Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2799/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PECORELLA ROMUALDO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a diffida quantificazione sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato l'1.3.2024 la ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la diffida di quantificazione della contribuzione omessa e delle sanzioni emessa dall' sulla scorta di un accertamento CP_1 ispettivo condotto dall'ispettorato territoriale del lavoro.
Lamentava che in esito a tale ispezione le era stato contestato di aver impiegato tre lavoratrici senza avere effettuato la preventiva comunicazione di assunzione e per averle retribuite senza la tracciabilità stabilita dalla legge.
l'annullamento della diffida.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è stata emanata per sanzionare la omessa comunicazione della assunzione di , e Parte_2 Controparte_2
in relazione al periodo gennaio 2017 – ottobre 2018. Controparte_3
Sostiene la ricorrente di non aver avuto rapporti di lavoro con le lavoratrici su indicate nel periodo oggetto di contestazione.
Afferma difatti di aver esternalizzato, mediante contratto di appalto di servizi con la soc. coop. Adriatica Service, la fase di inscatolamento dei pacchi di pasta prodotti nei cartoni e la successiva fase di palettizzazione e relativo stoccaggio.
Sostiene dunque che le tre lavoratrici, regolarmente assunte con la cooperativa appaltante nel periodo 2 -23 dicembre 2016 e poi novembre
2018 –maggio 2019, anche nel periodo in contestazione avevano lavorato per conto della Adriatica Service.
In via preliminare, deve rilevarsi che è pacifico che le tre lavoratrici abbiano effettuato attività lavorativa nel periodo gennaio 2017 – ottobre
2018 in quanto la circostanza risulta confermata sia dai testi escussi che dalle dichiarazioni dei soggetti ascoltati durante l'istruttoria amministrativa.
Altrettanto pacifico è che per tale periodo il rapporto di lavoro delle tre non risulta regolarizzato né dalla società ricorrente, né dalla cooperativa
Adriatica Service: nessuna denuncia relativa al rapporto di lavoro, infatti, risulta inviata all' CP_1
Altro dato incontrovertibile è che nel periodo marzo 2017 – marzo 2020 la ricorrente aveva stipulato un contratto di appalto con la Adriatica Service
(cfr. all. n. 3 fasc. ric.).
Ritiene tuttavia lo scrivente che il rapporto di lavoro svolto dalle tre lavoratrici debba essere imputato all'odierna ricorrente. Illuminanti sono le dichiarazioni rese dalle dirette interessate ascoltate nell'immediatezza dagli ispettori.
In tale sede riferivano di svolgere attività relativa all'etichettatura dei pacchi di pasta, al posizionamento all'interno dei cartoni (la e Parte_2 la e poi alla sistemazione dei cartoni sulle pedane (la . CP_3 CP_2
Affermavano di aver lavorato per conto della ricorrente e di ricevere le istruzioni sul lavoro da svolgere da parte del ragioniere il quale Pt_3 consegnava loro le schede tecniche con il lavoro da svolgere (numero di pacchi di pasta da inserire nei cartoni, tipologia di pasta da inserire ecc.)
Riferivano di annotare le ore lavoro e poi che venivano retribuite in contanti in base al lavoro svolto (30 ore settimanali) sempre da personale della ricorrente (il ragioniere o lo stesso legale rappresentante della
). Pt_1
Hanno anche soggiunto di essersi lamentate con la ricorrente più volte in merito alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e che dopo varie rassicurazioni erano state assunte dalla Cooperativa Adriatica prima con un contratto di 15 ore settimanali (sebbene lavorassero per 30 ore) e poi di 30 ore. Ribadivano che anche dopo essere state assunte dalla cooperativa le direttive venivano date loro dal legale rappresentante della ricorrente ( ) o da suoi dipendenti (il ragioniere ). Parte_4 Pt_3
Ritiene lo scrivente che le dichiarazioni rese dalle lavoratrici sono da ritenersi genuine e risultano coerenti tra loro, del tutto prive di contraddizioni tanto da ritenersi veritiere poiché trovano anche la conferma nell'assenza di alcun contratto di appalto nei primi mesi del periodo in contestazione (gennaio – febbraio 2017), atteso che il primo contratto in atti è del marzo 2017 e dunque appare confermato che le tre lavorassero per conto della ricorrente fino a quando non sono state formalmente assunte dalla Adriatica, sebbene abbiano continuato a ricevere direttive dalla ricorrente anche dopo l'assunzione.
Non attendibili, al contrario, sono le dichiarazioni rese dai testimoni escussi. E difatti costoro sono tutti dipendenti della Adriatica e hanno confermato che le tre lavoratrici hanno lavorato per conto della cooperativa, ma ben possono aver confuso i periodi di regolare assunzione con quelli per i quali le stese non erano assunte (e per i primi mesi del periodo oggetto di contestazione non vi era nemmeno un appalto in essere).
Le dichiarazioni non sono tali da smentire quanto dichiarato dalle lavoratrici e confermato dagli altri soggetti sentiti dagli ispettori (cfr. verbali allegati al fascicolo . CP_1
Tanto premesso, alla luce delle specifiche dichiarazioni rese agli ispettori deve ritenersi che la la e la hanno svolto Parte_2 CP_3 CP_2 attività lavorativa per conto della ricorrente senza che il rapporto sia stato formalizzato per il periodo in contestazione.
Quanto all'ammontare dell'imponibile deve ritenersi, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratici, che debba essere rideterminata su un orario di 30 ore settimanali.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, allora, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daGR. , nei CP_4 confronti , così provvede: CP_5
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.500,00.
Bari,15/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi