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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 7362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - sezione IIª civile - nella persona del giudice monocratico, dott.
AU FE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente T R A
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR TE LI presso il cui studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35 risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Frattaminore alla via De Gasperi CP_1
n. 13, pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore, nelle note sostitutive dell'udienza del 19.12.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva come da rispettivi atti e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, deduceva di essere proprietario Parte_1
esclusivo dell'immobile sito in Frattamaggiore (Na) alla via Dante Alighieri n. 22, piano quarto, distinto in catasto al foglio 5 – particella 759 – sub 37 in virtù dell'atto di compravendita del
29.06.2022 (repertorio n. 9124) e che nel suddetto immobile si erano verificati gravi fenomeni infiltrativi provenienti dal bene sovrastante, di proprietà della CP_1
Pag. 1 RG 7362/2024
Il ricorrente asseriva altresì che tali infiltrazioni avevano causato ingenti danni e deterioramenti alle soffitte e alle pareti di alcuni ambienti dell'appartamento nonché erano pregiudizievoli per
“il pieno diritto all'uso e al godimento dell'immobile del ricorrente e del suo nucleo familiare, anche a causa della presenza diffusa di macchie di muffa e di umidità (cd. inquinamento indoor)”.
Non avendo conseguito la risoluzione bonaria della vicenda mediante l'eliminazione delle cause, nonostante le richieste stragiudiziali, il ricorrente deduceva di aver proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. (R.G. n. 866/2024) chiedendo al Tribunale di Napoli Nord la nomina di un C.T.U. che accertasse la sussistenza delle infiltrazioni, le relative cause, l'entità ed il costo degli interventi da eseguirsi per il ripristino del bene e che tale procedimento si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale da parte del Consulente nominato, il quale, a detta del ricorrente, aveva confermato la sussistenza e la causa dell'evento.
Pertanto, con il presente giudizio, chiedeva al Tribunale di: “A - accertare la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. per i danni arrecati nell'immobile di parte CP_1
ricorrente, come identificato in premessa e nella documentazione allegata, B - per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati come da A.T.P. in euro
7.600,00 oltre IVA, limitatamente al solo ripristino dello stato dei luoghi, in favore del sig.
, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni dovuto accessorio di Parte_1
legge, oltre all'integrale rimborso in favore della stessa ricorrente delle spese di CTU già sostenute per un importo ulteriore di euro 1.948,92 (cfr: all.6); C – parimenti, condannare parte convenuta al risarcimento del danno da protratta mancata e/o parziale fruizione dell'appartamento in favore della ricorrente, nella indicata qualità, in ulteriori €. 10.000,00, nonché di ogni altro ulteriore importo per i mesi ancora successivi di mancata o parziale fruizione fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa, secondo il proprio prudente apprezzamento, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni dovuto accessorio di legge;
D – condannare, ad ogni modo,
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di una ulteriore somma da CP_1
determinarsi in via equitativa, quale “danno da ritardo” scaturito dal negligente comportamento risarcitorio della richiamata società e della sua temeraria difesa ex art 96 c.p.c.;
E – condannare parte convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa,
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oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
2. la società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel presente procedimento e va pertanto dichiarata contumace (notifica a mezzo pec del ricorso e del pedissequo decreto avvenuta in data 28-10-2024 per l'udienza di comparizione del 25-2-2025).
3. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di fatto risulta accertato dal consulente tecnico d'ufficio, Ing. , Persona_1
nominato nel procedimento di istruzione preventiva, il fatto storico delle infiltrazioni esistenti nell'immobile di parte attrice e precisamente, quelli riconducibili alla responsabilità del proprietario dell'immobile sovrastante quello di proprietà del ricorrente.
Il consulente, infatti, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, previa visione dello stato dei luoghi ha riscontrato i danni lamentati dall'attore, compiutamente elencati alle pagg.
3 e 4 dell'elaborato peritale depositato in data 26-7-2024 (RG n. 866/2024). Deve evidenziarsi come nella predetta procedura era costitutiva la società CP_1
Quanto alla sussistenza degli stessi al momento della redazione della consulenza, il C.T.U. rilevava come “l impresa esecutrice dei lavori e proprietaria del sottotetto Controparte_2
del piano superiore, mediante personale di fiducia è intervenuta, come riferito anche dal sig.
, per eliminare le cause generatrici dei danni precedentemente indicati. Pt_1
Ad oggi tali cause sono state eliminate ad eccezione di quella che provoca l'infiltrazione sul soffitto del balcone prospiciente Via Dante Alighieri”.
Il consulente ha poi constatato che: “1. Le infiltrazioni che hanno causato danni alle pareti ed ai soffitti dei due bagni sono da attribuirsi ad un cattivo funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche. L'impresa precedentemente al primo CP_1
accesso aveva già provveduto a sistemare la tubazione sub - orizzontale che corre nel massetto dell'ultimo impalcato e che dalla griglia di raccolta a pavimento porta l'acqua alla pluviale. La griglia a pavimento però durante i sopralluoghi era completamente otturata, per cui il sottoscritto ha chiesto all'impresa, tramite il suo CTP, di intervenire immediatamente al fine di evitare ulteriori danni all'abitazione sottostante.
2. Le infiltrazioni che hanno causato danni all'ingesso dell'abitazione e al balcone prospiciente il cortile risalgono a prima della realizzazione delle tamponature del sottotetto e della
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pavimentazione dei balconi. Ad oggi il sottotetto è provvisto di tamponature ed almeno le parti scoperte sono pavimentate.
3. La presenza di ruggine all'interno del vano caldaia è dovuta al fatto che l'acqua piovana attraverso il camino in plastica, inizialmente non protetto, ha raggiunto direttamente la caldaia.
L'impresa è intervenuta prima dell'accesso del sottoscritto installando una scossalina metallica, che evita l'ingresso d'acqua all'interno del camino. Resta però, a parere dello scrivente, installare una rete per evitare l'ingresso di foglie e/o materiale solido all'interno dei singoli camini. La causa dell'infiltrazione è stata risolta ma resta il fatto che poiché le parti elettriche ed elettroniche sono venute a contatto con l'acqua la caldaia non è più in garanzia”.
Tanto chiarito, deve quindi ritenersi accertato che i fenomeni di infiltrazioni ed i conseguenti danni sono riconducibili al sottotetto termico di proprietà della A tale riguardo, CP_1
deve dirsi come il CTU abbia preso espressa posizione sulle osservazioni del CTP di parte convenuta, oggi contumace con cui aveva confermato il prezzo indicato della caldaia in quanto il computo metrico estimativo era stato redatto facendo espresso riferimento al Prezzario della
Regione Campani del 2024 e non ai prezzi di mercato (pag. 7 della citata relazione). Nessuno contestazione invece risulta circa la genesi delle infiltrazioni come riferibili al bene immobile in custodia a parte convenuta.
Del detto evento lesivo deve risponderne indubbiamente la società convenuta, quale proprietaria dell'immobile, circostanza mai contestata nel procedimento di a.t.p. ed espressamente riconosciuta nel verbale di accordo intervenuto tra le parti in data 17.10.2022 poi non adempiuto nella sua totalità (acquisito in atti in data 28-2-2025 unitamente alla procedura di CTP sopra citata).
4. Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, ha chiesto la condanna della società resistente “al risarcimento dei danni quantificati come da A.T.P. in euro 7.600,00 oltre IVA, limitatamente al solo ripristino dello stato dei luoghi”.
Il danno invocato dall'attore, in forza della posizione di custode dei beni sopraindicati, come accertato dal Consulente. anche in punto di nesso causale, va posto a carico della società resistente.
Pertanto, va condannata la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
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euro=7.586,51= oltre iva, ovvero l'importo quantificato dal C.T.U.
Quanto ai danni liquidati, trattandosi di un'obbligazione di valore, l'ammontare del danno dovrebbe essere attualizzato in relazione al tempo intercorso tra la data presuntiva dell'evento, che può essere ricondotta al 08.01.2024 (data della prima diffida) e quella odierna.
Tuttavia, considerato che il C.T.U. ha quantificato il danno in data 26.07.2024 (data di deposito dell'elaborato peritale), ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 27.07.2024, e gli interessi, vanno computati dallo 08.01.2024
(data della prima diffida segnalante le infiltrazioni) per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sugli importi sopraindicati svalutati al 08.01.2024 (data presuntiva dell'evento) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
Infatti, vanno riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata, alla luce delle argomentazioni e dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che hanno ritenuto che per le obbligazioni di valore, in aggiunta alla rivalutazione, debba essere riconosciuto anche il pregiudizio derivante dal ritardo nella messa a disposizione dell'ammontare del danno, pregiudizio che, una volta esclusa la possibilità ammessa in passato di liquidare gli interessi ( cd compensativi) sulla somma già rivalutata, si ritiene di dover riconoscere la corresponsione degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata, di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI, dalla data presuntiva del fatto 06.09.2017 fino a quella di pubblicazione della sentenza.
Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente ed infine dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
L'attore ha altresì chiesto il rimborso della somma di € 1.942,92 corrisposta in favore del
Consulente nominato in sede di a.t.p. a titolo di compenso.
Anche tale voce di danno essendo riconducibile alla responsabilità della resistente ed essendo provato in atti l'esborso, va posta a carico di quest'ultima.
Pertanto, il credito risarcitorio complessivo in capo al ricorrente nei confronti della resistente
è pari ad € 9529,43 (oltre iva sull'importo di € 7.586,51), oltre interessi e rivalutazione così come sopra evidenziati sull'importo dei lavori volti al ripristino ciò mentre sul rimborso delle spese anticipate sono dovuti unicamente gli interessi legali.
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Tuttavia, a tale importo va detratta la somma di € 3.000,00 corrisposta dalla convenuta in data
17.10.2022 in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti a seguito della negoziazione assistita,
(depositato nel procedimento di istruzione preventiva r.g. n. 866/2024 ed acquisito nel presente giudizio).
Difatti, l'odierno ricorrente riceveva dalla la somma di € 3.000,00 a titolo di CP_1
risarcimento danni derivanti dalle infiltrazioni, così come previsto dall'art. 2 lett. c) dell'accordo.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 le parti prevedevano espressamente in caso di mancata esecuzione all'accordo, che le somme corrisposte sarebbero state trattenute a titolo di acconto, fatti salvi tutti i diritti.
La in virtù dell'art. 2, lett. a) avrebbe dovuto ripristinare l'immobile di proprietà CP_1
del ricorrente, mentre tale circostanza non è avvenuta sicché è ben evidente che l'accordo non
è stato eseguito. Non risulta elementi di prova contraria nel presente giudizio a fronte della contumacia del resistente.
Tuttavia, va da sé, che tale acconto va, quindi, detratto dall'importo risarcitorio riconosciuto nel presente procedimento, ovvero € 7.586,51 al netto dell'iva.
Per completezza, occorre poi evidenziare che stante l'interpretazione letterale del richiamato art. 5 che si riferisce unicamente a “somme eventualmente incassate” non può essere sottratta la somma di cui all'art. 2, lett. b) trattandosi di una compensazione tra le parti e non di una somma corrisposta.
In definitiva, quindi, va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro=6.529,43= (€ 9529,43 – 3000,00) oltre iva sull'importo di € 4.586,51
(7.586,51 – 3000) ovvero il costo dei lavori di ripristino stimati dal C.T.U. nonché rivalutazione ed interessi legali come sopra indicato dal pagamento sino all'effettivo soddisfo.
5. Non può, invece, essere riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento danni conseguente alla “mancata e/o parziale fruizione dell'appartamento in danno del ricorrente e del suo nucleo familiare”.
Difatti, il ricorrente non ha minimamente descritto in cosa sarebbe consistito il pregiudizio patito per la mancata e/o parziale fruizione dell'immobile.
E del resto, neppure è stato dedotto che per effetto delle infiltrazioni e/o della muffa alcune
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stanze non siano state in concreto, integralmente e/o parzialmente, utilizzate.
Peraltro, la domanda è infondata anche sotto il profilo del “quantum” non avendo fornito l'attore alcun elemento volto a dimostrare, anche presuntivamente, il valore locatizio parziale dell'immobile che era rimasto inutilizzato.
Come noto, infatti, “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”. Cass. civ. n.
4310/2018
In altri termini, la liquidazione equitativa può essere riconosciuta solamente nel caso in cui per il creditore sia impossibile o difficile provare l'esatto importo del danno, non potendo sostituirsi il Giudice agli oneri assertivi e probatori delle parti.
Nel caso in esame, operare una liquidazione equitativa è del tutto inammissibile non potendo sostituirsi il Tribunale all'onere assertivo incombente sul danneggiato, il quale, come detto, non ha depositato alcun elemento volto a fornire la prova, seppur indiziaria, del danno subito per il ridotto utilizzo dell'immobile.
Infine, va disattesa altresì la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata nei confronti della società resistente non ravvisandosi mala fede o colpa grave nel comportamento della società convenuta, la quale, come emerge dalla C.T.U. ha provveduto ad eliminare quasi totalmente la causa delle infiltrazioni nonché al pagamento di un acconto in esecuzione di un accordo poi non concretizzatosi.
5. Le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 866/2024 e quelle del presente giudizio, ivi comprese le spese liquidate in favore del Consulente nominato, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per la semplicità della controversia, il non integrale accoglimento della domanda nonché il valore prossimo allo scaglione minimo di riferimento (da € 5.201,00 a €
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26.000,00), tenendo conto del decisum e dell'attività svolta (con esclusione dell'istruttoria per il presente giudizio poiché non tenutasi), con attribuzione all'Avvocato AR TE
LI, dichiaratosi antistatario.
P.Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta e, per l'effetto condanna in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro=6.529,43= in favore di Pt_1
, oltre iva, rivalutazione ed interessi come in motivazione;
[...]
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €.145,50= per spese, €.1.700,00= per
[...]
compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avvocato AR TE LI;
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 866/2024 che liquida in
[...]
€.145,50= per spese, € 1.170,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avvocato AR
TE LI;
e) pone a carico di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di c.t.u. relative al CP_1
giudizio R.G. n. 866/2024, così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. AU FE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - sezione IIª civile - nella persona del giudice monocratico, dott.
AU FE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
vertente T R A
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR TE LI presso il cui studio in Napoli alla via Pietro Colletta n. 35 risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Frattaminore alla via De Gasperi CP_1
n. 13, pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore, nelle note sostitutive dell'udienza del 19.12.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva come da rispettivi atti e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.09.2024, deduceva di essere proprietario Parte_1
esclusivo dell'immobile sito in Frattamaggiore (Na) alla via Dante Alighieri n. 22, piano quarto, distinto in catasto al foglio 5 – particella 759 – sub 37 in virtù dell'atto di compravendita del
29.06.2022 (repertorio n. 9124) e che nel suddetto immobile si erano verificati gravi fenomeni infiltrativi provenienti dal bene sovrastante, di proprietà della CP_1
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Il ricorrente asseriva altresì che tali infiltrazioni avevano causato ingenti danni e deterioramenti alle soffitte e alle pareti di alcuni ambienti dell'appartamento nonché erano pregiudizievoli per
“il pieno diritto all'uso e al godimento dell'immobile del ricorrente e del suo nucleo familiare, anche a causa della presenza diffusa di macchie di muffa e di umidità (cd. inquinamento indoor)”.
Non avendo conseguito la risoluzione bonaria della vicenda mediante l'eliminazione delle cause, nonostante le richieste stragiudiziali, il ricorrente deduceva di aver proposto ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c. (R.G. n. 866/2024) chiedendo al Tribunale di Napoli Nord la nomina di un C.T.U. che accertasse la sussistenza delle infiltrazioni, le relative cause, l'entità ed il costo degli interventi da eseguirsi per il ripristino del bene e che tale procedimento si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale da parte del Consulente nominato, il quale, a detta del ricorrente, aveva confermato la sussistenza e la causa dell'evento.
Pertanto, con il presente giudizio, chiedeva al Tribunale di: “A - accertare la responsabilità di in persona del legale rapp.te p.t. per i danni arrecati nell'immobile di parte CP_1
ricorrente, come identificato in premessa e nella documentazione allegata, B - per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati come da A.T.P. in euro
7.600,00 oltre IVA, limitatamente al solo ripristino dello stato dei luoghi, in favore del sig.
, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni dovuto accessorio di Parte_1
legge, oltre all'integrale rimborso in favore della stessa ricorrente delle spese di CTU già sostenute per un importo ulteriore di euro 1.948,92 (cfr: all.6); C – parimenti, condannare parte convenuta al risarcimento del danno da protratta mancata e/o parziale fruizione dell'appartamento in favore della ricorrente, nella indicata qualità, in ulteriori €. 10.000,00, nonché di ogni altro ulteriore importo per i mesi ancora successivi di mancata o parziale fruizione fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, anche in via equitativa, secondo il proprio prudente apprezzamento, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni dovuto accessorio di legge;
D – condannare, ad ogni modo,
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di una ulteriore somma da CP_1
determinarsi in via equitativa, quale “danno da ritardo” scaturito dal negligente comportamento risarcitorio della richiamata società e della sua temeraria difesa ex art 96 c.p.c.;
E – condannare parte convenuta alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa,
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oltre IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
2. la società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel presente procedimento e va pertanto dichiarata contumace (notifica a mezzo pec del ricorso e del pedissequo decreto avvenuta in data 28-10-2024 per l'udienza di comparizione del 25-2-2025).
3. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di fatto risulta accertato dal consulente tecnico d'ufficio, Ing. , Persona_1
nominato nel procedimento di istruzione preventiva, il fatto storico delle infiltrazioni esistenti nell'immobile di parte attrice e precisamente, quelli riconducibili alla responsabilità del proprietario dell'immobile sovrastante quello di proprietà del ricorrente.
Il consulente, infatti, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, previa visione dello stato dei luoghi ha riscontrato i danni lamentati dall'attore, compiutamente elencati alle pagg.
3 e 4 dell'elaborato peritale depositato in data 26-7-2024 (RG n. 866/2024). Deve evidenziarsi come nella predetta procedura era costitutiva la società CP_1
Quanto alla sussistenza degli stessi al momento della redazione della consulenza, il C.T.U. rilevava come “l impresa esecutrice dei lavori e proprietaria del sottotetto Controparte_2
del piano superiore, mediante personale di fiducia è intervenuta, come riferito anche dal sig.
, per eliminare le cause generatrici dei danni precedentemente indicati. Pt_1
Ad oggi tali cause sono state eliminate ad eccezione di quella che provoca l'infiltrazione sul soffitto del balcone prospiciente Via Dante Alighieri”.
Il consulente ha poi constatato che: “1. Le infiltrazioni che hanno causato danni alle pareti ed ai soffitti dei due bagni sono da attribuirsi ad un cattivo funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche. L'impresa precedentemente al primo CP_1
accesso aveva già provveduto a sistemare la tubazione sub - orizzontale che corre nel massetto dell'ultimo impalcato e che dalla griglia di raccolta a pavimento porta l'acqua alla pluviale. La griglia a pavimento però durante i sopralluoghi era completamente otturata, per cui il sottoscritto ha chiesto all'impresa, tramite il suo CTP, di intervenire immediatamente al fine di evitare ulteriori danni all'abitazione sottostante.
2. Le infiltrazioni che hanno causato danni all'ingesso dell'abitazione e al balcone prospiciente il cortile risalgono a prima della realizzazione delle tamponature del sottotetto e della
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pavimentazione dei balconi. Ad oggi il sottotetto è provvisto di tamponature ed almeno le parti scoperte sono pavimentate.
3. La presenza di ruggine all'interno del vano caldaia è dovuta al fatto che l'acqua piovana attraverso il camino in plastica, inizialmente non protetto, ha raggiunto direttamente la caldaia.
L'impresa è intervenuta prima dell'accesso del sottoscritto installando una scossalina metallica, che evita l'ingresso d'acqua all'interno del camino. Resta però, a parere dello scrivente, installare una rete per evitare l'ingresso di foglie e/o materiale solido all'interno dei singoli camini. La causa dell'infiltrazione è stata risolta ma resta il fatto che poiché le parti elettriche ed elettroniche sono venute a contatto con l'acqua la caldaia non è più in garanzia”.
Tanto chiarito, deve quindi ritenersi accertato che i fenomeni di infiltrazioni ed i conseguenti danni sono riconducibili al sottotetto termico di proprietà della A tale riguardo, CP_1
deve dirsi come il CTU abbia preso espressa posizione sulle osservazioni del CTP di parte convenuta, oggi contumace con cui aveva confermato il prezzo indicato della caldaia in quanto il computo metrico estimativo era stato redatto facendo espresso riferimento al Prezzario della
Regione Campani del 2024 e non ai prezzi di mercato (pag. 7 della citata relazione). Nessuno contestazione invece risulta circa la genesi delle infiltrazioni come riferibili al bene immobile in custodia a parte convenuta.
Del detto evento lesivo deve risponderne indubbiamente la società convenuta, quale proprietaria dell'immobile, circostanza mai contestata nel procedimento di a.t.p. ed espressamente riconosciuta nel verbale di accordo intervenuto tra le parti in data 17.10.2022 poi non adempiuto nella sua totalità (acquisito in atti in data 28-2-2025 unitamente alla procedura di CTP sopra citata).
4. Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, ha chiesto la condanna della società resistente “al risarcimento dei danni quantificati come da A.T.P. in euro 7.600,00 oltre IVA, limitatamente al solo ripristino dello stato dei luoghi”.
Il danno invocato dall'attore, in forza della posizione di custode dei beni sopraindicati, come accertato dal Consulente. anche in punto di nesso causale, va posto a carico della società resistente.
Pertanto, va condannata la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
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euro=7.586,51= oltre iva, ovvero l'importo quantificato dal C.T.U.
Quanto ai danni liquidati, trattandosi di un'obbligazione di valore, l'ammontare del danno dovrebbe essere attualizzato in relazione al tempo intercorso tra la data presuntiva dell'evento, che può essere ricondotta al 08.01.2024 (data della prima diffida) e quella odierna.
Tuttavia, considerato che il C.T.U. ha quantificato il danno in data 26.07.2024 (data di deposito dell'elaborato peritale), ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 27.07.2024, e gli interessi, vanno computati dallo 08.01.2024
(data della prima diffida segnalante le infiltrazioni) per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sugli importi sopraindicati svalutati al 08.01.2024 (data presuntiva dell'evento) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
Infatti, vanno riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata, alla luce delle argomentazioni e dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che hanno ritenuto che per le obbligazioni di valore, in aggiunta alla rivalutazione, debba essere riconosciuto anche il pregiudizio derivante dal ritardo nella messa a disposizione dell'ammontare del danno, pregiudizio che, una volta esclusa la possibilità ammessa in passato di liquidare gli interessi ( cd compensativi) sulla somma già rivalutata, si ritiene di dover riconoscere la corresponsione degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata, di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI, dalla data presuntiva del fatto 06.09.2017 fino a quella di pubblicazione della sentenza.
Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente ed infine dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
L'attore ha altresì chiesto il rimborso della somma di € 1.942,92 corrisposta in favore del
Consulente nominato in sede di a.t.p. a titolo di compenso.
Anche tale voce di danno essendo riconducibile alla responsabilità della resistente ed essendo provato in atti l'esborso, va posta a carico di quest'ultima.
Pertanto, il credito risarcitorio complessivo in capo al ricorrente nei confronti della resistente
è pari ad € 9529,43 (oltre iva sull'importo di € 7.586,51), oltre interessi e rivalutazione così come sopra evidenziati sull'importo dei lavori volti al ripristino ciò mentre sul rimborso delle spese anticipate sono dovuti unicamente gli interessi legali.
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Tuttavia, a tale importo va detratta la somma di € 3.000,00 corrisposta dalla convenuta in data
17.10.2022 in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti a seguito della negoziazione assistita,
(depositato nel procedimento di istruzione preventiva r.g. n. 866/2024 ed acquisito nel presente giudizio).
Difatti, l'odierno ricorrente riceveva dalla la somma di € 3.000,00 a titolo di CP_1
risarcimento danni derivanti dalle infiltrazioni, così come previsto dall'art. 2 lett. c) dell'accordo.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 le parti prevedevano espressamente in caso di mancata esecuzione all'accordo, che le somme corrisposte sarebbero state trattenute a titolo di acconto, fatti salvi tutti i diritti.
La in virtù dell'art. 2, lett. a) avrebbe dovuto ripristinare l'immobile di proprietà CP_1
del ricorrente, mentre tale circostanza non è avvenuta sicché è ben evidente che l'accordo non
è stato eseguito. Non risulta elementi di prova contraria nel presente giudizio a fronte della contumacia del resistente.
Tuttavia, va da sé, che tale acconto va, quindi, detratto dall'importo risarcitorio riconosciuto nel presente procedimento, ovvero € 7.586,51 al netto dell'iva.
Per completezza, occorre poi evidenziare che stante l'interpretazione letterale del richiamato art. 5 che si riferisce unicamente a “somme eventualmente incassate” non può essere sottratta la somma di cui all'art. 2, lett. b) trattandosi di una compensazione tra le parti e non di una somma corrisposta.
In definitiva, quindi, va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro=6.529,43= (€ 9529,43 – 3000,00) oltre iva sull'importo di € 4.586,51
(7.586,51 – 3000) ovvero il costo dei lavori di ripristino stimati dal C.T.U. nonché rivalutazione ed interessi legali come sopra indicato dal pagamento sino all'effettivo soddisfo.
5. Non può, invece, essere riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento danni conseguente alla “mancata e/o parziale fruizione dell'appartamento in danno del ricorrente e del suo nucleo familiare”.
Difatti, il ricorrente non ha minimamente descritto in cosa sarebbe consistito il pregiudizio patito per la mancata e/o parziale fruizione dell'immobile.
E del resto, neppure è stato dedotto che per effetto delle infiltrazioni e/o della muffa alcune
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stanze non siano state in concreto, integralmente e/o parzialmente, utilizzate.
Peraltro, la domanda è infondata anche sotto il profilo del “quantum” non avendo fornito l'attore alcun elemento volto a dimostrare, anche presuntivamente, il valore locatizio parziale dell'immobile che era rimasto inutilizzato.
Come noto, infatti, “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”. Cass. civ. n.
4310/2018
In altri termini, la liquidazione equitativa può essere riconosciuta solamente nel caso in cui per il creditore sia impossibile o difficile provare l'esatto importo del danno, non potendo sostituirsi il Giudice agli oneri assertivi e probatori delle parti.
Nel caso in esame, operare una liquidazione equitativa è del tutto inammissibile non potendo sostituirsi il Tribunale all'onere assertivo incombente sul danneggiato, il quale, come detto, non ha depositato alcun elemento volto a fornire la prova, seppur indiziaria, del danno subito per il ridotto utilizzo dell'immobile.
Infine, va disattesa altresì la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata nei confronti della società resistente non ravvisandosi mala fede o colpa grave nel comportamento della società convenuta, la quale, come emerge dalla C.T.U. ha provveduto ad eliminare quasi totalmente la causa delle infiltrazioni nonché al pagamento di un acconto in esecuzione di un accordo poi non concretizzatosi.
5. Le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 866/2024 e quelle del presente giudizio, ivi comprese le spese liquidate in favore del Consulente nominato, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per la semplicità della controversia, il non integrale accoglimento della domanda nonché il valore prossimo allo scaglione minimo di riferimento (da € 5.201,00 a €
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26.000,00), tenendo conto del decisum e dell'attività svolta (con esclusione dell'istruttoria per il presente giudizio poiché non tenutasi), con attribuzione all'Avvocato AR TE
LI, dichiaratosi antistatario.
P.Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta e, per l'effetto condanna in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro=6.529,43= in favore di Pt_1
, oltre iva, rivalutazione ed interessi come in motivazione;
[...]
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €.145,50= per spese, €.1.700,00= per
[...]
compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avvocato AR TE LI;
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese del giudizio di istruzione preventiva R.G. n. 866/2024 che liquida in
[...]
€.145,50= per spese, € 1.170,00= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avvocato AR
TE LI;
e) pone a carico di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di c.t.u. relative al CP_1
giudizio R.G. n. 866/2024, così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. AU FE
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