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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 1471 \ 2025 promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
contro
( ) Controparte_2 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 27 maggio 2025 alle ore 09.35 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegato l'avv. per parte ricorrente nessuno per Persona_1
parte convenuta;
l'avv. ex art. 196 duodecies dda cpc Per_1
assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
1) dichiarare, atteso il grave inadempimento del convenuto, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 27.07.2018, registrato in data 14.08.2018 al n. 8794-serie 3T e codice identificativo T6H18T008794000AA, dell'immobile, meglio descritto in narrativa, sito in Comune di 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via 6 Novembre n. 49, e per l'effetto ordinarsi al conduttore , nato a Controparte_2 OU AR (Marocco) il 01.01.196 sidente C.F._3 presso l'immobile locato in 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), alla Via 6 Novembre n. 49 – interno 3, di riconsegnare immediatamente alla parte locatrice l'immobile suindicato, libero da persone e cose di proprietà, e condannare il signor , nato a [...] Controparte_2 (Marocco) il 01.01.1966, C.F. , residente presso C.F._3 l'immobile locato in 37015 Sant' lla (VR), alla Via 6 Novembre n. 49 – interno 3, al pagamento, in favore degli attori, dei canoni già scaduti, ad oggi pari ad € 28.900,00, e di quelli a scadere fino alla data della pronuncia di risoluzione del contratto de quo ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) con vittoria di compensi e spese del presente procedimento. esaurita la discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 6 Seguito verbale 27/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 1471\2025 promossa con ricorso 25/02/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Ambrogio di Valpolicella loc. Case sparse Conca d'oro, 11 e
( residente Parte_2 C.F._2
in Sant'Ambrogio di Valpolicella loc. Case sparse Conca d'oro, 11 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende come Persona_1
da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
Pagina 3 di 6 CONTRO
) residente in Controparte_2 C.F._3
Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6 Novembre 49, int. 3
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 27.07.2018 relativo ad immobile sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6
Novembre 49, int. 3.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notifica ex art. 143 incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito.
Dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamentano i ricorrenti il mancato pagamento dei canoni per quarantuno mensilità pari ad € 28.900,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione di parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione contratto di locazione ad uso abitativo 27.07.2018 relativo ad immobile sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6 Novembre 49, int. 3 fissando per il rilascio il termine del 27.06.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 28.900,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 700,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.658,00 (di cui €
2.700,00 per fase sommaria, € 602,00 per fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Pagina 5 di 6 Verona, martedì 27 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 1471 \ 2025 promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
contro
( ) Controparte_2 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 27 maggio 2025 alle ore 09.35 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegato l'avv. per parte ricorrente nessuno per Persona_1
parte convenuta;
l'avv. ex art. 196 duodecies dda cpc Per_1
assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
1) dichiarare, atteso il grave inadempimento del convenuto, l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 27.07.2018, registrato in data 14.08.2018 al n. 8794-serie 3T e codice identificativo T6H18T008794000AA, dell'immobile, meglio descritto in narrativa, sito in Comune di 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via 6 Novembre n. 49, e per l'effetto ordinarsi al conduttore , nato a Controparte_2 OU AR (Marocco) il 01.01.196 sidente C.F._3 presso l'immobile locato in 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), alla Via 6 Novembre n. 49 – interno 3, di riconsegnare immediatamente alla parte locatrice l'immobile suindicato, libero da persone e cose di proprietà, e condannare il signor , nato a [...] Controparte_2 (Marocco) il 01.01.1966, C.F. , residente presso C.F._3 l'immobile locato in 37015 Sant' lla (VR), alla Via 6 Novembre n. 49 – interno 3, al pagamento, in favore degli attori, dei canoni già scaduti, ad oggi pari ad € 28.900,00, e di quelli a scadere fino alla data della pronuncia di risoluzione del contratto de quo ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) con vittoria di compensi e spese del presente procedimento. esaurita la discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 6 Seguito verbale 27/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 1471\2025 promossa con ricorso 25/02/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Ambrogio di Valpolicella loc. Case sparse Conca d'oro, 11 e
( residente Parte_2 C.F._2
in Sant'Ambrogio di Valpolicella loc. Case sparse Conca d'oro, 11 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende come Persona_1
da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI
Pagina 3 di 6 CONTRO
) residente in Controparte_2 C.F._3
Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6 Novembre 49, int. 3
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 27.07.2018 relativo ad immobile sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6
Novembre 49, int. 3.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notifica ex art. 143 incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito.
Dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamentano i ricorrenti il mancato pagamento dei canoni per quarantuno mensilità pari ad € 28.900,00.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione di parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Pagina 4 di 6 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione contratto di locazione ad uso abitativo 27.07.2018 relativo ad immobile sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella v. 6 Novembre 49, int. 3 fissando per il rilascio il termine del 27.06.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 28.900,00 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 700,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.658,00 (di cui €
2.700,00 per fase sommaria, € 602,00 per fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Pagina 5 di 6 Verona, martedì 27 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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