Articolo 1 della Legge 1 febbraio 1960, n. 67
Versione
16 marzo 1960
Art. 1. Articolo unico.

La laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, e' dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini della ammissione agli impieghi nella pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Entrata in vigore il 16 marzo 1960