Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01120/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2017, proposto da
VI TI, IU TI, in qualità di eredi della sig.ra AZ UA, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Caggiula, Martino Angelini, Antonio Scalcione, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Caggiula in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
contro
Regione Puglia, Comune di Monteiasi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Nuova Residenza S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale del 30.01.2017, pubblicata sull'Albo pretorio in data 03.03.2017, con la quale il Comune di Monteiasi ha approvato il P.U.G., nella parte in cui ha modificato la destinazione urbanistica pregressa della particella 40 del foglio 11, tipizzata C1/PEEP B, attribuendole la destinazione “ contesto urbano rurale agricolo produttivo da tutelare e rafforzare ”;
ove occorra:
a) delle prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 19 aprile 2016 n. 507, recante attestazione di non compatibilità del PUG, ai sensi dell'art. 11, co. 7-8, L.R. 20/2001; nell'atto dirigenziale prot. n. 169 del 19.09.2016 del Servizio VAS; nei verbali n. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente, del 19.09.2016, 28.09.2016, 03.10.2016 e 12.10.2016 della Conferenza di Servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali; nella nota prot. 12510 del 16.11.2016 del Servizio VAS, contenente parere motivato definitivo, nella parte in cui hanno rilevato e imposto una rivalutazione del dato dimensionale del fabbisogno abitativo anche con specifico riferimento al versante paesaggistico, relativamente all'area in proprietà dei ricorrenti;
b) del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 10.05.2017;
c) della deliberazione di Giunta Regionale 30.11.13 n. 1866, recante accertamento di conformità ex at. 100 (rectius: art. 97, co. 5) NTA PPTR e relativo aggiornamento ai sensi dell'art. 2 LR 20/2009, del PUG del Comune di Monteiasi, nella parte in cui ha recepito acriticamente e irragionevolmente l'intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 12.07.17, i sig.ri VI Lo IR e IU Lo IR, in qualità di eredi della sig.ra AZ UA, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale del 30.01.2017, pubblicata sull’Albo pretorio in data 03.03.2017, con la quale il Comune di Monteiasi ha approvato il P.U.G., nella parte in cui ha modificato la destinazione urbanistica pregressa della particella 40 del foglio 11, tipizzata C1/PEEP B, attribuendole la destinazione “ contesto urbano rurale agricolo produttivo da tutelare e rafforzare ”, nonché, ove occorra:
a) le prescrizioni contenute: - nella deliberazione di Giunta Regionale 19 aprile 2016 n. 507, recante attestazione di non compatibilità del PUG, ai sensi dell’art. 11, co. 7-8, L.R. 20/2001; - nell’atto dirigenziale prot. n. 169 del 19.09.2016 del Servizio VAS; - nei verbali n. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente, del 19.09.2016, 28.09.2016, 03.10.2016 e 12.10.2016 della Conferenza di Servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali; - nella nota prot. 12510 del 16.11.2016 del Servizio VAS, contenente parere motivato definitivo, nella parte in cui hanno rilevato e imposto una rivalutazione del dato dimensionale del fabbisogno abitativo anche con specifico riferimento al versante paesaggistico, relativamente all’area in proprietà dei ricorrenti;
b) il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 10.05.2017;
c) la deliberazione di Giunta Regionale 30.11.13 n. 1866, recante accertamento di conformità ex at. 100 (rectius: art. 97, co. 5) NTA PPTR e relativo aggiornamento ai sensi dell’art. 2 LR 20/2009, del PUG del Comune di Monteiasi, nella parte in cui ha recepito acriticamente e irragionevolmente l’intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell’area in proprietà dei ricorrenti;
- con atto di opposizione del 01.09.17, la Nuova Residenza s.r.l. ha chiesto la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale;
- con atto depositato in data 6.10.2017, i sig.ri VI Lo IR e IU Lo IR si sono costituiti dinanzi a questo TAR, reiterando tutte le deduzioni articolate con il ricorso straordinario;
Premesso altresì che, con il ricorso straordinario oggetto di trasposizione in questa sede, parte ricorrente ha riferito che:
- “la sig.ra AZ UA era proprietaria della particella 40 del foglio 11 del Comune di Monteiasi”;
- nel regime del precedente P.R.G., il lotto in questione “era destinato a zona di espansione”;
- “con delibera C.C. n. 3 del 27.2.1999, il Comune di Monteiasi approvava il piano particolareggiato, zona C1”;
- con delibera C.C. n. 57 del 25.11.2014, “il Comune adottava il piano particolareggiato esteso alla maglia B della zona di espansione C1 del P.R.G. (piano PEEP), dando atto che “il presente piano particolareggiato ricade sui terreni riportati ai fogli di mappa n. 11 e 14 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Monteiasi e che dalla verifica dei vincoli territoriali inerenti l’area di interessata dall’intervento di cui trattasi, è emerso che la stessa non è gravata da alcun vincolo a carattere ambientale o paesaggistico”;
- “nelle more dell’approvazione del PEEP relativo alla maglia B della zona C, il Comune di Monteiasi ha avviato il procedimento di adozione del PUG, ribadendo, in tale fase, la vocazione edificatoria dell’area, così come attribuita dal precedente PRG”;
- “nella tavola 14 - Invarianti afferenti al sistema botanico vegetazionale - del PUG all’epoca adottato, l’area in questione … non viene individuata tra le zone sottoposte a tutela paesaggistica, in quanto, evidentemente, priva dei necessari caratteri”;
- è tuttavia accaduto che “in sede di verifica della compatibilità del piano medesimo e in sede di VAS” gli uffici regionali “rilevavano, negli atti innanzi impugnati, una tendenziale interferenza dell’area di cui si discorre con “alcune aree olivetate di rilevante valore paesaggistico tutelate dall’art. 36 delle NTA del PUG”” e quindi “rinviavano al Comune un approfondimento in ordine alla coerenza della persistente destinazione edificatoria impressa all’area con la previsione generale introdotta nell’art. 36 NTA, invitando lo stesso Comune a valutare se l’area dei ricorrenti fosse interessata da ulivi secolari e, in quanto tale, sottoposta a tutela”;
- nel contempo, “la Regione invitava a verificare se il consumo di suolo previsto in sede di dimensionamento del PUG, anche alla luce della presenza degli olivi secolari, fosse effettivamente necessario o se fosse da considerare sovradimensionato, con conseguente riduzione delle previsioni insediative”;
- da parte sua il Comune “invece che procedere ad una compiuta disamina dello stato dei luoghi e, quindi, alle verifiche suggerite dalla Regione, ha, del tutto apoditticamente, fatte proprie le osservazioni di cui, da ultimo, al parere definitivo in materia di VAS del 16.11.2016, imprimendo all’area la destinazione oggi contestata”;
Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- l’Amministrazione comunale “- ha riqualificato l’area dei ricorrenti attribuendole il carattere di paesaggio rurale, allorquando essa, come si vedrà, è l’unica area a non essere, assolutamente, occupata da ulivi secolari, né, tantomeno, monumentali”; non ha tutelato, invece, gli ulivi secolari (in evidente violazione del citato art. 36 NTA del PUG), presenti sulle altre maglie C, come richiamato nel rapporto ambientale allegato alla VAS, come evidenziato nella tav. 14 del PUG e come rilevato dalla Regione nelle note impugnate …”;
- “il Comune di Monteiasi ha attribuito ai suggerimenti/prescrizioni della Regione, in punto alla tutela degli ulivi secolari, uno strumento attraverso cui, dietro una presunta necessità di ridimensionamento delle aree di completamento, celare l’obiettivo di ridimensionare, in maniera sensibile, la capacità edificatoria dell’area dei ricorrenti”;
- “l’area in proprietà dei ricorrenti non conosce presenza di alberi di ulivo, né secolari, né tantomeno monumentali”;
- sante la mancanza di “un vincolo di ulivo monumentale sull’area di cui si discorre, quand’anche vi fossero altri tipi di ulivi essi non sarebbero di impedimento all’edificabilità dell’area”;
- l’art. 76 del NTA PPTR “nel descrivere i paesaggi rurali, quali ulteriori contesti paesaggistici, li definisce quali “ parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri ”, sicché “può costituire paesaggio rurale esclusivamente quell’area tipizzata quale agricola al momento dell’adozione del PPTR, essendo, invece, con esso paesaggio incompatibile la tipizzazione quale area C”;
- peraltro, “nell’area in questione alcuna particolare valenza paesaggistica può essere riconosciuta, atteso che: - è lo stesso Comune nella relazione generale al PUG del settembre 2016 ad affermare, in sede di ridimensionamento della maglia C1 PEEP/B che la stessa rimane confermata con riferimento ai due interventi IACP, con la conseguenza che si riconosce all’area in questione l’assenza di ogni forma di ruralità; - è la stessa Amministrazione a riconoscere, nella delibera di approvazione del PEEP, che l’area è interessata da viabilità e da interventi già in corso, con ciò evidenziando il venir meno in radice di ogni possibile inquadramento della particella nell’ambito del paesaggio rurale”;
Considerato che:
- la giurisprudenza pronunciatasi in materia è concorde nel ritenere che: “ Nella scelta dell'Amministrazione riguardante la destinazione da imprimere a determinati lotti nell'ambito della redazione di un piano urbanistico generale (p.u.g.) — esplicazione di potere tecnico-discrezionale, censurabile solo in caso di palese irragionevolezza e illogicità — la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, poiché il potere di pianificazione deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul territorio, in funzione del suo sviluppo complessivo e armonico, e non può essere inteso solamente come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà ” (Consiglio di Stato sez. II, 16/12/2021, n.8383);
- in tal senso è stato altresì osservato che “ Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esercizio di ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione e le stesse, nell'ambito del sindacato di legittimità del G.A., sono censurabili, oltre che per violazione di legge, solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza ovvero insufficienza della motivazione, onde evitare un indebito sconfinamento nel c.d. merito amministrativo ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 01/02/2022 n. 220);
- nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare la circostanza che l’area di sua proprietà, già con destinazione a zona di espansione, non presenterebbe, allo stato, le caratteristiche morfologiche per essere qualificata in termini di “ contesto urbano rurale agricolo da tutelare e rafforzare ”, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 92-95 delle NTA del PUG, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale al riguardo, che pure sarebbe stata pienamente nella sua disponibilità, trattandosi di aspetti tecnici suscettibili di essere acclarati a mezzo di apposita relazione peritale;
- né assume dirimente rilevanza in tal senso il fatto che, come pure è stato denunciato dai ricorrenti, la “tav. 14 del PUG, contenente le invarianti afferenti al sistema botanico-vegetazionale, non individua la particella 40 del foglio 11 (evidenziata in arancione da questa difesa) quale area interessata dalla presenza di specie olivetate”, dal momento che la destinazione a contesto rurale agricolo, quale opzione essenzialmente urbanistica, supera e trascende il sistema delle invarianti e l’esigenza di tutelare le specie olivetate;
- pertanto, al netto delle generiche (e non adeguatamente documentate) doglianze circa la non perfetta congruenza tra le sollecitazioni istruttorie degli organi regionali e le scelte finali del comune quanto alla destinazione dell’area in questione, non emergono profili di oggettiva irragionevolezza e/o manifesto travisamento dei fatti che possano essere oggetto di sindacato in questa sede;
- quanto poi alla specifica censura secondo cui la destinazione di zona a “ contesto urbano rurale agricolo produttivo da tutelare e rafforzare ” contrasterebbe con la prescrizione contenuta nell’art. 76 delle NTA del PPTR nella parte in cui è stabilito i “ paesaggi rurali ” si identificano con le “ parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri ”, si osserva che parte ricorrente sovrappone e confonde i “paesaggi rurali” oggetto di tutela paesaggistica ai sensi all’art 143, comma 1, lett. e, del d.lgs. 42/2004, secondo la disciplina contenuta nel precitato art. 76, con la destinazione di zona a “contesto rurale agricolo”, che - come si è detto - ha valenza essenzialmente urbanistica e segue le relative direttrici pianificatorie, senza appiattirsi sul momento paesaggistico;
- parimenti infondate sono le doglianze concernenti la riduzione della capacità edificatoria dell’area, dal momento che, anche in questo caso, parte ricorrente assume che la maglia in cui ricade l’area di sua proprietà avrebbe subito una ingiusta disparità di trattamento rispetto alle altre maglie aventi la medesima destinazione, senza tuttavia allegare e documentare specifici rilievi morfologici tali da far emergere, in termini comparativi, l’irragionevolezza della opzione urbanistica in esame;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO