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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1322/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisabetta BULDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in
Roma, alla via XX Settembre 98E c/o Spazio Consulenza, giusta procura in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, alla CP_1 C.F._2
Via Michele Paolessi, 131, presso lo studio dell'Avv. Fabio Clementi, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Alessandra SUCAPANE, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta con studio in Avezzano, alla Via C. Battisti, 101, giusta procura in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da verbale del 6.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 9.11.2002 a CP_1
Pescorocchiano (RI).
pagina 1 di 4 A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nate e il Per_1 Per_2
9.1.24 veniva emessa sentenza di separazione non definitiva sullo status passata in giudicato, e, contestualmente, ordinanza con cui, in accoglimento dell'istanza di modifica depositata dal
[...]
veniva revocato il contributo di mantenimento in favore della figlia e ridotto Pt_1 Per_1 il contributo a favore della figlia minore da € 300,00 a € 200,00 mensili;
con sentenza Per_2
n. 281 del 16.7.24 è stato confermato l'onere a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di € 200,00; dal mese di gennaio Per_2
2023, lo stesso è interdetto in carcere e ha, quindi, perso il proprio lavoro;
il ricorrente che gode unicamente della NASPI mensili con scadenza gennaio 2025, continua a pagare le rate di ammortamento di euro 450,00 mensili del mutuo di euro 40.000,00 accesso con la moglie nel
2016 e con scadenza 14.6.26 presso la BCC Credito Cooperativo;
TR svolge regolare attività lavorativa mentre la figlia di anni 21, ha terminato i propri studi e svolge Per_3
regolare attività lavorativa;
il ricorrente da anni non vede la figlia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa cui si rimanda, deducendo che: il Tribunale di Avezzano, pronunciando la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, ha affidato in via super esclusiva la minore Persona_4 alla madre e con l'obbligo di versamento di € 200,00 mensili a titolo di
[...]
mantenimento della stessa, così ridotti a seguito di espressa richiesta del padre, a ragione della sua permanenza in carcere;
le ragioni dell'addebito della separazione sono da ricercarsi nelle violente condotte perpetrate da a danno della moglie e delle figlie per Parte_1
cui lo stesso è stato condannato in via definitiva;
con decreto del 26.11.2020, il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, con conseguente affidamento esclusivo delle figlie, allora in età minore, alla madre, e, quando il padre chiese di riprendere la frequentazione con le figlie, lo stesso TM, per il tramite dei SS, constatò l'assoluta indisponibilità delle figlie a riallacciare rapporti con lui e la indiscutibile volontà di non volerlo rivedere più. Ciò premesso, ha concluso come in atti.
Alla udienza del 6.3.2025 il ricorrente ha dichiarato: “sono nato a [...] il
25.09.1977 e attualmente sono detenuto a Teramo. In carcere faccio lo spesino con un contratto e percepisco circa 70 euro al mese. Io non sento mia figlia da sette anni, Per_2
l'ho vista l'ultima volta il 18 marzo 2018, io la vorrei sentire ma dal carcere non so posso
pagina 2 di 4 fare. Io ho sempre mandato il mantenimento per figlia di euro 200, mi aiuta mia madre e la mia compagna. Io non posso corrispondere più di questa cifra. Le spese straordinarie non mi sono state chieste, io della mia famiglia non vedo nessuno da sette anni. Io sarei disponibile a chiudere la causa versando a mia figlia 250 al mese omnia, auspicandomi di rivedere mia figlia e sentirla”.
La resistente ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono residente
Pescorocchiano Piazza Castello n. 10, questa casa di mia madre. Faccio la OS e guadagno circa 950/1000; lui ha sempre dato il mantenimento a mia figlia di 200 euro. Mia figlia non vuole più vedere il padre. Io sarei disponibile a raggiungere un accordo nei seguenti termini:
250 euro per il mantenimento ordinario, spese straordinarie a carico mio, spese di lite compensate”.
All'esito della udienza, visto l'accordo raggiunto, il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo n. 1322/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di :
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Pescorocchiano (RI) il 9.11.2002, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune (atto n. 4, parte I, anno 2002);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- pone a carico di l'obbligo di versare a - quale Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia - la somma di € 250,00 mensili, Persona_4
pagina 3 di 4 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- pone le spese straordinarie per la figlia a carico della madre Persona_4 CP_1
[...]
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28 aprile 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1322/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisabetta BULDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in
Roma, alla via XX Settembre 98E c/o Spazio Consulenza, giusta procura in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti, alla CP_1 C.F._2
Via Michele Paolessi, 131, presso lo studio dell'Avv. Fabio Clementi, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Alessandra SUCAPANE, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta con studio in Avezzano, alla Via C. Battisti, 101, giusta procura in atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte: come da verbale del 6.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 9.11.2002 a CP_1
Pescorocchiano (RI).
pagina 1 di 4 A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nate e il Per_1 Per_2
9.1.24 veniva emessa sentenza di separazione non definitiva sullo status passata in giudicato, e, contestualmente, ordinanza con cui, in accoglimento dell'istanza di modifica depositata dal
[...]
veniva revocato il contributo di mantenimento in favore della figlia e ridotto Pt_1 Per_1 il contributo a favore della figlia minore da € 300,00 a € 200,00 mensili;
con sentenza Per_2
n. 281 del 16.7.24 è stato confermato l'onere a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con un importo mensile di € 200,00; dal mese di gennaio Per_2
2023, lo stesso è interdetto in carcere e ha, quindi, perso il proprio lavoro;
il ricorrente che gode unicamente della NASPI mensili con scadenza gennaio 2025, continua a pagare le rate di ammortamento di euro 450,00 mensili del mutuo di euro 40.000,00 accesso con la moglie nel
2016 e con scadenza 14.6.26 presso la BCC Credito Cooperativo;
TR svolge regolare attività lavorativa mentre la figlia di anni 21, ha terminato i propri studi e svolge Per_3
regolare attività lavorativa;
il ricorrente da anni non vede la figlia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa cui si rimanda, deducendo che: il Tribunale di Avezzano, pronunciando la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, ha affidato in via super esclusiva la minore Persona_4 alla madre e con l'obbligo di versamento di € 200,00 mensili a titolo di
[...]
mantenimento della stessa, così ridotti a seguito di espressa richiesta del padre, a ragione della sua permanenza in carcere;
le ragioni dell'addebito della separazione sono da ricercarsi nelle violente condotte perpetrate da a danno della moglie e delle figlie per Parte_1
cui lo stesso è stato condannato in via definitiva;
con decreto del 26.11.2020, il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, con conseguente affidamento esclusivo delle figlie, allora in età minore, alla madre, e, quando il padre chiese di riprendere la frequentazione con le figlie, lo stesso TM, per il tramite dei SS, constatò l'assoluta indisponibilità delle figlie a riallacciare rapporti con lui e la indiscutibile volontà di non volerlo rivedere più. Ciò premesso, ha concluso come in atti.
Alla udienza del 6.3.2025 il ricorrente ha dichiarato: “sono nato a [...] il
25.09.1977 e attualmente sono detenuto a Teramo. In carcere faccio lo spesino con un contratto e percepisco circa 70 euro al mese. Io non sento mia figlia da sette anni, Per_2
l'ho vista l'ultima volta il 18 marzo 2018, io la vorrei sentire ma dal carcere non so posso
pagina 2 di 4 fare. Io ho sempre mandato il mantenimento per figlia di euro 200, mi aiuta mia madre e la mia compagna. Io non posso corrispondere più di questa cifra. Le spese straordinarie non mi sono state chieste, io della mia famiglia non vedo nessuno da sette anni. Io sarei disponibile a chiudere la causa versando a mia figlia 250 al mese omnia, auspicandomi di rivedere mia figlia e sentirla”.
La resistente ha dichiarato: “sono nata a [...] il [...] e sono residente
Pescorocchiano Piazza Castello n. 10, questa casa di mia madre. Faccio la OS e guadagno circa 950/1000; lui ha sempre dato il mantenimento a mia figlia di 200 euro. Mia figlia non vuole più vedere il padre. Io sarei disponibile a raggiungere un accordo nei seguenti termini:
250 euro per il mantenimento ordinario, spese straordinarie a carico mio, spese di lite compensate”.
All'esito della udienza, visto l'accordo raggiunto, il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo n. 1322/2024 promossa da Parte_1
nei confronti di :
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Pescorocchiano (RI) il 9.11.2002, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune (atto n. 4, parte I, anno 2002);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- pone a carico di l'obbligo di versare a - quale Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia - la somma di € 250,00 mensili, Persona_4
pagina 3 di 4 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- pone le spese straordinarie per la figlia a carico della madre Persona_4 CP_1
[...]
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28 aprile 2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4