 50% il c.d. danno biologico (comprendente la riduzione della capacità lavorativa generica), e, utilizzando le ultime tabelle di calcolo adottate dal tribunale di Milano, con un risultato pari ad €
20.700,00 per i 180 giorni di I.T.A. e di € 380.267,00 per il danno biologico correlato ad un'invalidità residua del 50%. Su tali somme, devalutate alla data del 5.3.2007 e annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT-FOI, competono gli interessi al tasso legale dal dì dell'evento a quello della presente decisione.
Non merita, invece, accoglimento l'appello incidentale condizionato proposto dal dott. nei confronti della Controparte_1 [...]
, della Controparte_8 [...]
e della compagnia di Londra posto: Controparte_3 Pt_2
-che la liquidazione, ha Controparte_8
assunto i rischi correlati alle attività sanitarie dell' Controparte_13
solo in epoca successiva all'evento da risarcire;
-che la non risulta essere stata parte di Controparte_3
alcun contratto di assicurazione per le attività della stessa CP_13
[...]
-che la compagnia dei di Londra ha assunto il rischio di cui Pt_2
al certificato n° 1560806 ha concluso il rapporto contrattuale in data
27.10.2003, con operatività limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della polizza, ovvero fino al 10.12.2007, mentre la pretesa risarcitoria del signor è stata notificata, in data 5.3.2008, Parte_1
all' di Cosenza e, in data 7.5.2008, al dott. CP_13 Controparte_1
Le spese processuali tra l'attore-appellante, l' e Controparte_13
sono regolate in base al principio della Controparte_1
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese nei confronti delle società chiamate in garanzia possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza di primo e di secondo grado devono essere poste definitivamente a carico delle appellate e Controparte_13
Controparte_1
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 dell' , Controparte_1 Controparte_10
della , Controparte_8
della , della compagnia di Controparte_3 Pt_2
Londra, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 2644 del
19.12.2016, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
-in riforma dell'appellata sentenza accoglie la domanda proposta da e condanna e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_10
della somma di € 400.967,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 5.3.2007 e annualmente rivalutata, in base agli indici ISTAT-FOI, fino alla data della presente decisione;
-rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
-condanna e l' al pagamento Controparte_1 Controparte_13
delle spese processuali a favore di liquidate in Parte_1
€ 11.299,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado, ed in € 10.060,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il secondo grado;
-dispone la distrazione delle spese a favore del difensore e procuratore di parte attrice;
-pone le spese di consulenza di entrambi i gradi di giudizio a carico di e dell' ; Controparte_1 Controparte_13
-compensa le spese processuali nei confronti della
[...]
, della Controparte_8 Controparte_3
, della compagnia di Londra;
[...] Pt_2
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 16.9.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1137/2017 RGAC vertente
Tra
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla via
RN IA n.3 appellante e
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Morcavallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla via
IG FE n.23 appellato – appellante incidentale e , in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Paolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza al Viale della Repubblica n.110 appellato e
, c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Federico Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale delle Milizie n. 20 appellato e che hanno assunto il rischio di cui Parte_2
al certificato n° 1560806, c.f. , rappresentati e difesi P.IVA_2
dall'avvocato Alessandro Tassoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catanzaro alla via E. Borello n.6
Appellato nonché
in persona del Controparte_4
liquidatore, rappresentante legale p.t., appellata non costituita
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale accoglimento del presente atto d'appello, riformare e/o annullare la Sentenza n. 2644/16, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez. Il civ., in persona della D.ssa Parte_3
nel giudizio civile n. 818/2010 RG, depositata il 19.12.2016 e mai notificata e per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità, condannare in solido il Sig. dott. e l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni ad personam cagionati al Sig.
, per le causali di cui in narrativa, come Parte_1
accertati dal CTU ed ammontanti ad €. 204.486,49
(duecentoquattromilaquattrocentoottantasei/49) ovvero a quella maggiore o minore somma che in Sua giustizia l'Ecc.ma Corte vorrà liquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento e fino all'integrale soddisfo. Con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipante".
Per l'appellato-appellante incidentale “Voglia Controparte_1
l'On.le Corte adita: respingere l'appello, con ogni conseguente statuizione anche sul regime delle spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento, disporre a carico dei soggetti tenuti a garantire il dottore ogni onere eventualmente giudicato sussistente, a CP_1
seguito della domanda di garanzia, all'uopo ritualmente articolata in primo grado, e qui riproposta – in quanto rimasta assorbita – anche come appello incidentale condizionato del quale, per l'ipotesi, si chiede accoglimento. Sempre e comunque con vittoria di spese”. Per l'appellata : “Voglia l'Ecc. ma Controparte_2
Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: − Preliminarmente, nel merito, accettare e dichiarare
l'appello proposto inammissibile per violazione degli artt. 342, commi 1, 2 e 3 c. p.c . e 348 bis, comma 1, c.p.c.; - sempre nel merito, ed in via principale, rigettare la domanda del perché Parte_1
infondata; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di eventuali profili di responsabilità ascrivibili all' rideterminare la Controparte_2
quantificazione del danno alla persona riportato dall'appellante, rigettando le richieste di danno non patrimoniale siccome non dimostrate”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ill.ma Corte Controparte_3
adìta, riproposte nella presente sede tutte le argomentazioni difensive, le eccezioni e le domande formulate dalla nel giudizio di prime cure, in accoglimento della spiegata difesa: a. nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
, poiché inammissibile e, comunque infondato, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
b. in via subordinata, accertato il difetto di legittimazione passiva, estromettere dal giudizio la Controparte_3
considerato che quest'ultima ha assunto nella vicenda la mera qualità di broker - intermediario assicurativo di cui al TITOLO IX
CAPO I del D.lgs 209/2005 e s.m.i. e R.U.I. ISVAP Regolamento nro
5 del 16/10/2006 e s.m.i. - non essendo evidentemente una
Compagnia di Assicurazioni;
c. in via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Dr. Controparte_1
nei confronti della odierna comparente, perché infondata in fatto ed in diritto, stante la mancanza di titolarità della situazione giuridica sostanziale, dal lato passivo, in capo alla Controparte_3
.
[...]
Per gli appellati che hanno assunto il rischio Parte_2
di cui al certificato n° 1560806: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così statuire: 1)
Preliminarmente, dichiarare inammissibile il proposto gravame ex art. 342, comma I e II, cpc, per i motivi di cui in narrativa;
2)
Rigettare l'appello così come proposto poiché infondato in fatto e diritto e, conseguenzialmente, confermare la pronunzia emessa dal
Tribunale di Cosenza, in persona della dott.ssa Rosa Viteritti, n.
2644/16, per i motivi di fatto e diritto evidenziati in narrativa;
3) In ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Dott. nei confronti degli odierni CP_1
concludenti per le ragioni evidenziate in narrativa;
4) In subordine, ove venga accertata la responsabilità del Dott. , Controparte_1
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n° 1560806 per tutte le ragioni evidenziate in parte motiva e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsiasi domanda risarcitoria e/o di manleva formulata da chiunque nei confronti degli odierni concludenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In fatto e diritto. Con atto di citazione del 15.02.2010 Parte_1
conveniva, dinnanzi il tribunale di Cosenza, il dottore CP_1
e l'azienda ospedaliera di Cosenza al fine di sentire
[...]
dichiarare la responsabilità del sanitario in ordine ai danni fisici subiti in occasione dell'intervento chirurgico programmato di asportazione di fibro-lipoma del cavo ascellare di destra, effettuato in data
22.02.2007 presso l'unità operativa di chirurgia generale “F.
Migliori” dell'ospedale di Cosenza. Nel corso dell'operazione,
subiva una lacerazione delle strutture nervose Parte_1
del plesso brachiale di destra;
nonostante l'intervento dei neurochirurghi presenti in struttura, che tentavano di riparare la lesione con un intervento di neuroraffia, l'attore subiva la perdita della funzionalità dell'arto superiore destro. Conseguentemente, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 204.486,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 20.04.2010 si costituiva in giudizio il dott. che contestava la domanda dell'attore; chiedeva di Controparte_1
essere autorizzato, ex art. 106 c.p.c, a chiamare in garanzia l'azienda ospedaliera di Cosenza, la Controparte_4 Controparte_6
e Autorizzata la chiamata, si
[...] Pt_2 CP_7
costituivano le assicurazioni convenute, che contestavano l'avversa domanda, insistendo per l'inoperatività della polizza nei confronti.
L'azienda ospedaliera si costituiva con comparsa del 16.12.2010.
All'udienza del 25.11.2011, preso atto dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della terza chiamata,
[...]
il giudizio veniva interrotto e, successivamente, CP_4 riassunto dall'attore. La causa veniva istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 2644/16, depositata il 19.12.2016, il tribunale di
Cosenza rigettava la domanda avanzata da Parte_1
sull'assunto che il dottore avesse provato la Controparte_1
correttezza del suo operato e, dunque, che non avesse alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dall'attore.
Avverso la sentenza proponeva appello , con Parte_1
atto di citazione del 12.06.2017, lamentandone l'erroneità per avere il giudice di prime cure male interpretato la consulenza tecnica d'ufficio e per non avere correttamente valutato le prove testimoniali.
Nello specifico, l'appellante eccepiva: I) il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio quanto alla necessità della presenza di uno specialista neurochirurgo in sala operatoria;
contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, il consulente aveva chiaramente affermato che in virtù delle dimensioni e della posizione della formazione sarebbe stato opportuno che l'attività chirurgica fosse stata espletata da uno specialista in neurochirurgia. Non si trattava, pertanto, di una mera opinione personale del consulente tecnico - come sostenuto dal giudice di primo grado - bensì del risultato di una valutazione scientifica. II)
Travisamento della consulenza tecnica quanto all'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il dott. aveva Controparte_1
utilizzato le medesime manovre di dissezione e lo stesso strumentario che avrebbe utilizzato il neurochirurgo. Lamentava l'appellante che in realtà il consulente tecnico si era riferito al solo strumentario utilizzato ed anzi aveva evidenziato l'imperizia dell'appellato che descriveva l'accaduto come “lacerazione del nervo mediano” anziché
“lacerazione dei tronchi secondari del plesso brachiale”, dimostrando, così, di non avere cognizione del tipo di struttura danneggiata. Inoltre, ad avviso dell'appellante, dalle risultanze istruttorie emergeva anche l'imprudenza dell'appellato poiché, nonostante fosse conscio del rischio - tanto da richiedere l'intervento del neurochirurgo ancora prima dell'intervento - procedeva comunque ad effettuare l'operazione. III) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità del sanitario in virtù della mancanza di prova in ordine alla riconducibilità della lesione alla manovra di dissezione;
la presunzione effettuata dal consulente tecnico si basava infatti esclusivamente sulla considerazione che l'intervento del neurochirurgo avrebbe potuto evitare il danno. Ad avviso dell'appellante invece, il consulente aveva argomentato con spiegazione medico-scientifica l'errore posto in essere dal sanitario e aveva, altresì, puntualmente individuato gli accorgimenti che avrebbero potuto scongiurare l'evento, tra cui appunto l'intervento di un neurochirurgo;
IV) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stata affermata la non prevedibilità dell'evento: il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie da cui emergeva che il dott. Controparte_1
aveva già ipotizzato il verificarsi dell'evento tanto da allertare i colleghi neurochirurghi ancora prima dell'intervento; V) Erroneità della sentenza nella parte in cui era stato utilizzato il criterio del “più probabile che non” per escludere la responsabilità del sanitario convenuto, ancorandolo all'assenza di linee guida che imponessero l'intervento di un neurochirurgo nonché di un apprezzabile dato statistico.
Alla luce di quanto sopra, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.10.2017 si costituiva in giudizio il dottore il quale contestava il contenuto dell'appello; Controparte_1
esperiva inoltre appello incidentale con cui riproponeva la chiamata in garanzia dell'azienda ospedaliera di Cosenza e delle compagnie assicuratrici da essa prescelte al fine di essere manlevato. Si costituivano, poi, in giudizio gli che Parte_2
avevano assunto il rischio di cui al certificato n° 1560806, con comparsa del 25.10.2017 e la con atto Controparte_3
del 07.11.2017; entrambe le parti insistevano per il rigetto dell'appello e in ogni caso per l'inoperatività delle rispettive polizze.
Con comparsa del 25.11.2017 si costituiva, infine, l'azienda ospedaliera di Cosenza, chiedendo il rigetto del gravame.
Non si costituiva la Controparte_8
.
[...]
Con ordinanza pubblicata il 14.01.2021, la causa veniva rimessa in istruttoria per la necessità di espletare una consulenza tecnica che, a seguito di rinuncia di alcuni dei precedenti consulenti nominati, veniva affidata ai dottori e Persona_1 [...]
. Con atto del 08.01.2022, il dottore CP_9 CP_9
comunicava a questa corte d'appello il decesso del consulente tecnico dott. e, dunque, lo scioglimento del Persona_1
collegio peritale.
In data 30.10.2023 l'avv. Tassoni, difensore dei dichiarava Pt_2
di rinunciare al mandato.
All'udienza del 26.03.2024, veniva nominato consulente tecnico il dottore . La consulenza tecnica d'ufficio veniva Persona_2
depositata in data 12.11.2024 e, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza pubblicata in data 18.12.2024.
L'appello proposto dal signor è fondato e deve Parte_1
essere accolto.
L'azione proposta dinanzi il tribunale di Cosenza con atto di citazione del 15.2.2010 era diretta alla verifica della responsabilità del dott.
e dell' , Controparte_1 Controparte_10
con riferimento all'esito dell'intervento chirurgico di asportazione di un fibro-lipoma del cavo ascellare destro, eseguito in data 5.3.2007 presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale “F. Migliori” dell'ospedale di Cosenza, ed al risarcimento dei danni subiti dal paziente per la “grave lacerazione delle strutture del plesso brachiale di destra” provocata. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, veniva segnalata una colpa per imperizia e negligenza del dott. , consistita nell'aver programmato ed effettuato CP_1
l'operazione senza aver richiesto il preventivo intervento degli specialisti del reparto di neurochirurgia. Ora, i dott.ri e nella Controparte_9 CP_11
consulenza tecnica eseguita nel corso della fase istruttoria dinanzi la corte di appello, hanno ripercorso, con la dovuta attenzione, le varie fasi dell'operazione e, dopo aver evidenziato che quello cui fu sottoposto il sig. “era un intervento che presentava Parte_1
complessità poiché la lesione non era un semplice lipoma, facilmente enucleabile, ma era un voluminoso lipoma ascellare caratterizzato dalla assenza di piani di clivaggio dalle strutture circostanti, fortemente adeso ai vasi ed ai nervi tanto da comprimerli tanto da indurre a ritenere che il lipoma inglobasse le strutture vascolo nervose” hanno confermato che “in ragione degli elementi di valutazione presenti ed obiettivati nella fase pre operatoria che per chiarezza espositiva si ricordano “ lieve difficoltà alla dorsi flessione del polso e delle dita –enorme massa rilevata che occupa in toto il cavo ascellare- fissità della lesione sui piani profondi con margini profondi mal definibili – assenza del polso dell'arteria ascellare” – si ritiene che fosse indicato attuare un percorso diagnostico pre operatorio finalizzato ad inquadrare la natura benigna o maligna della lesione, ma soprattutto i rapporti della stessa con i tessuti circostanti e il fascio vascolo nervoso” precisando, inoltre, che
“sede, estensione, volume e sintomatologia pre operatoria rendevano indicata la esecuzione di un percorso diagnostico che doveva prevedere anche la elettromiografia e lo studio degli assi vascolari e, ove confermato l'interessamento nervoso, la consulenza neurochirurgica pre-operatoria. Confermato il coinvolgimento del nervo mediano per inglobamento o compressione era indicata la partecipazione del Neurochirurgo all'atto operatorio al fine di garantire la maggiore competenza specialistica. Comunque anche nella fase intra operatoria – preso atto che la massa si presentava senza piani di clivaggio ed era fortemente adesa ai vasi ed ai nervi, con scollamento difficile, il Chirurgo operatore si sarebbe dovuto astenere da ulteriori manovre e avrebbe dovuto richiedere
l'intervento del Neurochirurgo al tavolo operatorio” e concludendo con il ritenere “che la lesione del nervo mediano fosse evento prevedibile e prevenibile” e che tanto “l'omessa esecuzione di un corretto percorso diagnostico strumentale pre operatorio” che l'omesso coinvolgimento di un neurochirurgo nell'operazione costituiscono fatti che si “inquadrano come errori di condotta ed introducono profili di responsabilità per negligenza, imprudenza ed imperizia da porre in rapporto di causalità con la lesione del nervo mediano” (è da segnalare che la partecipazione di un neurochirurgo all'operazione era indicata come necessaria anche dal dott. a Per_3
pagina 13 della consulenza depositata il 25.11.2014) .
In altri termini, sulla scorta delle condivisibili motivazioni logico- scientifiche offerte dai consulenti, è possibile affermare che, un operatore attento e diligente, in presenza della situazione descritta nella documentazione sanitaria presente in atti, avrebbe dovuto seguire un preciso percorso diagnostico (comprendente un'elettromiografia ed una valutazione degli assi vascolari) e richiedere, senza alcuna esitazione, la consulenza e la collaborazione di un neurochirurgo. E' possibile, inoltre, affermare che tali mancanze, sono state il presupposto causale delle lesioni subite dal paziente, lesioni di cui sono chiamati a rispondere il dott. per Controparte_1
responsabilità da “contatto sociale” e l'
[...]
a titolo di responsabilità contrattuale. Controparte_12
Il danno può essere determinato, all'attualità, sulla base delle valutazioni effettuate, sul punto, dal consulente tecnico nominato dal tribunale, dott. , che, nella relazione del 25.11.2014, Persona_4
ha indicato in 180 giorni il periodo di invalidità temporanea e in misura del 50% il c.d. danno biologico (comprendente la riduzione della capacità lavorativa generica), e, utilizzando le ultime tabelle di calcolo adottate dal tribunale di Milano, con un risultato pari ad €
20.700,00 per i 180 giorni di I.T.A. e di € 380.267,00 per il danno biologico correlato ad un'invalidità residua del 50%. Su tali somme, devalutate alla data del 5.3.2007 e annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT-FOI, competono gli interessi al tasso legale dal dì dell'evento a quello della presente decisione.
Non merita, invece, accoglimento l'appello incidentale condizionato proposto dal dott. nei confronti della Controparte_1 [...]
, della Controparte_8 [...]
e della compagnia di Londra posto: Controparte_3 Pt_2
-che la liquidazione, ha Controparte_8
assunto i rischi correlati alle attività sanitarie dell' Controparte_13
solo in epoca successiva all'evento da risarcire;
-che la non risulta essere stata parte di Controparte_3
alcun contratto di assicurazione per le attività della stessa CP_13
[...]
-che la compagnia dei di Londra ha assunto il rischio di cui Pt_2
al certificato n° 1560806 ha concluso il rapporto contrattuale in data
27.10.2003, con operatività limitata alle richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità della polizza, ovvero fino al 10.12.2007, mentre la pretesa risarcitoria del signor è stata notificata, in data 5.3.2008, Parte_1
all' di Cosenza e, in data 7.5.2008, al dott. CP_13 Controparte_1
Le spese processuali tra l'attore-appellante, l' e Controparte_13
sono regolate in base al principio della Controparte_1
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Le spese nei confronti delle società chiamate in garanzia possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza di primo e di secondo grado devono essere poste definitivamente a carico delle appellate e Controparte_13
Controparte_1
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 dell' , Controparte_1 Controparte_10
della , Controparte_8
della , della compagnia di Controparte_3 Pt_2
Londra, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 2644 del
19.12.2016, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
-in riforma dell'appellata sentenza accoglie la domanda proposta da e condanna e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento, a favore dell'attore, Controparte_10
della somma di € 400.967,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 5.3.2007 e annualmente rivalutata, in base agli indici ISTAT-FOI, fino alla data della presente decisione;
-rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
-condanna e l' al pagamento Controparte_1 Controparte_13
delle spese processuali a favore di liquidate in Parte_1
€ 11.299,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il primo grado, ed in € 10.060,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il secondo grado;
-dispone la distrazione delle spese a favore del difensore e procuratore di parte attrice;
-pone le spese di consulenza di entrambi i gradi di giudizio a carico di e dell' ; Controparte_1 Controparte_13
-compensa le spese processuali nei confronti della
[...]
, della Controparte_8 Controparte_3
, della compagnia di Londra;
[...] Pt_2
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 16.9.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo