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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11454/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza dell'13.11.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marina Boccuzzi;
Parte_1
contro in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti
[...] alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Al riguardo va specificato che “la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
… la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 6443/2017).
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante sono tali da non giustificare il riconoscimento del requisito sanitario di cui innanzi.
Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso
– la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia dolendosi della sommaria analisi delle patologie diagnosticate anche in ordine all'incidenza del quadro patologico sulla specifica attività svolta dal ricorrente, della mancata considerazione della certificazione medica prodotta in atti in sostanza riproponendo le osservazioni già rivolte al
CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che il perito ha diffusamente risposto alle osservazioni dell'odierna parte opponente prendendo puntualmente in esame tutte le affezioni prospettate dalla stessa e la capacità lavorativa dell'istante con argomentazioni immuni da contraddizioni.
Al riguardo si può osservare quanto rilevato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni nella precedente fase del giudizio, secondo cui “in merito alla mancata valutazione della cardiopatia ipertensiva ….non vi sono evidenze clinico strumentali di una ipotetica compromissione funzionale dell'apparato cardiovascolare…“; la lamentata problematica osteoarticolare
“non è dimostrata né supportata da alcun accertamento strumentale…. Al riguardo dell'obesità, non corrisponde al vero che non se ne sia tenuto conto: è menzionata nella valutazione diagnostica conclusiva, pur essendo di grado non particolarmente rilevante (Classe II per 35 di BMI).
Analogamente riguardo alla problematica ansiosa, si registra una singola valutazione clinica effettuata in ambiente non specialistico ed in assenza di indici oggettivi di gravità clinica (ricoveri in ambiente psichiatrico, manifestazioni pervasive di panico nel comportamento,………) si può valutare la condizione ansiosa come moderata e conseguentemente come modesto l'impatto sulla capacità di concentrazione e di prestare attività lavorativa”.
Con riferimento, ancora alla Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva associata a OSAS in trattamento con CPAP, è sufficiente evidenziare che il perito ha precisato che “il deficit ventilatorio appare rilevante ma di media entità, può essere controindicata la mansione attualmente svolta di autista per il rischio di episodi di sonnolenza diurne, ma ad avviso del sottoscritto non sono precluse eventuali altre mansioni confacenti alle sue attitudini”.
In ragione di quanto innanzi alle doglianze rivolte della parte opponente il CTU risulta già aver adeguatamente risposto e, peraltro, parte opponente in questa sede non ha addotto ulteriori elementi di fatto ed ulteriori considerazioni di tipo medico-scientifico volte a confutare le argomentazioni del perito.
Riguardo all'asserito peggioramento del quadro patologico, la parte ricorrente si è solo limitata a produrre una documentazione successiva allo svolgimento delle operazioni peritali (e cioè del 23.07.2025) senza spiegare le motivazioni per cui l'aggravamento prospettato (disturbo neurocognitivo in ipersonnia e OSAS dovuto all'utilizzo di CPAP) possa concretamente incidere sulle attività lavorative annoverabili all'interno della propria capacità lavorativa in guisa da ridurre quest'ultima a meno di un terzo.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite per entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza non essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio che liquida nell'importo di Euro 3.350,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11454/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza dell'13.11.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marina Boccuzzi;
Parte_1
contro in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Controparte_2
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti
[...] alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Al riguardo va specificato che “la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
… la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 6443/2017).
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante sono tali da non giustificare il riconoscimento del requisito sanitario di cui innanzi.
Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso
– la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia dolendosi della sommaria analisi delle patologie diagnosticate anche in ordine all'incidenza del quadro patologico sulla specifica attività svolta dal ricorrente, della mancata considerazione della certificazione medica prodotta in atti in sostanza riproponendo le osservazioni già rivolte al
CTU in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che il perito ha diffusamente risposto alle osservazioni dell'odierna parte opponente prendendo puntualmente in esame tutte le affezioni prospettate dalla stessa e la capacità lavorativa dell'istante con argomentazioni immuni da contraddizioni.
Al riguardo si può osservare quanto rilevato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni nella precedente fase del giudizio, secondo cui “in merito alla mancata valutazione della cardiopatia ipertensiva ….non vi sono evidenze clinico strumentali di una ipotetica compromissione funzionale dell'apparato cardiovascolare…“; la lamentata problematica osteoarticolare
“non è dimostrata né supportata da alcun accertamento strumentale…. Al riguardo dell'obesità, non corrisponde al vero che non se ne sia tenuto conto: è menzionata nella valutazione diagnostica conclusiva, pur essendo di grado non particolarmente rilevante (Classe II per 35 di BMI).
Analogamente riguardo alla problematica ansiosa, si registra una singola valutazione clinica effettuata in ambiente non specialistico ed in assenza di indici oggettivi di gravità clinica (ricoveri in ambiente psichiatrico, manifestazioni pervasive di panico nel comportamento,………) si può valutare la condizione ansiosa come moderata e conseguentemente come modesto l'impatto sulla capacità di concentrazione e di prestare attività lavorativa”.
Con riferimento, ancora alla Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva associata a OSAS in trattamento con CPAP, è sufficiente evidenziare che il perito ha precisato che “il deficit ventilatorio appare rilevante ma di media entità, può essere controindicata la mansione attualmente svolta di autista per il rischio di episodi di sonnolenza diurne, ma ad avviso del sottoscritto non sono precluse eventuali altre mansioni confacenti alle sue attitudini”.
In ragione di quanto innanzi alle doglianze rivolte della parte opponente il CTU risulta già aver adeguatamente risposto e, peraltro, parte opponente in questa sede non ha addotto ulteriori elementi di fatto ed ulteriori considerazioni di tipo medico-scientifico volte a confutare le argomentazioni del perito.
Riguardo all'asserito peggioramento del quadro patologico, la parte ricorrente si è solo limitata a produrre una documentazione successiva allo svolgimento delle operazioni peritali (e cioè del 23.07.2025) senza spiegare le motivazioni per cui l'aggravamento prospettato (disturbo neurocognitivo in ipersonnia e OSAS dovuto all'utilizzo di CPAP) possa concretamente incidere sulle attività lavorative annoverabili all'interno della propria capacità lavorativa in guisa da ridurre quest'ultima a meno di un terzo.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite per entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza non essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio che liquida nell'importo di Euro 3.350,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca