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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06276202400001247000, notificata il 28 marzo 2025, relativa alla cartella di pagamento n.
06220220007712230000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca per IRPEF e addizionali relative all'anno 2018.
_ La ricorrente deduceva (a) nullità della notifica della cartella presupposta, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto e contestando l'assenza di prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.
c.; (b) la prescrizione della pretesa tributaria, assumendo che – in assenza di valida notifica – alla data del
28 marzo 2025 fosse decorso il termine prescrizionale.
Chiedeva inoltre la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
__ Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione comprovante la ritualità delle notifiche (a) un primo tentativo di notifica della cartella tramite raccomandata A/R spedita il
25 novembre 2022 all'indirizzo di residenza della contribuente in Firenze, Indirizzo_1, non andato a buon fine;
(b) una seconda notifica eseguita tramite messo notificatore, che – constatata la temporanea assenza della destinataria e delle persone abilitate alla ricezione – procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione invio della raccomandata informativa, risultata non ritirata e quindi perfezionata per compiuta giacenza._ La resistente sosteneva che la notifica si fosse perfezionata il 2 febbraio 2024, come risultante dalla relata e dagli avvisi di ricevimento prodotti, e che la relata del messo notificatore – quale atto di pubblico ufficiale – facesse piena prova fino a querela di falso.
Quanto alla prescrizione, AD eccepiva l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti erariali non riconducibili all'art. 2948 c.c.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla notifica della cartella presupposta - dalla documentazione prodotta da AD emerge che il primo tentativo di notifica tramite raccomandata A/R è stato effettuato all'indirizzo di residenza della contribuente;
che a seguito dell'esito negativo, AD ha proceduto tramite messo notificatore, che ha eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rispettando tutte le formalità richieste quali deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione invio della raccomandata informativa, risultata non ritirata.
La relata del messo notificatore, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso circa le attività compiute e la contribuente non ha proposto querela di falso né ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di veridicità dell'atto pubblico per cui la notifica deve pertanto ritenersi validamente perfezionata in data 2 febbraio 2024 da cui ne consegue che l'atto presupposto è divenuto definitivo e non può essere contestato in questa sede. _(ii) Sulla prescrizione della pretesa tributaria - la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, afferma che i crediti erariali derivanti da imposte dirette sono soggetti al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche.
La cartella è stata validamente notificata il 2 febbraio 2024 e la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata il 28 marzo 2025, dunque ben entro il termine decennale per cui non è pertanto maturata alcuna prescrizione.
_(iii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO IPOTE n. 06276202400001247000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06276202400001247000, notificata il 28 marzo 2025, relativa alla cartella di pagamento n.
06220220007712230000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca per IRPEF e addizionali relative all'anno 2018.
_ La ricorrente deduceva (a) nullità della notifica della cartella presupposta, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto e contestando l'assenza di prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.
c.; (b) la prescrizione della pretesa tributaria, assumendo che – in assenza di valida notifica – alla data del
28 marzo 2025 fosse decorso il termine prescrizionale.
Chiedeva inoltre la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
__ Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione comprovante la ritualità delle notifiche (a) un primo tentativo di notifica della cartella tramite raccomandata A/R spedita il
25 novembre 2022 all'indirizzo di residenza della contribuente in Firenze, Indirizzo_1, non andato a buon fine;
(b) una seconda notifica eseguita tramite messo notificatore, che – constatata la temporanea assenza della destinataria e delle persone abilitate alla ricezione – procedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione invio della raccomandata informativa, risultata non ritirata e quindi perfezionata per compiuta giacenza._ La resistente sosteneva che la notifica si fosse perfezionata il 2 febbraio 2024, come risultante dalla relata e dagli avvisi di ricevimento prodotti, e che la relata del messo notificatore – quale atto di pubblico ufficiale – facesse piena prova fino a querela di falso.
Quanto alla prescrizione, AD eccepiva l'applicazione del termine decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti erariali non riconducibili all'art. 2948 c.c.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla notifica della cartella presupposta - dalla documentazione prodotta da AD emerge che il primo tentativo di notifica tramite raccomandata A/R è stato effettuato all'indirizzo di residenza della contribuente;
che a seguito dell'esito negativo, AD ha proceduto tramite messo notificatore, che ha eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rispettando tutte le formalità richieste quali deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione invio della raccomandata informativa, risultata non ritirata.
La relata del messo notificatore, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso circa le attività compiute e la contribuente non ha proposto querela di falso né ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di veridicità dell'atto pubblico per cui la notifica deve pertanto ritenersi validamente perfezionata in data 2 febbraio 2024 da cui ne consegue che l'atto presupposto è divenuto definitivo e non può essere contestato in questa sede. _(ii) Sulla prescrizione della pretesa tributaria - la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, afferma che i crediti erariali derivanti da imposte dirette sono soggetti al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche.
La cartella è stata validamente notificata il 2 febbraio 2024 e la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata il 28 marzo 2025, dunque ben entro il termine decennale per cui non è pertanto maturata alcuna prescrizione.
_(iii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00.