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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 6702/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6702/2023, avente ad oggetto: lesione
personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 27.6.2025,
assegnata a sentenza con ordinanza del 9.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa da:
, (CF: rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giancarlo Filippelli (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AO TI (CF: , elettivamente domiciliata in Riviera di C.F._3
Chiaia Napoli, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 20 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio e la dinanzi Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
a questo Tribunale deducendo che in data 16.3.2022, h 20.00, in Cesa (CE) rimaneva coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni fisiche, quale conducente della pagina 2 di 20 moto Piaggio Beverly tg. EB62341, di sua proprietà. Deduceva ancora che il sinistro si verificava per responsabilità del conducente dell'auto Audi TG. DJ921TW, del
[...]
assicurato per la RCA con la , che nel procedere Controparte_2 Controparte_1
in Cesa lungo Via Martiri Atellani, giunto in corrispondenza dell'incrocio con Via
NN SC, senza azionare l'indicatore di direzione, effettuava una svolta a sinistra urtando la moto che era in fase di sorpasso alla stessa Audi, in procinto di svoltare anch'essa sulla detta Via NN SC. Deduceva ancora il Pt_1
che, dopo l'urto con il veicolo Audi, rovinava a terra unitamente alla moto e che, a seguito di tanto, subiva lesioni che ne imponevano il trasporto a mezzo servizio 118
presso il P.O. di Aversa, da cui veniva poi trasferito presso l'Ospedale del Mare in
Napoli, dove gli riscontravano un trauma craniofacciale con frattura scomposta mandibolare e FLC, frattura pluriframmentaria della stiloide radiale polso sx.
Deduceva inoltre che, dopo vari esami e verifiche del suo stato fisico, in data
23.1.2023 veniva dichiarato clinicamente guarito con esiti da valutare in sede medico legale. Deduceva, da ultimo, che la in data 21/4/2023 inviava Controparte_1
offerta di € 76.000,00, trattenuta quale acconto sul maggior avere richiesto con il presente giudizio, pari ad € 66.815,00, quale importo risultante dall'esito degli accertamenti pregiudiziali svolti sull'attore dalla stessa società assicuratrice, ma non corrisposta.
Chiedeva quindi condannarsi i convenuti in solido risarcimento in favore dell'attore della ulteriore somma di € 66.815,00 o a quella diversa somma ritenuta pagina 3 di 20 opportuno liquidare, previa ctu medico legale quantificativa delle lesioni subite.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità ed inammissibilità nonché la congruità, ai fini risarcitori, della somma corrisposta in via stragiudiziale ed incassata dall'attore a titolo di acconto. Nel merito, deduceva che il comportamento colposo dell'attore era stato causa esclusiva del sinistro, essendosi improvvisamente ed imprevedibilmente collocato con la sua moto dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo assicurato.
1. QUESTIONI PRELIMINARI
Preliminarmente va dichiarata la contumacia nel presente giudizio di CP_3
, non costituitosi benché ritualmente citato.
[...]
Procedibilità
la proponibilità della domanda risulta agli atti documentata con le allegate comunicazioni di rito, da cui evidentemente scaturiva l'istruttoria pregiudiziale di cui atto finale si configura l'avvenuto invio dell'offerta trattenuta dall'attore; il tutto, a riprova del contenuto dell'attività correttamente svolta dalla spa convenuta ai fini liquidativi con la collaborazione dell'attore, che rende l'eccezione formulata inficiata ab origine.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla spa convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
pagina 4 di 20 Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e di tutti gli elementi di giudizio, appare immediatamente percepibile il thema decidendum, avuto riguardo sia alla causa petendi che al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di pagina 5 di 20 quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n.
17408/12).
2. AN DEBEATUR
Ciò posto in fatto, dall'esame degli atti istruttori acquisiti in giudizio, non emerge la piena prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Dalla deposizione dell'unico teste escusso, indotto dall'attore, Tes_1
l'elemento che emerge in merito al comportamento tenuto dal conducente del veicolo del convenuto, è quello relativo all'omesso preavviso di svolta a sinistra (cfr.
deposizione “…A un certo punto l'Audi svolta in via SC, senza azionare Tes_1
l'indicatore di direzione”) risultando, per la restante parte, la dichiarazione resa priva di ogni altro elemento decisivo per ritenere che l'attore abbia tenuto un corretto comportamento nella dinamica del sinistro e, quindi, sia esente da colpe.
D'altronde, la dinamica così come narrata in citazione, contiene già l'implicita pagina 6 di 20 affermazione di corresponsabilità nel sinistro da parte del , avendo egli Pt_1
tentato il sorpasso al veicolo Audi condotto dal in prossimità o in CP_2
corrispondenza delle intersezioni, manovra vietata dall'art. 148, 12, Cds. L'omesso preavviso di svolta da parte del conducente del veicolo Audi, circostanza emersa in istruttoria, per contro, integra la violazione dell'art. 154 Cds nella parte in cui dispone che “…i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia,
per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ciò posto, nella ripartizione della quota di responsabilità tra i conducenti per il verificarsi dell'evento dannoso, va detto che, in caso di conflitto tra la manovra di sorpasso, anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione,
per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione,
distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione (Cass. penale n. 21289 del 10.6.2022). In tale solco, va decisamente letto il pagina 7 di 20 disposto della Cass. Ord. n. 30070 del 13/10/2022, in base a cui il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello,
derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.
Nel processo civile, l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale.
Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità del testimone, di prove la cui efficacia è
predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice,
nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio pagina 8 di 20 metodo giuridico che il Giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il Giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del “prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le “regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo del
“prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è
irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri pagina 9 di 20 stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. Nel caso di specie, il già nell'esporre la Pt_1
dinamica del sinistro in citazione, evidenziava la natura trasgressiva della sua condotta di guida, non fornendo poi in istruttoria elementi sufficienti per ritenere tale condotta non decisiva ai fini del verificarsi del sinistro, omettendo di predisporre elementi utili ai fini di quella prova esimente con cui sarebbe stato possibile evitare il ricorso all'applicazione del disposto dell'art. 2054 cc.
In tema di circolazione stradale la norma di cui al comma I dell'art. 2054 c.c.
prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha prodotto un danno a persone o cose, il che significa che è a lui che spetta l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può
liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì
di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da pagina 10 di 20 colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro emergente dalla svolta istruttoria, in virtù della dichiarazione resa dal teste escusso, consegna una diversa responsabilità delle parti coinvolte;
fatto per cui si deve fare applicazione del suddetto secondo comma dell'art. 2054 c.c. in quanto la prova contraria della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti risulta fornita solo in via parziale.
La presunzione di responsabilità, come è noto, può essere superata unicamente dalla duplice prova posta a carico di ciascun conducente, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che si sia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero che l'incidenza causale delle due condotte, sul piano della colpa, sia di diverso peso.
L'esame degli atti, in riscontro alla conforme giurisprudenza sopra richiamata al caso, definisce una preponderante quota di responsabilità a carico del conducente del veicolo Audi, da quantificarsi nel 70%, ponendo a carico dell'attore la residua quota del 30% di responsabilità.
Tenuto conto, dunque, della corresponsabilità così definita nella produzione dell'evento dannoso, all'attore va liquidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c. un risarcimento decurtato in ragione della gravità della colpa a lui ascrivibile nella causazione del sinistro.
pagina 11 di 20 Al riguardo, il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056
del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio (cfr. Cass. n.
2704/2005).
Alla stregua di tali considerazioni, si ritiene che il risarcimento debba essere proporzionalmente ridotto in ragione del grado di colpa di ciascun conducente e della sua efficienza causale, 70% a carico del , 30% a carico del . CP_2 Pt_1
3. Controparte_4
La descrizione del sinistro fatta dal teste, risulta in ogni caso utile per il riscontro del nesso di causalità evento-lesioni documentato dalla certificazione medico-
sanitaria prodotta dall'attrice, che è stata esaminata dal C.T.U. dott. Persona_1
nella relazione agli atti, con motivazione pienamente condivisibile, da cui il
[...]
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata essendo acquisita.
Nelle sue conclusioni, il CTU ha affermato che “Il sig. il Parte_1
pagina 12 di 20 16/03/22, a seguito dell'incidente per cui è causa ebbe a riportare una frattura
bilaterale del ramo mandibolare e una frattura del corpo dell'emimandibola sinistra
trattata mediante riduzione e osteosintesi con tre miniplacche e viti (5%); avulsione
chirurgica dell'elemento dentario 32 (0,5%); frattura composta processo stiloideo
ulna e frattura pluriframmentata dell'epifisi distale del radio sinistro trattata
mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca volare più fili
di HN (5%); frattura composta degli archi costali III, VI, V a destra e VIII e IX
a sinistra (5%); frattura scomposta angolo inferiore scapola a sinistra (2%). Fatte
queste dovute premesse, tenuto conto degli elementi emersi dalla letteratura e alla
luce del dato anamnestico e della documentazione sanitaria in atti è sufficientemente
dimostrato, sulla base della classica criteriologia medicolegale, la sussistenza del
nesso causale tra l'incidente di cui fu vittima e gli esiti riportati dall'istante. Vi è
franca coerenza di modi e tempi cronologici così come evidenti dalla
documentazione allegata al fascicolo di causa… tenuto conto di quanto rilevato
possiamo affermare che il rapporto causale (concordanza e convergenza dei criteri
menzionati) è soddisfatto”, tal che diventa inconfutabile il nesso di causalità
materiale tra gli eventi patologici realizzatisi e la dinamica con cui si è conseguito il danno subito dall'attore e da cui esso è derivato, in connessione causale con il sinistro.
Il Ctu concludeva affermando che “…a carico del residuavano per Pt_1
inabilità temporanea assoluta ventitré giorni, per inabilità temporanea parziale
pagina 13 di 20 sessanta giorni da valutarsi al 75%, per inabilità temporanea parziale sessanta
giorni da valutarsi al 50% ed ulteriori sessanta giorni da valutarsi al 25%.
Concludeva inoltre il CTU quantificando i postumi invalidanti di danno biologico nel
20%, deducendo che il postumo percentualistico deriva dalla valutazione globale dei
vari postumi individuati e non dalla mera somma aritmetica che sarebbe medico-
legalmente scorretto”.
Le conclusioni cui giunge il CTU vanno recepite e condivise da questo giudice,
essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico, anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema
Corte secondo cui “Il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
2/2/2015).
La liquidazione del danno così accertato va operata sulla base dei valori espressi dalla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - edizione pagina 14 di 20 2024 e dei seguenti criteri, con la precisazione che gli importi relativi devono intendersi rivalutati secondo indice ISTAT al 31/12/2023; il danno non patrimoniale va liquidato con il sistema del valore-punto decrescente in ragione dell'aumentare dell'età del danneggiato in maniera da pervenire ad un ristoro comprensivo di tutti i singoli aspetti dell'unica voce di “danno non patrimoniale”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, vanno del tutto condivise l'ammontare delle singole poste di danno elaborate dall'attore, al quale vanno pertanto riconosciute le seguenti somme sulla scorta del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 28 anni:
Percentuale di invalidità permanente 20%, Giorni di invalidità temporanea totale
23, Giorni di invalidità temporanea al 75% 60, Giorni di invalidità temporanea al
50% 60,
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 3.962,12, Personalizzazione danno morale
35,7% (aumento medio) € 1.414,48, Punto danno non patrimoniale € 5.376,60,
Coefficiente di riduzione per età 0,866, Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10,
PROSPETTO di RISARCIMENTO
AN biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,866) € 68.623,92, AN
morale nel valore medio (€ 1.414,48 x 20 x 0,866) € 24.498,74, A) AN
pagina 15 di 20 permanente complessivo (€ 107.531,94 x 0,866): € 93.122,66, Invalidità temporanea totale per 23 giorni: € 1.842,25, Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: €
3.604,41, Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94, B) AN
temporaneo totale: € 7.849,60.
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.972,26 che in ragione della quota di responsabilità posta a suo carico va definitivamente quantificato e liquidato in €
70.680,59, con interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
In ordine, poi, al danno patrimoniale la documentata spesa di € 3.034,95 come accertata dal CTU nella sua relazione, per effetto della operata decurtazione va liquidata definitivamente in € 2,124,47, con interessi dalla data del singolo esborso al soddisfo.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, occorre premettere che, per la sua dimensione eminentemente personale e non oggettivamente misurabile, esso risulta di difficile prova da parte del danneggiato. Ne discende che la relativa valutazione può essere effettuata discrezionalmente dal giudice, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, le quali consentono di riconoscere come esistente un determinato pregiudizio in tutti i casi in cui sia accertata una lesione dell'integrità
psicofisica idonea, per sua natura, a generarlo. Tale strumento probatorio evita che la parte sia costretta, nell'impossibilità di provare direttamente il pregiudizio dell'essere
– ovvero la condizione di afflizione fisica e psicologica determinata dalla lesione –,
ad articolare capitoli di prova particolarmente gravosi, relativi al mutamento dei pagina 16 di 20 propri stati d'animo, dai quali desumere indirettamente il danno patito (Cass. n.
25164/2020).
Ne consegue che il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere dimostrato anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva,
la quale può essere valorizzata d'ufficio qualora la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, mediante un ragionamento logico-deduttivo, possa risalire al fatto ignoto (Cass. n. 1758/2017). Inoltre, nella fase di quantificazione, il giudice di merito può – ove lo ritenga opportuno – fare ricorso al criterio percentuale rispetto al danno non patrimoniale già determinato. La Suprema Corte ha infatti chiarito che costituisce criterio logico-presuntivo attendibile quello fondato sulla proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'intensità della sofferenza soggettiva: tanto più seria è la compromissione della salute, tanto più il giudizio inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore morfologicamente distinta dal pregiudizio dinamico-
relazionale (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, compete al ricorrente anche il ristoro del danno da sofferenza interiore c.d. danno morale ex art. 2059 c.c., in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente patiti — ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” o di “spavento” — come apprezzabili e valutabili sia in sede di CTU, sia in base alle presunzioni, tenuto conto della gravità e della pluralità delle lesioni accertate. Il danno morale è stato, pertanto, liquidato mediante il criterio del c.d.
pagina 17 di 20 “punto appesantito”, applicando la maggiorazione indicata.
La somma totale per il danno non patrimoniale come liquidato deve intendersi rivalutata secondo indice ISTAT al 31/12/2023 e, quindi, andrà ulteriormente rivalutata secondo l'indice FOI dall'1/1/2024 alla data di incasso dell'offerta formulata dalla spa convenuta.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/1/2019, n. 2788).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
rispetto a quelle forfettizzate tabellari, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sent. nn. 23778/2014 e 24471/2014).
Alla luce di tutto quanto esposto, al AR spetta la somma complessiva di pagina 18 di 20 euro 72.680,59, oltre accessori come sopra determinati, che risulta assorbita già
nell'offerta di euro 76.000,00 ad egli corrisposta con comunicazione del 3.4.2023 con assegno datato 6.4.2023 dalla in via pregiudiziale prima della Controparte_1
notifica dell'atto di citazione, ed incassata dall'attore, come dichiarato all'udienza del
3.12.2024, ma non ritenuta satisfattiva, fatto per cui null'altro risulta dovuto in conseguenza del sinistro de quo.
Le spese di lite, per effetto di quanto appena esposto, si ritengono interamente compensate tra le parti. La motivazione di tale decisione risiede nell'analisi del contenuto della comunicazione prodotta dalla spa convenuta, in accompagnatoria all'offerta stragiudiziale, in cui vengono del tutto omessi i criteri attraverso cui veniva determinato in € 76.000,00 il risarcimento dell'importo corrisposto al . In Pt_1
essa, infatti, non si rileva né il criterio di calcolo della somma offerta né se la stessa abbia subito un'eventuale decurtazione in ragione della quota di corresponsabilità
assegnata all'attore nella produzione del sinistro;
elementi, a parere di questo
Giudicante, del tutto necessari onde poter valutare il comportamento pregiudiziale dell'attore ai fini di una sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di CTU, nei soli rapporti interni tra le parti, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute nella quota dei 2/3 per il resto a carico del , ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei Pt_1
confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di e della , così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1. Dichiara il sinistro per cui è causa avvenuto per corresponsabilità delle parti, nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Audi tg. DJ921TW e del 30% dello stesso attore;
2. Dichiara interamente assorbito nell'offerta di euro 76.000,00, avanzata dalla spa convenuta ed incassata dall'attore, il danno patrimoniale e non patrimoniale,
in uno con gli accessori, come quantificato nella parte motiva;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4. Pone nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti per 2/3 e per la restante parte a carico del , le spese di CTU come liquidate da separato Pt_1
decreto, ferma restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 24/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6702/2023, avente ad oggetto: lesione
personale, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 27.6.2025,
assegnata a sentenza con ordinanza del 9.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., promossa da:
, (CF: rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giancarlo Filippelli (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._2
in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AO TI (CF: , elettivamente domiciliata in Riviera di C.F._3
Chiaia Napoli, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 20 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio e la dinanzi Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
a questo Tribunale deducendo che in data 16.3.2022, h 20.00, in Cesa (CE) rimaneva coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni fisiche, quale conducente della pagina 2 di 20 moto Piaggio Beverly tg. EB62341, di sua proprietà. Deduceva ancora che il sinistro si verificava per responsabilità del conducente dell'auto Audi TG. DJ921TW, del
[...]
assicurato per la RCA con la , che nel procedere Controparte_2 Controparte_1
in Cesa lungo Via Martiri Atellani, giunto in corrispondenza dell'incrocio con Via
NN SC, senza azionare l'indicatore di direzione, effettuava una svolta a sinistra urtando la moto che era in fase di sorpasso alla stessa Audi, in procinto di svoltare anch'essa sulla detta Via NN SC. Deduceva ancora il Pt_1
che, dopo l'urto con il veicolo Audi, rovinava a terra unitamente alla moto e che, a seguito di tanto, subiva lesioni che ne imponevano il trasporto a mezzo servizio 118
presso il P.O. di Aversa, da cui veniva poi trasferito presso l'Ospedale del Mare in
Napoli, dove gli riscontravano un trauma craniofacciale con frattura scomposta mandibolare e FLC, frattura pluriframmentaria della stiloide radiale polso sx.
Deduceva inoltre che, dopo vari esami e verifiche del suo stato fisico, in data
23.1.2023 veniva dichiarato clinicamente guarito con esiti da valutare in sede medico legale. Deduceva, da ultimo, che la in data 21/4/2023 inviava Controparte_1
offerta di € 76.000,00, trattenuta quale acconto sul maggior avere richiesto con il presente giudizio, pari ad € 66.815,00, quale importo risultante dall'esito degli accertamenti pregiudiziali svolti sull'attore dalla stessa società assicuratrice, ma non corrisposta.
Chiedeva quindi condannarsi i convenuti in solido risarcimento in favore dell'attore della ulteriore somma di € 66.815,00 o a quella diversa somma ritenuta pagina 3 di 20 opportuno liquidare, previa ctu medico legale quantificativa delle lesioni subite.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità ed inammissibilità nonché la congruità, ai fini risarcitori, della somma corrisposta in via stragiudiziale ed incassata dall'attore a titolo di acconto. Nel merito, deduceva che il comportamento colposo dell'attore era stato causa esclusiva del sinistro, essendosi improvvisamente ed imprevedibilmente collocato con la sua moto dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo assicurato.
1. QUESTIONI PRELIMINARI
Preliminarmente va dichiarata la contumacia nel presente giudizio di CP_3
, non costituitosi benché ritualmente citato.
[...]
Procedibilità
la proponibilità della domanda risulta agli atti documentata con le allegate comunicazioni di rito, da cui evidentemente scaturiva l'istruttoria pregiudiziale di cui atto finale si configura l'avvenuto invio dell'offerta trattenuta dall'attore; il tutto, a riprova del contenuto dell'attività correttamente svolta dalla spa convenuta ai fini liquidativi con la collaborazione dell'attore, che rende l'eccezione formulata inficiata ab origine.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla spa convenuta, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
pagina 4 di 20 Infatti, dal riscontro del contenuto dell'atto introduttivo e di tutti gli elementi di giudizio, appare immediatamente percepibile il thema decidendum, avuto riguardo sia alla causa petendi che al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto,
anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un lato, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di pagina 5 di 20 quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n.
17408/12).
2. AN DEBEATUR
Ciò posto in fatto, dall'esame degli atti istruttori acquisiti in giudizio, non emerge la piena prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Dalla deposizione dell'unico teste escusso, indotto dall'attore, Tes_1
l'elemento che emerge in merito al comportamento tenuto dal conducente del veicolo del convenuto, è quello relativo all'omesso preavviso di svolta a sinistra (cfr.
deposizione “…A un certo punto l'Audi svolta in via SC, senza azionare Tes_1
l'indicatore di direzione”) risultando, per la restante parte, la dichiarazione resa priva di ogni altro elemento decisivo per ritenere che l'attore abbia tenuto un corretto comportamento nella dinamica del sinistro e, quindi, sia esente da colpe.
D'altronde, la dinamica così come narrata in citazione, contiene già l'implicita pagina 6 di 20 affermazione di corresponsabilità nel sinistro da parte del , avendo egli Pt_1
tentato il sorpasso al veicolo Audi condotto dal in prossimità o in CP_2
corrispondenza delle intersezioni, manovra vietata dall'art. 148, 12, Cds. L'omesso preavviso di svolta da parte del conducente del veicolo Audi, circostanza emersa in istruttoria, per contro, integra la violazione dell'art. 154 Cds nella parte in cui dispone che “…i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia,
per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Ciò posto, nella ripartizione della quota di responsabilità tra i conducenti per il verificarsi dell'evento dannoso, va detto che, in caso di conflitto tra la manovra di sorpasso, anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione,
per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione,
distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione (Cass. penale n. 21289 del 10.6.2022). In tale solco, va decisamente letto il pagina 7 di 20 disposto della Cass. Ord. n. 30070 del 13/10/2022, in base a cui il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello,
derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.
Nel processo civile, l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale.
Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità del testimone, di prove la cui efficacia è
predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice,
nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio pagina 8 di 20 metodo giuridico che il Giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il Giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del “prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le “regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo del
“prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è
irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di giudizi vertenti su sinistri pagina 9 di 20 stradali, l'attore, oltre all'onere di provare il comportamento di guida trasgressivo delle norme che regolano la circolazione stradale messo in atto dal conducente del veicolo antagonista, ha anche quello di provare la conformità alle stesse norme del suo comportamento di guida. Nel caso di specie, il già nell'esporre la Pt_1
dinamica del sinistro in citazione, evidenziava la natura trasgressiva della sua condotta di guida, non fornendo poi in istruttoria elementi sufficienti per ritenere tale condotta non decisiva ai fini del verificarsi del sinistro, omettendo di predisporre elementi utili ai fini di quella prova esimente con cui sarebbe stato possibile evitare il ricorso all'applicazione del disposto dell'art. 2054 cc.
In tema di circolazione stradale la norma di cui al comma I dell'art. 2054 c.c.
prevede una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che ha prodotto un danno a persone o cose, il che significa che è a lui che spetta l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'evento dannoso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può
liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì
di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da pagina 10 di 20 colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, la ricostruzione della dinamica del sinistro emergente dalla svolta istruttoria, in virtù della dichiarazione resa dal teste escusso, consegna una diversa responsabilità delle parti coinvolte;
fatto per cui si deve fare applicazione del suddetto secondo comma dell'art. 2054 c.c. in quanto la prova contraria della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti risulta fornita solo in via parziale.
La presunzione di responsabilità, come è noto, può essere superata unicamente dalla duplice prova posta a carico di ciascun conducente, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che si sia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero che l'incidenza causale delle due condotte, sul piano della colpa, sia di diverso peso.
L'esame degli atti, in riscontro alla conforme giurisprudenza sopra richiamata al caso, definisce una preponderante quota di responsabilità a carico del conducente del veicolo Audi, da quantificarsi nel 70%, ponendo a carico dell'attore la residua quota del 30% di responsabilità.
Tenuto conto, dunque, della corresponsabilità così definita nella produzione dell'evento dannoso, all'attore va liquidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c. un risarcimento decurtato in ragione della gravità della colpa a lui ascrivibile nella causazione del sinistro.
pagina 11 di 20 Al riguardo, il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056
del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio (cfr. Cass. n.
2704/2005).
Alla stregua di tali considerazioni, si ritiene che il risarcimento debba essere proporzionalmente ridotto in ragione del grado di colpa di ciascun conducente e della sua efficienza causale, 70% a carico del , 30% a carico del . CP_2 Pt_1
3. Controparte_4
La descrizione del sinistro fatta dal teste, risulta in ogni caso utile per il riscontro del nesso di causalità evento-lesioni documentato dalla certificazione medico-
sanitaria prodotta dall'attrice, che è stata esaminata dal C.T.U. dott. Persona_1
nella relazione agli atti, con motivazione pienamente condivisibile, da cui il
[...]
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata essendo acquisita.
Nelle sue conclusioni, il CTU ha affermato che “Il sig. il Parte_1
pagina 12 di 20 16/03/22, a seguito dell'incidente per cui è causa ebbe a riportare una frattura
bilaterale del ramo mandibolare e una frattura del corpo dell'emimandibola sinistra
trattata mediante riduzione e osteosintesi con tre miniplacche e viti (5%); avulsione
chirurgica dell'elemento dentario 32 (0,5%); frattura composta processo stiloideo
ulna e frattura pluriframmentata dell'epifisi distale del radio sinistro trattata
mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca volare più fili
di HN (5%); frattura composta degli archi costali III, VI, V a destra e VIII e IX
a sinistra (5%); frattura scomposta angolo inferiore scapola a sinistra (2%). Fatte
queste dovute premesse, tenuto conto degli elementi emersi dalla letteratura e alla
luce del dato anamnestico e della documentazione sanitaria in atti è sufficientemente
dimostrato, sulla base della classica criteriologia medicolegale, la sussistenza del
nesso causale tra l'incidente di cui fu vittima e gli esiti riportati dall'istante. Vi è
franca coerenza di modi e tempi cronologici così come evidenti dalla
documentazione allegata al fascicolo di causa… tenuto conto di quanto rilevato
possiamo affermare che il rapporto causale (concordanza e convergenza dei criteri
menzionati) è soddisfatto”, tal che diventa inconfutabile il nesso di causalità
materiale tra gli eventi patologici realizzatisi e la dinamica con cui si è conseguito il danno subito dall'attore e da cui esso è derivato, in connessione causale con il sinistro.
Il Ctu concludeva affermando che “…a carico del residuavano per Pt_1
inabilità temporanea assoluta ventitré giorni, per inabilità temporanea parziale
pagina 13 di 20 sessanta giorni da valutarsi al 75%, per inabilità temporanea parziale sessanta
giorni da valutarsi al 50% ed ulteriori sessanta giorni da valutarsi al 25%.
Concludeva inoltre il CTU quantificando i postumi invalidanti di danno biologico nel
20%, deducendo che il postumo percentualistico deriva dalla valutazione globale dei
vari postumi individuati e non dalla mera somma aritmetica che sarebbe medico-
legalmente scorretto”.
Le conclusioni cui giunge il CTU vanno recepite e condivise da questo giudice,
essendo state congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico, anche alla stregua del principio di diritto più volte sancito dalla Suprema
Corte secondo cui “Il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
2/2/2015).
La liquidazione del danno così accertato va operata sulla base dei valori espressi dalla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - edizione pagina 14 di 20 2024 e dei seguenti criteri, con la precisazione che gli importi relativi devono intendersi rivalutati secondo indice ISTAT al 31/12/2023; il danno non patrimoniale va liquidato con il sistema del valore-punto decrescente in ragione dell'aumentare dell'età del danneggiato in maniera da pervenire ad un ristoro comprensivo di tutti i singoli aspetti dell'unica voce di “danno non patrimoniale”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, vanno del tutto condivise l'ammontare delle singole poste di danno elaborate dall'attore, al quale vanno pertanto riconosciute le seguenti somme sulla scorta del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 28 anni:
Percentuale di invalidità permanente 20%, Giorni di invalidità temporanea totale
23, Giorni di invalidità temporanea al 75% 60, Giorni di invalidità temporanea al
50% 60,
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 3.962,12, Personalizzazione danno morale
35,7% (aumento medio) € 1.414,48, Punto danno non patrimoniale € 5.376,60,
Coefficiente di riduzione per età 0,866, Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10,
PROSPETTO di RISARCIMENTO
AN biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,866) € 68.623,92, AN
morale nel valore medio (€ 1.414,48 x 20 x 0,866) € 24.498,74, A) AN
pagina 15 di 20 permanente complessivo (€ 107.531,94 x 0,866): € 93.122,66, Invalidità temporanea totale per 23 giorni: € 1.842,25, Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: €
3.604,41, Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94, B) AN
temporaneo totale: € 7.849,60.
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 100.972,26 che in ragione della quota di responsabilità posta a suo carico va definitivamente quantificato e liquidato in €
70.680,59, con interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
In ordine, poi, al danno patrimoniale la documentata spesa di € 3.034,95 come accertata dal CTU nella sua relazione, per effetto della operata decurtazione va liquidata definitivamente in € 2,124,47, con interessi dalla data del singolo esborso al soddisfo.
Circa il danno da sofferenza soggettiva interiore, occorre premettere che, per la sua dimensione eminentemente personale e non oggettivamente misurabile, esso risulta di difficile prova da parte del danneggiato. Ne discende che la relativa valutazione può essere effettuata discrezionalmente dal giudice, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, le quali consentono di riconoscere come esistente un determinato pregiudizio in tutti i casi in cui sia accertata una lesione dell'integrità
psicofisica idonea, per sua natura, a generarlo. Tale strumento probatorio evita che la parte sia costretta, nell'impossibilità di provare direttamente il pregiudizio dell'essere
– ovvero la condizione di afflizione fisica e psicologica determinata dalla lesione –,
ad articolare capitoli di prova particolarmente gravosi, relativi al mutamento dei pagina 16 di 20 propri stati d'animo, dai quali desumere indirettamente il danno patito (Cass. n.
25164/2020).
Ne consegue che il danno morale non richiede un rigoroso onere di allegazione e di prova, potendo essere dimostrato anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva,
la quale può essere valorizzata d'ufficio qualora la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, mediante un ragionamento logico-deduttivo, possa risalire al fatto ignoto (Cass. n. 1758/2017). Inoltre, nella fase di quantificazione, il giudice di merito può – ove lo ritenga opportuno – fare ricorso al criterio percentuale rispetto al danno non patrimoniale già determinato. La Suprema Corte ha infatti chiarito che costituisce criterio logico-presuntivo attendibile quello fondato sulla proporzionalità diretta tra la gravità della lesione e l'intensità della sofferenza soggettiva: tanto più seria è la compromissione della salute, tanto più il giudizio inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore morfologicamente distinta dal pregiudizio dinamico-
relazionale (Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, compete al ricorrente anche il ristoro del danno da sofferenza interiore c.d. danno morale ex art. 2059 c.c., in relazione alle sofferenze e ai disagi complessivamente patiti — ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” o di “spavento” — come apprezzabili e valutabili sia in sede di CTU, sia in base alle presunzioni, tenuto conto della gravità e della pluralità delle lesioni accertate. Il danno morale è stato, pertanto, liquidato mediante il criterio del c.d.
pagina 17 di 20 “punto appesantito”, applicando la maggiorazione indicata.
La somma totale per il danno non patrimoniale come liquidato deve intendersi rivalutata secondo indice ISTAT al 31/12/2023 e, quindi, andrà ulteriormente rivalutata secondo l'indice FOI dall'1/1/2024 alla data di incasso dell'offerta formulata dalla spa convenuta.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/1/2019, n. 2788).
Di conseguenza, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali,
rispetto a quelle forfettizzate tabellari, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (sul punto anche Cass. sent. nn. 23778/2014 e 24471/2014).
Alla luce di tutto quanto esposto, al AR spetta la somma complessiva di pagina 18 di 20 euro 72.680,59, oltre accessori come sopra determinati, che risulta assorbita già
nell'offerta di euro 76.000,00 ad egli corrisposta con comunicazione del 3.4.2023 con assegno datato 6.4.2023 dalla in via pregiudiziale prima della Controparte_1
notifica dell'atto di citazione, ed incassata dall'attore, come dichiarato all'udienza del
3.12.2024, ma non ritenuta satisfattiva, fatto per cui null'altro risulta dovuto in conseguenza del sinistro de quo.
Le spese di lite, per effetto di quanto appena esposto, si ritengono interamente compensate tra le parti. La motivazione di tale decisione risiede nell'analisi del contenuto della comunicazione prodotta dalla spa convenuta, in accompagnatoria all'offerta stragiudiziale, in cui vengono del tutto omessi i criteri attraverso cui veniva determinato in € 76.000,00 il risarcimento dell'importo corrisposto al . In Pt_1
essa, infatti, non si rileva né il criterio di calcolo della somma offerta né se la stessa abbia subito un'eventuale decurtazione in ragione della quota di corresponsabilità
assegnata all'attore nella produzione del sinistro;
elementi, a parere di questo
Giudicante, del tutto necessari onde poter valutare il comportamento pregiudiziale dell'attore ai fini di una sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Quanto, infine, alle spese di CTU, nei soli rapporti interni tra le parti, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute nella quota dei 2/3 per il resto a carico del , ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei Pt_1
confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di e della , così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1. Dichiara il sinistro per cui è causa avvenuto per corresponsabilità delle parti, nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo Audi tg. DJ921TW e del 30% dello stesso attore;
2. Dichiara interamente assorbito nell'offerta di euro 76.000,00, avanzata dalla spa convenuta ed incassata dall'attore, il danno patrimoniale e non patrimoniale,
in uno con gli accessori, come quantificato nella parte motiva;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4. Pone nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti per 2/3 e per la restante parte a carico del , le spese di CTU come liquidate da separato Pt_1
decreto, ferma restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 24/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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