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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 257 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Michele,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Gennaro Di Michele e Mauro Mura
APPELLANTI
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, e la società avevano proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 52/2021 e n. 52 bis/2021 emesse nei loro confronti, rispettivamente quali trasgressore e responsabile solidale, dall'
[...]
di nonché avverso il verbale unico di accertamento nr. Controparte_1 CP_1
NU00000/2018-802-01 del 16 agosto 2018, notificato ad il 22 agosto 2018, Parte_2
quale atto presupposto rispetto alle ordinanze medesime.
In particolare, avevano sostenuto gli opponenti, nel suddetto verbale era stata erroneamente contestata a carico di nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
Cont
, in relazione ai lavoratori e per i giorni 9 e 10 maggio 2018 e in Parte_1 CP_2
relazione ai lavoratori e per il giorno 10 maggio 2018, l'avvenuta Per_1 CP_4 CP_5
violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni nella legge
73/2002 e poi sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, a norma del quale, “Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato …, si applica altresì la sanzione
amministrativa da euro. 1.500,00 a euro 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso
di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”.
Infatti, avevano osservato gli opponenti, essi avevano dimostrato alla verbalizzante,
documenti alla mano, costituiti da ben tre segnalazioni inviate dal consulente del lavoro all' di che, in realtà, il sito dell' medesimo era Controparte_1 CP_1 CP_1
bloccato e non aveva permesso l'effettuazione delle comunicazioni di legge, in passato sempre regolarmente eseguite.
Tali fatti, avevano evidenziato gli opponenti, pur documentati nel modo indicato, non erano stati tenuti in considerazione dall'Ispettrice, né dal Comitato regionale per i Rapporti di lavoro, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto il 12 settembre
2018.
Tra l'altro, avevano aggiunto gli opponenti, la società aveva anche dovuto pagare la somma di €. 500,00 per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività
2 imprenditoriale, somma che, considerata l'infondatezza della contestazione, doveva essere restituita.
Quanto alle due ordinanze opposte, la e dopo avere precisato che le Parte_1 Parte_2
stesse erano state recapitate in busta chiusa il 12 giugno 2021 e consegnate a tale
[...]
, non titolata a ricevere atti giudiziari, avevano sottolineato che la predetta consegna Pt_3
non era stata nemmeno seguita dall'invio della raccomandata informativa.
Nel merito, avevano aggiunto gli opponenti, le ordinanze presentavano, poi, i medesimi profili di illegittimità del verbale ispettivo, oltre al palese vizio di motivazione dovuto all'omesso esame dei motivi illustrati nel ricorso presentato al Comitato regionale per i
Rapporti di lavoro.
Ciò premesso, la società e dopo avere richiamato le previsioni Parte_1 Parte_2
contenute nel comma 2 dell'art. 3 della legge 689/1981 in ordine alla mancanza di responsabilità dell'agente quando l'errore in cui sia incorso non sia determinato da sua colpa e gli orientamenti della Suprema Corte in ordine all'esclusione della responsabilità del trasgressore quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che egli abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge la cui violazione gli sia stata contestata,
avevano sostenuto di avere, nella fattispecie, fatto tutto quanto possibile per comunicare tempestivamente l'instaurazione dei rapporti di lavoro sopra indicati, i quali,
nell'impossibilità di provvedere nell'immediatezza a causa dei guasti dei sistemi informatici dell' , erano stati formalizzati non appena i sistemi erano stati Controparte_1
ripristinati.
Gli opponenti avevano, quindi, concluso, domandando l'annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, oltre al rimborso degli €. 500,00 di cui sopra e la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. Controparte_1
3 La parte opposta aveva, innanzitutto, evidenziato, con riferimento alla notificazione delle ordinanze ingiunzione impugnate, come queste ultime fossero state consegnate nelle mani di tale presso la residenza di e presso la sede legale della Per_2 Parte_2 Parte_1
consegna alla quale aveva fatto seguito l'invio della rituale raccomandata prevista dall'art. 7,
legge 890/1982, senza contare che la tempestiva opposizione presentata dagli interessati aveva prodotto l'effetto di sanare gli eventuali vizi del procedimento notificatorio.
Quanto al merito dei provvedimenti impugnati, l' aveva confermato la Controparte_1
legittimità del proprio operato, visto che, per un verso, doveva ritenersi pacifico che i lavoratori per i quali era stata applicata la maxi sanzione da c.d. lavoro nero, all'atto dell'accesso ispettivo, stessero prestando la propria attività lavorativa senza che fossero state preventivamente comunicate le relative assunzioni al Centro per l'Impiego e che, per altro verso, il sito del SIL Sardegna (Sardegna Lavoro), cioè quello competente a ricevere le comunicazioni in questione, nel periodo anteriore all'accesso ispettivo del 10 maggio 2018
aveva accusato dei disservizi solo dalle ore 22.00 del 27 aprile 2018 alle ore 18.00 del 3
maggio 2018, come si evinceva dagli estratti in atti dello stesso portale, mentre alcun disservizio era stato registrato nelle giornate successive al 3 maggio e, in particolare, nelle giornate del 8 e del 9 maggio, entro le quali il datore di lavoro avrebbe dovuto inviare le comunicazioni di assunzione, ciò che, invece, aveva singolarmente fatto solo il giorno 10
maggio 2018, a seguito dell'accesso ispettivo.
Con In ogni caso, aveva aggiunto l' , il giorno 30 aprile 2018 il sito del SIL aveva pubblicato,
nella sezione notizie, le istruzioni per l'invio delle comunicazioni di assunzione nei giorni di malfunzionamento, ciò che avrebbe dovuto farsi utilizzando il modello UNIURG da inviare attraverso il fax server nazionale, rinviando al primo giorno utile l'invio telematico.
Tra l'altro, aveva evidenziato l'amministrazione convenuta, il giorno della visita ispettiva aveva dichiarato a verbale anche di essere in possesso di 700 euro di valore in Parte_2
voucher, che era convinto di poter utilizzare in caso di necessità, e gli stessi lavoratori
4 irregolari avevano dichiarato che gli accordi con il datore di lavoro erano stati nel senso che l'attività di quei giorni sarebbe stata retribuita con i voucher.
Ciò premesso, l' aveva rilevato come, secondo gli Controparte_1
orientamenti granitici della giurisprudenza, in capo al trasgressore si configuri una presunzione di colpa, che certamente non era stata superata nel presente procedimento, non avendo il datore di lavoro provveduto ad utilizzare il SIL, né il modello UNIURG, né,
addirittura, i voucher che aveva dichiarato di avere a disposizione, e aveva contestato la sussistenza degli asseriti vizi motivazionali delle ordinanze ingiunzione opposte, nelle quali,
in realtà, si era, a suo dire, correttamente dato atto di quanto deciso sul gravame dal Parte_4
unico competente per legge a decidere sul medesimo, fermo restando che, una
[...]
volta introdotto il giudizio di opposizione, gli eventuali vizi del provvedimento impugnato diventavano irrilevanti, avendo ad oggetto il predetto giudizio l'accertamento e la valutazione dei fatti sanzionati e non del procedimento e del provvedimento sanzionatorio.
La parte opposta aveva, quindi, concluso per il rigetto integrale dell'opposizione proposta,
con vittoria di spese.
Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza qui impugnata, aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato le ordinanze opposte, condannando gli opponenti in solido al rimborso, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che erano state quantificate, per ciascuna fase, secondo i valori medi previsti nello scaglione di valore fino a €. 26.000,00
della tabella relativa alle cause di lavoro, con esclusione della fase istruttoria, per la quale erano stati applicati i valori minimi.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto non fondati i vizi di notifica delle ordinanze impugnate dedotti dagli opponenti, visto che, nella specie, la ricezione degli atti risultava provata, sia dal ritiro da parte di soggetto abilitato allo stesso, tale sia, Per_2
soprattutto, dalla circostanza che rispetto a ciascuna delle ordinanze fosse stata
5 tempestivamente proposta opposizione da parte dei soggetti legittimati, la quale attestava l'avvenuta piena cognizione degli atti da parte di questi ultimi.
Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti e non attinenti al caso di specie le deduzioni difensive formulate dagli opponenti in ordine all'esimente della buona fede e sull'error iuris
scusabile, visto che la stessa società , precisando di avere fatto tutto il possibile per Parte_1
conformarsi al precetto di legge senza riuscirci, aveva dimostrato di essere consapevole che l'impiego dei lavoratori in difetto della preventiva comunicazione di assunzione non fosse legittimo.
Con riferimento all'asserita impossibilità di procedere alla preventiva comunicazione di assunzione, il Tribunale aveva ritenuto le difese degli opponenti prive di fondamento, sia in quanto la prova documentale offerta dagli stessi era risultata non esaustiva, visto che le segnalazioni di malfunzionamento effettuate dal consulente del lavoro erano relative ai giorni
26 e 28 aprile 2018, mentre la prestazione di lavoro era stata resa dai dipendenti 15 giorni dopo, e sia in quanto la prova per testi dedotta dagli opponenti era inammissibile, avendo ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente.
In ogni caso, aveva aggiunto il primo giudice, i testi erano stati chiamati a confermare circostanze (il difetto di funzionamento del sistema nelle date del 9 e del 10 maggio 2018)
smentite dalle stesse risultanze documentali, visto che il 10 maggio 2018, dopo l'accesso ispettivo, il datore di lavoro aveva provveduto ad inviare le comunicazioni di assunzione, e che, comunque, l' aveva dato prova di avere informato gli utenti in ordine alla CP_1
possibilità di utilizzo del modello UNIURG.
Ciò premesso, il primo giudice aveva ritenuto non superata la presunzione di colpa stabilita dall'art. 3, legge 689/1981 e aveva, quindi, deciso come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
[...]
6 L' ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
Voglia la Corte D'Appello:
“In via preliminare
1)- sospendere, inaudita altera parte, la sentenza impugnata e l'esecuzione dei
provvedimenti impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed
irreparabile;
1BIS)- Si insiste nell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle produzioni
documentali della controparte per le ragioni espresse in premessa e nel motivo di appello di
cui alla lettera F);
Nel merito
2)- nel merito accogliendo il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza
impugnata, annulli i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi;
3)- nel merito accogliendo il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza
impugnata che accerti l'illegittimità della violazione contestata, annullando i provvedimenti
impugnati, ordini, per l'effetto, il rimborso dell'importo di €.500,00, pagato illegittimamente
dall'odierno appellante in data 10.5.2018 per ottenere la revoca del provvedimento di
sospensione dell'attività imprenditoriale (doc.6 f.p. primo grado);
4)- accerti, previa riforma della sentenza impugnata, l'illegittimità della condanna alle spese
e competenza di causa, con condanna della controparte alle spese e competenze del doppio
grado di giudizio;
in subordine, in caso di mancato accoglimento del ricorso in appello, per
le ragioni espresse nell'apposito motivo di censura sulle spese di lite si chiede che le spese e
competenze di causa vengano compensate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
7 Nell'interesse dell' : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione,
respingere l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
per la
denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame,
accogliere comunque le conclusioni assunte dall'Amm.ne nel corso del primo grado di
giudizio; in ogni caso con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'illegittimità o la
nullità delle due ordinanze impugnate 52 e 52bis e del Verbale unico di
accertamento nr. NU00000/2018-802-01 del 16.8.2018 ricevuto il 22.8.2018 per
violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 – Mancanza dell'elemento psicologico.
B) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla mancanza
dell'elemento psicologico.
C) Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha, in assenza di
prova, ritenuto che il sistema fosse ormai funzionante quando è stata resa la
prestazione di lavoro dai dipendenti (nelle giornate del 9 e del 10 maggio 2018);
nonché nella parte in cui il Giudice ha sostenuto, in contrasto con quanto scritto dal
consulente del lavoro sull'impossibilità ad utilizzare anche le comunicazioni col
modello UNIURG, che la predetta modalità non sia stata utilizzata dal ricorrente.
Con i primi tre motivi di appello, la e hanno, innanzitutto, censurato Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Lanusei nella parte in cui il giudice aveva escluso la buona fede del datore di lavoro, affermando come quest'ultimo fosse consapevole della illegittimità
dell'impiego dei lavoratori in difetto della comunicazione preventiva di assunzione.
In realtà, hanno sostenuto gli appellanti, la buona fede del datore di lavoro era stata invocata in relazione alla dedotta impossibilità da parte del medesimo, per il tramite del proprio
8 consulente del lavoro dott. di procedere alla indicata comunicazione a causa di un Per_3
malfunzionamento dei sistemi informatici e del numero verde attivato dal Ministero per le comunicazioni con il modello UNIURG, come segnalato dallo stesso consulente, il quale,
nelle comunicazioni successive a quella del 26 aprile 2018, aveva anche chiarito che i servizi online del SIL risultassero, di fatto, malfunzionanti anche dopo essere stati teoricamente ripristinati.
Inoltre, hanno osservato gli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente affermato, senza che fosse presente in atti la prova del funzionamento oggettivo ed effettivo dei sistemi telematici
24 ore su 24 e sette giorni su sette, che la prestazione di lavoro era stata resa dai dipendenti interessati quando il sistema era ormai stato ripristinato.
In realtà, hanno sostenuto gli appellanti, dalle comunicazioni dello studio presenti Per_3
in atti era emerso esattamente il contrario, cioè che i sistemi, benché teoricamente ripristinati risultavano, di fatto, non funzionanti.
Il giudice, hanno proseguito gli appellanti, aveva, altresì, errato quando aveva affermato che essi non avevano utilizzato il modello UNIURG, visto che, in realtà, era emerso in causa come anche la predetta modalità non fosse praticabile, risultando il numero sempre occupato e non potendo pretendersi che il consulente del lavoro rimanesse in attesa per ore per ogni singolo cliente sino a trovare libera la comunicazione.
Gli appellanti, ciò premesso, hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nel ricorso introduttivo e nel corso della prima udienza del procedimento di primo grado relativamente alla testimonianza del consulente del lavoro sul malfunzionamento del sistema
SIL Sardegna anche nei giorni successivi all'avvenuto ripristino del medesimo.
D) Illegittimità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha omesso di istruire la
causa con le dedotte richieste istruttorie del ricorrente.
Con un quarto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata unitamente all'ordinanza con la quale il Tribunale non aveva ammesso i mezzi di prova da
9 loro dedotti.
Infatti, hanno sostenuto gli appellanti, visto che essi avevano provato documentalmente che il sistema era malfunzionante, che il malfunzionamento era proseguito anche nei giorni a seguire quando risultava ufficialmente ripristinato e che non era fruibile neanche il sistema a mezzo fax tramite modello UNIURG, il consulente, se fosse stato escusso come teste,
avrebbe confermato i vari disservizi anche nei giorni 9 e 10 maggio 2018.
Né, hanno proseguito gli appellanti, poteva avere rilievo il fatto che il 10 maggio 2018, dopo l'accesso ispettivo, il consulente fosse riuscito ad effettuare la comunicazione di assunzione,
visto che questo non escludeva che fossero stati fatti altri precedenti tentativi infruttuosi.
D'altra parte, hanno aggiunto gli appellanti, a fronte delle risultanze da loro offerte il giudice avrebbe dovuto onerare la controparte di provare il funzionamento integrale ed effettivo dei sistemi telematici.
***
I primi quattro motivi di appello sono infondati.
Come è noto, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte, “il
principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni
amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od
omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto
vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere
della dimostrazione di aver agito senza colpa” (così Cass. ord. n. 11777/2020, nonché più di recente, tra le altre, Cass. ord. 24386/2023).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, nella quale è pacifico che nei giorni 9 e/o 10
maggio 2018 cinque dipendenti della fossero stati trovati dall'ispettrice del lavoro Parte_1
intenti allo svolgimento della propria attività lavorativa senza che fosse stata effettuata dal datore di lavoro la comunicazione preventiva di assunzione, gravava sugli attuali appellanti
10 l'onere di allegare e dimostrare che il trasgressore, legale rappresentante della Parte_2
avesse agito incolpevolmente. Parte_1
Essi, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, avevano effettivamente allegato, a propria discolpa, che si era trovato, a causa di difetti di funzionamento del Parte_2
sistema informatico al quale avrebbe dovuto inviare le comunicazioni di assunzione (non quello dell' , come dagli stessi erroneamente indicato, ma il SIL Controparte_1
Sardegna, Sistema Informativo del Lavoro di Sardegna Lavoro), nell'impossibilità di effettuare tempestivamente, quindi entro l'8 maggio 2018 (per i lavoratori che avevano
Cont iniziato a lavorare il 9 maggio, e e il 9 maggio 2018 (per i lavoratori che CP_2
avevano iniziato a lavorare il 10 maggio, e , le comunicazioni CP_5 CP_4 Per_1
medesime.
In particolare, a sostegno delle indicate allegazioni, gli attuali appellanti avevano prodotto tre e-mail che lo studio studio di consulenza del lavoro di fiducia della , Per_3 Parte_1
Con aveva inviato il 26 e il 28 aprile 2018 all' di con oggetto “disservizio SIL CP_1
Sardegna” e “disservizio SIL” al fine di segnalare che alla data del 26 aprile 2018, “passati
dieci giorni, non è ancora stato ripristinato il servizio telematico per l'accesso alle
comunicazioni obbligatorie. Tale disservizio dopo dieci giorni è causa di notevoli disagi sia
per gli operatori degli studi sia per le aziende, è infatti quasi impossibile inviare le
comunicazioni poiché il N° verde attivato dal Ministero risulta occupato per Pt_5
lunghi periodi di tempo, ed in qualche caso si è dovuto rinunciare all'assunzione del
dipendente per l'impossibilità a trasmettere il modello”, e che alla data del 28 aprile 2018,
“anche dopo il ripristino dei servizi on line del sil sardegna a partire dalle ore 19 del 27-04-
2018, si registra ancora il malfunzionamento dei sistemi”.
Lo studio di consulenza aveva, altresì, provveduto ad allegare alle due e-mail del 28 aprile
2018, di identico contenuto, inviate a distanza di un minuto l'una dall'altra, “la stampa della
videata del messaggio di errore”, la quale recava la dicitura “impossibile raggiungere il
11 sito”.
Ebbene, correttamente, a parere del Collegio, il primo giudice aveva ritenuto i predetti elementi di prova del tutto insufficienti ad asseverare l'effettiva sussistenza dell'allegata causa di impossibilità invocata dagli appellanti.
Occorre, infatti, innanzitutto, osservare, come anche evidenziato dal primo giudice, che i disservizi del SIL Sardegna segnalati dallo studio avevano riguardato un periodo Per_3
ben diverso e anteriore rispetto a quello oggetto di causa, periodo diverso e anteriore nel quale, come risulta dalla copia delle pagine estratte dal portale del SIL Sardegna prodotte
Con dall' nel primo grado di giudizio, si erano effettivamente verificati degli episodi di disservizio, cessati, peraltro, il 3 maggio 2018.
D'altra parte, in senso contrario a quello preteso dagli appellanti, alla stregua del principio di presunzione di colpa sopra richiamato e alla stregua delle predette risultanze, non sarebbe stato onere dell' dimostrare che i disservizi non erano proseguiti dopo il 3 maggio CP_1
2018, ma piuttosto onere degli appellanti dimostrare, al contrario, che i disservizi erano proseguiti pur dopo la data indicata, malgrado l'avvenuto ripristino del sistema.
Al riguardo, gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non avesse ammesso la prova per testi da loro dedotta sul punto, in particolare quella che, come risulta dal ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sarebbe dovuta consistere nell'escussione del
“responsabile dello studio al fine di domandare allo stesso se fosse “vero che per Per_3
i giorni 9 e 10 maggio 2018 il sito dell' di era bloccato e non Controparte_1 CP_1
permetteva di effettuare le comunicazioni di legge per le assunzioni dei dipendenti”, prova della quale hanno chiesto l'ammissione e l'espletamento nel presente grado di giudizio.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la predetta prova sia inammissibile, non tanto, come ritenuto dal primo giudice, in quanto la stessa ha ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, quanto, piuttosto - pur superando le numerose imprecisioni nella formulazione, sia quanto all'identità del teste da escutere, sia quanto al sito che si assumeva
12 bloccato, e pur volendo prescindere dal fatto che per i lavoratori assunti dal 9 maggio 2018 il termine per la comunicazione delle assunzioni sarebbe scaduto il 8 maggio 2018, data invece non inserita nel capo di prova - per la natura inconcludente della medesima, visto che, come comprovato dall' in primo grado attraverso la produzione di Controparte_1
copia della pagina del portale del SIL Sardegna riportante il relativo avviso e come anche asseverato dal contenuto sopra riportato della e-mail dello studio di consulenza Tamponi del
26 aprile 2018, oltre che espressamente confermato dalle difese degli appellanti, in caso di malfunzionamenti del SIL Sardegna era stato apprestato per le comunicazioni di assunzione il modello UNIURG, da inviare attraverso il fax server nazionale.
Gli appellanti, quindi, per dimostrare la propria mancanza di colpa, avrebbero dovuto anche offrire la prova che tale sistema alternativo, non solo nel periodo compreso sino al 26 aprile
2018, come risultante dalla mail di pari data sopra riportata, ma anche nel periodo successivo e, comunque, nelle date del 8 e 9 maggio 2018 fosse stato inutilizzabile.
Prova che, invece, gli appellanti non hanno mai dedotto, con la conseguenza che, anche ad ipotizzare il positivo espletamento del capo di prova relativo ai malfunzionamenti del SIL,
essi non sarebbero, comunque, risultati immuni da responsabilità.
Senza contare che, come è pacifico in causa, il 10 maggio 2018, peculiarmente solo dopo l'accesso ispettivo, il sistema SIL aveva consentito al consulente del lavoro l'invio delle comunicazioni di assunzione relative a tutti i lavoratori.
Non solo. Come comprovato dall' nel primo grado di giudizio Controparte_1
attraverso la produzione di copia delle relative risultanze del portale SIL, nelle giornate del 8
e del 9 maggio 2018 risultano regolarmente effettuate da altri soggetti comunicazioni analoghe a quelle non eseguite dal legale rappresentante della ed, inoltre, come Parte_1
risulta dalle dichiarazioni prodotte dall in primo grado, quattro dei Controparte_1
Cont lavoratori coinvolti, e sentiti in fase ispettiva, avevano riferito CP_7 CP_4 Per_1
che gli accordi con il datore di lavoro, per il primo o i primi giorni di assunzione, erano stati
13 Parte nel senso che sarebbero stati retribuiti con voucher e che lo stesso sentito dall'ispettrice, aveva dichiarato che era in possesso di voucher per 700 euro e che era convinto che avrebbe potuto utilizzarli in caso di necessità.
Tutte circostanze che, per un verso, rendono, oltre che, come detto, non concludente, anche inverosimile il fatto che effettivamente (il 8) il 9 e il 10 maggio 2018 si fosse Parte_2
trovato nell'impossibilità di effettuare le comunicazioni mediante sistema SIL e che, per altro verso, come correttamente evidenziato dall' , escludono, ancora Controparte_1
Parte una volta, sotto il profilo soggettivo, che vesse fatto tutto il possibile per evitare la violazione poi contestatagli, visto che il medesimo, pur convinto di poter utilizzare i voucher e pur avendo prospettato tale possibilità ai lavoratori, non li aveva comunque attivati,
malgrado avesse, a suo dire, verificato i malfunzionamenti del sistema SIL e del fax server nazionale asseriti in giudizio.
Né alcuna utilità ulteriore avrebbe l'espletamento, sul quale, peraltro, sembra che gli appellanti non abbiano insistito in questa fase, della prova testimoniale dagli stessi dedotta sugli ulteriori capi formulati, riguardanti, uno, il fatto che il sito dell' (ovvero il CP_1
SIL) fosse bloccato dal 16 aprile 2018, circostanza per la quale vale quanto già sopra argomentato, e, un altro, l'identità, pacifica, dei lavoratori coinvolti nell'accertamento ispettivo.
***
E) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere esaminato i motivi di ricorso di
cui al punto 7) – Illegittimità/Nullità delle due ordinanze impugnate 52 e 52bis per
difetto di motivazione ed omesso esame dei motivi del ricorso interno di cui al doc. 5
– Difetto di motivazione sul punto oggetto di doglianza.
Con un quinto motivo di appello, la società e hanno lamentato che il Parte_1 Parte_2
primo giudice non avesse esaminato la doglianza formulata nel punto 7) del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, relativa alla carenza motivazionale delle ordinanze
14 ingiunzione impugnate, nella parte in cui nelle stesse l' si era limitato a riportare CP_1
gli esiti del ricorso proposto al Comitato Regionale, senza, invece, esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso medesimo, né fornire alcuna motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità.
***
Il motivo non è fondato.
A prescindere da ogni altra ragione, infatti, è noto che, “in tema di opposizione ad ordinanza
ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso
facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a
conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede
amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del
diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione
non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che
potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei
motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano
questioni di diritto che di fatto” (così Cass. S.U. n. 1786/2010, nonché le successive conformi Cass. n. 17799/2014 e Cass. n. 12503/2018).
F) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'inammissibilità
delle produzioni documentali dell' . Controparte_1
Con un sesto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità
delle produzioni documentali della controparte, benché le stesse fossero state depositate senza numerazione e non vi fosse alcuna corrispondenza tra l'elenco dei documenti richiamati e allegati nella memoria difensiva e quelli prodotti nel fascicolo telematico, ciò
15 che, a dire degli appellanti, ne aveva reso impossibile l'esame.
***
Anche il sesto motivo di appello è infondato.
Le produzioni documentali offerte dall' in allegato alla memoria Controparte_1
difensiva risultano regolarmente calendate nella medesima e versate nel sistema telematico nello stesso ordine in cui risultano elencate nel corpo del predetto atto.
L'esame delle medesime non è, quindi, pregiudicato dalla mancata riproduzione sulle stesse del numero alle medesime assegnato nel ricorso, né dal fatto che risultino accorpate in due soli files, ciò che costituisce, pertanto, una mera irregolarità non sanzionabile con l'inammissibilità.
G) Illegittimità della sentenza impugnata laddove il giudice ha condannato il ricorrente
alle spese e competenze di causa.
Con un settimo motivo di appello, gli appellanti hanno, infine, censurato la statuizione del primo giudice relativa alle spese del giudizio, sia in quanto essi avevano, in realtà, fornito la prova dei disservizi telematici allegati, cosicché non erano da considerarsi soccombenti, sia in quanto, comunque, il giudice, invece che compensare le spese, come avrebbe dovuto, visto che la causa era stata trattata e decisa in due sole udienze, di cui la prima a trattazione scritta,
e che la fase istruttoria non si era svolta, nel condannarli aveva applicato i valori medi e aveva, altresì, illegittimamente conteggiato la fase non svoltasi.
***
Il motivo di appello è infondato.
Quanto al merito già si è detto, cosicché la statuizione del primo giudice di condanna degli attuali appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte sulla base del principio della soccombenza risulta del tutto conforme alle norme del codice di rito.
Con riferimento all'utilizzo dei valori medi, deve ritenersi che gli stessi individuino la misura economica standard della prestazione professionale e risultino, pertanto, adeguati alla misura
16 qualitativa dell'impegno richiesto dal presente procedimento, di natura non particolarmente semplice, né particolarmente complessa.
D'altra parte, con riferimento all'esiguo numero di udienze svoltesi, è sufficiente osservare come per la determinazione dei compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione il
Tribunale di Lanusei avesse utilizzato i valori minimi, e non medi, di scaglione.
Né, infine, può condividersi quanto sostenuto dagli opponenti in relazione al mancato svolgimento della fase da ultimo menzionata, visto che nel ricorso introduttivo del giudizio erano state formulate delle richieste di prova, che tali richieste erano state ribadite anche nelle note di trattazione scritta depositate il 21 gennaio 2022 e nell'udienza in presenza del
27 aprile 2022, che nell'istanza di trattazione orale depositata il 28 gennaio 2022 gli attuali appellanti avevano anche fatto istanza di autorizzazione al deposito di nuovi documenti, che gli stessi, già dalle prime note di trattazione scritta depositate il 21 gennaio 2022, avevano domandato che le produzioni documentali della controparte fossero dichiarate inammissibili e che il giudice aveva pronunciato provvedimenti giudiziali in funzione dell'istruzione (si vedano l'ordinanza del 25 gennaio 2022, di cui gli appellanti avevano in più di un'occasione formulato istanza di revoca, e il decreto depositato il 7 febbraio 2022), tutte attività
certamente rientranti, a norma dell'art. 4 del DM 55/14 e successive modificazioni, nella fase istruttoria/di trattazione di cui si discute.
***
Alla stregua di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla società e da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato. Parte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/14 e successive modificazioni, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico degli appellanti.
17 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società e da Parte_1 Parte_2
condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 7 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 257 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Gennaro Di Michele,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Gennaro Di Michele e Mauro Mura
APPELLANTI
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lanusei, e la società avevano proposto Parte_2 Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 52/2021 e n. 52 bis/2021 emesse nei loro confronti, rispettivamente quali trasgressore e responsabile solidale, dall'
[...]
di nonché avverso il verbale unico di accertamento nr. Controparte_1 CP_1
NU00000/2018-802-01 del 16 agosto 2018, notificato ad il 22 agosto 2018, Parte_2
quale atto presupposto rispetto alle ordinanze medesime.
In particolare, avevano sostenuto gli opponenti, nel suddetto verbale era stata erroneamente contestata a carico di nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
Cont
, in relazione ai lavoratori e per i giorni 9 e 10 maggio 2018 e in Parte_1 CP_2
relazione ai lavoratori e per il giorno 10 maggio 2018, l'avvenuta Per_1 CP_4 CP_5
violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni nella legge
73/2002 e poi sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 151/2015, a norma del quale, “Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato …, si applica altresì la sanzione
amministrativa da euro. 1.500,00 a euro 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso
di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro”.
Infatti, avevano osservato gli opponenti, essi avevano dimostrato alla verbalizzante,
documenti alla mano, costituiti da ben tre segnalazioni inviate dal consulente del lavoro all' di che, in realtà, il sito dell' medesimo era Controparte_1 CP_1 CP_1
bloccato e non aveva permesso l'effettuazione delle comunicazioni di legge, in passato sempre regolarmente eseguite.
Tali fatti, avevano evidenziato gli opponenti, pur documentati nel modo indicato, non erano stati tenuti in considerazione dall'Ispettrice, né dal Comitato regionale per i Rapporti di lavoro, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto il 12 settembre
2018.
Tra l'altro, avevano aggiunto gli opponenti, la società aveva anche dovuto pagare la somma di €. 500,00 per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività
2 imprenditoriale, somma che, considerata l'infondatezza della contestazione, doveva essere restituita.
Quanto alle due ordinanze opposte, la e dopo avere precisato che le Parte_1 Parte_2
stesse erano state recapitate in busta chiusa il 12 giugno 2021 e consegnate a tale
[...]
, non titolata a ricevere atti giudiziari, avevano sottolineato che la predetta consegna Pt_3
non era stata nemmeno seguita dall'invio della raccomandata informativa.
Nel merito, avevano aggiunto gli opponenti, le ordinanze presentavano, poi, i medesimi profili di illegittimità del verbale ispettivo, oltre al palese vizio di motivazione dovuto all'omesso esame dei motivi illustrati nel ricorso presentato al Comitato regionale per i
Rapporti di lavoro.
Ciò premesso, la società e dopo avere richiamato le previsioni Parte_1 Parte_2
contenute nel comma 2 dell'art. 3 della legge 689/1981 in ordine alla mancanza di responsabilità dell'agente quando l'errore in cui sia incorso non sia determinato da sua colpa e gli orientamenti della Suprema Corte in ordine all'esclusione della responsabilità del trasgressore quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che egli abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge la cui violazione gli sia stata contestata,
avevano sostenuto di avere, nella fattispecie, fatto tutto quanto possibile per comunicare tempestivamente l'instaurazione dei rapporti di lavoro sopra indicati, i quali,
nell'impossibilità di provvedere nell'immediatezza a causa dei guasti dei sistemi informatici dell' , erano stati formalizzati non appena i sistemi erano stati Controparte_1
ripristinati.
Gli opponenti avevano, quindi, concluso, domandando l'annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto illegittimi, oltre al rimborso degli €. 500,00 di cui sopra e la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. Controparte_1
3 La parte opposta aveva, innanzitutto, evidenziato, con riferimento alla notificazione delle ordinanze ingiunzione impugnate, come queste ultime fossero state consegnate nelle mani di tale presso la residenza di e presso la sede legale della Per_2 Parte_2 Parte_1
consegna alla quale aveva fatto seguito l'invio della rituale raccomandata prevista dall'art. 7,
legge 890/1982, senza contare che la tempestiva opposizione presentata dagli interessati aveva prodotto l'effetto di sanare gli eventuali vizi del procedimento notificatorio.
Quanto al merito dei provvedimenti impugnati, l' aveva confermato la Controparte_1
legittimità del proprio operato, visto che, per un verso, doveva ritenersi pacifico che i lavoratori per i quali era stata applicata la maxi sanzione da c.d. lavoro nero, all'atto dell'accesso ispettivo, stessero prestando la propria attività lavorativa senza che fossero state preventivamente comunicate le relative assunzioni al Centro per l'Impiego e che, per altro verso, il sito del SIL Sardegna (Sardegna Lavoro), cioè quello competente a ricevere le comunicazioni in questione, nel periodo anteriore all'accesso ispettivo del 10 maggio 2018
aveva accusato dei disservizi solo dalle ore 22.00 del 27 aprile 2018 alle ore 18.00 del 3
maggio 2018, come si evinceva dagli estratti in atti dello stesso portale, mentre alcun disservizio era stato registrato nelle giornate successive al 3 maggio e, in particolare, nelle giornate del 8 e del 9 maggio, entro le quali il datore di lavoro avrebbe dovuto inviare le comunicazioni di assunzione, ciò che, invece, aveva singolarmente fatto solo il giorno 10
maggio 2018, a seguito dell'accesso ispettivo.
Con In ogni caso, aveva aggiunto l' , il giorno 30 aprile 2018 il sito del SIL aveva pubblicato,
nella sezione notizie, le istruzioni per l'invio delle comunicazioni di assunzione nei giorni di malfunzionamento, ciò che avrebbe dovuto farsi utilizzando il modello UNIURG da inviare attraverso il fax server nazionale, rinviando al primo giorno utile l'invio telematico.
Tra l'altro, aveva evidenziato l'amministrazione convenuta, il giorno della visita ispettiva aveva dichiarato a verbale anche di essere in possesso di 700 euro di valore in Parte_2
voucher, che era convinto di poter utilizzare in caso di necessità, e gli stessi lavoratori
4 irregolari avevano dichiarato che gli accordi con il datore di lavoro erano stati nel senso che l'attività di quei giorni sarebbe stata retribuita con i voucher.
Ciò premesso, l' aveva rilevato come, secondo gli Controparte_1
orientamenti granitici della giurisprudenza, in capo al trasgressore si configuri una presunzione di colpa, che certamente non era stata superata nel presente procedimento, non avendo il datore di lavoro provveduto ad utilizzare il SIL, né il modello UNIURG, né,
addirittura, i voucher che aveva dichiarato di avere a disposizione, e aveva contestato la sussistenza degli asseriti vizi motivazionali delle ordinanze ingiunzione opposte, nelle quali,
in realtà, si era, a suo dire, correttamente dato atto di quanto deciso sul gravame dal Parte_4
unico competente per legge a decidere sul medesimo, fermo restando che, una
[...]
volta introdotto il giudizio di opposizione, gli eventuali vizi del provvedimento impugnato diventavano irrilevanti, avendo ad oggetto il predetto giudizio l'accertamento e la valutazione dei fatti sanzionati e non del procedimento e del provvedimento sanzionatorio.
La parte opposta aveva, quindi, concluso per il rigetto integrale dell'opposizione proposta,
con vittoria di spese.
Il Tribunale di Lanusei, con la sentenza qui impugnata, aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato le ordinanze opposte, condannando gli opponenti in solido al rimborso, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che erano state quantificate, per ciascuna fase, secondo i valori medi previsti nello scaglione di valore fino a €. 26.000,00
della tabella relativa alle cause di lavoro, con esclusione della fase istruttoria, per la quale erano stati applicati i valori minimi.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto non fondati i vizi di notifica delle ordinanze impugnate dedotti dagli opponenti, visto che, nella specie, la ricezione degli atti risultava provata, sia dal ritiro da parte di soggetto abilitato allo stesso, tale sia, Per_2
soprattutto, dalla circostanza che rispetto a ciascuna delle ordinanze fosse stata
5 tempestivamente proposta opposizione da parte dei soggetti legittimati, la quale attestava l'avvenuta piena cognizione degli atti da parte di questi ultimi.
Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti e non attinenti al caso di specie le deduzioni difensive formulate dagli opponenti in ordine all'esimente della buona fede e sull'error iuris
scusabile, visto che la stessa società , precisando di avere fatto tutto il possibile per Parte_1
conformarsi al precetto di legge senza riuscirci, aveva dimostrato di essere consapevole che l'impiego dei lavoratori in difetto della preventiva comunicazione di assunzione non fosse legittimo.
Con riferimento all'asserita impossibilità di procedere alla preventiva comunicazione di assunzione, il Tribunale aveva ritenuto le difese degli opponenti prive di fondamento, sia in quanto la prova documentale offerta dagli stessi era risultata non esaustiva, visto che le segnalazioni di malfunzionamento effettuate dal consulente del lavoro erano relative ai giorni
26 e 28 aprile 2018, mentre la prestazione di lavoro era stata resa dai dipendenti 15 giorni dopo, e sia in quanto la prova per testi dedotta dagli opponenti era inammissibile, avendo ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente.
In ogni caso, aveva aggiunto il primo giudice, i testi erano stati chiamati a confermare circostanze (il difetto di funzionamento del sistema nelle date del 9 e del 10 maggio 2018)
smentite dalle stesse risultanze documentali, visto che il 10 maggio 2018, dopo l'accesso ispettivo, il datore di lavoro aveva provveduto ad inviare le comunicazioni di assunzione, e che, comunque, l' aveva dato prova di avere informato gli utenti in ordine alla CP_1
possibilità di utilizzo del modello UNIURG.
Ciò premesso, il primo giudice aveva ritenuto non superata la presunzione di colpa stabilita dall'art. 3, legge 689/1981 e aveva, quindi, deciso come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
[...]
6 L' ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
Voglia la Corte D'Appello:
“In via preliminare
1)- sospendere, inaudita altera parte, la sentenza impugnata e l'esecuzione dei
provvedimenti impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed
irreparabile;
1BIS)- Si insiste nell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle produzioni
documentali della controparte per le ragioni espresse in premessa e nel motivo di appello di
cui alla lettera F);
Nel merito
2)- nel merito accogliendo il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza
impugnata, annulli i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi;
3)- nel merito accogliendo il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza
impugnata che accerti l'illegittimità della violazione contestata, annullando i provvedimenti
impugnati, ordini, per l'effetto, il rimborso dell'importo di €.500,00, pagato illegittimamente
dall'odierno appellante in data 10.5.2018 per ottenere la revoca del provvedimento di
sospensione dell'attività imprenditoriale (doc.6 f.p. primo grado);
4)- accerti, previa riforma della sentenza impugnata, l'illegittimità della condanna alle spese
e competenza di causa, con condanna della controparte alle spese e competenze del doppio
grado di giudizio;
in subordine, in caso di mancato accoglimento del ricorso in appello, per
le ragioni espresse nell'apposito motivo di censura sulle spese di lite si chiede che le spese e
competenze di causa vengano compensate.
Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
7 Nell'interesse dell' : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e conclusione,
respingere l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
per la
denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame,
accogliere comunque le conclusioni assunte dall'Amm.ne nel corso del primo grado di
giudizio; in ogni caso con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'illegittimità o la
nullità delle due ordinanze impugnate 52 e 52bis e del Verbale unico di
accertamento nr. NU00000/2018-802-01 del 16.8.2018 ricevuto il 22.8.2018 per
violazione dell'art. 3 della L. 689/1981 – Mancanza dell'elemento psicologico.
B) Illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla mancanza
dell'elemento psicologico.
C) Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha, in assenza di
prova, ritenuto che il sistema fosse ormai funzionante quando è stata resa la
prestazione di lavoro dai dipendenti (nelle giornate del 9 e del 10 maggio 2018);
nonché nella parte in cui il Giudice ha sostenuto, in contrasto con quanto scritto dal
consulente del lavoro sull'impossibilità ad utilizzare anche le comunicazioni col
modello UNIURG, che la predetta modalità non sia stata utilizzata dal ricorrente.
Con i primi tre motivi di appello, la e hanno, innanzitutto, censurato Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Lanusei nella parte in cui il giudice aveva escluso la buona fede del datore di lavoro, affermando come quest'ultimo fosse consapevole della illegittimità
dell'impiego dei lavoratori in difetto della comunicazione preventiva di assunzione.
In realtà, hanno sostenuto gli appellanti, la buona fede del datore di lavoro era stata invocata in relazione alla dedotta impossibilità da parte del medesimo, per il tramite del proprio
8 consulente del lavoro dott. di procedere alla indicata comunicazione a causa di un Per_3
malfunzionamento dei sistemi informatici e del numero verde attivato dal Ministero per le comunicazioni con il modello UNIURG, come segnalato dallo stesso consulente, il quale,
nelle comunicazioni successive a quella del 26 aprile 2018, aveva anche chiarito che i servizi online del SIL risultassero, di fatto, malfunzionanti anche dopo essere stati teoricamente ripristinati.
Inoltre, hanno osservato gli appellanti, il Tribunale aveva erroneamente affermato, senza che fosse presente in atti la prova del funzionamento oggettivo ed effettivo dei sistemi telematici
24 ore su 24 e sette giorni su sette, che la prestazione di lavoro era stata resa dai dipendenti interessati quando il sistema era ormai stato ripristinato.
In realtà, hanno sostenuto gli appellanti, dalle comunicazioni dello studio presenti Per_3
in atti era emerso esattamente il contrario, cioè che i sistemi, benché teoricamente ripristinati risultavano, di fatto, non funzionanti.
Il giudice, hanno proseguito gli appellanti, aveva, altresì, errato quando aveva affermato che essi non avevano utilizzato il modello UNIURG, visto che, in realtà, era emerso in causa come anche la predetta modalità non fosse praticabile, risultando il numero sempre occupato e non potendo pretendersi che il consulente del lavoro rimanesse in attesa per ore per ogni singolo cliente sino a trovare libera la comunicazione.
Gli appellanti, ciò premesso, hanno insistito per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nel ricorso introduttivo e nel corso della prima udienza del procedimento di primo grado relativamente alla testimonianza del consulente del lavoro sul malfunzionamento del sistema
SIL Sardegna anche nei giorni successivi all'avvenuto ripristino del medesimo.
D) Illegittimità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha omesso di istruire la
causa con le dedotte richieste istruttorie del ricorrente.
Con un quarto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata unitamente all'ordinanza con la quale il Tribunale non aveva ammesso i mezzi di prova da
9 loro dedotti.
Infatti, hanno sostenuto gli appellanti, visto che essi avevano provato documentalmente che il sistema era malfunzionante, che il malfunzionamento era proseguito anche nei giorni a seguire quando risultava ufficialmente ripristinato e che non era fruibile neanche il sistema a mezzo fax tramite modello UNIURG, il consulente, se fosse stato escusso come teste,
avrebbe confermato i vari disservizi anche nei giorni 9 e 10 maggio 2018.
Né, hanno proseguito gli appellanti, poteva avere rilievo il fatto che il 10 maggio 2018, dopo l'accesso ispettivo, il consulente fosse riuscito ad effettuare la comunicazione di assunzione,
visto che questo non escludeva che fossero stati fatti altri precedenti tentativi infruttuosi.
D'altra parte, hanno aggiunto gli appellanti, a fronte delle risultanze da loro offerte il giudice avrebbe dovuto onerare la controparte di provare il funzionamento integrale ed effettivo dei sistemi telematici.
***
I primi quattro motivi di appello sono infondati.
Come è noto, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte, “il
principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni
amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od
omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto
vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere
della dimostrazione di aver agito senza colpa” (così Cass. ord. n. 11777/2020, nonché più di recente, tra le altre, Cass. ord. 24386/2023).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, nella quale è pacifico che nei giorni 9 e/o 10
maggio 2018 cinque dipendenti della fossero stati trovati dall'ispettrice del lavoro Parte_1
intenti allo svolgimento della propria attività lavorativa senza che fosse stata effettuata dal datore di lavoro la comunicazione preventiva di assunzione, gravava sugli attuali appellanti
10 l'onere di allegare e dimostrare che il trasgressore, legale rappresentante della Parte_2
avesse agito incolpevolmente. Parte_1
Essi, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, avevano effettivamente allegato, a propria discolpa, che si era trovato, a causa di difetti di funzionamento del Parte_2
sistema informatico al quale avrebbe dovuto inviare le comunicazioni di assunzione (non quello dell' , come dagli stessi erroneamente indicato, ma il SIL Controparte_1
Sardegna, Sistema Informativo del Lavoro di Sardegna Lavoro), nell'impossibilità di effettuare tempestivamente, quindi entro l'8 maggio 2018 (per i lavoratori che avevano
Cont iniziato a lavorare il 9 maggio, e e il 9 maggio 2018 (per i lavoratori che CP_2
avevano iniziato a lavorare il 10 maggio, e , le comunicazioni CP_5 CP_4 Per_1
medesime.
In particolare, a sostegno delle indicate allegazioni, gli attuali appellanti avevano prodotto tre e-mail che lo studio studio di consulenza del lavoro di fiducia della , Per_3 Parte_1
Con aveva inviato il 26 e il 28 aprile 2018 all' di con oggetto “disservizio SIL CP_1
Sardegna” e “disservizio SIL” al fine di segnalare che alla data del 26 aprile 2018, “passati
dieci giorni, non è ancora stato ripristinato il servizio telematico per l'accesso alle
comunicazioni obbligatorie. Tale disservizio dopo dieci giorni è causa di notevoli disagi sia
per gli operatori degli studi sia per le aziende, è infatti quasi impossibile inviare le
comunicazioni poiché il N° verde attivato dal Ministero risulta occupato per Pt_5
lunghi periodi di tempo, ed in qualche caso si è dovuto rinunciare all'assunzione del
dipendente per l'impossibilità a trasmettere il modello”, e che alla data del 28 aprile 2018,
“anche dopo il ripristino dei servizi on line del sil sardegna a partire dalle ore 19 del 27-04-
2018, si registra ancora il malfunzionamento dei sistemi”.
Lo studio di consulenza aveva, altresì, provveduto ad allegare alle due e-mail del 28 aprile
2018, di identico contenuto, inviate a distanza di un minuto l'una dall'altra, “la stampa della
videata del messaggio di errore”, la quale recava la dicitura “impossibile raggiungere il
11 sito”.
Ebbene, correttamente, a parere del Collegio, il primo giudice aveva ritenuto i predetti elementi di prova del tutto insufficienti ad asseverare l'effettiva sussistenza dell'allegata causa di impossibilità invocata dagli appellanti.
Occorre, infatti, innanzitutto, osservare, come anche evidenziato dal primo giudice, che i disservizi del SIL Sardegna segnalati dallo studio avevano riguardato un periodo Per_3
ben diverso e anteriore rispetto a quello oggetto di causa, periodo diverso e anteriore nel quale, come risulta dalla copia delle pagine estratte dal portale del SIL Sardegna prodotte
Con dall' nel primo grado di giudizio, si erano effettivamente verificati degli episodi di disservizio, cessati, peraltro, il 3 maggio 2018.
D'altra parte, in senso contrario a quello preteso dagli appellanti, alla stregua del principio di presunzione di colpa sopra richiamato e alla stregua delle predette risultanze, non sarebbe stato onere dell' dimostrare che i disservizi non erano proseguiti dopo il 3 maggio CP_1
2018, ma piuttosto onere degli appellanti dimostrare, al contrario, che i disservizi erano proseguiti pur dopo la data indicata, malgrado l'avvenuto ripristino del sistema.
Al riguardo, gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non avesse ammesso la prova per testi da loro dedotta sul punto, in particolare quella che, come risulta dal ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sarebbe dovuta consistere nell'escussione del
“responsabile dello studio al fine di domandare allo stesso se fosse “vero che per Per_3
i giorni 9 e 10 maggio 2018 il sito dell' di era bloccato e non Controparte_1 CP_1
permetteva di effettuare le comunicazioni di legge per le assunzioni dei dipendenti”, prova della quale hanno chiesto l'ammissione e l'espletamento nel presente grado di giudizio.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la predetta prova sia inammissibile, non tanto, come ritenuto dal primo giudice, in quanto la stessa ha ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, quanto, piuttosto - pur superando le numerose imprecisioni nella formulazione, sia quanto all'identità del teste da escutere, sia quanto al sito che si assumeva
12 bloccato, e pur volendo prescindere dal fatto che per i lavoratori assunti dal 9 maggio 2018 il termine per la comunicazione delle assunzioni sarebbe scaduto il 8 maggio 2018, data invece non inserita nel capo di prova - per la natura inconcludente della medesima, visto che, come comprovato dall' in primo grado attraverso la produzione di Controparte_1
copia della pagina del portale del SIL Sardegna riportante il relativo avviso e come anche asseverato dal contenuto sopra riportato della e-mail dello studio di consulenza Tamponi del
26 aprile 2018, oltre che espressamente confermato dalle difese degli appellanti, in caso di malfunzionamenti del SIL Sardegna era stato apprestato per le comunicazioni di assunzione il modello UNIURG, da inviare attraverso il fax server nazionale.
Gli appellanti, quindi, per dimostrare la propria mancanza di colpa, avrebbero dovuto anche offrire la prova che tale sistema alternativo, non solo nel periodo compreso sino al 26 aprile
2018, come risultante dalla mail di pari data sopra riportata, ma anche nel periodo successivo e, comunque, nelle date del 8 e 9 maggio 2018 fosse stato inutilizzabile.
Prova che, invece, gli appellanti non hanno mai dedotto, con la conseguenza che, anche ad ipotizzare il positivo espletamento del capo di prova relativo ai malfunzionamenti del SIL,
essi non sarebbero, comunque, risultati immuni da responsabilità.
Senza contare che, come è pacifico in causa, il 10 maggio 2018, peculiarmente solo dopo l'accesso ispettivo, il sistema SIL aveva consentito al consulente del lavoro l'invio delle comunicazioni di assunzione relative a tutti i lavoratori.
Non solo. Come comprovato dall' nel primo grado di giudizio Controparte_1
attraverso la produzione di copia delle relative risultanze del portale SIL, nelle giornate del 8
e del 9 maggio 2018 risultano regolarmente effettuate da altri soggetti comunicazioni analoghe a quelle non eseguite dal legale rappresentante della ed, inoltre, come Parte_1
risulta dalle dichiarazioni prodotte dall in primo grado, quattro dei Controparte_1
Cont lavoratori coinvolti, e sentiti in fase ispettiva, avevano riferito CP_7 CP_4 Per_1
che gli accordi con il datore di lavoro, per il primo o i primi giorni di assunzione, erano stati
13 Parte nel senso che sarebbero stati retribuiti con voucher e che lo stesso sentito dall'ispettrice, aveva dichiarato che era in possesso di voucher per 700 euro e che era convinto che avrebbe potuto utilizzarli in caso di necessità.
Tutte circostanze che, per un verso, rendono, oltre che, come detto, non concludente, anche inverosimile il fatto che effettivamente (il 8) il 9 e il 10 maggio 2018 si fosse Parte_2
trovato nell'impossibilità di effettuare le comunicazioni mediante sistema SIL e che, per altro verso, come correttamente evidenziato dall' , escludono, ancora Controparte_1
Parte una volta, sotto il profilo soggettivo, che vesse fatto tutto il possibile per evitare la violazione poi contestatagli, visto che il medesimo, pur convinto di poter utilizzare i voucher e pur avendo prospettato tale possibilità ai lavoratori, non li aveva comunque attivati,
malgrado avesse, a suo dire, verificato i malfunzionamenti del sistema SIL e del fax server nazionale asseriti in giudizio.
Né alcuna utilità ulteriore avrebbe l'espletamento, sul quale, peraltro, sembra che gli appellanti non abbiano insistito in questa fase, della prova testimoniale dagli stessi dedotta sugli ulteriori capi formulati, riguardanti, uno, il fatto che il sito dell' (ovvero il CP_1
SIL) fosse bloccato dal 16 aprile 2018, circostanza per la quale vale quanto già sopra argomentato, e, un altro, l'identità, pacifica, dei lavoratori coinvolti nell'accertamento ispettivo.
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E) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere esaminato i motivi di ricorso di
cui al punto 7) – Illegittimità/Nullità delle due ordinanze impugnate 52 e 52bis per
difetto di motivazione ed omesso esame dei motivi del ricorso interno di cui al doc. 5
– Difetto di motivazione sul punto oggetto di doglianza.
Con un quinto motivo di appello, la società e hanno lamentato che il Parte_1 Parte_2
primo giudice non avesse esaminato la doglianza formulata nel punto 7) del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, relativa alla carenza motivazionale delle ordinanze
14 ingiunzione impugnate, nella parte in cui nelle stesse l' si era limitato a riportare CP_1
gli esiti del ricorso proposto al Comitato Regionale, senza, invece, esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso medesimo, né fornire alcuna motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità.
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Il motivo non è fondato.
A prescindere da ogni altra ragione, infatti, è noto che, “in tema di opposizione ad ordinanza
ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso
facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a
conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede
amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del
diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione
non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che
potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei
motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano
questioni di diritto che di fatto” (così Cass. S.U. n. 1786/2010, nonché le successive conformi Cass. n. 17799/2014 e Cass. n. 12503/2018).
F) Illegittimità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'inammissibilità
delle produzioni documentali dell' . Controparte_1
Con un sesto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità
delle produzioni documentali della controparte, benché le stesse fossero state depositate senza numerazione e non vi fosse alcuna corrispondenza tra l'elenco dei documenti richiamati e allegati nella memoria difensiva e quelli prodotti nel fascicolo telematico, ciò
15 che, a dire degli appellanti, ne aveva reso impossibile l'esame.
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Anche il sesto motivo di appello è infondato.
Le produzioni documentali offerte dall' in allegato alla memoria Controparte_1
difensiva risultano regolarmente calendate nella medesima e versate nel sistema telematico nello stesso ordine in cui risultano elencate nel corpo del predetto atto.
L'esame delle medesime non è, quindi, pregiudicato dalla mancata riproduzione sulle stesse del numero alle medesime assegnato nel ricorso, né dal fatto che risultino accorpate in due soli files, ciò che costituisce, pertanto, una mera irregolarità non sanzionabile con l'inammissibilità.
G) Illegittimità della sentenza impugnata laddove il giudice ha condannato il ricorrente
alle spese e competenze di causa.
Con un settimo motivo di appello, gli appellanti hanno, infine, censurato la statuizione del primo giudice relativa alle spese del giudizio, sia in quanto essi avevano, in realtà, fornito la prova dei disservizi telematici allegati, cosicché non erano da considerarsi soccombenti, sia in quanto, comunque, il giudice, invece che compensare le spese, come avrebbe dovuto, visto che la causa era stata trattata e decisa in due sole udienze, di cui la prima a trattazione scritta,
e che la fase istruttoria non si era svolta, nel condannarli aveva applicato i valori medi e aveva, altresì, illegittimamente conteggiato la fase non svoltasi.
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Il motivo di appello è infondato.
Quanto al merito già si è detto, cosicché la statuizione del primo giudice di condanna degli attuali appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte sulla base del principio della soccombenza risulta del tutto conforme alle norme del codice di rito.
Con riferimento all'utilizzo dei valori medi, deve ritenersi che gli stessi individuino la misura economica standard della prestazione professionale e risultino, pertanto, adeguati alla misura
16 qualitativa dell'impegno richiesto dal presente procedimento, di natura non particolarmente semplice, né particolarmente complessa.
D'altra parte, con riferimento all'esiguo numero di udienze svoltesi, è sufficiente osservare come per la determinazione dei compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione il
Tribunale di Lanusei avesse utilizzato i valori minimi, e non medi, di scaglione.
Né, infine, può condividersi quanto sostenuto dagli opponenti in relazione al mancato svolgimento della fase da ultimo menzionata, visto che nel ricorso introduttivo del giudizio erano state formulate delle richieste di prova, che tali richieste erano state ribadite anche nelle note di trattazione scritta depositate il 21 gennaio 2022 e nell'udienza in presenza del
27 aprile 2022, che nell'istanza di trattazione orale depositata il 28 gennaio 2022 gli attuali appellanti avevano anche fatto istanza di autorizzazione al deposito di nuovi documenti, che gli stessi, già dalle prime note di trattazione scritta depositate il 21 gennaio 2022, avevano domandato che le produzioni documentali della controparte fossero dichiarate inammissibili e che il giudice aveva pronunciato provvedimenti giudiziali in funzione dell'istruzione (si vedano l'ordinanza del 25 gennaio 2022, di cui gli appellanti avevano in più di un'occasione formulato istanza di revoca, e il decreto depositato il 7 febbraio 2022), tutte attività
certamente rientranti, a norma dell'art. 4 del DM 55/14 e successive modificazioni, nella fase istruttoria/di trattazione di cui si discute.
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Alla stregua di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto dalla società e da Parte_1
deve, quindi, essere rigettato. Parte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/14 e successive modificazioni, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico degli appellanti.
17 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società e da Parte_1 Parte_2
condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 7 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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