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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 20 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8915 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in IA, via Androne n. 39,
[...] presso lo studio dell'avv. Antonio Federico Petino, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in IA, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di IA, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Somalia n. 6, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pannitteri, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di IA, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
25.09.2024, la ricorrente premetteva che in data 20.09.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di
1 pagamento n. 293 2024 90237130 32 000, con la quale si intima il pagamento della somma complessiva di € CP_ 37.366,97, per asseriti crediti contributivi e relativi ad avvisi di addebito asseritamente notificati il
15.01.2013, 22.04.2013, 08.04.2016, 26.10.2016, 03.10.2017, 25.06.2019, 09.12.2019.
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai seguenti sottostanti avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 notificato il 15/01/2013, n. 593 2013 00016310 85 000 notificato il 22/04/2013, n. 593 2016 00006916 33 000 notificato il 08/04/2016, n. 593 2016 00047718 08 000 notificato il 26/10/2016 e n. 593 2017 00036782 29 000 notificato il 03/10/2017. CP_ La ricorrente, eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la pretesa creditoria vantata dall' e la prescrizione quinquennale anche qualora la notifica degli avvisi di addebito fosse avvenuta nelle date indicate CP_ dall' .
Alla luce di quanto sopra chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto opposto e dei sottesi avvisi di addebito, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33 000, n.
593 2016 00047718 08 000, n. 593 2017 00036782 29 000, n. 593 2019 00026941 12 000 e n. 593 2019
00088288 72 000, per intervenuto annullamento, come da provvedimento che allegava. Precisava che l' CP_1 aveva in data 07.01.2025 effettuato degli aggiornamenti sulla posizione della ricorrente, retrodatando la data di cessazione al 31.12.2010, in esecuzione della sentenza n. 5549/2024 del Tribunale di IA (pubbl. il
10/12/2024), che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione della stessa alla gestione commercianti a partire dall'anno 2011. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 e n. 593 2013 00016310
85 000, precisava, quanto al primo, che esso riguardava omessi contributi entro il minimale rate 1 e 2 emissione 2012.01 (relativa agli anni dal 2006 al 2012), parzialmente annullato per i periodi successivi alla cessazione della posizione al 31.12/.2010; quanto al secondo, che esso riguardava omessi contributi entro il minimale rate 2 emissione 2012.01 (relativa agli anni dal 2006 al 2012) e 4 2011, parzialmente annullato per i periodi successivi alla cessazione della posizione al 31.12.2010. Eccepiva la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento opposta;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava il certificato di residenza allegato dalla ricorrente sia perché non rilasciato da un Comune sia perché non storico;
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 essendo gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Contestava, infine, il decorso della prescrizione, essendo stata interrotta dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per tutto quanto concerneva l'operato dell'Ente impositore. Con riferimento all'eccezione di prescrizione precisava che erano stati notificati ai fini interruttivi l'intimazione di pagamento n. 29320179036177381000 in data
12/02/2018; la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data
2 02/10/2018; l'intimazione di pagamento n. 29320199001283444000 in data 18/10/2019 ed infine in data
20/09/2024 la n. 29320249023713032000, oggetto di impugnazione, e che comunque doveva tenersi in considerazione la sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio. CP_ L' in sede di costituzione in giudizio, ha dato atto e documentato l'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33 000, n. 593 2016 00047718 08 000, n. 593 2017
00036782 29 000, e ciò in esecuzione della sentenza n. 5549/2024 del Tribunale di IA, emessa il
10.12.2024, che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a partire dall'anno 2011.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 593 2019 00026941 12 000 e n. 593 2019 00088288 72 000, anch'essi oggetto di sgravio, va rilevato che essi non sono stati oggetto di contestazione in questa sede, per come si evince dall'elenco da sub. a) fino a sub e), del punto 1) del ricorso.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
3 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche gli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 e n. 593 2013 00016310 85 000, e sottesi all'impugnata intimazione di pagamento ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
4 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione – (l'omessa notificazione degli avvisi di addebito) - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
nonché ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla eventuale provata notificazione degli avvisi di addebito, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
5 Sulla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, va rilevato CP_ come dalla documentazione allegata dall' emerge come gli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77
000 e n. 593 2013 00016310 85 000 risultano regolarmente notificati.
Infatti, i predetti avvisi di addebito risultano rispettivamente notificati a mezzo del servizio postale ordinario rispettivamente con raccomandata a/r n. 65011400567-5 in data 15.01.2013, n. 65015073442-4 in data
22.04.2013, per come risulta dai relativi avvisi di ricevimento allegati in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella
6 dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
7 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito il merito della pretesa contributiva non
è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
8 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo il ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (27.07.2023), giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del
9 diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, vanno esaminati gli atti interruttivi prodotti dall' . Controparte_2
Ebbene, risulta documentato – per quanto ancora di rilevanza - che in data 12.02.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90361773 81 000; in data 02.10.2018 è stata notificata la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; in data 18.10.2019,
l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90012834 44 000 ed infine in data 20.09.2024 la n. 293 2024
90237130 32 000, oggetto di impugnazione.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. n. 293 2017 90361773 81 000, notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata n. 61455063985-6 e sulla cui ritualità si richiama quanto già sopra delineato in merito a tale tipologia di notificazione, ha validamente interrotto il termine di prescrizione;
del pari risulta nuovamente interrotto dalla notifica in data 02.10.2018 della comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; mentre all'ulteriore notifica in data 11.10.2019 dell'intimazione di
10 pagamento n. 293 2019 90012834 44 000, non può attribuirsi alcun effetto interruttivo, non avendo l
[...]
fornito prova della sua rituale esecuzione;
la stessa va infatti ritenuta nulla, poiché a Controparte_2 seguito del deposito presso la casa comunale in data 11.10.2019, non risultano allegati gli ulteriori e conseguenziali oneri ai fini della sua regolarità, quale l'affissione e la spedizione della raccomandata informativa del predetto deposito.
Conseguentemente, il termine ordinario di prescrizione decorrente dalla notifica dall'ultimo atto interruttivo
(02.10.2018 - comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73) andava a maturare il 02.10.2023, e con riferimento ad esso assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
11 comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
IA, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 02.10.2023, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata (20.09.2024) prima che il termine di prescrizione fosse nuovamente decorso
(25.03.2025).
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante la reciproca soccombenza dovuta anche a fatti che si sono verificati dopo la notifica dell'atto impugnato e nel corso del giudizio, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
12 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.09.2024 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33
000, n. 593 2016 00047718 08 000 e n. 593 2017 00036782 29 000, per intervenuto sgravio.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
4. Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara dovute le restanti somme reclamate a titolo di contributi previdenziali, perché non prescritte.
5. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in IA, 20.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 20 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8915 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in IA, via Androne n. 39,
[...] presso lo studio dell'avv. Antonio Federico Petino, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in IA, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di IA, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Somalia n. 6, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pannitteri, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di IA, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
25.09.2024, la ricorrente premetteva che in data 20.09.2024 aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di
1 pagamento n. 293 2024 90237130 32 000, con la quale si intima il pagamento della somma complessiva di € CP_ 37.366,97, per asseriti crediti contributivi e relativi ad avvisi di addebito asseritamente notificati il
15.01.2013, 22.04.2013, 08.04.2016, 26.10.2016, 03.10.2017, 25.06.2019, 09.12.2019.
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai seguenti sottostanti avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 notificato il 15/01/2013, n. 593 2013 00016310 85 000 notificato il 22/04/2013, n. 593 2016 00006916 33 000 notificato il 08/04/2016, n. 593 2016 00047718 08 000 notificato il 26/10/2016 e n. 593 2017 00036782 29 000 notificato il 03/10/2017. CP_ La ricorrente, eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la pretesa creditoria vantata dall' e la prescrizione quinquennale anche qualora la notifica degli avvisi di addebito fosse avvenuta nelle date indicate CP_ dall' .
Alla luce di quanto sopra chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto opposto e dei sottesi avvisi di addebito, con vittoria di spese da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33 000, n.
593 2016 00047718 08 000, n. 593 2017 00036782 29 000, n. 593 2019 00026941 12 000 e n. 593 2019
00088288 72 000, per intervenuto annullamento, come da provvedimento che allegava. Precisava che l' CP_1 aveva in data 07.01.2025 effettuato degli aggiornamenti sulla posizione della ricorrente, retrodatando la data di cessazione al 31.12.2010, in esecuzione della sentenza n. 5549/2024 del Tribunale di IA (pubbl. il
10/12/2024), che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione della stessa alla gestione commercianti a partire dall'anno 2011. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 e n. 593 2013 00016310
85 000, precisava, quanto al primo, che esso riguardava omessi contributi entro il minimale rate 1 e 2 emissione 2012.01 (relativa agli anni dal 2006 al 2012), parzialmente annullato per i periodi successivi alla cessazione della posizione al 31.12/.2010; quanto al secondo, che esso riguardava omessi contributi entro il minimale rate 2 emissione 2012.01 (relativa agli anni dal 2006 al 2012) e 4 2011, parzialmente annullato per i periodi successivi alla cessazione della posizione al 31.12.2010. Eccepiva la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento opposta;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava il certificato di residenza allegato dalla ricorrente sia perché non rilasciato da un Comune sia perché non storico;
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 essendo gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Contestava, infine, il decorso della prescrizione, essendo stata interrotta dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per tutto quanto concerneva l'operato dell'Ente impositore. Con riferimento all'eccezione di prescrizione precisava che erano stati notificati ai fini interruttivi l'intimazione di pagamento n. 29320179036177381000 in data
12/02/2018; la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in data
2 02/10/2018; l'intimazione di pagamento n. 29320199001283444000 in data 18/10/2019 ed infine in data
20/09/2024 la n. 29320249023713032000, oggetto di impugnazione, e che comunque doveva tenersi in considerazione la sospensione dei termini a causa della pandemia per Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 20.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio. CP_ L' in sede di costituzione in giudizio, ha dato atto e documentato l'intervenuto sgravio delle somme portate dagli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33 000, n. 593 2016 00047718 08 000, n. 593 2017
00036782 29 000, e ciò in esecuzione della sentenza n. 5549/2024 del Tribunale di IA, emessa il
10.12.2024, che dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a partire dall'anno 2011.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 593 2019 00026941 12 000 e n. 593 2019 00088288 72 000, anch'essi oggetto di sgravio, va rilevato che essi non sono stati oggetto di contestazione in questa sede, per come si evince dall'elenco da sub. a) fino a sub e), del punto 1) del ricorso.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
3 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche gli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77 000 e n. 593 2013 00016310 85 000, e sottesi all'impugnata intimazione di pagamento ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
4 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione – (l'omessa notificazione degli avvisi di addebito) - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
nonché ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla eventuale provata notificazione degli avvisi di addebito, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
5 Sulla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, va rilevato CP_ come dalla documentazione allegata dall' emerge come gli avvisi di addebito n. 593 2012 00062041 77
000 e n. 593 2013 00016310 85 000 risultano regolarmente notificati.
Infatti, i predetti avvisi di addebito risultano rispettivamente notificati a mezzo del servizio postale ordinario rispettivamente con raccomandata a/r n. 65011400567-5 in data 15.01.2013, n. 65015073442-4 in data
22.04.2013, per come risulta dai relativi avvisi di ricevimento allegati in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella
6 dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”.
7 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo e non può avere alcuna valenza recuperatoria.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito il merito della pretesa contributiva non
è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
8 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che assumendo il ricorrente che il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso avendosi riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (27.07.2023), giacché non risulterebbero compiuti atti interruttivi, ha proposto una opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del
9 diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la regolare notificazione degli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, vanno esaminati gli atti interruttivi prodotti dall' . Controparte_2
Ebbene, risulta documentato – per quanto ancora di rilevanza - che in data 12.02.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2017 90361773 81 000; in data 02.10.2018 è stata notificata la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; in data 18.10.2019,
l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90012834 44 000 ed infine in data 20.09.2024 la n. 293 2024
90237130 32 000, oggetto di impugnazione.
Orbene, l'intimazione di pagamento n. n. 293 2017 90361773 81 000, notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata n. 61455063985-6 e sulla cui ritualità si richiama quanto già sopra delineato in merito a tale tipologia di notificazione, ha validamente interrotto il termine di prescrizione;
del pari risulta nuovamente interrotto dalla notifica in data 02.10.2018 della comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73; mentre all'ulteriore notifica in data 11.10.2019 dell'intimazione di
10 pagamento n. 293 2019 90012834 44 000, non può attribuirsi alcun effetto interruttivo, non avendo l
[...]
fornito prova della sua rituale esecuzione;
la stessa va infatti ritenuta nulla, poiché a Controparte_2 seguito del deposito presso la casa comunale in data 11.10.2019, non risultano allegati gli ulteriori e conseguenziali oneri ai fini della sua regolarità, quale l'affissione e la spedizione della raccomandata informativa del predetto deposito.
Conseguentemente, il termine ordinario di prescrizione decorrente dalla notifica dall'ultimo atto interruttivo
(02.10.2018 - comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73) andava a maturare il 02.10.2023, e con riferimento ad esso assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
11 comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
IA, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, che andava a maturare il 02.10.2023, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata (20.09.2024) prima che il termine di prescrizione fosse nuovamente decorso
(25.03.2025).
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse, stante la reciproca soccombenza dovuta anche a fatti che si sono verificati dopo la notifica dell'atto impugnato e nel corso del giudizio, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
12 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.09.2024 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006916 33
000, n. 593 2016 00047718 08 000 e n. 593 2017 00036782 29 000, per intervenuto sgravio.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
4. Rigetta nel resto l'opposizione e dichiara dovute le restanti somme reclamate a titolo di contributi previdenziali, perché non prescritte.
5. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in IA, 20.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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