CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2022/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50600-2022 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Palermo per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo n.2022/2024, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.50600/2022, emesso in materia di Tari in relazione all'immobile in Indirizzo_1
ed avente per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 297,16, di cui € 218,00
a titolo di primo acconto per l'anno 2017, € 65,40 a titolo di sanzione, € 5,01 a titolo di interessi ed € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente formulava un unico motivo d'impugnazione, con il quale eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria del Comune di Palermo,
deducendo che egli aveva puntualmente ottemperato all'obbligazione tributaria in oggetto con il versamento di € 218,00 effettuato in data 18/04/2017 (cioè entro il termine ultimo del 02/05/2017).
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio controdeducendo:
“Dai controlli effettuati sulla banca dati “Sige gestione contabile” in uso al Comune, si è riscontrato che il ricorrente ha effettivamente effettuato un versamento di € 218,00 in data 18/04/2017 ma l'annualità riportata nella quietanza è quella del 2016.
Pertanto, spiace dover affermare che il versamento non è stato “correttamente e puntualmente” eseguito e, di conseguenza, il contribuente, nonostante il versamento non risulta aver adempiuto al proprio obbligo tributario.
Invero, avendo il contribuente indicato nel modello di versamento l'annualità 2016, il pagamento è stato
“agganciato” telematicamente dal sistema all'anno 2016 e, per tale ragione, trattandosi di controlli automatizzati, è stato emesso automaticamente l'avviso di accertamento per omesso versamento dell'acconto TARI per l'anno 2017.
Un po' come accade nella gestione degli altri enti impositori che si avvalgono di modalità di pagamento telematiche.
Pertanto, l'avviso emesso, oggi impugnato risulta essere legittimo.
In ogni caso, verificata la circostanza del pagamento e considerata la buona fede del contribuente che aveva comunque proceduto ad un versamento per quanto viziato da un suo errore, il Comune ha provveduto a verificare la possibilità di stornare il pagamento in favore della corretta annualità (2017).
Tuttavia, dagli obbligatori controlli sulla posizione contabile, effettuati per procedere allo storno, si è riscontrato che per l'anno 2016 il ricorrente non aveva versato il totale dovuto per l'anno.
In particolare, il sistema informatico segnala, come emerge dagli allegati ALL.C-C.1, che il contribuente ha proceduto, peraltro tardivamente, al pagamento della rata in acconto di € 201,00 anziché € 235,00 (con una differenza a debito di € 34,00) e, per la rata a saldo, di un versamento di € 173,00 anziché € 202,00 (con una differenza a debito di € 28,00)1 oltre al pagamento di e 218,00 al 18.4.2017.
Ne consegue che il sistema informatico ha rilevato in automatico un debito d'imposta per l'anno 2016 pari ad € 61,00.
In definitiva, il sistema informatico, in automatico, in virtù dello storno, assocerebbe il pagamento di € 218,00 effettuato il 18.4.2017 all'anno corretto (2017) ma segnalerebbe, per il riscontro, una differenza ancora dovuta e non versata di € 61,00.
Di fatto, quindi, in automatico potrebbe essere riversata sull'anno 2017 solo la differenza tra quanto pagato in più sul 2016 (pari al versamento di € 218,00 effettuato in data 18.04.2017) e quanto dovuto a saldo per l'anno 2016 (€ 61,00). In definitiva con lo storno verrebbe sanato il difetto dell'anno 2016 (pari ad € 61,00)
e, contestualmente, imputato sull'anno 2017 un acconto di € 157,00 anziché € 218,00 (€ 218,00 - € 61,00 =
€ 157,00).
Pertanto, è stato contattato, infruttuosamente, per le vie brevi il contribuente al fine di ottenere all'autorizzazione a procedere con lo storno e contestuale pagamento di € 61,00 (fatta salva indicazione dei decimali).
In assenza dello storno, rimane omesso l'acconto per l'anno 2017 e questo Ufficio non può che insistere per il rigetto del ricorso”.
Il giudice di primo grado ha:
- ritenuto fondata la prospettazione del Comune di Palermo;
- rigettato il ricorso;
- compensato le spese.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art.36 del D.Lgs. n.546/1992. Omessa e/o insufficiente e/o apparente e/o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. Omessa valutazione delle difese del contribuente. Integrale pagamento dell'acconto Tari 2017 richiesto con l'accertamento;
2) Illegittima integrazione della motivazione dell'accertamento in giudizio. Illegittima mutazione della causa petendi della controversia. Violazione del diritto di difesa, nonché dell'art.3 della Legge n.241/1990 e degli artt.7 e 10 della Legge n.212/2000. Illegittima statuizione sulla Tari dovuta per il 2016, non richiesta con l'atto impugnato;
3) Corretto assolvimento degli oneri tributari con riferimento alla Tari anno 2016. Pagamento integrale del tributo come da espressa richiesta notificata al contribuente dal Comune di Palermo;
4) Richiesta di applicazione dell'art.96 c.p.c. Responsabilità aggravata di controparte in sede amministrativa e processuale. Temerarietà della lite.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
L'appellante ha documentato la regolare instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Palermo, effettuata mediante p.e.c. il 06/07/2024 all'indirizzo Email_2 indicato nelle controdeduzioni depositate dal resistente nel primo grado del giudizio.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di doglianza debbono essere scrutinati congiuntamente poiché intimamente connessi.
Con tali tre motivi l'appellante ha osservato, in particolare:
-“La CGT di Palermo, non solo non ha tenuto conto che oggetto del contendere sia, esclusivamente, il pagamento dell'accanto TARI dell'anno 2017, ma, inopinatamente, ricopiando, pedissequamente, quanto sostenuto dal Comune, anziché accogliere il ricorso e condannare l'Ente al pagamento delle spese ex art.96
c.p.c., ha rimodulato la tassazione della TARI per il biennio 2016 – 2017, senza, peraltro, l'indicazione di alcun dettaglio tecnico e giuridico sull'effettiva quantificazione dell'imposta TARI per l'anno 2016, e pur risultando, astrattamente, il sottoscritto debitore di un residuo pari ad € 61,00 per le 2 annualità, anziché, in ogni caso, disporre l'accoglimento parziale del ricorso ha rigettato il ricorso con la conseguenza, oltretutto, che lo scrivente rimane debitore dell'importo intimato con l'accertamento pur avendo, correttamente, corrisposto la TARI sia per l'anno 2016 che 2017 come già dedotto”;
- “Si ribadisce, pertanto, come il Comune nel costituirsi, anziché procedere all'annullamento dell'accertamento in ragione del riscontrato pagamento dell'acconto richiesto effettuando calcoli matematici incomprensibili e con l'ausilio delle sofisticate procedure informatizzate in suo uso, ha sostenuto che l'importo di € 218,00 versato a titolo di acconto del 2017, dovesse essere stornato per il pagamento di un debito residuo a titolo di TARI del 2016 mai conosciuto in precedenza, peraltro inesistente per quanto già dedotto”;
- “Come già evidenziato l'operato della controparte è in spregio alle più elementari norme del buonsenso, del diritto, e della buona fede che deve contraddistinguere il rapporto tra P.A. e cittadini, ancor più quando questi siano anche dei contribuenti, in quanto con la propria più che tardiva attività processuale ha, in realtà provato a modificare, in corso di causa, la motivazione dell'avviso di accertamento nonché l'originaria causa petendi della controversia anziché procedere all'annullamento integrale dell'atto impositivo alla luce del corretto pagamento della TARI per gli anni 2016 e 2017”;
- “Oggetto del contendere è, esclusivamente, l'omesso versamento dell'acconto TARI 2017, correttamente e tempestivamente, versato il 18.04.2017 a nulla rilevando, difformemente da quanto disposto nella sentenza impugnata l'eventuale erronea indicazione dell'anno nel modello F24, le problematiche informatiche del
Comune e la sussistenza dell'asserito debito TARI del 2016, circostanze non menzionate nell'accertamento e che non possono, pertanto, costituire elementi di valutazione processuale”;
- “Ad abundantiam, senza che sul punto, si ribadisce, si accetti il contraddittorio essendo il pagamento della
TARI per l'anno 2016 non richiesto con l'avviso di accertamento impugnato e non oggetto della causa petendi cristallizzatasi per effetto della motivazione dell'atto impositivo e della domanda giudiziale indicata nel ricorso, si evidenzia il pagamento, in maniera tempestiva ed integrale, della TARI per il 2016 e 2017”;
- “In realtà, lo scrivente ha effettuato, TEMPESTIVAMENTE, il pagamento dell'acconto per il 2016 in data
02.05.2016 (il 30.04.2016 cadeva di sabato ed il giorno successivo era festivo essendo domenica oltre al primo maggio determinando lo slittamento dei termini al 02.05.2016) per l'importo di € 202,00, come si rileva da Modello F24 estratto dal proprio cassetto fiscale (che si allega) e non di € 201,00 come erroneamente indicato dal Comune (SIC!!!!) e del saldo per € 173,00 effettuato con F24 del 17.10.2016 (che si allega)”;
- “Tali pagamenti, si ribadisce, non sono conseguenza degli articolati, rectius arzigogolati, calcoli indicati ma non meglio specificati dell'Ente ma, bensì, di apposita richiesta del Comune di Palermo comunicata con
Note prot. nn. AREG/545236/2016 del 01.04.2016 per l'acconto TARI 2016 e prot. n.AREG/1377812/2016 del 15.09.2016 per il saldo TARI 2016, entrambe a firma del Dirigente Comunale di detto Servizio Dott.ssa
Nominativo_1, con la specifica e la quantificazione della TARI dovuta”;
- “Il sottoscritto ha, inoltre allegato i Modelli F24 del 02.05.2016 e del 17.10.2016 con i quali ha pagato, esattamente, quanto richiesto dal Comune e, pertanto, non vi è dubbio alcuno in ordine alla correttezza dell'operato del sottoscritto in ordine al pagamento della TARI sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017 avendo lo scrivente versato quanto, espressamente, richiesto dal Comune a tale titolo”.
La Corte osserva che, nel loro complesso, i tre motivi in esame sono fondati.
A prescindere dalla fondatezza, o meno, di qualunque altra eccezione formulata dal contribuente in relazione all'integrazione postuma dell'impugnato avviso di accertamento, è dirimente la circostanza che per l'anno
2016 egli ha documentato di avere integralmente pagato quanto a suo tempo richiestogli dal Comune di
Palermo.
E' pacifico tra le parti che:
- in data 18/04/2017 Ricorrente_1 ha effettuato un versamento di € 218,00;
- nel relativo modello F24 ha indicato quale periodo di riferimento l'anno 2016;
- la volontà del contribuente era, però, quella di imputare tale versamento all'acconto Tari da lui dovuto per l'anno 2017.
Nel primo grado del giudizio il Comune di Palermo ha dedotto che tale imputazione all'acconto Tari per l'anno
2017 può essere riconosciuta solo parzialmente, cioè quanto ad € 157,00, poiché sussiste un residuo debito dello stesso contribuente, pari ad € 61,00, quanto alla Tari dovuta per l'anno 2016.
Ricorrente_1 ha replicato, quanto al merito, che non sussiste alcun suo residuo debito Tari per l'anno 2016.
Invero, dagli atti del giudizio risulta che:
- l'acconto Tari 2016, richiesto dal Comune di Palermo per € 202,00, con nota nn.AREG/545236/2016 del
01/04/2016, è stato integralmente pagato dal contribuente il 02/05/2016, e pertanto tempestivamente;
- il saldo Tari 2016, richiesto dal Comune di Palermo per € 173,00, con nota nn.AREG/1377812/2016 del
15/09/2016, è stato integralmente pagato dal contribuente il 17/10/2016, e pertanto tempestivamente.
Pertanto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - gli importi dovuti da Ricorrente_1 a titolo di acconto Tari ed a titolo di saldo Tari per l'anno 2016 sono stati da lui integralmente e tempestivamente pagati.
Alla luce di tale situazione processuale, la Corte ritiene che (nonostante l'errore materiale commesso dal contribuente nella compilazione del relativo modello F24, ove ha indicato quale periodo di riferimento l'anno
2016, anziché l'anno 2017) il versamento di € 218,00, effettuato a titolo di Tari il 18/04/2017, debba essere inevitabilmente imputato (anche in considerazione della sua data) all'acconto Tari 2017.
Ne deriva l'infondatezza della pretesa creditoria formulata con l'impugnato avviso di accertamento, che pertanto deve essere annullato.
E', invece, infondato il quarto motivo di doglianza, contenente la domanda accessoria con la quale l'appellante ha chiesto la condanna del Comune di Palermo per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. La Corte ritiene che non sussistono i presupposti per disporre tale condanna poiché:
- l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso in conseguenza di un errore materiale commesso dallo stesso contribuente nella compilazione del modello F24 con il quale egli in data 18/04/2017 ha versato
€ 218,00, indicando quale anno di riferimento il 2016, anziché il 2017;
- nel comportamento processuale del Comune di Palermo (che, peraltro, non si è costituito nel secondo grado del giudizio) non si ravvisano né pretestuosità, né malafede, né colpa grave.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Considerato che Ricorrente_1 è stato in giudizio personalmente, gli è dovuto soltanto il rimborso delle spese vive in senso proprio da lui sostenute per l'attività difensiva (cioè quelle anticipate a titolo di CUT per ognuno dei due gradi del giudizio).
Non sono, invece, dovuti a Ricorrente_1 gli onorari e le competenze spettanti a difensori iscritti negli appositi albi.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Palermo n.2022/2024, appellata da Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento Tari n.50600/2022.
Condanna il Comune di Palermo a rimborsare a Ricorrente_1 gli importi da lui pagati a titolo di CUT per ognuno dei due gradi del giudizio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER RE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3426/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2022/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50600-2022 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 222/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Palermo per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo n.2022/2024, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n.50600/2022, emesso in materia di Tari in relazione all'immobile in Indirizzo_1
ed avente per oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 297,16, di cui € 218,00
a titolo di primo acconto per l'anno 2017, € 65,40 a titolo di sanzione, € 5,01 a titolo di interessi ed € 8,75 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente formulava un unico motivo d'impugnazione, con il quale eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria del Comune di Palermo,
deducendo che egli aveva puntualmente ottemperato all'obbligazione tributaria in oggetto con il versamento di € 218,00 effettuato in data 18/04/2017 (cioè entro il termine ultimo del 02/05/2017).
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio controdeducendo:
“Dai controlli effettuati sulla banca dati “Sige gestione contabile” in uso al Comune, si è riscontrato che il ricorrente ha effettivamente effettuato un versamento di € 218,00 in data 18/04/2017 ma l'annualità riportata nella quietanza è quella del 2016.
Pertanto, spiace dover affermare che il versamento non è stato “correttamente e puntualmente” eseguito e, di conseguenza, il contribuente, nonostante il versamento non risulta aver adempiuto al proprio obbligo tributario.
Invero, avendo il contribuente indicato nel modello di versamento l'annualità 2016, il pagamento è stato
“agganciato” telematicamente dal sistema all'anno 2016 e, per tale ragione, trattandosi di controlli automatizzati, è stato emesso automaticamente l'avviso di accertamento per omesso versamento dell'acconto TARI per l'anno 2017.
Un po' come accade nella gestione degli altri enti impositori che si avvalgono di modalità di pagamento telematiche.
Pertanto, l'avviso emesso, oggi impugnato risulta essere legittimo.
In ogni caso, verificata la circostanza del pagamento e considerata la buona fede del contribuente che aveva comunque proceduto ad un versamento per quanto viziato da un suo errore, il Comune ha provveduto a verificare la possibilità di stornare il pagamento in favore della corretta annualità (2017).
Tuttavia, dagli obbligatori controlli sulla posizione contabile, effettuati per procedere allo storno, si è riscontrato che per l'anno 2016 il ricorrente non aveva versato il totale dovuto per l'anno.
In particolare, il sistema informatico segnala, come emerge dagli allegati ALL.C-C.1, che il contribuente ha proceduto, peraltro tardivamente, al pagamento della rata in acconto di € 201,00 anziché € 235,00 (con una differenza a debito di € 34,00) e, per la rata a saldo, di un versamento di € 173,00 anziché € 202,00 (con una differenza a debito di € 28,00)1 oltre al pagamento di e 218,00 al 18.4.2017.
Ne consegue che il sistema informatico ha rilevato in automatico un debito d'imposta per l'anno 2016 pari ad € 61,00.
In definitiva, il sistema informatico, in automatico, in virtù dello storno, assocerebbe il pagamento di € 218,00 effettuato il 18.4.2017 all'anno corretto (2017) ma segnalerebbe, per il riscontro, una differenza ancora dovuta e non versata di € 61,00.
Di fatto, quindi, in automatico potrebbe essere riversata sull'anno 2017 solo la differenza tra quanto pagato in più sul 2016 (pari al versamento di € 218,00 effettuato in data 18.04.2017) e quanto dovuto a saldo per l'anno 2016 (€ 61,00). In definitiva con lo storno verrebbe sanato il difetto dell'anno 2016 (pari ad € 61,00)
e, contestualmente, imputato sull'anno 2017 un acconto di € 157,00 anziché € 218,00 (€ 218,00 - € 61,00 =
€ 157,00).
Pertanto, è stato contattato, infruttuosamente, per le vie brevi il contribuente al fine di ottenere all'autorizzazione a procedere con lo storno e contestuale pagamento di € 61,00 (fatta salva indicazione dei decimali).
In assenza dello storno, rimane omesso l'acconto per l'anno 2017 e questo Ufficio non può che insistere per il rigetto del ricorso”.
Il giudice di primo grado ha:
- ritenuto fondata la prospettazione del Comune di Palermo;
- rigettato il ricorso;
- compensato le spese.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di doglianza:
1) Violazione dell'art.36 del D.Lgs. n.546/1992. Omessa e/o insufficiente e/o apparente e/o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia. Omessa valutazione delle difese del contribuente. Integrale pagamento dell'acconto Tari 2017 richiesto con l'accertamento;
2) Illegittima integrazione della motivazione dell'accertamento in giudizio. Illegittima mutazione della causa petendi della controversia. Violazione del diritto di difesa, nonché dell'art.3 della Legge n.241/1990 e degli artt.7 e 10 della Legge n.212/2000. Illegittima statuizione sulla Tari dovuta per il 2016, non richiesta con l'atto impugnato;
3) Corretto assolvimento degli oneri tributari con riferimento alla Tari anno 2016. Pagamento integrale del tributo come da espressa richiesta notificata al contribuente dal Comune di Palermo;
4) Richiesta di applicazione dell'art.96 c.p.c. Responsabilità aggravata di controparte in sede amministrativa e processuale. Temerarietà della lite.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
L'appellante ha documentato la regolare instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Palermo, effettuata mediante p.e.c. il 06/07/2024 all'indirizzo Email_2 indicato nelle controdeduzioni depositate dal resistente nel primo grado del giudizio.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi di doglianza debbono essere scrutinati congiuntamente poiché intimamente connessi.
Con tali tre motivi l'appellante ha osservato, in particolare:
-“La CGT di Palermo, non solo non ha tenuto conto che oggetto del contendere sia, esclusivamente, il pagamento dell'accanto TARI dell'anno 2017, ma, inopinatamente, ricopiando, pedissequamente, quanto sostenuto dal Comune, anziché accogliere il ricorso e condannare l'Ente al pagamento delle spese ex art.96
c.p.c., ha rimodulato la tassazione della TARI per il biennio 2016 – 2017, senza, peraltro, l'indicazione di alcun dettaglio tecnico e giuridico sull'effettiva quantificazione dell'imposta TARI per l'anno 2016, e pur risultando, astrattamente, il sottoscritto debitore di un residuo pari ad € 61,00 per le 2 annualità, anziché, in ogni caso, disporre l'accoglimento parziale del ricorso ha rigettato il ricorso con la conseguenza, oltretutto, che lo scrivente rimane debitore dell'importo intimato con l'accertamento pur avendo, correttamente, corrisposto la TARI sia per l'anno 2016 che 2017 come già dedotto”;
- “Si ribadisce, pertanto, come il Comune nel costituirsi, anziché procedere all'annullamento dell'accertamento in ragione del riscontrato pagamento dell'acconto richiesto effettuando calcoli matematici incomprensibili e con l'ausilio delle sofisticate procedure informatizzate in suo uso, ha sostenuto che l'importo di € 218,00 versato a titolo di acconto del 2017, dovesse essere stornato per il pagamento di un debito residuo a titolo di TARI del 2016 mai conosciuto in precedenza, peraltro inesistente per quanto già dedotto”;
- “Come già evidenziato l'operato della controparte è in spregio alle più elementari norme del buonsenso, del diritto, e della buona fede che deve contraddistinguere il rapporto tra P.A. e cittadini, ancor più quando questi siano anche dei contribuenti, in quanto con la propria più che tardiva attività processuale ha, in realtà provato a modificare, in corso di causa, la motivazione dell'avviso di accertamento nonché l'originaria causa petendi della controversia anziché procedere all'annullamento integrale dell'atto impositivo alla luce del corretto pagamento della TARI per gli anni 2016 e 2017”;
- “Oggetto del contendere è, esclusivamente, l'omesso versamento dell'acconto TARI 2017, correttamente e tempestivamente, versato il 18.04.2017 a nulla rilevando, difformemente da quanto disposto nella sentenza impugnata l'eventuale erronea indicazione dell'anno nel modello F24, le problematiche informatiche del
Comune e la sussistenza dell'asserito debito TARI del 2016, circostanze non menzionate nell'accertamento e che non possono, pertanto, costituire elementi di valutazione processuale”;
- “Ad abundantiam, senza che sul punto, si ribadisce, si accetti il contraddittorio essendo il pagamento della
TARI per l'anno 2016 non richiesto con l'avviso di accertamento impugnato e non oggetto della causa petendi cristallizzatasi per effetto della motivazione dell'atto impositivo e della domanda giudiziale indicata nel ricorso, si evidenzia il pagamento, in maniera tempestiva ed integrale, della TARI per il 2016 e 2017”;
- “In realtà, lo scrivente ha effettuato, TEMPESTIVAMENTE, il pagamento dell'acconto per il 2016 in data
02.05.2016 (il 30.04.2016 cadeva di sabato ed il giorno successivo era festivo essendo domenica oltre al primo maggio determinando lo slittamento dei termini al 02.05.2016) per l'importo di € 202,00, come si rileva da Modello F24 estratto dal proprio cassetto fiscale (che si allega) e non di € 201,00 come erroneamente indicato dal Comune (SIC!!!!) e del saldo per € 173,00 effettuato con F24 del 17.10.2016 (che si allega)”;
- “Tali pagamenti, si ribadisce, non sono conseguenza degli articolati, rectius arzigogolati, calcoli indicati ma non meglio specificati dell'Ente ma, bensì, di apposita richiesta del Comune di Palermo comunicata con
Note prot. nn. AREG/545236/2016 del 01.04.2016 per l'acconto TARI 2016 e prot. n.AREG/1377812/2016 del 15.09.2016 per il saldo TARI 2016, entrambe a firma del Dirigente Comunale di detto Servizio Dott.ssa
Nominativo_1, con la specifica e la quantificazione della TARI dovuta”;
- “Il sottoscritto ha, inoltre allegato i Modelli F24 del 02.05.2016 e del 17.10.2016 con i quali ha pagato, esattamente, quanto richiesto dal Comune e, pertanto, non vi è dubbio alcuno in ordine alla correttezza dell'operato del sottoscritto in ordine al pagamento della TARI sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017 avendo lo scrivente versato quanto, espressamente, richiesto dal Comune a tale titolo”.
La Corte osserva che, nel loro complesso, i tre motivi in esame sono fondati.
A prescindere dalla fondatezza, o meno, di qualunque altra eccezione formulata dal contribuente in relazione all'integrazione postuma dell'impugnato avviso di accertamento, è dirimente la circostanza che per l'anno
2016 egli ha documentato di avere integralmente pagato quanto a suo tempo richiestogli dal Comune di
Palermo.
E' pacifico tra le parti che:
- in data 18/04/2017 Ricorrente_1 ha effettuato un versamento di € 218,00;
- nel relativo modello F24 ha indicato quale periodo di riferimento l'anno 2016;
- la volontà del contribuente era, però, quella di imputare tale versamento all'acconto Tari da lui dovuto per l'anno 2017.
Nel primo grado del giudizio il Comune di Palermo ha dedotto che tale imputazione all'acconto Tari per l'anno
2017 può essere riconosciuta solo parzialmente, cioè quanto ad € 157,00, poiché sussiste un residuo debito dello stesso contribuente, pari ad € 61,00, quanto alla Tari dovuta per l'anno 2016.
Ricorrente_1 ha replicato, quanto al merito, che non sussiste alcun suo residuo debito Tari per l'anno 2016.
Invero, dagli atti del giudizio risulta che:
- l'acconto Tari 2016, richiesto dal Comune di Palermo per € 202,00, con nota nn.AREG/545236/2016 del
01/04/2016, è stato integralmente pagato dal contribuente il 02/05/2016, e pertanto tempestivamente;
- il saldo Tari 2016, richiesto dal Comune di Palermo per € 173,00, con nota nn.AREG/1377812/2016 del
15/09/2016, è stato integralmente pagato dal contribuente il 17/10/2016, e pertanto tempestivamente.
Pertanto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - gli importi dovuti da Ricorrente_1 a titolo di acconto Tari ed a titolo di saldo Tari per l'anno 2016 sono stati da lui integralmente e tempestivamente pagati.
Alla luce di tale situazione processuale, la Corte ritiene che (nonostante l'errore materiale commesso dal contribuente nella compilazione del relativo modello F24, ove ha indicato quale periodo di riferimento l'anno
2016, anziché l'anno 2017) il versamento di € 218,00, effettuato a titolo di Tari il 18/04/2017, debba essere inevitabilmente imputato (anche in considerazione della sua data) all'acconto Tari 2017.
Ne deriva l'infondatezza della pretesa creditoria formulata con l'impugnato avviso di accertamento, che pertanto deve essere annullato.
E', invece, infondato il quarto motivo di doglianza, contenente la domanda accessoria con la quale l'appellante ha chiesto la condanna del Comune di Palermo per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. La Corte ritiene che non sussistono i presupposti per disporre tale condanna poiché:
- l'impugnato avviso di accertamento è stato emesso in conseguenza di un errore materiale commesso dallo stesso contribuente nella compilazione del modello F24 con il quale egli in data 18/04/2017 ha versato
€ 218,00, indicando quale anno di riferimento il 2016, anziché il 2017;
- nel comportamento processuale del Comune di Palermo (che, peraltro, non si è costituito nel secondo grado del giudizio) non si ravvisano né pretestuosità, né malafede, né colpa grave.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'impugnato avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Considerato che Ricorrente_1 è stato in giudizio personalmente, gli è dovuto soltanto il rimborso delle spese vive in senso proprio da lui sostenute per l'attività difensiva (cioè quelle anticipate a titolo di CUT per ognuno dei due gradi del giudizio).
Non sono, invece, dovuti a Ricorrente_1 gli onorari e le competenze spettanti a difensori iscritti negli appositi albi.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Palermo n.2022/2024, appellata da Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento Tari n.50600/2022.
Condanna il Comune di Palermo a rimborsare a Ricorrente_1 gli importi da lui pagati a titolo di CUT per ognuno dei due gradi del giudizio.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
ER RE