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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6678/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SACCHETTO ELISABETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede e
del CURATORE SPECIALE DEL MINORE Avv. MOMBELLI SILVIA MARIA
Oggetto: “Divorzio – scioglimento matrimonio”
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 13/3/2025: “- pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi, ed , Parte_1 Controparte_2 contratto in data 27 aprile 2018 in Darfo Boario Terme (BS), atto iscritto nel Registro degli atti di
1 matrimonio al n. 4 Parte I anno 2018, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune di
Darfo Boario Terme di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
alle seguenti condizioni:
1. stante il disinteresse reso manifesto dal padre pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore che resterà Controparte_2 Persona_1 collocato presso la madre;
2. comunque, disporre che ove il padre vorrà incontrare nuovamente il figlio debba fare richiesta al competente servizio sociale che predisporrà per padre e figlio un percorso individuale, al termine del quale e prima di eventuali incontri, valuti se ciò sia o meno nell'interesse di e li attivi esclusivamente qualora non ravvisi un pregiudizio per il minore;
Per_1
3. confermare a carico del padre sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di €.350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT - decorrenza dalla data del deposito del ricorso separativo - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4. con condanna del resistente alla totale rifusione delle spese di lite”.
Per parte intervenuta come da note di trattazione scritta del 24/3/2025: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi. - Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore sussistendone i presupposti in fatto Controparte_3 Persona_1 ed in diritto. - Confermare il collocamento di presso la madre. - Disporre che, qualora il Per_1 padre vorrà incontrare nuovamente il figlio debba fare richiesta al competente servizio sociale che predisporrà per padre e figlio un percorso individuale, al termine del quale e prima di eventuali incontri, valuti se ciò sia o meno nell'interesse di e li attivi esclusivamente qualora non Per_1 ravvisi un pregiudizio per il minore. - Confermare a carico del padre il contributo al mantenimento del minore nella misura indicata dalla difesa della madre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/5/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , a Darfo Boario Terme (BS) Controparte_2 in data 27/4/2018, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. 4, parte I, anno 2018) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 12/5/2015). Per_1
Con sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 22/1/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi
e con addebito a quest'ultimo; 2) ordina all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2018, Parte I, n. 4; 3) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di Per_1 maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c.., ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione presso la madre, assegnataria della casa familiare;
4) il padre ha facoltà di vedere il figlio esclusivamente su richiesta ai competenti Servizi Sociali, nelle modalità
e tempistiche da questi ultimi stabiliti, sentita la madre;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di €
350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle
2 spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti del figlio minore con cui non ha nessun contatto (neppure telefonico) e per il quale non versa il contributo per il mantenimento. Ha quindi concluso chiedendo: i) stante il disinteresse del padre nei confronti del figlio, pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore;
Controparte_2 Per_1 in via subordinata, disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del minore alla madre, attribuendole anche le decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; ii) confermare la collocazione di presso la madre;
Per_1
iii) confermare che il figlio possa vedere il padre, esclusivamente su richiesta di quest'ultimo ai competenti Servizi Sociali, nelle modalità e tempistiche dagli stessi stabilite, previo accordo con la madre;
iv) confermare a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia.
Con comparsa dell'8/11/2024 si è costituito il Curatore speciale del minore, nominato con decreto del 14/6/2024, che ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente in merito all'assenza del resistente dalla vita del figlio. Ha quindi dedotto che dall'incontro con il minore è emerso che lo stesso nutre forte rabbia per il comportamento del padre dal quale si sente abbandonato: “mi ha detto che sarebbe tornato e mi avrebbe telefonato e invece è un anno e mezzo che non lo vedo e non lo sento più.
Vorrei non averlo mai conosciuto”. Ha quindi concluso in conformità alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 10/12/2024 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato: “Mi riporto agli atti precisando che non ha più rapporti col padre da quando Per_1 aveva 5/6 anni, salvo sporadiche telefonate che lui non ama ricevere”.
Disposta la rinnovazione della notifica, con ordinanza del 26/3/2025 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e rimesso la causa al Collegio senza termini per gli atti conclusivi.
***
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale il 19/1/2022, nel procedimento di separazione giudiziale.
Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia della separazione;
infatti, il resistente si
è reso irreperibile anche nel procedimento separativo, svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sulla domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
3 La domanda di decadenza, rispetto alla quale sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.p.c., appare fondata per le ragioni appresso indicate.
Il vissuto del minore , nel cui superiore interesse si deve agire, è caratterizzato dalla costante Per_1 assenza della figura paterna che lo stesso ha percepito come abbandonica.
Il resistente infatti, trasferitosi in Sudafrica unitamente alla figlia avuta da una precedente Per_2 relazione, ha progressivamente diradato i contatti con tanto che ultimamente anche le già Per_1 sporadiche telefonate si sono ridotte e i due hanno interrotto ogni rapporto.
Bisogna considerare altresì che il sig. neppure provvede ai bisogni materiali del minore in CP_1 quanto non versa il contributo mensile per il suo mantenimento.
Il disinteresse del padre per le sorti morali e materiali del figlio è inoltre comprovato dal fatto che il resistente neppure ha ritenuto di comparire dinanzi al Tribunale per prendere parte al procedimento, rimanendo contumace (peraltro anche il procedimento di separazione si è svolto in contumacia dello stesso).
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Per tutti questi motivi risulta provato che il resistente ha perpetrato specifiche e reiterate violazioni dei doveri connessi all'esercizio della propria responsabilità genitoriale al punto gravi da integrare i presupposti di cui all'art. 330 c.c., conclusioni alle quali ha aderito anche il nominato Curatore. Si dichiara pertanto, il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Restano di conseguenza assorbite le domande in punto di affidamento del minore, il quale resterà collocato in via prevalente presso la residenza della madre ove ha costituito il centro principale dei propri affari e interessi.
3. Sugli incontri padre – figlio
Con riferimento al vissuto del minore e all'attuale inesistenza dei rapporti padre – figlio si dispone che, qualora il resistente manifesti una fattiva volontà in tal senso, gli incontri tra e il padre Per_1 possano svolgersi solo in forma assistita con l'intermediazione dei Servizi sociali e all'esito di un percorso di graduale ravvicinamento alla figura paterna che appare necessario per consentire al minore di riabituarsi alla presenza del padre e per escludere risvolti pregiudizievoli.
4. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del minore, giova premettere che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Al riguardo, si osserva che: “i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti del quale è pronunciata la decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore e, segnatamente, rispetto all'obbligo di provvedere al loro mantenimento” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 16559/2007).
4 La quantificazione dell'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta, nonché delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età.
Alla luce di tali considerazioni, si reputa congruo confermare il contributo stabilito in sede di separazione, onerando il resistente di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la Per_1 somma di € 350,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della ricorrente e del Curatore, sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D. M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in Darfo
Boario Terme (BS) in data 27/4/2018 (atto n. 4, parte I, anno 2018);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
5. dispone che gli incontri padre – figlio, previa manifestazione di una fattiva volontà del padre in tal senso e tenuto conto della volontà e delle esigenze del minore, si svolgano in forma assistita tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti;
6. con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del resistente, sig. , Controparte_2
l'obbligo di corrispondere un contributo di € 350,00/mese a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione ISTAT su base annua, da versare in favore della ricorrente sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €
3.808,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione), oltre spese generali al 15%, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti;
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del Curatore speciale e per esso all'Erario dello Stato (cfr. delibera di ammissione al P.S.S. n. 3200-GPC/2024), che liquida in € 2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione) oltre spese generali al 15%, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6678/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SACCHETTO ELISABETTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede e
del CURATORE SPECIALE DEL MINORE Avv. MOMBELLI SILVIA MARIA
Oggetto: “Divorzio – scioglimento matrimonio”
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 13/3/2025: “- pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi, ed , Parte_1 Controparte_2 contratto in data 27 aprile 2018 in Darfo Boario Terme (BS), atto iscritto nel Registro degli atti di
1 matrimonio al n. 4 Parte I anno 2018, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune di
Darfo Boario Terme di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
alle seguenti condizioni:
1. stante il disinteresse reso manifesto dal padre pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore che resterà Controparte_2 Persona_1 collocato presso la madre;
2. comunque, disporre che ove il padre vorrà incontrare nuovamente il figlio debba fare richiesta al competente servizio sociale che predisporrà per padre e figlio un percorso individuale, al termine del quale e prima di eventuali incontri, valuti se ciò sia o meno nell'interesse di e li attivi esclusivamente qualora non ravvisi un pregiudizio per il minore;
Per_1
3. confermare a carico del padre sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di €.350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT - decorrenza dalla data del deposito del ricorso separativo - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4. con condanna del resistente alla totale rifusione delle spese di lite”.
Per parte intervenuta come da note di trattazione scritta del 24/3/2025: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi. - Pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore sussistendone i presupposti in fatto Controparte_3 Persona_1 ed in diritto. - Confermare il collocamento di presso la madre. - Disporre che, qualora il Per_1 padre vorrà incontrare nuovamente il figlio debba fare richiesta al competente servizio sociale che predisporrà per padre e figlio un percorso individuale, al termine del quale e prima di eventuali incontri, valuti se ciò sia o meno nell'interesse di e li attivi esclusivamente qualora non Per_1 ravvisi un pregiudizio per il minore. - Confermare a carico del padre il contributo al mantenimento del minore nella misura indicata dalla difesa della madre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/5/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , a Darfo Boario Terme (BS) Controparte_2 in data 27/4/2018, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. 4, parte I, anno 2018) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato il figlio (n. 12/5/2015). Per_1
Con sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 22/1/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi
e con addebito a quest'ultimo; 2) ordina all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2018, Parte I, n. 4; 3) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di Per_1 maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c.., ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione presso la madre, assegnataria della casa familiare;
4) il padre ha facoltà di vedere il figlio esclusivamente su richiesta ai competenti Servizi Sociali, nelle modalità
e tempistiche da questi ultimi stabiliti, sentita la madre;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di €
350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle
2 spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti del figlio minore con cui non ha nessun contatto (neppure telefonico) e per il quale non versa il contributo per il mantenimento. Ha quindi concluso chiedendo: i) stante il disinteresse del padre nei confronti del figlio, pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore;
Controparte_2 Per_1 in via subordinata, disporre l'affidamento c.d. super esclusivo del minore alla madre, attribuendole anche le decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio; ii) confermare la collocazione di presso la madre;
Per_1
iii) confermare che il figlio possa vedere il padre, esclusivamente su richiesta di quest'ultimo ai competenti Servizi Sociali, nelle modalità e tempistiche dagli stessi stabilite, previo accordo con la madre;
iv) confermare a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia.
Con comparsa dell'8/11/2024 si è costituito il Curatore speciale del minore, nominato con decreto del 14/6/2024, che ha confermato quanto sostenuto dalla ricorrente in merito all'assenza del resistente dalla vita del figlio. Ha quindi dedotto che dall'incontro con il minore è emerso che lo stesso nutre forte rabbia per il comportamento del padre dal quale si sente abbandonato: “mi ha detto che sarebbe tornato e mi avrebbe telefonato e invece è un anno e mezzo che non lo vedo e non lo sento più.
Vorrei non averlo mai conosciuto”. Ha quindi concluso in conformità alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 10/12/2024 nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato: “Mi riporto agli atti precisando che non ha più rapporti col padre da quando Per_1 aveva 5/6 anni, salvo sporadiche telefonate che lui non ama ricevere”.
Disposta la rinnovazione della notifica, con ordinanza del 26/3/2025 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e rimesso la causa al Collegio senza termini per gli atti conclusivi.
***
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale il 19/1/2022, nel procedimento di separazione giudiziale.
Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia della separazione;
infatti, il resistente si
è reso irreperibile anche nel procedimento separativo, svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sulla domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
3 La domanda di decadenza, rispetto alla quale sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.p.c., appare fondata per le ragioni appresso indicate.
Il vissuto del minore , nel cui superiore interesse si deve agire, è caratterizzato dalla costante Per_1 assenza della figura paterna che lo stesso ha percepito come abbandonica.
Il resistente infatti, trasferitosi in Sudafrica unitamente alla figlia avuta da una precedente Per_2 relazione, ha progressivamente diradato i contatti con tanto che ultimamente anche le già Per_1 sporadiche telefonate si sono ridotte e i due hanno interrotto ogni rapporto.
Bisogna considerare altresì che il sig. neppure provvede ai bisogni materiali del minore in CP_1 quanto non versa il contributo mensile per il suo mantenimento.
Il disinteresse del padre per le sorti morali e materiali del figlio è inoltre comprovato dal fatto che il resistente neppure ha ritenuto di comparire dinanzi al Tribunale per prendere parte al procedimento, rimanendo contumace (peraltro anche il procedimento di separazione si è svolto in contumacia dello stesso).
Al riguardo si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Per tutti questi motivi risulta provato che il resistente ha perpetrato specifiche e reiterate violazioni dei doveri connessi all'esercizio della propria responsabilità genitoriale al punto gravi da integrare i presupposti di cui all'art. 330 c.c., conclusioni alle quali ha aderito anche il nominato Curatore. Si dichiara pertanto, il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Restano di conseguenza assorbite le domande in punto di affidamento del minore, il quale resterà collocato in via prevalente presso la residenza della madre ove ha costituito il centro principale dei propri affari e interessi.
3. Sugli incontri padre – figlio
Con riferimento al vissuto del minore e all'attuale inesistenza dei rapporti padre – figlio si dispone che, qualora il resistente manifesti una fattiva volontà in tal senso, gli incontri tra e il padre Per_1 possano svolgersi solo in forma assistita con l'intermediazione dei Servizi sociali e all'esito di un percorso di graduale ravvicinamento alla figura paterna che appare necessario per consentire al minore di riabituarsi alla presenza del padre e per escludere risvolti pregiudizievoli.
4. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del minore, giova premettere che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Al riguardo, si osserva che: “i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti del quale è pronunciata la decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore e, segnatamente, rispetto all'obbligo di provvedere al loro mantenimento” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 16559/2007).
4 La quantificazione dell'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta, nonché delle incrementali esigenze della prole in rapporto all'età.
Alla luce di tali considerazioni, si reputa congruo confermare il contributo stabilito in sede di separazione, onerando il resistente di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la Per_1 somma di € 350,00/mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della ricorrente e del Curatore, sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D. M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in Darfo
Boario Terme (BS) in data 27/4/2018 (atto n. 4, parte I, anno 2018);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
5. dispone che gli incontri padre – figlio, previa manifestazione di una fattiva volontà del padre in tal senso e tenuto conto della volontà e delle esigenze del minore, si svolgano in forma assistita tramite l'intermediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti;
6. con decorrenza dalla data della domanda pone a carico del resistente, sig. , Controparte_2
l'obbligo di corrispondere un contributo di € 350,00/mese a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione ISTAT su base annua, da versare in favore della ricorrente sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €
3.808,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione), oltre spese generali al 15%, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti;
8. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del Curatore speciale e per esso all'Erario dello Stato (cfr. delibera di ammissione al P.S.S. n. 3200-GPC/2024), che liquida in € 2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione) oltre spese generali al 15%, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi 5