Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n 1336 /2024 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1336 /2024 R.G, proposta da :
(c.f. elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._1
l'avv. Scuccimarra Francesco, con studio in Prato (PO) – Via A. Simintendi, 29, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso E Pec: vvocati.prato. Email_1 Email_2
e
(c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2 oni, co – V.le Montegrappa, 276, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso Pec: vvocati.prato.it Email_4
avente per oggetto: separazione consensuale, a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, apparendo confacenti al superiore interesse dei figli minori , nato in data [...] e nato in data [...], ed essendo Per_1 Per_2 entrambe le parti indipendenti economicamente;
ritenuto altresì che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
visto del Pubblico Ministero emesso il 13.02.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e e 473.bis51. c.p.c.;
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
e , i quali hanno contratto matrimonio con Controparte_1 Controparte_2 rito civile in Prato (PO), in data 22/03/2021, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n° 35, Parte 1 , optando per il regime della separazione dei beni, dall'unione dei quali sono nati i figli in data Persona_3
11.04.2015 e in data 12.04.2018 Persona_4
OMOLOGA le condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
2.- I due figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo tra i genitori i quali, conseguentemente, dovranno decidere insieme per le questioni di maggiore importanza relative alla educazione, formazione, istruzione e salute dei loro figli;
i genitori potranno invece decidere anche separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione.
3.- La collocazione prevalente dei figli sarà presso la madre nella casa coniugale posta in Prato (Po) – via San Paolo, 317, con diritto del padre a tenerli con sé, anche presso la di lui abitazione, ogni volta che lo desidererà, salvo preavviso telefonico e accordo con madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze personali dei figli. In caso di mancato accordo, considerato che attualmente la dimora del Sig. è CP_2 un monolocale, il padre potrà tenere con sé i figli nelle seguenti giornate e pe
-. due sabati al mese, tra di loro non consecutivi, dalla mattina fino alla sera alle ore 21 quando faranno rientro a casa della madre;
-. un pomeriggio e una notte ogni settimana (dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il mattino successivo). In caso di mancato accordo, il giorno di presa in consegna sarà il mercoledì. Anche se il calendario sopra indicato dovesse subire delle variazioni a causa dell'orario di lavoro del padre, il risultato sarà che quest'ultimo trascorrerà coi figli almeno quattro notti mensili;
-. durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 gg., anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori da concordare fra i coniugi entro il mese di giugno, in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno le prime due settimane del mese di agosto con il padre e le ultime due settimane del suddetto mese con la madre, ad anni alterni;
-. durante il periodo delle festività natalizie i figli trascorreranno col padre un anno dalle ore 15 del 24/12 alle ore 10 del 25/12; l'anno successivo dalle ore 11 del 25/12 alle ore 21 del 25/12. Il padre trascorrerà con i figli l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno ad anni alterni;
mentre durante le festività pasquali trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore. Il criterio dell'alternanza fra i genitori sarà seguito anche per le altre festività durante l'anno. 4.- Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
le decisioni inerenti le questioni di ordinaria importanza verranno assunte dal genitore presso il quale si troverà il figlio minore al presentarsi dell'occasione. 5.- Entrambi i genitori si obbligano, appianando ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida della crescita dei figli e della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgerli ed a tutelare presso di loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge, mantenendo estrema discrezione sulle loro eventuali future frequentazioni affettive. 6.- Il padre verserà mensilmente la somma di euro 100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio. Tale importo verrà corrisposto entro il 10 (dieci) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora e sarà CP_1 aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Riguardo all'Assegno Unico e Universale per i figli, oggi percepito dal padre, i signori e concordano che l'importo loro spettante, ad oggi pari a circa CP_1 CP_2 siv 460,00 mensili, venga assegnato integralmente alla madre e concordano altresì che, successivamente all'omologa della separazione, il suddetto assegno, il cui importo potrebbe subire una variazione, anche in diminuzione, in ragione dei criteri previsti dalla Legge per la sua determinazione, venga versato dall'INPS direttamente alla madre, con la collaborazione, ove necessaria, del padre. I coniugi beneficeranno in pari quota delle detrazioni fiscali per i figli a carico. 7.- Tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico-ricreative) dei figli graveranno sul padre e sulla madre nella misura del 50% per ciascuno e saranno rimborsate a colui che le avrà anticipate a fronte dell'esibizione della relativa documentazione di spesa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello in cui saranno richieste. Le stesse comprenderanno quanto previsto nel protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Prato e, pertanto, quelle ivi subordinate al consenso di entrambi i genitori, dovranno essere concordate preventivamente per iscritto tra i medesimi, tramite scambio di sms o di messaggi via whatsapp. 9.- Il diritto al godimento della casa coniugale appartenente ai genitori della signora ed anch'essi ivi dimoranti, completa di Parte_1 Persona_5 arredi e corredi, viene assegnato alla signora che vi vivrà insieme ai figli, CP_1 mentre il signor biterà nell'immobile u Prato (Po) – via delle Miccine CP_2
138, dove si è gi ito. All'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Prato, Ufficio Provinciale – Territorio, Servizi Catastali la casa coniugale ubicata in Prato (Po) – via San Paolo, 317 e il garage di pertinenza anch'esso ubicato in Prato (Po - via San Paolo, 317 sono identificati dai seguenti dati: Foglio 44, Particella 105, Categoria A/4 (l'abitazione) e Foglio 44, Particella 107, Categoria C/3 (il garage) (doc.6). 10.- I ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento”. PRENDE ATTO delle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
“8.- Il Sig. si assume in via esclusiva l'onere del pagamento di tutte le rate del CP_2 finanziam eso al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico nella casa adibita a residenza familiare. 11.- Il signor si intesterà, a propria cura e spese, con la collaborazione della CP_2
Sig.ra ettura Peugeot, modello Tepee, con targa EY643LA e il furgone CP_1
Iveco 35/S con targa EG916BC attualmente cointestati con la moglie e le relative polizze RC auto.
12.- I coniugi si rilasciano preventivo e reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sè, ed anche al rilascio del documento di viaggio individuale dei figli, convenendo che, per l'espatrio con essi, ciascun genitore dovrà previamente ottenere il consenso dell'altro.
13.- Tutte le condizioni sopra riportate avranno effetto dalla sottoscrizione del presente ricorso essendosi il signor già trasferito presso la sua nuova CP_2 abitazione”. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in data 12 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni