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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI SEZIONE PRIM A CIV ILE Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10368/2024 R.G., pendente tra
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Filomena Parte_1
Sozio,
- Ricorrente – e
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Rosa Controparte_1
Delvecchio;
- Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 14.10.2024, , Parte_1 premesso che:
− con decreto dell'1.12.2020 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dal coniuge recependo le condizioni concordate dagli stessi coniugi;
Controparte_1
− con le dette condizioni, egli assumeva l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli all'ora minorenni, e , mediante la corresponsione alla della Per_1 Per_2 CP_1 somma mensile di 600,00 oltre al 60% delle spese straordinarie;
− l'importo dovuto a titolo di assegno ordinario, come espressamente previsto nella convenzione di separazione, era comprensivo degli assegni familiari da egli percepiti, su consenso del coniuge, dal datore di lavoro, pari a €200,00 mensili circa;
− successivamente alla separazione, la aveva visto un miglioramento delle sue CP_1 capacità reddituali atteso che, oltre a svolgere attività lavorativa non regolarizzata,
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percepiva altresì il reddito di emergenza, circostanza che induceva lo stesso a sporgere denuncia presso la Guardia di Finanza;
− per contro, egli aveva subito una contrazione reddituale, atteso che dal maggio 2021 non percepiva l'assegno familiare di €100,00 per la figlia pur continuando a versare Per_1
l'esoso importo di €600,00 mensili alla controparte;
− dal 1° marzo 2022 e sino al novembre 2022 aveva percepito l'assegno unico familiare per entrambi i figli in misura integrale, pari a €280,00 mensili;
CP_
− dal dicembre 2022 la aveva richiesto illegittimamente all' la corresponsione CP_1 in suo favore del 50% dell'assegno unico universale;
− il suo reddito era pari a €1.400,00 mensili, inferiore rispetto al momento della separazione allorquando era titolare di un reddito di €1.872,00 mensili;
− era gravato dal pagamento, oltre che delle spese quotidiane, dalle rate di due finanziamenti contratti per far fronte alle esose spese straordinarie dei figli, dell'ammontare rispettivamente di €231,00 e di €141,00 al mese;
− la figlia conseguito il diploma, non si era impegnata nella ricerca di Per_1 un'occupazione, rifiutando anche di attivarsi a fronte delle occasioni di lavoro dallo stesso reperite;
− parimenti, il figlio aveva mostrato scarso impegno negli studi tanto da non essere Per_2 ammesso al quarto anno scolastico;
neppure si era attivato nel reperire dei lavori stagionali per le sue esigenze;
tutto quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. dichiarare, per il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge CP_1
e al contempo il peggioramento delle condizioni economiche del SI.
[...] dall'epoca della intervenuta separazione, per l'introduzione Parte_1 dell'Assegno Unico nonché per lo stato di non occupazione colpevole della figlia maggiorenne nonché per la evidente senso di irresponsabilità del figlio minore Per_1
, la sopravvenienza di giustificati motivi per poter chiedere la revisione e/o Per_2 modifica delle disposizioni statuite nel ricorso congiunto del 29.10.2020 e pedissequo decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Bari 1^ Sezione Civile il 1.12.2020, depositato il 14.12.2020, e per lo effetto, 2. elidere l'obbligo posto a carico del SI. di corrispondere, in favore Parte_1 della SI.ra , la somma di € 300,00 - importo comprensivo di €100,00 Controparte_1 dell'assegno familiare percepito dal in virtù della lettera b) della Parte_1 convezione di separazione del 29.10.2020 - a titolo di assegno mensile per il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne stante la circostanza che dall'anno Per_1
2021 a tutt'oggi la medesima, per le ragioni sopra esposte, ha manifestato un costante atteggiamento di inerzia oppure di ingiustificato rifiuto alle proposte di offerte di lavoro proposte, tanto da essere colpevolmente non occupata nel mondo del lavoro;
3. in via subordinata, ove si ritenesse che per la figlia maggiorenne non fosse ritenuta Per_1 colpevolmente inoccupata, ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico da € 300,00 - importo comprensivo di €100,00 dell'assegno familiare percepito dal in virtù della lettera b) della convezione di separazione del Parte_1
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29.10.2020 - ad € 200,00 mensili ed contestualmente ridurre le spese straordinarie poste a carico del SI. per la figlia dal 60% al 50%, come previsti Parte_1 Per_1 dal Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Bari in materia di spese straordinarie;
4. ridurre l'assegno di mantenimento disposto per il figlio minore da € 300,00 - Per_2 importo comprensivo di €100,00 dell'assegno familiare percepito dal Parte_1
in virtù della lettera b) della convezione di separazione del 29.10.2020 - ad
[...]
€150,00, somma che sommata al 50% dell'Assegno Unico che la SI.ra CP_1 già percepisce per il figlio diciasettenne pari ad € 90,00, ne consegue
[...] Per_2 un importo di € 240,00, oltre adeguamento ISTAT ed contestualmente ridurre le spese straordinarie poste a carico del SI. per la figlio dal 60% Parte_1 Per_2 al 50%, come previsti dal Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Bari in materia di spese straordinarie;
5. disporre in capo alla SI.ra la ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1 percepite di €1.000,00 (€100x 10 mesi) nonché quelle indebitamente richieste ed ottenute dall' in ragione del 50% dal mese di mese di Dicembre 2022 sino al mese di Aprile CP_2
2024, in violazione della convezione di separazione dei coniugi. Con decreto del 18.10.2024, il Giudice delegato, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per l'udienza del 5.2.2025, assegnando i termini di legge per la costituzione in giudizio della controparte e per il deposito delle successive memorie difensive. Con memoria del 3.1.2025 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'omesso deposito dei documenti richiesti dall'art. 473 bis 12 comma 3 e 4 cpc;
nel merito contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. In particolare, assumeva che:
- la controparte non aveva in alcun modo dimostrato l'asserita contrazione dei redditi e che la eventuale riduzione dell'importo indicato in busta paga doveva al più attribuirsi alla mancata percezione da parte del datore di lavoro degli assegni familiari;
- il svolgeva attività in proprio, non regolarizzata, come elettricista, Parte_1 coinvolgendo anche il figlio;
Per_2
- l'importo percepito a titolo di assegno familiare era ampiamente compensato dall'assegno unico universale;
- i finanziamenti indicati dal ricorrente non afferivano le esigenze della famiglia;
ed invero, uno dei finanziamenti era stato contratto per l'acquisto di una moto;
- la disciplina relativa all'assegno unico prevedeva che lo stesso dovesse essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- la figlia lungi dal rimanere inerte, si era iscritta ad un corso di Assistente di Per_1 studio odontoiatrico;
- il figlio aveva incontrato delle difficoltà nel percorso scolastico legate, tra Per_2
l'altro, alla scoperta di una patologia cardiaca che lo aveva costretto ad abbandonare ogni attività sportiva agonistica. Chiedeva, pertanto:
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1. in via preliminare, di dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per omesso deposito della documentazione ex art.473 bis 12 comma 3 e 4 nel merito;
2. nel merito, di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, confermando l'obbligo di corresponsione a carico del , per il mantenimento dei figli, Parte_1 delle somme già stabilite in sede di separazione consensuale;
3. in via riconvenzionale, in parziale modifica di quanto stabilito nella convenzione di separazione, disporre che le somme erogate dall' a titolo di assegno unico, con CP_2 decorrenza dalla entrata in vigore della nuova normativa (01/03/2022), siano percepite da ciascun genitore nella misura del 50% e conseguentemente ordinare al ricorrente la restituzione della somma di € 1.170,00 pari al 50% di € 2.340,00, somma percepita per l'intero, dal ricorrente nel periodo marzo /novembre 2022. Sentite le parti e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte resistente, era rimessa al Collegio per la decisione.
***** In via del tutto preliminare, deve essere respinta l'accezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente in ragione dell'omessa produzione, da parte del ricorrente, della documentazione indicata ai commi 3 e 4 dell'art. 473 bis 12 cpc: la sanzione della inammissibilità non è prevista dal legislatore il quale, per contro, ha espressamente previsto all'art. 473 bis 18, intitolato 'dovere di leale collaborazione', che 'Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96'. Sempre in via preliminare, deve, invece, dichiararsi inammissibile la memoria intitolata 'memoria difensiva ex art 473 bis 12 cpc' depositata dalla parte ricorrente il 30.1.2025, unitamente all'allegata documentazione, in quanto prodotta oltre i termini stabiliti dall'art. 473 bis 17 commi 1 e 2 cpc: invero, con detta memoria il ricorrente non si limita ad indicare la prova contraria come previsto dal comma 3 dell'articolo richiamato, prendendo posizione sull'avversa comparsa e articolando (anche mediante produzione documentale) richieste di prova diretta. Ciò posto, va precisato che nella materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo ex art. 473-bis.29 c.p.c. la revisione delle condizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, in virtù della sopravvenienza di giustificati motivi, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. È, quindi, alla luce di tali principi che va delibata la domanda del ricorrente, il quale fonda la richiesta di elisione e, in subordine, di riduzione del contributo dovuto in favore dei figli su diverse ragioni. Ebbene, passando al vaglio delle singole ragioni allegate a sostegno dell'istanza di modifica, risulta indimostrato in giudizio l'assunto relativo alla contrazione dei redditi percepiti dal
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: questi, invero, si è limitato a produrre in giudizio una busta paga di marzo 2020 Parte_1
e una busta paga di giugno 2024 sostenendo, sulla base di tale sola documentazione, di percepire all'attualità una retribuzione inferiore (di circa €400,00 mensili) rispetto al momento della stipula della convenzione di separazione, senza tuttavia allegare le dichiarazioni dei redditi dalle quali evincere i complessivi introiti percepiti nel corso dell'anno. Non può omettersi di osservare poi che nella busta paga di giugno 2024 – come correttamente rilevato dalla parte resistente – è inserita una voce relativa alla 'malattia' del ricorrente, sicchè tale documento non appare idoneo a comprovare lo stipendio medio dallo stesso percepito. Deve soggiungersi che in sede di convenzione di separazione, il dichiarava di Parte_1 percepire uno stipendio di €1.700,00 circa (cfr. pag. 1 della convenzione in atti e non anche di
€1.872,00 come sostenuto in questa sede) comprensivo di assegni di mantenimento per i figli (pari a circa €192,00 mensili) corrisposti direttamente dal datore di lavoro;
a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale, l'eventuale sussidio - ove spettante – viene CP_ erogato direttamente dall' non figurando in busta paga;
ne consegue che l'asserita – e in questa sede non compiutamente dimostrata – riduzione dello stipendio mensile percepito dal ricorrente appare trovare una giustificazione in tale sopravvenuta normativa, senza che rappresentare, tuttavia, una effettiva contrazione dei redditi. Ed invero, è lo stesso ricorrente ad affermare di ver percepito, per il periodo marzo 2022 - novembre 2022, a titolo di assegno unico universale per i figli, l'importo mensile di €280,00 (finanche superiore rispetto alla somma percepita a titolo di assegni familiari) e, successivamente, in ragione della richiesta di erogazione del 50% dell'AUU da parte della il minor importo di €140,00 mensile (attualmente ridottosi a €90,00 per avere la CP_1 figlia compiuto i 21 anni). Per_1
Neppure possono avere in questa sede rilevanza gli esborsi indicati dal in ricorso Parte_1
(per assicurazione auto, gasolio, manutenzione caldaia, bollette), trattandosi di spese ordinarie che verosimilmente il ricorrente sopportava anche al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione e che, pertanto, non possono rappresentare circostanza sopravvenute. Quanto alle rate di finanziamento, osserva il Tribunale che non è contestato in giudizio che il finanziamento contratto presso la sia stato utilizzato per l'acquisto di una moto, Pt_2 circostanza che dimostra – diversamente da quanto sostenuto in atti – una buona capacità di spesa del;
quanto al finanziamento contratto con la DO (il cui contratto Parte_1 allegato in atti è privo di sottoscrizioni), non vi è prova delle ragioni allo stesso sottese sicchè non può essere vagliato ai fini delle determinazione delle capacità reddituali del ricorrente. Quanto alle condizioni reddituali della risulta che la stessa continua a svolgere CP_1 attività lavorativa part time con uno stipendio di circa 750,00-800,00 mensili (comprensivo di 13^ mensilità e TFR); a nulla rileva l'assunto del ricorrente il quale sostiene che la CP_1 ha percepito, per un periodo antecedente l'instaurazione del presente giudizio, oltre allo stipendio (in forza di lavoro non contrattualizzato) anche il reddito di emergenza, e il contributo paterno al mantenimento dei figli: la presente istanza di modifica può avere i propri effetti dal momento della proposizione dell'azione sicchè non possono che considerarsi le complessive ed attuali condizioni economiche delle parti.
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Né può ritenersi che la percezione del 50% dell'assegno unico universale (ora pari a €90,00 mensili perché relativo al solo figlio ) possa rappresentare un incremento reddituale Per_2 della trattandosi di somme che devono essere destinate alla cura del figlio. CP_1
Quanto al comportamento colposo dei figli, deve premettersi che al momento della proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione la sola figlia Per_1 aveva raggiunto la maggiore età laddove, per contro, il figlio (attualmente Per_2 maggiorenne) era ancora minorenne;
tale precisazione si rende necessaria atteso che non può dubitarsi del diritto del figlio, ancora minore d'età, ad essere mantenuto dai genitori, ponendosi la questione relativa al comportamento inattivo e colposo solo in relazione ai figli maggiorenni;
in tal senso assume importanza l'età del figlio richiedente, in termini di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito, invero, che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
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impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato che la figlia conseguito il diploma, ha Per_1 frequentato, dal novembre 2023, un corso di assistente di Studio Odontoiatrico, conseguendo la relativa attestazione nel dicembre 2024; attualmente, risulta invero avere reperito, in tale settore, un'attività lavorativa, seppure a tempo determinato della durata di cinque mesi, come documentato e dichiarato dalla resistente con nota di trattazione depositata il 16.9.2025; tale attività (in relazione alla quale nulla ha richiesto il ricorrente e della quale non è noto il reddito percepito), in quanto a breve termine, non consente quindi di ritenere economicamente Per_1 indipendente. Ebbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, deve escludersi che la figlia (n. il Per_1
21.4.2003), che risulta aver compito da pochi mesi 22 anni, sia rimasta colpevolmente inerte rispetto alla sua affermazione professionale: il rifiuto delle offerte lavorative segnalate dal ricorrente, allo stato, trovano una giustificazione nel percorso di specializzazione prescelto dalla figlia, che le ha consentito subito dopo di reperire un'occasione lavorativa nel detto settore. Deve escludersi, parimenti, un comportamento colposo del figlio , il quale, da poco Per_2 maggiorenne, è impegnato nella conclusione del proprio percorso scolastico, seppure con le difficoltà evidenziate dal . Parte_1
Le considerazioni che precedono importano il rigetto della domanda di elisione del mantenimento dovuto dal ricorrente in favore dei figli.
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Tuttavia, ritiene questo Tribunale che la sopravvenuto venir meno dell'assegno familiare (ora assegno unico) in favore della figlia inizialmente ricompreso nel contributo paterno con Per_1 la convenzione di separazione – unitamente alla circostanza del suo attuale stato di occupazione e, quindi, della sua seppur minima capacità di lavoro – giustifichino la rimodulazione dell'assegno dovuto dal per che va quindi ridotto alla misura Parte_1 Per_1 di €200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat maturata e a maturarsi. Alle stesse conclusioni non può pervenirsi in relazione al figlio atteso che il Per_2 CP_1 continua a incassare la medesima somma percepita in passato come assegno di mantenimento a titolo ora di assegno unico universale. La complessiva valutazione delle condizioni economiche delle parti non consente inoltre una modifica in ordine al riparto delle spese straordinarie nei termini indicati con la convenzione di separazione, non essendo stata provata, come detto, una sostanziale modifica degli assetti economici del nucleo familiare in considerazione. Quanto all'assegno unico universale, valutata la richiesta di parte resistente avanzata sul punto e la nuova disciplina del contributo economico in parola, lo stesso dovrà essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Quanto alle domande principali del ricorrente volte ad ottenere il rimborso di €1.000,00 corrisposto alla controparte per la figlia nonostante l'elisione dell'assegno di Per_1 mantenimento e del 50% dell'assegno unico universale a decorrere dal dicembre 2022 e alla domanda della resistente di rimborso del 50% dell'assegno unico universale per il periodo marzo 2022 – dicembre 2022, le stesse vanno dichiarate inammissibili in questa sede: il cd. IV IA ha difatti esteso il rito famiglia alla sola domanda di risarcimento del danno per illecito endofamiliare e non anche alle richieste di rimborso/restituzione delle somme. All'uopo non appare inutile, tuttavia, evidenziare che le modiche delle statuizioni assunte nell'interesse della famiglia non possono che avere decorrenza dalla proposizione della domanda di modifica (e non possono valere per il periodo pregresso). In ragione dell'esito complessivo della lite e della parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente, le spese di lite devono porsi nella misura di 1/3 a carico della parte resistente ed essere compensate per i restanti 2/3. Tali spese si liquidano in base ai valori medi stabiliti per le controversie di valore sino a €26.000,00 ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 14.10.2024 proposto da parte di nei confronti di per la modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, in parziale modifica del punto B della convenzione di separazione come omologata dal Tribunale di Bari, ridetermina – con decorrenza dalla domanda – in €200,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat maturato e a maturarsi, l'importo mensile dovuto dal alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 Per_1
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conferma la misura del contributo dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio stabilita con la detta convenzione;
Per_2
2. conferma le restanti condizioni di separazioni;
3. dichiara inammissibili le domande di entrambe le parti volte al rimborso/restituzione di somme;
4. condanna la resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente nella misura di 1/3 dell'intero che si liquidano in €55,33 per 1/3 esborsi documentati e in €846,16 (misura già pari 1/3) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cpa e iva come per legge;
dichiara compensata i restanti 2/3;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 7.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE Dr. Giuseppe Disabato
.
- Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10368/2024 R.G., pendente tra
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Filomena Parte_1
Sozio,
- Ricorrente – e
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Rosa Controparte_1
Delvecchio;
- Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 14.10.2024, , Parte_1 premesso che:
− con decreto dell'1.12.2020 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dal coniuge recependo le condizioni concordate dagli stessi coniugi;
Controparte_1
− con le dette condizioni, egli assumeva l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli all'ora minorenni, e , mediante la corresponsione alla della Per_1 Per_2 CP_1 somma mensile di 600,00 oltre al 60% delle spese straordinarie;
− l'importo dovuto a titolo di assegno ordinario, come espressamente previsto nella convenzione di separazione, era comprensivo degli assegni familiari da egli percepiti, su consenso del coniuge, dal datore di lavoro, pari a €200,00 mensili circa;
− successivamente alla separazione, la aveva visto un miglioramento delle sue CP_1 capacità reddituali atteso che, oltre a svolgere attività lavorativa non regolarizzata,
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percepiva altresì il reddito di emergenza, circostanza che induceva lo stesso a sporgere denuncia presso la Guardia di Finanza;
− per contro, egli aveva subito una contrazione reddituale, atteso che dal maggio 2021 non percepiva l'assegno familiare di €100,00 per la figlia pur continuando a versare Per_1
l'esoso importo di €600,00 mensili alla controparte;
− dal 1° marzo 2022 e sino al novembre 2022 aveva percepito l'assegno unico familiare per entrambi i figli in misura integrale, pari a €280,00 mensili;
CP_
− dal dicembre 2022 la aveva richiesto illegittimamente all' la corresponsione CP_1 in suo favore del 50% dell'assegno unico universale;
− il suo reddito era pari a €1.400,00 mensili, inferiore rispetto al momento della separazione allorquando era titolare di un reddito di €1.872,00 mensili;
− era gravato dal pagamento, oltre che delle spese quotidiane, dalle rate di due finanziamenti contratti per far fronte alle esose spese straordinarie dei figli, dell'ammontare rispettivamente di €231,00 e di €141,00 al mese;
− la figlia conseguito il diploma, non si era impegnata nella ricerca di Per_1 un'occupazione, rifiutando anche di attivarsi a fronte delle occasioni di lavoro dallo stesso reperite;
− parimenti, il figlio aveva mostrato scarso impegno negli studi tanto da non essere Per_2 ammesso al quarto anno scolastico;
neppure si era attivato nel reperire dei lavori stagionali per le sue esigenze;
tutto quanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. dichiarare, per il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge CP_1
e al contempo il peggioramento delle condizioni economiche del SI.
[...] dall'epoca della intervenuta separazione, per l'introduzione Parte_1 dell'Assegno Unico nonché per lo stato di non occupazione colpevole della figlia maggiorenne nonché per la evidente senso di irresponsabilità del figlio minore Per_1
, la sopravvenienza di giustificati motivi per poter chiedere la revisione e/o Per_2 modifica delle disposizioni statuite nel ricorso congiunto del 29.10.2020 e pedissequo decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Bari 1^ Sezione Civile il 1.12.2020, depositato il 14.12.2020, e per lo effetto, 2. elidere l'obbligo posto a carico del SI. di corrispondere, in favore Parte_1 della SI.ra , la somma di € 300,00 - importo comprensivo di €100,00 Controparte_1 dell'assegno familiare percepito dal in virtù della lettera b) della Parte_1 convezione di separazione del 29.10.2020 - a titolo di assegno mensile per il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne stante la circostanza che dall'anno Per_1
2021 a tutt'oggi la medesima, per le ragioni sopra esposte, ha manifestato un costante atteggiamento di inerzia oppure di ingiustificato rifiuto alle proposte di offerte di lavoro proposte, tanto da essere colpevolmente non occupata nel mondo del lavoro;
3. in via subordinata, ove si ritenesse che per la figlia maggiorenne non fosse ritenuta Per_1 colpevolmente inoccupata, ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico da € 300,00 - importo comprensivo di €100,00 dell'assegno familiare percepito dal in virtù della lettera b) della convezione di separazione del Parte_1
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29.10.2020 - ad € 200,00 mensili ed contestualmente ridurre le spese straordinarie poste a carico del SI. per la figlia dal 60% al 50%, come previsti Parte_1 Per_1 dal Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Bari in materia di spese straordinarie;
4. ridurre l'assegno di mantenimento disposto per il figlio minore da € 300,00 - Per_2 importo comprensivo di €100,00 dell'assegno familiare percepito dal Parte_1
in virtù della lettera b) della convezione di separazione del 29.10.2020 - ad
[...]
€150,00, somma che sommata al 50% dell'Assegno Unico che la SI.ra CP_1 già percepisce per il figlio diciasettenne pari ad € 90,00, ne consegue
[...] Per_2 un importo di € 240,00, oltre adeguamento ISTAT ed contestualmente ridurre le spese straordinarie poste a carico del SI. per la figlio dal 60% Parte_1 Per_2 al 50%, come previsti dal Protocollo d'Intesa approvato dal Tribunale di Bari in materia di spese straordinarie;
5. disporre in capo alla SI.ra la ripetizione delle somme indebitamente Controparte_1 percepite di €1.000,00 (€100x 10 mesi) nonché quelle indebitamente richieste ed ottenute dall' in ragione del 50% dal mese di mese di Dicembre 2022 sino al mese di Aprile CP_2
2024, in violazione della convezione di separazione dei coniugi. Con decreto del 18.10.2024, il Giudice delegato, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé per l'udienza del 5.2.2025, assegnando i termini di legge per la costituzione in giudizio della controparte e per il deposito delle successive memorie difensive. Con memoria del 3.1.2025 si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'omesso deposito dei documenti richiesti dall'art. 473 bis 12 comma 3 e 4 cpc;
nel merito contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente. In particolare, assumeva che:
- la controparte non aveva in alcun modo dimostrato l'asserita contrazione dei redditi e che la eventuale riduzione dell'importo indicato in busta paga doveva al più attribuirsi alla mancata percezione da parte del datore di lavoro degli assegni familiari;
- il svolgeva attività in proprio, non regolarizzata, come elettricista, Parte_1 coinvolgendo anche il figlio;
Per_2
- l'importo percepito a titolo di assegno familiare era ampiamente compensato dall'assegno unico universale;
- i finanziamenti indicati dal ricorrente non afferivano le esigenze della famiglia;
ed invero, uno dei finanziamenti era stato contratto per l'acquisto di una moto;
- la disciplina relativa all'assegno unico prevedeva che lo stesso dovesse essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- la figlia lungi dal rimanere inerte, si era iscritta ad un corso di Assistente di Per_1 studio odontoiatrico;
- il figlio aveva incontrato delle difficoltà nel percorso scolastico legate, tra Per_2
l'altro, alla scoperta di una patologia cardiaca che lo aveva costretto ad abbandonare ogni attività sportiva agonistica. Chiedeva, pertanto:
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1. in via preliminare, di dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per omesso deposito della documentazione ex art.473 bis 12 comma 3 e 4 nel merito;
2. nel merito, di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, confermando l'obbligo di corresponsione a carico del , per il mantenimento dei figli, Parte_1 delle somme già stabilite in sede di separazione consensuale;
3. in via riconvenzionale, in parziale modifica di quanto stabilito nella convenzione di separazione, disporre che le somme erogate dall' a titolo di assegno unico, con CP_2 decorrenza dalla entrata in vigore della nuova normativa (01/03/2022), siano percepite da ciascun genitore nella misura del 50% e conseguentemente ordinare al ricorrente la restituzione della somma di € 1.170,00 pari al 50% di € 2.340,00, somma percepita per l'intero, dal ricorrente nel periodo marzo /novembre 2022. Sentite le parti e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla parte resistente, era rimessa al Collegio per la decisione.
***** In via del tutto preliminare, deve essere respinta l'accezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente in ragione dell'omessa produzione, da parte del ricorrente, della documentazione indicata ai commi 3 e 4 dell'art. 473 bis 12 cpc: la sanzione della inammissibilità non è prevista dal legislatore il quale, per contro, ha espressamente previsto all'art. 473 bis 18, intitolato 'dovere di leale collaborazione', che 'Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96'. Sempre in via preliminare, deve, invece, dichiararsi inammissibile la memoria intitolata 'memoria difensiva ex art 473 bis 12 cpc' depositata dalla parte ricorrente il 30.1.2025, unitamente all'allegata documentazione, in quanto prodotta oltre i termini stabiliti dall'art. 473 bis 17 commi 1 e 2 cpc: invero, con detta memoria il ricorrente non si limita ad indicare la prova contraria come previsto dal comma 3 dell'articolo richiamato, prendendo posizione sull'avversa comparsa e articolando (anche mediante produzione documentale) richieste di prova diretta. Ciò posto, va precisato che nella materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo ex art. 473-bis.29 c.p.c. la revisione delle condizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, in virtù della sopravvenienza di giustificati motivi, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. È, quindi, alla luce di tali principi che va delibata la domanda del ricorrente, il quale fonda la richiesta di elisione e, in subordine, di riduzione del contributo dovuto in favore dei figli su diverse ragioni. Ebbene, passando al vaglio delle singole ragioni allegate a sostegno dell'istanza di modifica, risulta indimostrato in giudizio l'assunto relativo alla contrazione dei redditi percepiti dal
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: questi, invero, si è limitato a produrre in giudizio una busta paga di marzo 2020 Parte_1
e una busta paga di giugno 2024 sostenendo, sulla base di tale sola documentazione, di percepire all'attualità una retribuzione inferiore (di circa €400,00 mensili) rispetto al momento della stipula della convenzione di separazione, senza tuttavia allegare le dichiarazioni dei redditi dalle quali evincere i complessivi introiti percepiti nel corso dell'anno. Non può omettersi di osservare poi che nella busta paga di giugno 2024 – come correttamente rilevato dalla parte resistente – è inserita una voce relativa alla 'malattia' del ricorrente, sicchè tale documento non appare idoneo a comprovare lo stipendio medio dallo stesso percepito. Deve soggiungersi che in sede di convenzione di separazione, il dichiarava di Parte_1 percepire uno stipendio di €1.700,00 circa (cfr. pag. 1 della convenzione in atti e non anche di
€1.872,00 come sostenuto in questa sede) comprensivo di assegni di mantenimento per i figli (pari a circa €192,00 mensili) corrisposti direttamente dal datore di lavoro;
a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale, l'eventuale sussidio - ove spettante – viene CP_ erogato direttamente dall' non figurando in busta paga;
ne consegue che l'asserita – e in questa sede non compiutamente dimostrata – riduzione dello stipendio mensile percepito dal ricorrente appare trovare una giustificazione in tale sopravvenuta normativa, senza che rappresentare, tuttavia, una effettiva contrazione dei redditi. Ed invero, è lo stesso ricorrente ad affermare di ver percepito, per il periodo marzo 2022 - novembre 2022, a titolo di assegno unico universale per i figli, l'importo mensile di €280,00 (finanche superiore rispetto alla somma percepita a titolo di assegni familiari) e, successivamente, in ragione della richiesta di erogazione del 50% dell'AUU da parte della il minor importo di €140,00 mensile (attualmente ridottosi a €90,00 per avere la CP_1 figlia compiuto i 21 anni). Per_1
Neppure possono avere in questa sede rilevanza gli esborsi indicati dal in ricorso Parte_1
(per assicurazione auto, gasolio, manutenzione caldaia, bollette), trattandosi di spese ordinarie che verosimilmente il ricorrente sopportava anche al momento della sottoscrizione della convenzione di separazione e che, pertanto, non possono rappresentare circostanza sopravvenute. Quanto alle rate di finanziamento, osserva il Tribunale che non è contestato in giudizio che il finanziamento contratto presso la sia stato utilizzato per l'acquisto di una moto, Pt_2 circostanza che dimostra – diversamente da quanto sostenuto in atti – una buona capacità di spesa del;
quanto al finanziamento contratto con la DO (il cui contratto Parte_1 allegato in atti è privo di sottoscrizioni), non vi è prova delle ragioni allo stesso sottese sicchè non può essere vagliato ai fini delle determinazione delle capacità reddituali del ricorrente. Quanto alle condizioni reddituali della risulta che la stessa continua a svolgere CP_1 attività lavorativa part time con uno stipendio di circa 750,00-800,00 mensili (comprensivo di 13^ mensilità e TFR); a nulla rileva l'assunto del ricorrente il quale sostiene che la CP_1 ha percepito, per un periodo antecedente l'instaurazione del presente giudizio, oltre allo stipendio (in forza di lavoro non contrattualizzato) anche il reddito di emergenza, e il contributo paterno al mantenimento dei figli: la presente istanza di modifica può avere i propri effetti dal momento della proposizione dell'azione sicchè non possono che considerarsi le complessive ed attuali condizioni economiche delle parti.
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Né può ritenersi che la percezione del 50% dell'assegno unico universale (ora pari a €90,00 mensili perché relativo al solo figlio ) possa rappresentare un incremento reddituale Per_2 della trattandosi di somme che devono essere destinate alla cura del figlio. CP_1
Quanto al comportamento colposo dei figli, deve premettersi che al momento della proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione la sola figlia Per_1 aveva raggiunto la maggiore età laddove, per contro, il figlio (attualmente Per_2 maggiorenne) era ancora minorenne;
tale precisazione si rende necessaria atteso che non può dubitarsi del diritto del figlio, ancora minore d'età, ad essere mantenuto dai genitori, ponendosi la questione relativa al comportamento inattivo e colposo solo in relazione ai figli maggiorenni;
in tal senso assume importanza l'età del figlio richiedente, in termini di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito, invero, che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
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impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Nel caso di specie, parte resistente ha dimostrato che la figlia conseguito il diploma, ha Per_1 frequentato, dal novembre 2023, un corso di assistente di Studio Odontoiatrico, conseguendo la relativa attestazione nel dicembre 2024; attualmente, risulta invero avere reperito, in tale settore, un'attività lavorativa, seppure a tempo determinato della durata di cinque mesi, come documentato e dichiarato dalla resistente con nota di trattazione depositata il 16.9.2025; tale attività (in relazione alla quale nulla ha richiesto il ricorrente e della quale non è noto il reddito percepito), in quanto a breve termine, non consente quindi di ritenere economicamente Per_1 indipendente. Ebbene, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, deve escludersi che la figlia (n. il Per_1
21.4.2003), che risulta aver compito da pochi mesi 22 anni, sia rimasta colpevolmente inerte rispetto alla sua affermazione professionale: il rifiuto delle offerte lavorative segnalate dal ricorrente, allo stato, trovano una giustificazione nel percorso di specializzazione prescelto dalla figlia, che le ha consentito subito dopo di reperire un'occasione lavorativa nel detto settore. Deve escludersi, parimenti, un comportamento colposo del figlio , il quale, da poco Per_2 maggiorenne, è impegnato nella conclusione del proprio percorso scolastico, seppure con le difficoltà evidenziate dal . Parte_1
Le considerazioni che precedono importano il rigetto della domanda di elisione del mantenimento dovuto dal ricorrente in favore dei figli.
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Tuttavia, ritiene questo Tribunale che la sopravvenuto venir meno dell'assegno familiare (ora assegno unico) in favore della figlia inizialmente ricompreso nel contributo paterno con Per_1 la convenzione di separazione – unitamente alla circostanza del suo attuale stato di occupazione e, quindi, della sua seppur minima capacità di lavoro – giustifichino la rimodulazione dell'assegno dovuto dal per che va quindi ridotto alla misura Parte_1 Per_1 di €200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat maturata e a maturarsi. Alle stesse conclusioni non può pervenirsi in relazione al figlio atteso che il Per_2 CP_1 continua a incassare la medesima somma percepita in passato come assegno di mantenimento a titolo ora di assegno unico universale. La complessiva valutazione delle condizioni economiche delle parti non consente inoltre una modifica in ordine al riparto delle spese straordinarie nei termini indicati con la convenzione di separazione, non essendo stata provata, come detto, una sostanziale modifica degli assetti economici del nucleo familiare in considerazione. Quanto all'assegno unico universale, valutata la richiesta di parte resistente avanzata sul punto e la nuova disciplina del contributo economico in parola, lo stesso dovrà essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Quanto alle domande principali del ricorrente volte ad ottenere il rimborso di €1.000,00 corrisposto alla controparte per la figlia nonostante l'elisione dell'assegno di Per_1 mantenimento e del 50% dell'assegno unico universale a decorrere dal dicembre 2022 e alla domanda della resistente di rimborso del 50% dell'assegno unico universale per il periodo marzo 2022 – dicembre 2022, le stesse vanno dichiarate inammissibili in questa sede: il cd. IV IA ha difatti esteso il rito famiglia alla sola domanda di risarcimento del danno per illecito endofamiliare e non anche alle richieste di rimborso/restituzione delle somme. All'uopo non appare inutile, tuttavia, evidenziare che le modiche delle statuizioni assunte nell'interesse della famiglia non possono che avere decorrenza dalla proposizione della domanda di modifica (e non possono valere per il periodo pregresso). In ragione dell'esito complessivo della lite e della parziale fondatezza delle domande di parte ricorrente, le spese di lite devono porsi nella misura di 1/3 a carico della parte resistente ed essere compensate per i restanti 2/3. Tali spese si liquidano in base ai valori medi stabiliti per le controversie di valore sino a €26.000,00 ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 14.10.2024 proposto da parte di nei confronti di per la modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, in parziale modifica del punto B della convenzione di separazione come omologata dal Tribunale di Bari, ridetermina – con decorrenza dalla domanda – in €200,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat maturato e a maturarsi, l'importo mensile dovuto dal alla a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 Per_1
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conferma la misura del contributo dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio stabilita con la detta convenzione;
Per_2
2. conferma le restanti condizioni di separazioni;
3. dichiara inammissibili le domande di entrambe le parti volte al rimborso/restituzione di somme;
4. condanna la resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dal ricorrente nella misura di 1/3 dell'intero che si liquidano in €55,33 per 1/3 esborsi documentati e in €846,16 (misura già pari 1/3) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cpa e iva come per legge;
dichiara compensata i restanti 2/3;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 7.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE Dr. Giuseppe Disabato
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