Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 10/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2024, proposto da:
Associazione Nuovo Giorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale (USR) Puglia, - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - Ambito Territoriale di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Scuola Infanzia Sorrisi del Sole, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) della DDG prot. n. 66010 del 30 ottobre 2024 dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di approvazione del piano di riparto e di assegnazione in acconto dei contributi (risorse finanziarie relative al cap. 1477/1 – esercizio finanziario 2024) alle scuole paritarie dell’infanzia e secondarie di primo e secondo grado per il corrente anno scolastico 2024/2025, e il relativo allegato, nella parte in cui, con riferimento alla scuola dell’infanzia paritaria “L’angelo custode” di Foggia (codice meccanografico FG1A143009), non è stato assegnato alcun contributo,
2) delle note prot. n. 67650 del 7 novembre 2024 e prot. n. 72989 del 28 novembre 2024, con cui l’USR Puglia ha rigettato il reclamo amministrativo presentato dall’Associazione ricorrente e degli eventuali Decreti successivi di modifica del Piano di riparto ed eventuali provvedimenti autorizzativi del Dirigente Ufficio V - Ambito territoriale Provinciale di Foggia, con conseguenti emissioni di ordini di pagamento, ove lesivi della posizione della ricorrente,
e per il conseguente il riconoscimento del diritto dell’Associazione ricorrente a ottenere il contributo in acconto previsto per le Scuole paritarie dell’Infanzia che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale con almeno una sezione con un minimo di otto bambini effettivamente frequentanti, e il conseguente riconoscimento di status di scuola paritaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - Ambito Territoriale Foggia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 15 del 15 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. MA NO e uditi per le parti i difensori l'avv. Saverio Profeta, su delega orale dell'avv. Massimo Vernola, per la ricorrete, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 18 dicembre 2024 e depositato il successivo 20, l’Associazione Nuovo Giorno ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la delibera prot. n. 66010 del 30 ottobre 2024 con la quale il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, aveva approvato il piano di riparto e di assegnazione in acconto dei contributi (risorse finanziarie relative al cap. 1477/1 – esercizio finanziario 2024) alle scuole paritarie dell’infanzia e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025, e il relativo allegato, nella parte in cui, con riferimento alla scuola dell’infanzia paritaria “L’angelo custode” di Foggia (codice meccanografico FG1A143009), non era stato assegnato alcun contributo.
Oggetto d’impugnazione sono state anche le note prot. n. 67650 del 7 novembre 2024 e prot. n. 72989 del 28 novembre 2024, con cui l’USR Puglia ha rigettato il reclamo amministrativo presentato dall’Associazione ricorrente.
L’Associazione ha quindi chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il contributo in acconto previsto per le Scuole paritarie dell’Infanzia – le quali svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale con almeno una sezione con un minimo di otto bambini effettivamente frequentanti – nonché, infine, del proprio status di scuola paritaria.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione di legge: D.M. n. 83/2008, artt. 2 e 6 dell’O.M. n. 20/2024 del Ministero dell’Istruzione; art. 2, commi 3 e 4, D.M. n. 692 del 25 settembre 2017 del Ministero dell’Istruzione di istituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti; eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta; carenza dei presupposti. illogicità e ingiustizia manifesta. difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
2) Violazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990; D.M. n.83/2008 del Ministero Istruzione; Eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento e al procedimento amministrativo.
Si è costituito in giudizio l’USR Puglia per chiedere il rigetto del ricorso.
La controinteressata Scuola Infanzia Sorrisi del Sole, evocata in giudizio, non si è costituita.
Con ordinanza cautelare n. 15 del 15 gennaio 2015, è stata accolta la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 10 giugno 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è fondato.
Come chiarito in sede cautelare, nella fattispecie in esame, la ragione che ha indotto l’USR Puglia a non riconoscere il contributo alla ricorrente scuola paritaria è riconducibile al ritardo di due giorni nell’aggiornamento dell’Anagrafe, di cui al D.M. 6 febbraio 2024.
Tuttavia, il problema del mancato aggiornamento era riconducibile ad un documentato problema tecnico e al fatto che le date del 5 e del 6 ottobre coincidevano col sabato e la domenica.
L’aggiornamento dell’Anagrafe è attività di carattere accertativo-documentale alla quale ciascun istituto è tenuto a beneficio degli aspetti organizzativi e statistici dell’USR, il quale dovrà poi stabilire l’entità del contributo. Questo adempimento non può tuttavia vanificare il dato reale degli alunni effettivamente frequentanti, verificabile su base documentale.
Nei fatti, è accaduto che un alunno ha smesso di frequentare i primi di ottobre 2024 (con cancellazione automatica dall’Anagrafe), mentre un altro bambino si è iscritto in data 28 settembre 2024, iniziando sin dal 3 ottobre 2024, a frequentare la scuola.
A causa di un impedimento di natura tecnico-informatica, riconducibile ad un guasto sui dispositivi informatici della scuola, il neo iscritto è stato inserito solo il giorno 7 ottobre 2024 nell’Anagrafe telematica. Tuttavia, al di là del dato formale registrato nell’anagrafe, per il profilo sostanziale è determinante che il numero dei frequentanti, senza alcuna interruzione, è sempre stato aderente al limite minimo di otto. Peraltro, l’Associazione ha dimostrato che, in seguito, nel mese di ottobre sino alla data di approvazione del decreto di riparto i frequentanti sono diventati dieci.
L’Amministrazione, pertanto, ha assunto una posizione formalista in sede istruttoria, avendo del tutto ignorato la situazione sostanziale relativa al numero effettivo degli iscritti, pacificamente dimostrato dall’Associazione ricorrente.
Per quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati e riconoscimento del contributo nella misura dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al legale di parte per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione gli atti impugnati.
Condanna l’USR Puglia al pagamento, in favore dell’Associazione ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da riconoscersi direttamente al legale di parte per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA NO, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA NO |
IL SEGRETARIO