CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5848 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025, vertente
TRA
- ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Buraglia come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Luca Perticone come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4125/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma totale dell'appellata sentenza, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 221 cpc di veridicità della sottoscrizione a firma CP_1 confutata dalla medesima nel proc. Trib. Roma RGNR 22148/12 in virtù di successiva confessione giudiziale resa dall'appellata nel procedimento di primo
r.g. n. 1 grado, condannare l'appellata al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede. Spese del doppio grado di giudizio rifuse da attribuirsi all'appellante. In via istruttoria si chiede ammettersi a prova testimoniale sui seguenti capitoli già richiesti in primo grado: 1) “vero che in data 14/02/18 l'istante ha incaricato l'avv. Maura Proietto del foro di Roma affinchè lo rappresentasse e difendesse nel procedimento penale RG NR 22148/12 scaturito dalle dichiarazioni di agli inquirenti?”; 2) “vero che l'istante si è impegnato CP_1 incondizionatamente ed unilateralmente a pagare all'avv. Maura Proietto gli importi di cui al citato contratto di patrocinio?”; 3) “vero che in esecuzione del citato mandato l'avv. Maura Proietto ha difeso l'attore all'udienza preliminare tenutasi il 13/04/18 innanzi al GUP di Roma dott. Mancinetti?”. Si indica a teste l'avv. Maura Proietto e la sig.ra . Testimone_1
Per l'appellata: “Si chiede pertanto l'integrale rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ex art. 221 e ss cpc
l'attore in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni, voglia dichiarare la veridicità e riferibilità alla signora CP_1
della sottoscrizione del ricorso introduttivo RG 4654/10 Corte di Appello di
[...]
Perugia. Condannare la signora al risarcimento dei danni per le causali CP_1 sopra indicate –integrando le stesse gli estremi della calunnia e/o della diffamazione
–nella misura che sarà precisata in separato giudizio oltre interessi legali e danno derivanti dalla rivalutazione monetaria con pubblicazione ex art 120 cpc presso tre giornali a tiratura nazionale, nonché condanna ex art 96 cpc…. A sostegno della pretesa l'attore rilevava quanto segue: - che la signora aveva promosso CP_1 una causa ex Lege 89/01 innanzi alla Corte di Appello di Perugia;
- che l'attore aveva redatto e depositato il relativo ricorso, e partecipato alle relative udienze della causa in questione, che si concludeva positivamente;
- che in forza delle dichiarazioni di è stato aperto un procedimento penale nei confronti CP_1 dell'attore del presente procedimento presso la Procura di Roma, per falsa sottoscrizione della sottoscrizione a margine del ricorso sopra indicato ex Lege
89/01; in particolare la convenuta aveva reso in data 26.06.2014 ha dichiarato agli
r.g. n. 2 inquirenti di non aver mai dato alcun mandato all'avv. e di non aver mai Parte_1 firmato il ricorso introduttivo citato. - Che quindi è necessario al fine di procedere all'azione per il pagamento del compenso professionale per l'opera prestata
….acclarare, con sentenza dichiarativa, l'autenticità della sottoscrizione rilasciata dalla signora a margine del ricorso ex art. 89/01 rubricato al n. RG CP_1
4656/10. - Che l'emananda sentenza nel procedimento ex art 221 cpc legittimerà la richiesta di risarcimento danni che viene svolta nel presente atto per le calunniose dichiarazioni che la signora ha reso in danno dell'avv. . Si CP_1 Parte_1 costituiva parte convenuta rilevando l'infondatezza della pretesa avversa ed istandone per la reiezione. Non ammessi mezzi istruttori, all'udienza del 18 novembre 2020 lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc” (v. sentenza).
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha rilevato che “la querela di falso è uno strumento processuale che consente di contestare l'autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità, e non la veridicità, come è indicato nel petitum dell'atto di citazione”; pertanto, “l'atto introduttivo del presente procedimento non costituisce una querela di falso ma una mera richiesta di accertamento della veridicità della firma apposta sul ricorso in appello citato nella parte in fatto, e di conseguente risarcimento del danno”.
Nel merito, il Tribunale ha evidenziato che “l'azione di accertamento della veridicità della firma apposta dalla parte convenuta, ammesso che sia processualmente ammissibile nella forma proposta dall'attore, appare superata dal fatto che quest'ultima ha dichiarato non di non avere sottoscritto la procura in questione, ma di non essere a conoscenza dello stesso, allorché, nel verbale del
24.06.2014 reso innanzi alla polizia valutaria, ha dichiarato che la firma in questione avrebbe potuto essere la sua ma di non conoscere l'atto ove era apposta, peraltro dopo aver precisato di non conoscere la Legge Pinto”; pertanto “la prima domanda va rigettata per i motivi sopra indicati, mentre la seconda va rigettata essendo posta in conseguenza logica della prima domanda e comunque non provata né specificata nei suoi elementi costituivi di danno” (v. sentenza impugnata).
r.g. n. 3 L'appellante ha proposto tre motivi di appello: 1) violazione degli artt. 50 quater e 161 c.p.c., poiché la querela di falso va decisa dal collegio;
2) violazione degli artt. 83 e 221 c.p.c. nonché 1362 e segg. c.c. poiché la domanda, come precisato nel gravame, ha per oggetto l'accertamento della falsità delle dichiarazioni che è implicita nella verifica di “genuinità” della firma sul mandato alle liti per il giudizio di equa riparazione;
3) violazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 112, 91 e 92
c.p.c., poiché dalla “confessione” della falsità delle dichiarazioni discende a) la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento, essendo però errata la pronuncia sulle spese a carico dell'istante (che, in base alla soccombenza virtuale, è parte vittoriosa); b) l'illegittimità del rigetto della domanda risarcitoria, oltre tutto in assenza di ammissione della prova orale sul danno emergente.
L'appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
Disattesa l'istanza di riunione con il giudizio n. 3422/21, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti per le memorie conclusive e di replica.
Tanto premesso -dato atto che la comparsa conclusionale dell'appellante risulta inammissibilmente depositata oltre i termini assegnati ex art. 190 c.p.c.- osserva la Corte quanto segue.
1. La decisione “monocratica” consegue alla qualificazione della domanda quale richiesta di accertamento della veridicità della firma che, come tale, non è riconducibile alla querela di falso, agli effetti di cui agli artt. 50 quater e 161 c.p.c..
2. Tale qualificazione, oggetto del secondo motivo di gravame, risulta conforme al contenuto delle conclusioni di primo grado, limitate all'accertamento della “veridicità e riferibilità alla sig.ra della sottoscrizione del ricorso CP_1 introduttivo” per l'equa riparazione (quale giudizio iscritto al n. R.G. 4656/201 Cda
Perugia).
Secondo l'appellante, per contro, la domanda va intesa -come “precisato” in questa sede- quale accertamento della “falsità dell'affermazione di negazione di rilascio della procura alle liti ex art. 83 cpc attraverso l'accertamento dell'autenticità
r.g. n. 4 della firma apposta su detto mandato”.
In disparte l'inammissibilità, in sede di gravame, della “precisazione” della domanda, va considerato che la ricomprensione, in quest'ultima, dell'accertamento circa il contenuto delle dichiarazioni rese dalla innanzi al pubblico ufficiale CP_1 non implica affatto la proposizione della querela di falso;
infatti, “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità
e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Cass. 22903/2017; n. 20214/2019).
Per altro verso, appare inconferente l'affermata necessità della querela di falso
“per accertare la genuinità di un mandato alle liti ex art. 83 cpc” (v. appello), fermo restando che, come evidenziato nella pronuncia impugnata, la convenuta “ha dichiarato non di non avere sottoscritto la procura in questione, ma di non essere a conoscenza dello stesso, allorché, nel verbale del 24.06.2014 reso innanzi alla polizia valutaria, ha dichiarato che la firma in questione avrebbe potuto essere la sua ma di non conoscere l'atto ove era apposta, peraltro dopo aver precisato di non conoscere la Legge Pinto” (v. sentenza impugnata).
3. L'autenticità della firma, dunque, già risulta dal contenuto della dichiarazione recepita nel verbale, nulla aggiungendo l'espressa “conferma” resa nel giudizio;
il giudice, pertanto, non ha affatto dichiarato la (sopravvenuta) cessazione della materia del contendere, regolando le spese secondo il principio di causalità ex art. 91 c.p.c..
Per altro verso, la domanda risarcitoria è stata respinta, “essendo posta in conseguenza logica della prima domanda”; tale domanda, inoltre, non è “provata né specificata nei suoi elementi costituivi di danno” (v. sentenza): generico e tardivo è il richiamo, soltanto in questa sede, al danno all'onore ed all'immagine derivante dalla “apertura del procedimento penale”, mentre è inammissibile (trattandosi di circostanze da provarsi documentalmente, se non anche formulate in via generica e r.g. n. 5 valutativa) la prova orale sul mandato ivi conferito e sugli esborsi (non ancora) sostenuti.
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Va precisato che: a) la richiesta di riunione, a dispetto della risalenza dell'iscrizione e del rinvio di udienza (quale udienza che, in difetto di preventiva e diversa istanza, è stata sostituita ex art. 127 ter cpc), è stata avanzata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni;
b) l'istanza stessa non è stata documentata, risolvendosi nel generico richiamo al contenuto dell'altro giudizio per “il pagamento degli onorari professionali sottesi al giudizio ex lege 89/01”.
Infine, risulta tardivo e generico il riferimento della convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, alla “applicazione dell'art. 96, I co., c.p.c”.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , contro la sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Roma in data, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali ed CP_1 accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6