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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 75/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino Parte_1
118, presso lo studio dell'avv. RAMBONE LUCIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 55 C/O AVV. MARIA CP_1
GIOVANNA ICOLARO 82010 MOIANO, rappresentato e difeso dall'avv. DI
STASIO VALERIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato in data 8.1.24 parte ricorrente dipendente della a CP_2
decorrere dal 01.05.2023, in virtù di passaggio di cantiere come operatore ecologico, inquadrato al livello 4 del ccnl Fise, ha chiesto di:“1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguare l'aumento periodico di anzianità, c.d. “scatto”, nella misura di € 20,92 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi e, conseguentemente, condannare la resistente , cf. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in
Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, all'incremento della anzianità periodica c.d.
“scatto” nella misura di € 17,66 a far data dal 01.07.2023 a tutt'oggi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2. Conseguentemente, previo accertamento del diritto all'incremento dell'anzianità periodica c.d.”scatto” e di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, condannare in via generica la resistente , cf. in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. per la carica domiciliato presso la sede della società sita in Arcugnano (VI) alla via A. Meucci n.46, al pagamento delle differenze retributive per scatto maturato e non goduto dal 01.07.2023 a tutt'oggi, nonchè, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza di tali aumenti sugli istituti sopra dettagliatamente riportati, ovvero, TFR, lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei mensili di 13ma e 14ma, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita la chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di CP_1
condanna generica proposta dal ricorrente e, nel merito, rigettarsi la stessa stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata col rito della trattazione scritta.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna generica sollevata dalla società resistente.
L'art. 278 c.p.c. comma 1 stabilisce che quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta il giudice, su
2 istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Per costante giurisprudenza, gli stessi principi si applicano al caso in cui l'attore proponga una domanda limitata alla sola condanna generica, riservando ad un separato giudizio la richiesta di determinazione della prestazione dovuta.
La Corte di Cassazione ha affermato che la possibilità di una sentenza di condanna generica non deve intendersi contenuta entro i limiti di cui agli artt. 278 c.p.c. e 279
c.p.c., n. 4 (sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), perché nulla osta a che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata fin dall'inizio, o anche a seguito di modificazione della domanda stessa da parte dell'attore, purché con la adesione anche implicita della controparte, all'ottenimento di una pronunzia sull'an, con conseguente rinvio dell'eventuale pronunzia sul quantum ad un diverso e separato giudizio (così Cass. 10 gennaio 1983 n.
153, cui adde tra le altre Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; Cass. 16 ottobre 1998 n. 10256;
Cass. 23 novembre 1995 n. 12103; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15154 del 05/07/2007).
Nulla, dunque, impedisce che, anche nel rito del lavoro, la domanda sia limitata sin dall'inizio (ed eventualmente nel corso del giudizio, se alla modificazione aderisca – anche omettendo di opporvisi – la controparte) all'accertamento dell'an, con conseguente pronunzia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre (ex art. 414 c.p.c.) autonomo giudizio per la liquidazione (cfr. Cass. 20 marzo 1992 n. 3503; Cass., Sez. Un., 22 maggio1985 n.
3106, richiamate da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8576 del 05/05/2004; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7888 del 22/08/1997; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21620 del 16/10/2007;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024).
I suddetti principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza – a Sezioni Unite – n.
29862 del 12/10/2022, la quale evidenzia che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”, ed espressamente supera e sconfessa, in quanto
3 contrastante con tale previsione, con il "diritto vivente" e con quello comunitario, il precedente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17984 del 03/06/2022) richiamato dall'odierna resistente (nel quale, peraltro, l'affermazione del principio secondo cui l'attore non potrebbe chiedere ab origine una condanna generica costituisce un mero obiter dictum).
3.
Venendo al merito, in via generale, si osserva che ai sensi del primo comma dell'
(secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione , deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742).
In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti ().
4 In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell', il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/01/2021, n. 944).
Ciò posto in diritto, il ricorrente è stato assunto dalla resistente in data 1/05/2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per svolgere mansioni di operatore ecologico sul cantiere di San Giorgio del Sannio. L'assunzione è avvenuta per passaggio di cantiere dal precedente appaltatore (circostanza, incontestata).
Il rapporto di lavoro è pacificamente regolato dal CCNL FISE Assoambiente, richiamato dal contratto di assunzione.
Essendo il ricorrente inquadrato nel livello 4A ha diritto ad un incremento pari ad €
20,92 mensili della sua anzianità così come previsto dall'art.28 del ccnl.
In particolare, l'art.28 del ccnl recita:
“1. A decorrere dal 1° luglio 2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:
Livello Importo
1° € 15,24
2° € 17,66
3° € 19,11
4° € 20,92
5° € 21,83
6° € 24,65
7° € 26,04
5 8° € 29,05
Q € 39,17
2. L'importo dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
In considerazione della data di cui al 1° comma del presente articolo, le parti confermano che le prossime scadenze triennali per la corresponsione dell' sono le CP_3
seguenti:
- 1° luglio 2017; 1° luglio 2020; 1° luglio 2023; e così via, con la medesima progressione triennale.
Gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 28 rientrano nella “retribuzione individuale mensile” (art. 27, co. 3), che a propria volta è una componente della
“retribuzione globale mensile” (art. 27, co. 4).
La retribuzione individuale di cui al comma 3 è utile, fra l'altro, ai fini del trattamento per straordinario, festivo, notturno di cui all'art. 20, mentre la retribuzione globale di cui al comma 4 è utile ai fini del trattamento per 13ª mensilità e 14ª mensilità di cui agli artt. 31 e 32.
Ai sensi dell'art. 6, co. 9 del CCNL, infine, “Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
6 Parte ricorrente sostiene che la resistente, alla data del 1.7.2023, non ha provveduto ad adeguare lo scatto di anzianità secondo quanto previsto dalla norma di ccnl di settore.
Al contrario parte resistente sostiene di aver operato il predetto adeguamento essendo l'importo della retribuzione mensile aumentato con decorrenza luglio 2023.
L'assunto di parte resistente non può essere condiviso.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dalle buste paga risulta che il ricorrente all'atto dell'assunzione presso la resistente aveva maturato n. 1 scatto e pertanto avrebbe dovuto maturare il successivo scatto di anzianità alla data del 1.7.2023 (cfr. doc.1) pari ad ulteriori € 20,92 così come previsto dal ccnl di settore all'art. 28.
Invero, ciò che risulta essere aumentato è l'importo della paga base;
invero, osservando le buste paga, il tabellare passa da € 2134,83 a € 2161,46 per effetto degli aumenti previsti dal ccnl di settore, le cui tabelle sono allegate in atti mentre resta invariata la voce attinente agli scatti.
Il mancato adeguamento della retribuzione mensile individuale spettante al ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, con inclusione del secondo scatto di anzianità, ha determinato altresì la corresponsione di somme inferiori al dovuto a titolo di lavoro straordinario, festivo, notturno, 13^ e 14^ mensilità, con conseguenti riflessi sull'importo accantonato a titolo di TFR.
4.
Il ricorso merita dunque accoglimento e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere l'aumento periodico di anzianità pari ad € 20,92 a far data dal
01.07.2023 con condanna della resistente ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità pari a € 20,92 e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di TFR.
5.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore fino a € 1.100 tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, a decorrere dall'1/07/2023, del secondo aumento periodico di anzianità, nella misura di € 20,92 mensili;
2) condanna la ad operare l'adeguamento della retribuzione individuale CP_1 mensile del ricorrente a decorrere dall'1/07/2023, mediante riconoscimento dell'aumento periodico di anzianità di cui al punto 1), e a corrispondergli le correlate differenze retributive anche a titolo di incidenza di tale adeguamento su lavoro straordinario, festivo e notturno e ratei mensili di 13^ e 14^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché ad adeguare di conseguenza l'importo accantonato a titolo di
TFR;
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 321,00 rimb. forf., IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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