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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1857/2024
EPUBBLICA TALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
- Giudice rel. - Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024,
avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis. 14 cpc promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], CF: C.F. 1 (), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Gennaro de Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via
Scarlatti n. 188, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
"CP (nata a [...] il 05\08\1969 rappresentata e difesa
-C.F. Codice Fiscale_2
dall'Avvocato Maurizio Lucarelli, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De Amicis 52
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio con
CP a Napoli il 16.10.2001; che dalla loro relazione erano nate due figlie, ERsona_1 in data 12/06/2004, e PE in data 22/04/2010, entrambe studentesse;
che egli era un ingegnere, ma faceva l'insegnante di ruolo in un istituto tecnico a Ischia ed aveva un reddito annuo di circa euro
26.312,00, mentre la moglie era insegnante di ruolo di scuola primaria di primo grado ed aveva un reddito imponibile pensionistico annuo di euro 32.151,01 e imponibile TFS di euro 22.844,38; che la casa coniugale, sita in Napoli alla via Annibale Caccavello n. 18, era di proprietà della madre della CP;
che la comunione materiale e spirituale tra loro era cessata da tempo tanto è vero che erano già più di dodici mesi che egli era tornato a casa dei genitori perché cacciato di casa dalla moglie senza alcun motivo;
che la fine del matrimonio era imputabile alla CP la quale lo aveva sempre mortificato, umiliandolo con offese e ingiurie sia dal punto di vista personale che per quello economico, escludendolo di fatto da ogni scelta riguardante la casa e le figlie, umiliandolo nel suo ruolo di marito, di genitore e di professionista;
che la moglie, in particolare, approfittando di un breve periodo di sua depressione, gli aveva completamente allontanato la figlia più grande fino ad arrivare alla conseguenza che non gli parlava più; che di contro, con la più piccola questo atteggiamento aveva sortito l'effetto inverso, tanto che Per_2 aveva una vera e propria adorazione nei suoi confronti, se non fosse che la mamma le impediva di vederlo.
Tutto ciò premesso, chiedeva: "Pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi Parte_1 e relativamente al matrimonio celebrato a Napoli il 16.10.2001 regolarmente trascritto CP
nel registro dello stato Civile di Napoli dell'anno 2002 atto 169 p.ll, s.A, sez.O, addebitandola a CP_1
[...], condannandola ad una somma a titolo di risarcimento danni, per la cui valutazione ci si rimette al prudente apprezzamento di questo Tribunale;
Assegnare la casa coniugale sita in Napoli, alla via Annibale Caccavello n. 18, di proprietà della mamma della signora CP , alla CP stessa, la quale vi continuerà ad abitare con le figlie;
Stabilire il regime dell'affido condiviso in capo ad entrambi i genitori per la figlia minore Per_2 ;
Stabilire le modalità di visita padre - figlia stabilendo che PE stia con il PA tre pomeriggi a settimana dalle 16 alle 20. P_ con il PA un week end si e uno no, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle 20. Che trascorra con il PA 15 giorni di vacanza nel periodo estivo, gli anni pari dall'uno al sedici Agosto, gli anni dispari dal sedici al trentuno Agosto;
Che trascorra con il PA gli anni pari il Natale dal 23 al 26 e gli anni dispari il capodanno dal 30 dicembre al 3 gennaio, e viceversa con la mamma. Che trascorra con il PA il giorno della Festa del PA, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno (del PA). ER quel che riguarda la sua festa (di ER 2 ), gli anni dispari li trascorrerà con il PA e quelli pari con con entrambi (se vorrà perché decederà lei);
Stabilire un contributo di mantenimento di euro 250 ciascuno per complessivi euro 500, oltre le spese straordinarie, preventivamente concordate, al 50%; Stabilire tutto quanto utile all'interesse della figlia minore;
Imporre un percorso di mediazione familiare ad entrambi i coniugi"
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
'si costituiva chiedendo che la separazione fosse addebitata al Pt_1 che fosse stabilito CP
l'affido esclusivo della minore a sè, con collocamento presso la stessa e previsione di incontri con il padre presso strutture pubbliche e previo espletamento da parte dello stesso di un percorso di rafforzamento e valutazione della capacità genitoriale, chiedeva altresì porsi a carico del padre un assegno di € 900,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie. In particolare a sostegno del ricorso la resistente deduceva che la realtà familiare era stata complessa e difficile a causa delle patologie psichiatriche del marito che, nel corso degli anni erano peggiorate, e dei numerosi episodi di violenza posti in essere dal Pt_1 ; che quest'ultimo era affetto da disturbo della personalità di tipo psicotico ed era stato in cura da numerosi specialisti con prescrizioni di cure farmacologiche, che frequentemente sospendeva e/o non seguiva;
che Pt_1 a causa della sua patologia, aveva avuto "
frequentissimi periodi di violenza/aggressività e di manine di persecuzione;
che in particolare il ricorrente aveva più volte aggredito la moglie con pugni e morsi, causandole lividi e costringendola, letteralmente, a fuggire di casa con le figlie, aveva “l'abitudine" di scrivere le sue memorie sui muri di casa, dormiva con un coltello sotto il cuscino, aveva aggredito il fratello PE ed aveva rotto i vetri della casa dei suoi genitori, in data 06\01\2023, a seguito di uno scatto d'ira irrefrenabile, aveva litigato violentemente con la figlia R_ e tentato di lanciarle una sedia che aveva colpito anche la resistente scaraventandola a terra;
che causa dei suoi comportamenti violenti, aveva creato una situazione di grave disagio/paura nelle figlie per cui ER 1 maggiorenne, non voleva assolutamente vederlo, PE viveva con disagio i comportamenti paterni ma subiva le sue pressioni ed i suoi comportamenti;
che anche le vicende lavorative del ricorrente erano state complesse e costellate di licenziamenti/dimissioni, assumendo in passato ruoli apicali in diverse società dalle quali poi era stato costretto a dimettersi, lavorando all'attualità come docente presso l'Istituto Mennella di Ischia oltre che come CTU presso i Tribunali del circondario. In via istruttoria chiedeva, tra l'altro disporsi consulenza tecnica per accertare la capacità e idoneità genitoriale delle parti.
All'udienza del 30.04.2024, sentite le parti, il Giudice, prendendo atto della disponibilità delle stesse ad organizzare gli incontri padre-figlia, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente, assegna la casa coniugale, in via Annibale Caccavello 18, a CP
[...] che la abiterà unitamente alle figlie;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare e disponendo che incontri il padre, come già sta avvenendo, il mercoledì e il venerdì all'uscita da scuola rimanendo in giro per il Vomero e andando a pranzo insieme;
domenica contatterà ERsona_4 , fratello del ricorrente, CP و
PE e se è d'accordo anche R_ per un pranzo a casa della nonna paterna e per accompagnare poi andrà a riprenderle in pomeriggio verso le 18,30 sempre concordando l'incontro con il fratello del ricorrente analogamente in ogni altra occasione in cui le parti concorderanno, la madre accompagnerà le figlie a Santa Maria a Vico;
pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
delle due figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del
Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 650,00 da rivalutar annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla CP entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese"
rinviando il procedimento per monitorare i rapporti tra le parti. Disposto l'ascolto della minore, il Giudice si riservava e sciogliendo la riserva, preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito, rigettate le richieste istruttorie di parte resistente, preso atto dei rapporti assolutamente sereni tra il padre e la ragazza, sulla base delle dichiarazioni rese dalla minore medesima, disciplinava in maniera più compiuta i tempi in comune e rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Passando alle domande accessorie, parte ricorrente all'udienza del 17/09/2024 ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, parte resistente, nelle note conclusive depositate in data 12/05/2025, nel precisare analiticamente le proprie conclusioni, ha chiesto pronunciarsi la separazione senza insistere nella domanda di addebito, di tal che la stessa deve intendersi implicitamente rinunciata.
Venendo al regime di affido dell'unica figlia ancora minore di età, PE nata il [...], con i provvedimenti provvisori ed urgenti affidata in via esclusiva alla madre, che ha insistito per tale regime di affido, mentre il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso, il Collegio osserva che, all'esito del procedimento, non si ritengono sussistenti elementi di criticità tali da condurre a confermare in via definitiva quella forma di affido, derogando alla regola dell'affido condiviso. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
ERtanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così
Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593;
Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di
New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni
Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es.
Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure). Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori. Nel caso di specie, non è emersa nei confronti del padre, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore. In particolare, tenuto conto delle difese spiegate dalla resistente, occorre evidenziare che il disturbo depressivo serio (come da certificazione medica allegata dalla resistente), presente nel D'Eliseo, non significa inidoneità educativa dello stesso, né sono emersi elementi sulla cui base ritenere che esso possa comportare un concreto pregiudizio per la minore. Dall'andamento dei rapporti tra il padre e la minore come monitorato in corso di causa e dall'ascolto della ragazza medesima, non sono emersi elementi sulla cui base fondare un giudizio di inidoneità educativa del padre da approfondire eventualmente attraverso una consulenza tecnica, che pertanto non si è ritenuto di disporre in corso di causa.
PE ha riferito: "Ho 14 anni, sono al secondo anno, dell'Istituto Sannazzaro, frequento la II A. Mia LA frequenta l'università, la Federico II. Abbiamo un buon rapporto. Del fatto che venivo oggi qui in
Tribunale mi ha avvisata prima PA dicendo che era colpa di mamma, per cui ho chiesto a mia mamma il motivo e mi ha spiegato che avrei parlato con il giudice.
Mamma e PA non vivono più insieme da un annetto e mezzo. Ora è molto diverso, vedo PA molto di meno anche se prima però la situazione a casa era angosciosa, mentre, oggi è più serena. Avevo e ho ancora un buon rapporto con PA. A volte viene a prendermi a scuola, altre volte vado a casa della nonna a Caserta. Lui insiste che vuole venirmi a prendere anche se mamma non è d'accordo a farmi andare in macchina con lui, ma comunque spesso viene lui a prendermi, perché non vuole che mamma si avvicini alla casa di nonna.
Ultimamente anche mia LA sta venendo a casa di nonna. L'ultima volta siamo andate due domeniche fa. Non rimaniamo a dormire là. Alcune volte viene a prenderci a piazza Vanvitelli o sotto casa. Io mi sento abbastanza tranquilla con PA, ma ho ogni tanto preoccupazione che si possa innervosire, non gli vado contro, evito di farlo spazientire, perché so che se si arrabbia poi esagera.
A volte viene a prendermi per andare a mangiare una pizza il mercoledì e il venerdì.
Io provo molto piacere a stare con lui, ma a volte i dà fastidio quando parla male di mamma.
Ho un buon rapporto sia con PA che con mamma e voglio mantenere un rapporto con entrambi. Mi piacerebbe andare a casa sua anche durante la settimana ma spesso ho difficoltà per i compiti e gli chiedo di spostare nel weekend.
Frequento un corso di hip pop. Da un certo punto di vista è meglio l'attuale situazione, anche se mi dispiace non vedere PA ogni giorno, non avere la continuità. Prima spesso dormivamo nel letto-ne grande tutti e quattro insieme e questo mi manca, ora io e mia LA dormiamo con mia madre. Penso che sia meglio così onestamente.
Vado d'accordo anche con la nonna e gli zzii e i cuginetti paterni. In genere quando vado la domenica ci sono i miei zii e i cugini e c'è un bel clima familiare.
Nei miei confronti PA raramente ha alzato la voce quando vivevamo tutti insieme, non ha mai scaricato la sua rabbia su di me come faceva con mamma e mia LA.
Spesso quando litigavano mi intromettevo per far fare pace, al massimo alzava la voce e mi diceva che ero la più piccola e non potevo capire.
Con gli altri (le persone estranee alla famiglia) non perdeva tanto la pazienza, solo con mamma e ER_5
[...] è stato più aggressivo con R_ ma, notando che è più tranquillo ora, anche lei ha piacere a vederlo e a sentirlo. Spesso quando parlo a telefono con PA gli passo anche R_, così si sentono anche loro. Io lo sento anche più volte al giorno.
Spesso ho chiamato io PA per chiedere qualche firma necessaria per la scuola ma lui non ha mai fatto questioni.
Anche mamma fa l'insegnante ma alla scuola primaria. Io mi sento abbastanza sicura quando sto con PA, anche perché caratterialmente sono tranquilla e non lo faccio innervosire. L'attuale situazione in cui lo vedo durante la settimana dopo scuola per andare a mangiare una pizza e poi un giorno nel weekend a settimane alterne andando a casa sua mi sta bene, anche perché se voglio stare un giorno in più con lui, ad esempio nel weekend non previsto, mamma me lo consente. Questa estate non me la sono sentita di andare in vacanza con lui, non escludo che in futuro anche con la compagnia di R_ sarà possibile."
Dunque dalle dichiarazioni di PE è emersa un'assoluta serenità nei rapporti con il padre, anche in ragione della maturità della stessa dovuta all'età, è anche emersa una maggiore distensione dei rapporti tra le parti, confermata dall'atteggiamento assunto in corso di causa per cui le stesse si sono rese disponibili a collaborare per consentire la frequentazione padre -figlia, attesa la distanza tra le rispettive residenze, elementi che hanno avuto come ulteriore risultato positivo anche quello di una lenta ripresa dei rapporti tra il padre e la prima figlia ormai maggiorenne. Alla luce di tali elementi complessivamente considerati ritiene il Tribunale che vada disposto l'affido di PE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore, della distanza tra i rispettivi comuni di residenza (Napoli e Caserta), degli impegni di studio oltre che sportivi infrasettimanali della minore, della volontà della stessa di non sentirsi costretta a rimanere a dormire presso la nonna paterna dove risiede il padre e del desiderio di quest'ultimo di assecondare i tempi della figlia, del positivo riscontro della regolamentazione già disposta in via temporanea ed urgente, appare opportuno confermare l'attuale organizzazione. ERtanto la minore resterà con il padre due giorni durante la settimana da individuare, in mancanza di diverso accordo, nei giorni di mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola per il pranzo e una passeggiata e a settimane alterne l'intera giornata del sabato o della domenica, durante le festività natalizie la minore resterà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo la minore resterà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi;
i pernottamenti nel finesettimana e durante le vacanze sono rimessi alla volontà della stessa. Resta inteso che un ampliamento dei tempi di permanenza della minore presso il padre ben potrà avvenire, su accordo tra le parti, assecondando la volontà della minore.
Quanto al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie, l'una maggiorenne, l'altra minorenne, entrambe studentesse, posto che la madre con cui convivono vi provvede direttamente, tenuto conto che allo stato entrambi i genitori sono insegnanti, che non vi è prova dell'attività come libero professionista che il ricorrente svolgerebbe, secondo le deduzioni della resistente, né dei relativi proventi, che la casa famigliare in cui le ragazze vivono è di proprietà della famiglia della resistente, si ritiene congruo confermarlo nell'importo quantificato in via provvisoria. Quindi Parte_1 [...] a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018, è tenuto a versare a
CP entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 650,00; tale importo è da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da giugno 2026.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Parte_1 nei confronti di CP così "Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP (atto n.169 parte II,
S.A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
c) Disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
d) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese a CP
l'importo di € 650,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da giugno 2026;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
EPUBBLICA TALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
- Giudice rel. - Dott.ssa Gabriella Ferrara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024,
avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis. 14 cpc promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], CF: C.F. 1 (), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Gennaro de Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via
Scarlatti n. 188, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
"CP (nata a [...] il 05\08\1969 rappresentata e difesa
-C.F. Codice Fiscale_2
dall'Avvocato Maurizio Lucarelli, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Traversa Privata Tommaso De Amicis 52
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio con
CP a Napoli il 16.10.2001; che dalla loro relazione erano nate due figlie, ERsona_1 in data 12/06/2004, e PE in data 22/04/2010, entrambe studentesse;
che egli era un ingegnere, ma faceva l'insegnante di ruolo in un istituto tecnico a Ischia ed aveva un reddito annuo di circa euro
26.312,00, mentre la moglie era insegnante di ruolo di scuola primaria di primo grado ed aveva un reddito imponibile pensionistico annuo di euro 32.151,01 e imponibile TFS di euro 22.844,38; che la casa coniugale, sita in Napoli alla via Annibale Caccavello n. 18, era di proprietà della madre della CP;
che la comunione materiale e spirituale tra loro era cessata da tempo tanto è vero che erano già più di dodici mesi che egli era tornato a casa dei genitori perché cacciato di casa dalla moglie senza alcun motivo;
che la fine del matrimonio era imputabile alla CP la quale lo aveva sempre mortificato, umiliandolo con offese e ingiurie sia dal punto di vista personale che per quello economico, escludendolo di fatto da ogni scelta riguardante la casa e le figlie, umiliandolo nel suo ruolo di marito, di genitore e di professionista;
che la moglie, in particolare, approfittando di un breve periodo di sua depressione, gli aveva completamente allontanato la figlia più grande fino ad arrivare alla conseguenza che non gli parlava più; che di contro, con la più piccola questo atteggiamento aveva sortito l'effetto inverso, tanto che Per_2 aveva una vera e propria adorazione nei suoi confronti, se non fosse che la mamma le impediva di vederlo.
Tutto ciò premesso, chiedeva: "Pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi Parte_1 e relativamente al matrimonio celebrato a Napoli il 16.10.2001 regolarmente trascritto CP
nel registro dello stato Civile di Napoli dell'anno 2002 atto 169 p.ll, s.A, sez.O, addebitandola a CP_1
[...], condannandola ad una somma a titolo di risarcimento danni, per la cui valutazione ci si rimette al prudente apprezzamento di questo Tribunale;
Assegnare la casa coniugale sita in Napoli, alla via Annibale Caccavello n. 18, di proprietà della mamma della signora CP , alla CP stessa, la quale vi continuerà ad abitare con le figlie;
Stabilire il regime dell'affido condiviso in capo ad entrambi i genitori per la figlia minore Per_2 ;
Stabilire le modalità di visita padre - figlia stabilendo che PE stia con il PA tre pomeriggi a settimana dalle 16 alle 20. P_ con il PA un week end si e uno no, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle 20. Che trascorra con il PA 15 giorni di vacanza nel periodo estivo, gli anni pari dall'uno al sedici Agosto, gli anni dispari dal sedici al trentuno Agosto;
Che trascorra con il PA gli anni pari il Natale dal 23 al 26 e gli anni dispari il capodanno dal 30 dicembre al 3 gennaio, e viceversa con la mamma. Che trascorra con il PA il giorno della Festa del PA, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno (del PA). ER quel che riguarda la sua festa (di ER 2 ), gli anni dispari li trascorrerà con il PA e quelli pari con con entrambi (se vorrà perché decederà lei);
Stabilire un contributo di mantenimento di euro 250 ciascuno per complessivi euro 500, oltre le spese straordinarie, preventivamente concordate, al 50%; Stabilire tutto quanto utile all'interesse della figlia minore;
Imporre un percorso di mediazione familiare ad entrambi i coniugi"
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
'si costituiva chiedendo che la separazione fosse addebitata al Pt_1 che fosse stabilito CP
l'affido esclusivo della minore a sè, con collocamento presso la stessa e previsione di incontri con il padre presso strutture pubbliche e previo espletamento da parte dello stesso di un percorso di rafforzamento e valutazione della capacità genitoriale, chiedeva altresì porsi a carico del padre un assegno di € 900,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie oltre al 60% delle spese straordinarie. In particolare a sostegno del ricorso la resistente deduceva che la realtà familiare era stata complessa e difficile a causa delle patologie psichiatriche del marito che, nel corso degli anni erano peggiorate, e dei numerosi episodi di violenza posti in essere dal Pt_1 ; che quest'ultimo era affetto da disturbo della personalità di tipo psicotico ed era stato in cura da numerosi specialisti con prescrizioni di cure farmacologiche, che frequentemente sospendeva e/o non seguiva;
che Pt_1 a causa della sua patologia, aveva avuto "
frequentissimi periodi di violenza/aggressività e di manine di persecuzione;
che in particolare il ricorrente aveva più volte aggredito la moglie con pugni e morsi, causandole lividi e costringendola, letteralmente, a fuggire di casa con le figlie, aveva “l'abitudine" di scrivere le sue memorie sui muri di casa, dormiva con un coltello sotto il cuscino, aveva aggredito il fratello PE ed aveva rotto i vetri della casa dei suoi genitori, in data 06\01\2023, a seguito di uno scatto d'ira irrefrenabile, aveva litigato violentemente con la figlia R_ e tentato di lanciarle una sedia che aveva colpito anche la resistente scaraventandola a terra;
che causa dei suoi comportamenti violenti, aveva creato una situazione di grave disagio/paura nelle figlie per cui ER 1 maggiorenne, non voleva assolutamente vederlo, PE viveva con disagio i comportamenti paterni ma subiva le sue pressioni ed i suoi comportamenti;
che anche le vicende lavorative del ricorrente erano state complesse e costellate di licenziamenti/dimissioni, assumendo in passato ruoli apicali in diverse società dalle quali poi era stato costretto a dimettersi, lavorando all'attualità come docente presso l'Istituto Mennella di Ischia oltre che come CTU presso i Tribunali del circondario. In via istruttoria chiedeva, tra l'altro disporsi consulenza tecnica per accertare la capacità e idoneità genitoriale delle parti.
All'udienza del 30.04.2024, sentite le parti, il Giudice, prendendo atto della disponibilità delle stesse ad organizzare gli incontri padre-figlia, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza le parti a vivere separatamente, assegna la casa coniugale, in via Annibale Caccavello 18, a CP
[...] che la abiterà unitamente alle figlie;
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare e disponendo che incontri il padre, come già sta avvenendo, il mercoledì e il venerdì all'uscita da scuola rimanendo in giro per il Vomero e andando a pranzo insieme;
domenica contatterà ERsona_4 , fratello del ricorrente, CP و
PE e se è d'accordo anche R_ per un pranzo a casa della nonna paterna e per accompagnare poi andrà a riprenderle in pomeriggio verso le 18,30 sempre concordando l'incontro con il fratello del ricorrente analogamente in ogni altra occasione in cui le parti concorderanno, la madre accompagnerà le figlie a Santa Maria a Vico;
pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
delle due figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del
Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 650,00 da rivalutar annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla CP entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese"
rinviando il procedimento per monitorare i rapporti tra le parti. Disposto l'ascolto della minore, il Giudice si riservava e sciogliendo la riserva, preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito, rigettate le richieste istruttorie di parte resistente, preso atto dei rapporti assolutamente sereni tra il padre e la ragazza, sulla base delle dichiarazioni rese dalla minore medesima, disciplinava in maniera più compiuta i tempi in comune e rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Passando alle domande accessorie, parte ricorrente all'udienza del 17/09/2024 ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, parte resistente, nelle note conclusive depositate in data 12/05/2025, nel precisare analiticamente le proprie conclusioni, ha chiesto pronunciarsi la separazione senza insistere nella domanda di addebito, di tal che la stessa deve intendersi implicitamente rinunciata.
Venendo al regime di affido dell'unica figlia ancora minore di età, PE nata il [...], con i provvedimenti provvisori ed urgenti affidata in via esclusiva alla madre, che ha insistito per tale regime di affido, mentre il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso, il Collegio osserva che, all'esito del procedimento, non si ritengono sussistenti elementi di criticità tali da condurre a confermare in via definitiva quella forma di affido, derogando alla regola dell'affido condiviso. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
ERtanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così
Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593;
Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di
New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni
Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es.
Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure). Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori. Nel caso di specie, non è emersa nei confronti del padre, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore. In particolare, tenuto conto delle difese spiegate dalla resistente, occorre evidenziare che il disturbo depressivo serio (come da certificazione medica allegata dalla resistente), presente nel D'Eliseo, non significa inidoneità educativa dello stesso, né sono emersi elementi sulla cui base ritenere che esso possa comportare un concreto pregiudizio per la minore. Dall'andamento dei rapporti tra il padre e la minore come monitorato in corso di causa e dall'ascolto della ragazza medesima, non sono emersi elementi sulla cui base fondare un giudizio di inidoneità educativa del padre da approfondire eventualmente attraverso una consulenza tecnica, che pertanto non si è ritenuto di disporre in corso di causa.
PE ha riferito: "Ho 14 anni, sono al secondo anno, dell'Istituto Sannazzaro, frequento la II A. Mia LA frequenta l'università, la Federico II. Abbiamo un buon rapporto. Del fatto che venivo oggi qui in
Tribunale mi ha avvisata prima PA dicendo che era colpa di mamma, per cui ho chiesto a mia mamma il motivo e mi ha spiegato che avrei parlato con il giudice.
Mamma e PA non vivono più insieme da un annetto e mezzo. Ora è molto diverso, vedo PA molto di meno anche se prima però la situazione a casa era angosciosa, mentre, oggi è più serena. Avevo e ho ancora un buon rapporto con PA. A volte viene a prendermi a scuola, altre volte vado a casa della nonna a Caserta. Lui insiste che vuole venirmi a prendere anche se mamma non è d'accordo a farmi andare in macchina con lui, ma comunque spesso viene lui a prendermi, perché non vuole che mamma si avvicini alla casa di nonna.
Ultimamente anche mia LA sta venendo a casa di nonna. L'ultima volta siamo andate due domeniche fa. Non rimaniamo a dormire là. Alcune volte viene a prenderci a piazza Vanvitelli o sotto casa. Io mi sento abbastanza tranquilla con PA, ma ho ogni tanto preoccupazione che si possa innervosire, non gli vado contro, evito di farlo spazientire, perché so che se si arrabbia poi esagera.
A volte viene a prendermi per andare a mangiare una pizza il mercoledì e il venerdì.
Io provo molto piacere a stare con lui, ma a volte i dà fastidio quando parla male di mamma.
Ho un buon rapporto sia con PA che con mamma e voglio mantenere un rapporto con entrambi. Mi piacerebbe andare a casa sua anche durante la settimana ma spesso ho difficoltà per i compiti e gli chiedo di spostare nel weekend.
Frequento un corso di hip pop. Da un certo punto di vista è meglio l'attuale situazione, anche se mi dispiace non vedere PA ogni giorno, non avere la continuità. Prima spesso dormivamo nel letto-ne grande tutti e quattro insieme e questo mi manca, ora io e mia LA dormiamo con mia madre. Penso che sia meglio così onestamente.
Vado d'accordo anche con la nonna e gli zzii e i cuginetti paterni. In genere quando vado la domenica ci sono i miei zii e i cugini e c'è un bel clima familiare.
Nei miei confronti PA raramente ha alzato la voce quando vivevamo tutti insieme, non ha mai scaricato la sua rabbia su di me come faceva con mamma e mia LA.
Spesso quando litigavano mi intromettevo per far fare pace, al massimo alzava la voce e mi diceva che ero la più piccola e non potevo capire.
Con gli altri (le persone estranee alla famiglia) non perdeva tanto la pazienza, solo con mamma e ER_5
[...] è stato più aggressivo con R_ ma, notando che è più tranquillo ora, anche lei ha piacere a vederlo e a sentirlo. Spesso quando parlo a telefono con PA gli passo anche R_, così si sentono anche loro. Io lo sento anche più volte al giorno.
Spesso ho chiamato io PA per chiedere qualche firma necessaria per la scuola ma lui non ha mai fatto questioni.
Anche mamma fa l'insegnante ma alla scuola primaria. Io mi sento abbastanza sicura quando sto con PA, anche perché caratterialmente sono tranquilla e non lo faccio innervosire. L'attuale situazione in cui lo vedo durante la settimana dopo scuola per andare a mangiare una pizza e poi un giorno nel weekend a settimane alterne andando a casa sua mi sta bene, anche perché se voglio stare un giorno in più con lui, ad esempio nel weekend non previsto, mamma me lo consente. Questa estate non me la sono sentita di andare in vacanza con lui, non escludo che in futuro anche con la compagnia di R_ sarà possibile."
Dunque dalle dichiarazioni di PE è emersa un'assoluta serenità nei rapporti con il padre, anche in ragione della maturità della stessa dovuta all'età, è anche emersa una maggiore distensione dei rapporti tra le parti, confermata dall'atteggiamento assunto in corso di causa per cui le stesse si sono rese disponibili a collaborare per consentire la frequentazione padre -figlia, attesa la distanza tra le rispettive residenze, elementi che hanno avuto come ulteriore risultato positivo anche quello di una lenta ripresa dei rapporti tra il padre e la prima figlia ormai maggiorenne. Alla luce di tali elementi complessivamente considerati ritiene il Tribunale che vada disposto l'affido di PE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore, della distanza tra i rispettivi comuni di residenza (Napoli e Caserta), degli impegni di studio oltre che sportivi infrasettimanali della minore, della volontà della stessa di non sentirsi costretta a rimanere a dormire presso la nonna paterna dove risiede il padre e del desiderio di quest'ultimo di assecondare i tempi della figlia, del positivo riscontro della regolamentazione già disposta in via temporanea ed urgente, appare opportuno confermare l'attuale organizzazione. ERtanto la minore resterà con il padre due giorni durante la settimana da individuare, in mancanza di diverso accordo, nei giorni di mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola per il pranzo e una passeggiata e a settimane alterne l'intera giornata del sabato o della domenica, durante le festività natalizie la minore resterà con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo la minore resterà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi;
i pernottamenti nel finesettimana e durante le vacanze sono rimessi alla volontà della stessa. Resta inteso che un ampliamento dei tempi di permanenza della minore presso il padre ben potrà avvenire, su accordo tra le parti, assecondando la volontà della minore.
Quanto al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie, l'una maggiorenne, l'altra minorenne, entrambe studentesse, posto che la madre con cui convivono vi provvede direttamente, tenuto conto che allo stato entrambi i genitori sono insegnanti, che non vi è prova dell'attività come libero professionista che il ricorrente svolgerebbe, secondo le deduzioni della resistente, né dei relativi proventi, che la casa famigliare in cui le ragazze vivono è di proprietà della famiglia della resistente, si ritiene congruo confermarlo nell'importo quantificato in via provvisoria. Quindi Parte_1 [...] a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018, è tenuto a versare a
CP entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 650,00; tale importo è da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da giugno 2026.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Parte_1 nei confronti di CP così "Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP (atto n.169 parte II,
S.A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
c) Disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
d) Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese a CP
l'importo di € 650,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo tra Presidente del Tribunale di Napoli e Presidente del COA del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da giugno 2026;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino