Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, in funzione di giudice unico, dott.ssa Agata
Maria Pia Mauceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9397/2022 R.G.;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], (CF: Parte_1 C.F._1
) nella qualità di titolare della G.L. LAVANDERIA DI PAGANO GIUSEPPA, con
[...]
sede in Acireale Via Mandorle n.20/22 elettivamente domiciliata in Catania, Via E.
D'Angiò n.2 presso lo studio dell'avv. Francesco Silluzio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Direttore generale e legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore Geom. con sede in Acireale, via San Controparte_2
Francesco di Paola n. 21, P. IVA N. elettivamente domiciliata in Acireale, P.IVA_1
via Fabio n. 7, presso lo studio del suo procuratore e difensore Avv. Maria Carmela
Barbagallo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/07/2022 la sig.ra Parte_1
qualità di titolare della G.L. AV Di Pagano Giuseppa, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2222/2022, n. 1694/2022 R.G. emesso il 20/05/2022 dal Tribunale
come determinati in domanda e spese del procedimento liquidate a titolo di corrispettivo per forniture di acqua;
l'opponente, in particolare, eccepiva la prescrizione dei crediti vantati;
la non debenza degli importi richiesti per il periodo antecedente al 18.02.2014 data in cui il precedente titolare donava l'attività ad essa opponente;
la nullità del Decreto
notificato in quanto sprovvisto di alcuni requisiti di forma previsti ex artt. 638 e ss c.p.c.;
e la cui notifica doveva d considerarsi nulla, annullabile o non esistente in quanto effettuata a persona diversa dal debitore;
il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
di non avere sottoscritto alcun contratto con la in subordine, chiedeva che CP_1
venisse effettuato il ricalcolo del dovuto tenuto conto delle somme già versate e della prescrizione dei crediti sino alla data della Donazione;
chiedeva, pertanto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: ) In via preliminare, sospendere l'esecutività del Decreto ingiuntivo opposto;
) Dichiararsi la prescrizione delle somme richieste;
) Dichiarare la nullità, inesistenza o annullabilita' della notifica dell'opposto decreto;
) Ancora in via preliminare, sospendere il procedimento al fine di esperire la procedura di mediazione;
)
In via ancora preliminare, si eccepisce la nullità del decreto opposto;
) Nel merito, dichiarare inesistente o revocare o annullare il Decreto ingiuntivo opposto n° 2222/2022
n. 1694/22 R.G. emesso in data 20/05/2022 e notificato in data 07/06/2022 promosso nei
suoi confronti dalla opposta, per le sopra dette motivazioni;
7) Condannare l'opposta alle
spese, competenze ed onorari di giudizio..”.
Si costituiva l'opposta la quale deduceva la infondatezza della opposizione proposta per i motivi e le conclusioni esposti in seno all'atto di costituzione cui si fa rinvio;
chiedeva pertanto: “PIACCIA ALL'ILLMO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA disattesa ogni
contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere preliminarmente l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2222/2022; ciò ex art. 648 c.p.c.;
istanza che vien. espressamente formulata in questa sede dalla parte concludente. Indi, nel
merito, con sentenza provvisoriamente eseguibile come per legge, rigettare l'opposizione
a decreto ingiuntivo spiegata, perché manifestamente infondata, pretestuosa e meramente
dilatoria, per come dedotto nella superiore parte motiva. Condannare, quindi, parte
opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. Dare atto della
disponibilità di parte concludente a formulare il procedimento di mediazione per il quale
si chiede che la Giustizia assegni termine dopo che l'GR DE si sarà
pronunciato sull'istanza di provvisoria esecuzione. Salvo ogni altro diritto.
Veniva rigettata la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione che si concludeva con esito positivo.
All'udienza del 18 settembre 2023 il procuratore costituito della parte opposta dichiarava che la parte opponente non aveva adempiuto all'accordo conciliativo intervenuto in sede di mediazione e, che lo stesso doveva ritenersi risolto.
Venivano, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Con note depositate il 9 gennaio 2024 l'avv. Silluzio documentava di aver rimesso il mandato difensivo e chiedeva che venisse disposta l'interruzione del processo per avere la sua assistita cessato l'attività.
Con provvedimento del 2 febbraio 2024 veniva rigettata l'istanza di interruzione del processo per le ragioni ivi esposte cui per brevità si fa rinvio.
La causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9
maggio 2024 di cui veniva disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte
Soltanto la parte opposta depositava le note in sostituzione dell'udienza. Il giudice all'esito dell'attività con cui l'udienza del 9 maggio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Nessuna delle parti depositava comparse conclusive o memorie di replica.
Dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc e segnatamente in data 22 ottobre 2022
il curatore della liquidazione giudiziale titolare della ditta individuale Parte_1
GL. AV Di Pagano Giuseppa comunicava e documentava l'intervenuta declaratoria di liquidazione giudiziale della opponente giusta sentenza n. 262/2024 del 10.10.24.
La causa veniva, dunque, decisa con la presente sentenza.
Orbene, va, innanzitutto, esaminata la questione della rilevanza, nel presente giudizio,
della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale dell' opponente, pronunciata in data 10 ottobre 2024 e, dunque, dopo la scadenza die termini di cui all'art. 190 cpc (29
luglio 2024).
A tale ultimo riguardo, può, utilmente, essere richiamato il condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, ud. 19/01/2022,
dep. 03/03/2022, n.7076) secondo cui “la dichiarazione di fallimento di una delle parti che
si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini
per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce l'effetto
interruttivo del processo, essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l'evento si avveri
o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, sicché il giudizio
prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte
successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei
creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta (cfr. Cass. n. 14472 e 27829 del
2017, n. 23042 del 2009).” Dunque, fermi gli effetti che la presente sentenza è destinata a spiegare nei confronti della massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce “ res inter alios acta”, nei termini precisati dalla Suprema Corte, la dichiarazione di liquidazione giudiziale, intervenuta dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, non produrrà alcun effetto interruttivo del presente giudizio che proseguirà tra le parti originarie.
Nel corso del presente giudizio, il procuratore costituito per la parte opponente ha chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del procedimento in conseguenza dell'intervenuta cessazione di attività della propria assistita ed, in ogni caso, perché aveva rimesso il mandato.
Anche in questa sede va ribadito che è del tutto indifferente riferirsi alla ditta individuale,
in persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa stante l'identificazione dell'impresa individuale con la persona fisica dell'imprenditore (cfr.
Cass. 8784/98: “La ditta e' segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto
dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, e' legittimato ad
opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella Cass civ 9260/10); e ancora: “Questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 2011) ha gia' affermato il
principio secondo cui La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs.
n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle societa' di
capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue
le societa', anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non e' estensibile alle
vicende estintive della qualita' di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla
persona fisica che compie l'attivita' imprenditoriale,” cfr. Cass. Civ. sentenza n. 98 del 7
gennaio 2016.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, la cessazione dell'attività da parte della ditta individuale non fa venire meno gli effetti della procura conferita al difensore di fiducia, così come neppure il mandato viene meno per effetto della eventuale rinuncia al mandato difensivo in forza del principio di ultrattività (cfr. al riguardo Cass. Civ. Sezione VI
ordinanza n. 12249 del 23/6/2020 secondo cui “Questa Corte ha avuto modo di affermare
che l'art. 85 c.p.c., dettato al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi
a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla
procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la
sostituzione del difensore, va interpretato nel senso che fino alla sostituzione il difensore
conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la
legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la
legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse (Cass. 20 ottobre 1989, n. 4226).
Venendo all'esame dei motivi di opposizione proposti, può, innanzitutto, ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, avendo questo giudice assegnato il termine per l'esperimento alla prima udienza utile.
A tale ultimo riguardo va precisato che, sebbene in sede di mediazione, le parti avevano raggiunto un accordo, la parte opponente non ha inteso darvi seguito, tant'è che la parte opposta, già in seno al verbale di udienza del 18 settembre 2023, ha dichiarato che lo stesso doveva ritenersi, ormai, risolto.
Invero, nell'accordo raggiunto in sede di mediazione, le parti stabilivano, espressamente,
che l'importo oggetto dell'accordo doveva corrispondersi in tre rate, di cui venivano,
altresì, indicate le scadenze.
Veniva, inoltre, stabilito che il mancato pagamento, anche parziale, degli importi concordati avrebbe comportato il venire meno dell'accordo, con imputazione delle somme versate al maggior credito vantato. A fronte di quanto dichiarato dalla società opposta, la parte opponente nulla ha dedotto e,
nonostante il rinvio all'uopo concesso, non ha documentato di avere, anche soltanto in parte, adempiuto all'accordo raggiunto ed, in particolare, di avere corrisposto eventuali somme.
Tenuto conto di quanto sopra, deve, dunque, ritenersi che l'accordo sia venuto meno.
Va precisato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalla ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2°
comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02);
Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, va precisato che il creditore,
che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass.
15659/11; Cass. 7530/12).
Tanto precisato, le doglianze di parte opponente circa l'assenza dei presupposti di certezza e di esigibilità necessari per l'emissione del provvedimento monitorio possono ritenersi ormai superati dalla instaurazione del presente giudizio. Nel merito, l'opposizione proposta può ritenersi parzialmente fondata ed entro tali limiti può, pertanto, trovare accoglimento.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, il credito vantato dalla società opposta a titolo di somministrazione di acqua trae origine dalle fatture 1) n. 97552/A del 31/12/2013 dell'importo di €. 4.985,35; 2) n.
14572/A del 3/04/2014 dell'importo di €.223,17; 3) n.42280/A del 2/07/2014 dell'importo di €. 207,21; 4) n. 70040/A del 30/09/2014 dell'importo di €. 4.095,07; 5) n. 97807/A del
31/12/2014 dell'importo di €.1.149,81; 6) n. 125527/A del 31/03/2015 dell'importo di €.
2.233,90; 7) n.153377/A del 30/06/2015 dell'importo di €. 1.826,02; 8) n.181373/A del
30/09/2015 dell'importo di €. 3.400,80; 9) n. 209345/A del 31/12/2015 dell'importo di
€.497,06; l'importo complessivo di dette fattura pari ad €.18.618,39 è stato ridotto al momento della richiesta di concessione del decreto ingiuntivo opposto ad €.18.386,50
ovvero all'importo indicato come insoluto.
Va, a tale ultimo riguardo, evidenziato che il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata.
Di conseguenza, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni.
Come costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Civ. S.U. 18/12/1985 n.
6458), “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze
inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una
prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo
continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c.
con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del
relativo credito”. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, quello alla stregua del quale “la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948 c.c.,
n. 4, è applicabile solo a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la
fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Essa si riferisce alle
obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile
di adempimento solo con il decorso del tempo”(Cass. Civ., Sez. I^, sent. n. 1902 del 2014).
Sulla base dei principi generali, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può
essere fatto valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul contatore;
è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto, sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.
Pertanto, dall'anzidetto momento (data in cui il credito diventa esigibile) va fatta decorrere la prescrizione quinquennale.
Va, infatti, precisato che, il più breve termine di prescrizione introdotto dall'art 1 comma
4 L. n. 205/2017 -Legge di bilancio 2018, nel caso in esame, non può trovare applicazione trattandosi di consumi rilevati e fatturati in data anteriore alla sua entrata in vigore.
Orbene, la società opposta ha documentato di aver inoltrato una prima richiesta di pagamento in data 2 ottobre 2015, recapitata in data 5 ottobre 2015, ed una successiva richiesta in data 9 gennaio 2020, recapitata in data 10 gennaio 2020; infine, c'è la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 7 giugno 2022.
Risultano, poi, allegati un piano di rateizzazione del debito;
un assegno dell'importo di
€.850,00 in favore della società opposta recante la data del 5 giugno 2014, a firma dell'opponente, con cui la stessa imputa il pagamento alla fornitura di acqua oggetto di causa a parziale soddisfo dell'importo indicato (corrispondente a quello oggetto di rateizzazione); un successivo assegno a firma dell'opponente dell'importo di €.1500,00 in favore della società opposta recante la data del 7 maggio 2015.
Orbene, a tali ultimi documenti, tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente,
non può attribuirsi la funzione di riconoscimento del debito atteso che il piano di rateizzazione non risulta sottoscritto dall'opponente e gli assegni a sua firma possono costituire anche una modalità di pagamento di un debito altrui.
Ad ogni buon conto, gli atti interruttivi prima citati hanno, validamente, interrotto il termine quinquennale di prescrizione (la lettera del 5 ottobre 2015 quanto ai consumi relativi al quinquennio precedente;
dalla predetta data ha iniziato a decorrere un nuovo termine utilmente interrotto con la lettera del 10 gennaio 2020; dopo di che c'è la notifica del decreto opposto del 2022).
Tutte le notifiche risultano regolari e, pertanto, anche le doglianze relative ad asseriti vizi delle notifiche possono ritenersi infondate al pari dell'eccezione di prescrizione.
Quanto all'ulteriore profilo di doglianza relativo all'assenza di rapporto contrattuale va osservato quanto segue.
La parte opponente è subentrata nell'attività a seguito di donazione di azienda avvenuta il
14 febbraio 2014.
Ai sensi dell'art. 2558 cc - Successione nei contratti. “Se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”
Nel caso in questione, non risulta pattuito il mancato subentro del donatario nel contratto di somministrazione di acqua e, anche in considerazione della natura dell'attività di lavanderia svolta, si deve presumere il contrario.
La superiore conclusione è peraltro avvalorata dai pagamenti effettuati dall'opponente dopo che la stessa è subentrata nell'attività né la stessa ha provato di avere sottoscritto altro contratto per la fornitura idrica a suo nome. In definitiva, la sussistenza del titolo può ritenersi provata.
Quanto alla entità degli importi oggetto del decreto opposto l'opponente si è limitata a chiedere genericamente “il ricalcolo del dovuto alla luce delle somme già versate e della
prescrizione dei crediti sino alla data della Donazione”.
In punto di oneri probatori va osservato che “in tema di contratti di somministrazione, la
rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in
giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l' onere di provare che il contatore
era perfettamente funzionante “ cfr. ex multis Cass Civ Sez. 3 Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023; e nei medesimi termini cfr. Cass Civ Sez. 6- 3, Ordinanza n. 30290 del
15/12/2017 secondo cui “In tema di contratto di abbonamento telefonico, deve presumersi,
in difetto di contestazione da parte dell'utente, il buon funzionamento del sistema di
rilevazione del traffico mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze
fanno piena prova dei relativi addebiti, mentre, in caso di contestazione, costituisce onere
della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell'affidabilità dei valori
registrati da contatori funzionanti”).
In definitiva, in difetto di contestazione, la rilevazione dei consumi idrici fa piena prova dei relativi addebiti.
Può, tuttavia, ritenersi fondata la doglianza di parte opponente circa l'addebito dei consumi rilevati in data anteriore al subentro nell'attività aziendale.
Ai sensi dell'art. 2558 cc II comma “ Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori “
L'art. 2560 - Debiti relativi all'azienda ceduta, a sua volta, stabilisce che “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se
non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori”.
Nel caso in questione, la donazione dell'azienda è avvenuta con atto del 18 febbraio 2014 e,
pertanto, dei debiti esistenti fino a tale data, mentre è certo che debba essere chiamato a rispondere il donante, la responsabilità del donatario può affermarsi solo se i predetti debiti risultano dai libri contabili obbligatori (cfr. Cassazione civile sez. trib., 18/12/2008, n.29653
“In tema di trasferimento d'azienda, in caso di donazione di una ditta individuale a due
soggetti…………, ai sensi dell'art. 2560 c.c. dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al
trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma
solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori,
mentre deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2558 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi
di cessione dei contratti aziendali”).
Nel caso in esame, la prova di tale ultima circostanza ovvero che i debiti anteriori risultassero dai libri contabili obbligatori, non è stata fornita ed, anzi, se si dovesse tenere in considerazione il contenuto dell'atto di donazione, il donatario sarebbe chiamato a rispondere per i debiti sorti a far data dall'01 marzo 2014; tale ultima pattuizione, tuttavia, rileva soltanto nei rapporti interni tra le parti, tant'è che il donante si è obbligato a versare al donatario quanto da questi costretto a versare in favore di terzi in relazione al periodo anteriore.
Tenuto conto di quanto sopra, l'opponente può essere chiamata a rispondere dei debiti sorti a far data dal 18 febbraio 2014, mentre per i debiti precedenti dovrà continuare a rispondere il donante.
Le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano i consumi dal 31 dicembre 2013
al 19 ottobre 2015.
Dall'importo complessivamente dovuto vanno, pertanto, detratti gli importi fatturati fino al
18 febbraio 2014 e, dunque, dovrà detrarsi l'importo di €.4753,46 e di €.121,00 pari ai consumi riferiti a n.49 giorni di cui alla fattura del 3 aprile 2014. L'importo complessivamente dovuto dall'opponente dalla data del subentro fino al 31
dicembre 2015 è, in definitiva, pari ad €.13.512,12.
In definitiva, l'opposizione proposta va accolta parzialmente essendo risultato dovuto, da parte della opponente, il predetto minore importo.
Il decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo superiore, va revocato e l'opponente va condannata al pagamento del predetto ultimo importo in favore della società opposta oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora al soddisfo.
Quanto alle spese e compensi del presente giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sembrano sussistere giustificati motivi per compensarli integralmente tra le parti.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico,
definitivamente decidendo nella causa iscritta n. 9397 /2022 R.G. così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2222/2022, n. 1694/2022 R.G. emesso il
20/05/2022 dal Tribunale Civile di Catania, V sezione, G.I. dott.ssa C. Cosentino;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di €.13.512,12 oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora fino al soddisfo;
-compensa integralmente tra le parti le spese ed i compensi del presente giudizio;
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 25/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri