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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2312/2022 R.G., discussa all'udienza del
17.04.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MIGGIANO CLAUDIO, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 97/2021 depositata il 12.11.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbali di accertamento nn. 326250630 e 326250738 del 22.03.2021, il corpo dei
Carabinieri di Racale ha contestato a la violazione degli artt. 172 co. 1 e Parte_1 co. 10 e 173 co. 2 e co. 3 C.d.S. per la circolazione alla guida del veicolo tg. DW608CS senza indossare le cinture di sicurezza e facendo uso del telefono cellulare.
1. – Avverso tali verbali ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Ugento, eccependo l'incompletezza del verbale per la mancanza dell'indicazione del luogo dell'infrazione e l'esclusione della responsabilità per la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità.
La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, Parte_1
contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente valutato l'incompletezza del verbale di accertamento e le ragioni di fatto addotte quali causa di esclusione della responsabilità.
La si è costituita in giudizio, ritenendo l'appello infondato in fatto e Controparte_1
in diritto e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposto ai verbali di accertamento di Parte_1
violazione del CdS nn. 326250630 e 326250738, eccependo quale motivo di gravame l'erronea interpretazione e applicazione della legge per aver il giudice di prime cure erroneamente valutato l'incompletezza dei verbali di accertamento, asseritamente privi delle indicazioni sul luogo dell'infrazione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Per quel che attiene ai verbali di contestazione di violazione del CdS che, come nel caso in esame, sono stati contestati immediatamente al trasgressore, l'art. 200, comma 2, CdS prescrive che “Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per
l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale”. Precisa, poi, l'art. 383 D.P.R. n. 495/1992, che “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo,
o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Nel caso di specie, dall'esame di ambedue i verbali di accertamento è possibile evincere come le infrazioni contestate siano state commesse sulla strada di “Via Melissano”, in località “centro abitato Felline”, nel “Comune di Alliste”.
Sebbene, dunque, parte appellante lamenti la mancata indicazione nei verbali del segmento chilometrico della strada ove è stata accertata l'infrazione e del senso di marcia, non può ritenersi che detti verbali difettino dell'indicazione degli elementi sul luogo della violazione, risultando in ogni caso indicate la strada, la località e il che, CP_2
unitamente agli ulteriori elementi di tempo e di fatto contenuti nel verbale, rendono intelligibile al trasgressore la località nei quali la violazione è avvenuta, come prescritto dalla sopracitata norma, al fine di spiegare utili difese in sede di opposizione al verbale.
Il dedotto motivo di gravame non è pertanto meritevole di pregio.
All'infondatezza del primo motivo di gravame consegue, in assenza di ulteriori motivi di appello in ordine al verbale n. 326250630, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 172 co. 1 e co. 10 C.d.S. per il mancato uso delle cinture di sicurezza, la conferma delle statuizioni del giudice di prime cure sulla legittimità di tale sanzione irrogata. Deve peraltro precisarsi come risultano irrilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni in merito rese a verbale dal trasgressore, in difetto di certificazioni comprovanti patologie o controindicazioni speciali all'uso del dispositivo di sicurezza, uniche circostanze eventualmente idonee ad escludere l'obbligo imposto dall'art. 172 C.d.S.
Si procede pertanto all'esame delle ulteriori doglianze con esclusivo riferimento al verbale n. 326250738, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 173 co. 2 e co.
3 C.d.S. per l'utilizzo del telefono cellulare alla guida.
2. Con l'ulteriore motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa valutazione delle circostanze di fatto che determinerebbero la sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità, sussumibile nell'esimente dello stato di necessità. In particolare, l'appellante ha lamentato l'omessa indicazione a verbale, da parte degli agenti accertatori, dei motivi d'urgenza per i quali lo stesso faceva uso del telefono cellulare alla guida, nonché l'omessa disposizione di un ordine di esibizione documentale, da parte del giudice di prime cure, in merito ad eventuali riscontri oggettivi (tabulato telefonico e referto medico) del fatto dedotto quale esimente.
2.1 – Per quanto attiene all'omessa indicazione a verbale, da parte degli agenti accertatori, delle ragioni di urgenza asseritamente rappresentate dallo stesso, al pari delle ulteriori censure mosse dall'appellante alla veridicità delle dichiarazioni contenute nei medesimi verbali, giova rammentare come il verbale di contestazione è un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La veridicità delle dichiarazioni contenute in detti verbali era pertanto da contestarsi dall'appellante tramite il procedimento disciplinato dall'art. 221 c.p.c. – non azionato nel caso di specie – dovendo, in difetto, riconoscersi fidefacenza privilegiata alle dichiarazioni verbalizzate dai Carabinieri, dalle quali risulta unicamente che il trasgressore dichiarava “Era una telefonata urgente e dovevo rispondere”.
2.2 – Per quanto invece attiene all'omessa disposizione dell'ordine di esibizione documentale, da parte del giudice di prime cure, relativamente ad eventuali riscontri oggettivi (tabulato telefonico e referto medico) del fatto dedotto quale esimente, si osserva quanto segue.
Dall'esame degli atti di causa, parte attrice non risulta aver prodotto alcun riscontro documentale della dedotta circostanza dello stato di necessità del proprio datore di lavoro, tantomeno ha articolato istanza di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la quale sarebbe stata peraltro da valutarsi inammissibile nel caso di specie, trattandosi di fatti il cui onere della prova, a mente dell'art. 2967 c.c., gravava sull'opponente, e di documenti autonomamente acquisibili e producibili dallo stesso.
La mancata prova della circostanza esimente, pertanto, è esclusivamente imputabile all'appellante e non ad una preclusione istruttoria del giudice di prime cure.
2.3 – Per quanto poi attiene all'idoneità della circostanza dell'asserito necessario soccorso al datore di lavoro ad integrare l'esimente dello stato di necessità altrui, si rileva come, in sede di prova orale, il teste ha dichiarato che «[…] il Testimone_1
22/03/2021, alle ore 10:00, trovandomi solo sul posto di lavoro presso la mia azienda ed essendo caduto, ho contattato il mio dipendente in aiuto. […] viene da me a Pt_1
lavorare alle 10:00 di mattina ed ho pensato di chiamarlo. Nel mentre parlava con me al telefono, mi ha detto “chiudo perché mi hanno fermato”».
Orbene, dalla menzionata dichiarazione testimoniale è possibile evincere come, al momento in cui il trasgressore faceva uso del telefono cellulare alla guida, lo stesso non fosse edotto del fatto che il proprio datore di lavoro necessitava di ricevere soccorso, circostanza appresa solamente nel corso della medesima telefonata durante la quale veniva intimato l'alt dai Carabinieri. In difetto di ulteriori elementi utili a ricostruire diversamente la catena causale degli eventi, deve dedursi che il trasgressore, al momento del compimento dell'azione, non avesse ancora percezione del pericolo attuale e inevitabile di un altrui danno grave alla persona. Lo stesso si è dunque determinato ad agire indipendentemente da ragioni di necessità e urgenza, rispondendo al telefono alla guida senza conoscere le ragioni per le quali l'interlocutore lo stava contattando.
Si soggiunga come la condotta tenuta dal trasgressore appaia censurabile anche sotto il profilo della proporzionalità tra il pericolo e il mezzo usato per evitarlo. Difatti, anche in caso di un comprovato stato di necessità, lo stesso avrebbe ben potuto, più prudentemente, interrompere la marcia e accostare il veicolo in sicurezza prima di rispondere al telefono.
Ne consegue che, quand'anche fosse stato comprovato il fatto dedotto quale stato di necessità – che non può dirsi sufficientemente provato nel caso in esame –, lo stesso non sarebbe stato comunque idoneo ad escludere la responsabilità del trasgressore.
Anche l'ulteriore motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di prime cure, restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 97/2021 depositata il Pt_1
12.11.2021: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 17/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 2312/2022 R.G., discussa all'udienza del
17.04.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MIGGIANO CLAUDIO, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 97/2021 depositata il 12.11.2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbali di accertamento nn. 326250630 e 326250738 del 22.03.2021, il corpo dei
Carabinieri di Racale ha contestato a la violazione degli artt. 172 co. 1 e Parte_1 co. 10 e 173 co. 2 e co. 3 C.d.S. per la circolazione alla guida del veicolo tg. DW608CS senza indossare le cinture di sicurezza e facendo uso del telefono cellulare.
1. – Avverso tali verbali ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Ugento, eccependo l'incompletezza del verbale per la mancanza dell'indicazione del luogo dell'infrazione e l'esclusione della responsabilità per la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità.
La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, Parte_1
contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente valutato l'incompletezza del verbale di accertamento e le ragioni di fatto addotte quali causa di esclusione della responsabilità.
La si è costituita in giudizio, ritenendo l'appello infondato in fatto e Controparte_1
in diritto e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposto ai verbali di accertamento di Parte_1
violazione del CdS nn. 326250630 e 326250738, eccependo quale motivo di gravame l'erronea interpretazione e applicazione della legge per aver il giudice di prime cure erroneamente valutato l'incompletezza dei verbali di accertamento, asseritamente privi delle indicazioni sul luogo dell'infrazione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Per quel che attiene ai verbali di contestazione di violazione del CdS che, come nel caso in esame, sono stati contestati immediatamente al trasgressore, l'art. 200, comma 2, CdS prescrive che “Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per
l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale”. Precisa, poi, l'art. 383 D.P.R. n. 495/1992, che “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo,
o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Nel caso di specie, dall'esame di ambedue i verbali di accertamento è possibile evincere come le infrazioni contestate siano state commesse sulla strada di “Via Melissano”, in località “centro abitato Felline”, nel “Comune di Alliste”.
Sebbene, dunque, parte appellante lamenti la mancata indicazione nei verbali del segmento chilometrico della strada ove è stata accertata l'infrazione e del senso di marcia, non può ritenersi che detti verbali difettino dell'indicazione degli elementi sul luogo della violazione, risultando in ogni caso indicate la strada, la località e il che, CP_2
unitamente agli ulteriori elementi di tempo e di fatto contenuti nel verbale, rendono intelligibile al trasgressore la località nei quali la violazione è avvenuta, come prescritto dalla sopracitata norma, al fine di spiegare utili difese in sede di opposizione al verbale.
Il dedotto motivo di gravame non è pertanto meritevole di pregio.
All'infondatezza del primo motivo di gravame consegue, in assenza di ulteriori motivi di appello in ordine al verbale n. 326250630, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 172 co. 1 e co. 10 C.d.S. per il mancato uso delle cinture di sicurezza, la conferma delle statuizioni del giudice di prime cure sulla legittimità di tale sanzione irrogata. Deve peraltro precisarsi come risultano irrilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni in merito rese a verbale dal trasgressore, in difetto di certificazioni comprovanti patologie o controindicazioni speciali all'uso del dispositivo di sicurezza, uniche circostanze eventualmente idonee ad escludere l'obbligo imposto dall'art. 172 C.d.S.
Si procede pertanto all'esame delle ulteriori doglianze con esclusivo riferimento al verbale n. 326250738, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 173 co. 2 e co.
3 C.d.S. per l'utilizzo del telefono cellulare alla guida.
2. Con l'ulteriore motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'omessa valutazione delle circostanze di fatto che determinerebbero la sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità, sussumibile nell'esimente dello stato di necessità. In particolare, l'appellante ha lamentato l'omessa indicazione a verbale, da parte degli agenti accertatori, dei motivi d'urgenza per i quali lo stesso faceva uso del telefono cellulare alla guida, nonché l'omessa disposizione di un ordine di esibizione documentale, da parte del giudice di prime cure, in merito ad eventuali riscontri oggettivi (tabulato telefonico e referto medico) del fatto dedotto quale esimente.
2.1 – Per quanto attiene all'omessa indicazione a verbale, da parte degli agenti accertatori, delle ragioni di urgenza asseritamente rappresentate dallo stesso, al pari delle ulteriori censure mosse dall'appellante alla veridicità delle dichiarazioni contenute nei medesimi verbali, giova rammentare come il verbale di contestazione è un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La veridicità delle dichiarazioni contenute in detti verbali era pertanto da contestarsi dall'appellante tramite il procedimento disciplinato dall'art. 221 c.p.c. – non azionato nel caso di specie – dovendo, in difetto, riconoscersi fidefacenza privilegiata alle dichiarazioni verbalizzate dai Carabinieri, dalle quali risulta unicamente che il trasgressore dichiarava “Era una telefonata urgente e dovevo rispondere”.
2.2 – Per quanto invece attiene all'omessa disposizione dell'ordine di esibizione documentale, da parte del giudice di prime cure, relativamente ad eventuali riscontri oggettivi (tabulato telefonico e referto medico) del fatto dedotto quale esimente, si osserva quanto segue.
Dall'esame degli atti di causa, parte attrice non risulta aver prodotto alcun riscontro documentale della dedotta circostanza dello stato di necessità del proprio datore di lavoro, tantomeno ha articolato istanza di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la quale sarebbe stata peraltro da valutarsi inammissibile nel caso di specie, trattandosi di fatti il cui onere della prova, a mente dell'art. 2967 c.c., gravava sull'opponente, e di documenti autonomamente acquisibili e producibili dallo stesso.
La mancata prova della circostanza esimente, pertanto, è esclusivamente imputabile all'appellante e non ad una preclusione istruttoria del giudice di prime cure.
2.3 – Per quanto poi attiene all'idoneità della circostanza dell'asserito necessario soccorso al datore di lavoro ad integrare l'esimente dello stato di necessità altrui, si rileva come, in sede di prova orale, il teste ha dichiarato che «[…] il Testimone_1
22/03/2021, alle ore 10:00, trovandomi solo sul posto di lavoro presso la mia azienda ed essendo caduto, ho contattato il mio dipendente in aiuto. […] viene da me a Pt_1
lavorare alle 10:00 di mattina ed ho pensato di chiamarlo. Nel mentre parlava con me al telefono, mi ha detto “chiudo perché mi hanno fermato”».
Orbene, dalla menzionata dichiarazione testimoniale è possibile evincere come, al momento in cui il trasgressore faceva uso del telefono cellulare alla guida, lo stesso non fosse edotto del fatto che il proprio datore di lavoro necessitava di ricevere soccorso, circostanza appresa solamente nel corso della medesima telefonata durante la quale veniva intimato l'alt dai Carabinieri. In difetto di ulteriori elementi utili a ricostruire diversamente la catena causale degli eventi, deve dedursi che il trasgressore, al momento del compimento dell'azione, non avesse ancora percezione del pericolo attuale e inevitabile di un altrui danno grave alla persona. Lo stesso si è dunque determinato ad agire indipendentemente da ragioni di necessità e urgenza, rispondendo al telefono alla guida senza conoscere le ragioni per le quali l'interlocutore lo stava contattando.
Si soggiunga come la condotta tenuta dal trasgressore appaia censurabile anche sotto il profilo della proporzionalità tra il pericolo e il mezzo usato per evitarlo. Difatti, anche in caso di un comprovato stato di necessità, lo stesso avrebbe ben potuto, più prudentemente, interrompere la marcia e accostare il veicolo in sicurezza prima di rispondere al telefono.
Ne consegue che, quand'anche fosse stato comprovato il fatto dedotto quale stato di necessità – che non può dirsi sufficientemente provato nel caso in esame –, lo stesso non sarebbe stato comunque idoneo ad escludere la responsabilità del trasgressore.
Anche l'ulteriore motivo di gravame è pertanto infondato.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di prime cure, restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 97/2021 depositata il Pt_1
12.11.2021: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in €462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 17/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.