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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 376/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. AR RT ON Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. OV NN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 376/2025 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 Persona_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
elettivamente Parte_8 Parte_9
domiciliati in VIA CINCINNATO 9/16 ROMA presso lo studio dell'Avv.
ER OS che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA,
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore generale c/o Corte d'appello di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti, così provvedere:
- In via principale e nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
627/2025, pubblicata in data 07.03.2025, dal Tribunale Civile di Genova, dott. Bucarelli, a conclusione del procedimento n. 4017/2024 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. , per tutti i motivi Controparte_3
indicati nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al
[...]
in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge.”
- In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio a favore degli odierni appellanti oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
2 come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dello sporto appello incidentale, dichiarare inammissibile ogni domanda attorea;
in ogni caso, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello e comunque confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano e allegavano di essere discendenti di Controparte_3
, nato in data [...] a [...] ed emigrato in Perù.
[...]
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il
[...]
, il quale preliminarmente eccepiva la carenza di interesse ad CP_1
agire per mancata attivazione preventiva della procedura amministrativa.
Nel merito, sosteneva che il primo discendente del capostipite (sig.
aveva perso la cittadinanza italiana, con Controparte_4
conseguente interruzione della trasmissione iure sanguinis in favore degli odierni appellanti, ex artt. 11 CC 1865 e 8 l. n. 555/1912, per effetto dell'assunzione di incarichi militari e giudiziari in uno Stato estero. Invero, la circostanza risultava dagli atti e dai documenti ex adverso prodotti oltre che da fonti documentali reperite sulla rete internet, di cui il CP_5
3
[...] offriva la produzione o, per peso del documento, il link per il suo reperimento.
Rispetto a tale eccezione, parte ricorrente sosteneva che affinché possa operare la causa di estinzione/perdita dello status di cittadino il CP_1
avrebbe dovuto produrre l'intimazione formale del Governo italiano ad abbandonare l'incarico, elemento imprescindibile ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 555/1912, evidenziando sul punto che l'unica certezza dello status di militare fosse riconducibile al 1917 (data di matrimonio) e che la documentazione offerta dal Ministero fosse priva dei requisiti di validità, autenticità e certezza.
1.3. Con sentenza n. 627/2025, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso.
Il Tribunale, in primo luogo, riconosceva l'interesse ad agire dei ricorrenti evidenziando che “non può non rilevarsi che l'interesse, nel caso specifico, sussiste in virtù delle specifiche contestazioni mosse da parte resistente e relative alla sussistenza di una causa estintiva della cittadinanza in capo al figlio del capostipite, per aver ricoperto importanti incarichi militari”.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava nel merito la domanda dei ricorrenti rilevando che il primo discendente del capostipite (sig. CP_4
) aveva perso la cittadinanza italiana per essere stato non solo
[...]
militare ma anche magistrato militare in Perù.
In particolare, non riteneva condivisibile quanto affermato da parte ricorrente in relazione alla necessarietà della notifica di una intimazione governativa a cessare il servizio militare, rilevando che “In considerazione, pertanto del grado di Ufficiale dell'Esercito (Capitano di Fanteria nel
1916) oltre che dell'età anagrafica alla data di entrata in vigore della normativa (meno restrittiva) del 1912, fosse Controparte_4
4 già, da anni, un militare (ufficiale) di carriera peruviano e che in virtù di ciò abbia con perduto la cittadinanza natia, per effetto della disposizione di cui all'art.11, c. 3 CC 1865”.
2.1. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti per
“VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART 116 C.P.C. –
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE - CARENZA DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE”.
In particolare, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e, dunque, dell'interruzione della Controparte_4
linea di trasmissione iure sanguinis in favore degli odierni appellanti, fondando il suo prudente apprezzamento su fonti documentali prodotte
Ministero e formalmente contestate dai ricorrenti perché prive dei requisiti minimi di validità, autenticità e certezza probatoria.
Invero, tali documenti, oltre a non presentare i requisiti formali richiesti per la validità dei documenti stranieri (apostilla e traduzione asseverata), non sono stati sottoposti ad alcuna verifica critica circa la loro attendibilità, né in ordine alla fonte di provenienza, né sotto il profilo della loro riconducibilità ad autorità ufficiali.
Inoltre, gli appellanti lamentano il fatto che i suddetti documenti non darebbero sufficiente prova: a) della qualità (anche) di Giudice militare del sig. b) dell'anteriorità dell'assunzione di Controparte_4
cariche militari alla l. n. 555/1912.
2.2. Avverso la sentenza ha proposto appello incidentale il
[...]
. CP_1
5 In particolare, il impugna la sentenza nella parte in cui ha CP_1
ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti sulla base delle specifiche contestazioni mosse da parte in resistente in primo grado, relative alla sussistenza di una causa estintiva della cittadinanza in capo al figlio del capostipite, ovvero l'aver ricoperto importanti incarichi militari.
Invero, non può ritenersi che l'azione giudiziaria sia ammissibile quando l'interesse ad agire, pur originariamente carente, sia sopravvenuto in corso di giudizio, dal momento che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve preesistere all'adizione delle vie giurisdizionali.
Nel caso di specie - come già sostenuto in primo grado – l'interesse ad agire non sussisterebbe in quanto, trattandosi di ordinaria azione di accertamento della cittadinanza italiana per trasmissione iure sanguinis per via paterna o maschile, non v'è alcun impedimento al suo riconoscimento in via amministrativa, né controparte ha allegato o comprovato la situazione di obiettiva ed insuperabile incertezza del diritto che consente l'immediata adizione delle vie giurisdizionali per il suo accertamento.
Rispetto all'appello avversario, dopo averne evidenziato l'inammissibilità ex art. 342 cpc per mancanza di specificità, il evidenzia, in primo CP_1
luogo, che la natura della documentazione o la mancata traduzione di alcuni di esse non hanno rilevanza rispetto alla circostanza che attestano, ovvero la qualità di militare del sig. , Controparte_4
circostanza peraltro già attestata da documenti prodotti dagli stessi richiedenti.
In secondo luogo, evidenzia che dalla documentazione sarebbe obiettivamente incontrovertibile il fatto che sig. CP_4
6 era militare già nel 1909 con la conseguenza che l'ascendente CP_4
avrebbe perso la cittadinanza ai sensi del c.c. del 1865.
Il , inoltre, evidenzia che anche sulla scorta della disciplina CP_1
successiva l'effetto di perdita della cittadinanza dovrebbe considerarsi compiuto. Difatti, “la disposizione di cui all'art. 8 l. n. 555/1912 va contestualizzata;
e va interpretata nel senso che la condizione per cui
l'efficacia della perdita della cittadinanza presuppone inottemperanza alla diffida governativa può trovare applicazione solo per quegli italiani che erano noti all'anagrafe quali italiani;
non anche ai cittadini stranieri aventi titolo a cittadinanza italiana iure sanguinis ignoti allo Stato italiano”.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Si procede innanzitutto all'esame dell'appello incidentale del
, le cui censure rivestono carattere preliminare. Controparte_1
L'appello incidentale è infondato.
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti anche se per motivi diversi da quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Difatti, l'interesse ad agire dei richiedenti sussiste in ragione del c.d. principio del doppio binario, riconosciuto dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 28873/08, ovvero il principio che ha affermato la possibilità di richiedere l'accertamento dello status di cittadino alternativamente sia per via amministrativa che per via giudiziale.
7 La suddetta pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui non era stato precedentemente avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa
Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
8 In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia cassato la sentenza rinviando la decisione alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide.
I suesposti principi si ritengono applicabili anche al caso di specie dal momento che – come affermato nella stessa pronuncia –l'accertamento dello stato di apolide corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.2. Il Tribunale, dunque, può in ogni caso essere adito, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
Il fatto che l'interessato abbia o non abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in
9 via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero,
l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.3. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
4.1. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre adesso esaminare l'appello principale relativo al merito della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
L'appello è infondato.
10 È circostanza non contestata che l'ascendente ha ricoperto incarichi militari. Ciò che si contesta è l'applicazione al caso di specie della normativa di cui all'art.11, c. 3 CC 1865, che prevedeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”, in luogo della normativa (più restrittiva) di cui all'art. 8 della l. n. 555/1912, il quale condizionava invece la perdita della cittadinanza all'intimazione da parte del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
Per l'applicazione dell'una o dell'altra normativa dovrà farsi riferimento al momento in cui l'ascendente ha cominciato a svolgere il servizio militare, se prima o dopo l'entrata in vigore della normativa (più restrittiva) di cui all'artt. 8 della l. n. 555/1912.
Il relativo onere della prova spetta al , in quanto “la cittadinanza CP_1
per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere della prova attraverso la produzione del documento denominato “Promozione del militare
[...]
”, da cui risulterebbe che nel 1916 CP_4 Controparte_4
11 abbia ricevuto un encomio ufficiale per le sue azioni nell'attacco al
Comando di Polizia il 29 maggio 1909 come Capitano di . Pt_10
Sulla base di tale documento, oltre che dall'età anagrafica, il Giudice di prime cure ha dedotto l'appartenenza all'esercito peruviano dell'ascendente in data anteriore al 1912.
La decisione del Giudice di primo grado deve essere condivisa.
In primo luogo, c'è da considerare l'età anagrafica dell'ascendente:
[...]
risulta nato nel 08.09.1871 e, dunque, nel 1912 (anno di CP_4
entrata in vigore della L.n. 555/1912) aveva già 41 anni. La circostanza che l'ascendente si sia arruolato a quell'età appare già di per sé inverosimile.
Inoltre, dal documento allegato si ricava innanzitutto che Controparte_4
fosse già “capitàn de infanterìa” alla data dell'encomio (1916),
[...]
ricopriva dunque un ruolo di comando appena quattro anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 555/1912, circostanza che lascia di per sé presumere che fosse già da molto tempo militare.
Inoltre, nello stesso provvedimento si riferisce che il riconoscimento della qualifica superiore deriva dalle sue azioni in un'operazione militare del
1908, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912.
Per quanto riguarda la validità del suddetto documento, contestata dai richiedenti, si evidenzia innanzitutto la mancata traduzione dello stesso è circostanza irrilevante, dal momento che “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua
12 straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa” (da ultimo anche Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2025, n.
5200).
Rispetto alla provenienza e autenticità del documento, si evidenzia che il documento è reperibile sul sito web Justia.com (2330-nov-9-1916.pdf), che risulta essere operativo dal 2003 (data di fondazione), con lo scopo di rendere gratuitamente consultabili testi di sentenze, codici di leggi, casi legali, pareri tecnici e altre fonti della giurisprudenza statunitense (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Justia). Quindi, se è pur vero che non si tratta di un sito web istituzionale, e che quindi non si può avere l'assoluta certezza della autenticità dei documenti in esso contenuti, è anche vero che il sito risulta avere una certa rilevanza negli Stati Uniti e che in quanto tale può essere a ragion veduta valutato quale indizio per la decisione del caso di specie.
Inoltre, il Collegio, sempre nell'adempimento del proprio dovere di valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc, ha potuto verificare che il medesimo provvedimento è rinvenibile in altro documento reperibile al seguente link: https://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/dd/files/files/dd-cs-
1916/ddcsco19161023.pdf (pag. 5 del file pdf), circostanza che rende ancor più attendibile e affidabile il documento prodotto.
13 In conclusione, il suddetto provvedimento e l'età anagrafica, anche alla luce della risalenza nel tempo dei fatti contestati, possono essere ritenuti indizi gravi, cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, precisi, cioè non equivoci, e concordanti, cioè, convergenti verso l'identico risultato, che consentono di fondare il convincimento che l'ascendente era già militare Controparte_4
prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912 e in quanto tale avesse perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice Civile del
1865.
5.1. dato atto del rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, nonché attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi e di normative risalenti nel tempo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
5.2. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello principale proposto dagli appellanti principali, come meglio specificati in epigrafe, e l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Genova n. 627/2025 pubblicata in data 07.03.2025 che conferma;
14 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
Genova, 03/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OV NN AR RT ON
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 376/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. AR RT ON Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. OV NN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 376/2025 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 Persona_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_6 Parte_7
elettivamente Parte_8 Parte_9
domiciliati in VIA CINCINNATO 9/16 ROMA presso lo studio dell'Avv.
ER OS che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso per legge dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA,
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore generale c/o Corte d'appello di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti, così provvedere:
- In via principale e nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
627/2025, pubblicata in data 07.03.2025, dal Tribunale Civile di Genova, dott. Bucarelli, a conclusione del procedimento n. 4017/2024 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in epigrafe generalizzati, sono cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo italiano, sig. , per tutti i motivi Controparte_3
indicati nella narrativa che precede e, per l'effetto, ordinare al
[...]
in p. del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile CP_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge.”
- In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio a favore degli odierni appellanti oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
2 come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dello sporto appello incidentale, dichiarare inammissibile ogni domanda attorea;
in ogni caso, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello e comunque confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano e allegavano di essere discendenti di Controparte_3
, nato in data [...] a [...] ed emigrato in Perù.
[...]
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva il
[...]
, il quale preliminarmente eccepiva la carenza di interesse ad CP_1
agire per mancata attivazione preventiva della procedura amministrativa.
Nel merito, sosteneva che il primo discendente del capostipite (sig.
aveva perso la cittadinanza italiana, con Controparte_4
conseguente interruzione della trasmissione iure sanguinis in favore degli odierni appellanti, ex artt. 11 CC 1865 e 8 l. n. 555/1912, per effetto dell'assunzione di incarichi militari e giudiziari in uno Stato estero. Invero, la circostanza risultava dagli atti e dai documenti ex adverso prodotti oltre che da fonti documentali reperite sulla rete internet, di cui il CP_5
3
[...] offriva la produzione o, per peso del documento, il link per il suo reperimento.
Rispetto a tale eccezione, parte ricorrente sosteneva che affinché possa operare la causa di estinzione/perdita dello status di cittadino il CP_1
avrebbe dovuto produrre l'intimazione formale del Governo italiano ad abbandonare l'incarico, elemento imprescindibile ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 555/1912, evidenziando sul punto che l'unica certezza dello status di militare fosse riconducibile al 1917 (data di matrimonio) e che la documentazione offerta dal Ministero fosse priva dei requisiti di validità, autenticità e certezza.
1.3. Con sentenza n. 627/2025, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso.
Il Tribunale, in primo luogo, riconosceva l'interesse ad agire dei ricorrenti evidenziando che “non può non rilevarsi che l'interesse, nel caso specifico, sussiste in virtù delle specifiche contestazioni mosse da parte resistente e relative alla sussistenza di una causa estintiva della cittadinanza in capo al figlio del capostipite, per aver ricoperto importanti incarichi militari”.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava nel merito la domanda dei ricorrenti rilevando che il primo discendente del capostipite (sig. CP_4
) aveva perso la cittadinanza italiana per essere stato non solo
[...]
militare ma anche magistrato militare in Perù.
In particolare, non riteneva condivisibile quanto affermato da parte ricorrente in relazione alla necessarietà della notifica di una intimazione governativa a cessare il servizio militare, rilevando che “In considerazione, pertanto del grado di Ufficiale dell'Esercito (Capitano di Fanteria nel
1916) oltre che dell'età anagrafica alla data di entrata in vigore della normativa (meno restrittiva) del 1912, fosse Controparte_4
4 già, da anni, un militare (ufficiale) di carriera peruviano e che in virtù di ciò abbia con perduto la cittadinanza natia, per effetto della disposizione di cui all'art.11, c. 3 CC 1865”.
2.1. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti per
“VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART 116 C.P.C. –
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE - CARENZA DI
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE”.
In particolare, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e, dunque, dell'interruzione della Controparte_4
linea di trasmissione iure sanguinis in favore degli odierni appellanti, fondando il suo prudente apprezzamento su fonti documentali prodotte
Ministero e formalmente contestate dai ricorrenti perché prive dei requisiti minimi di validità, autenticità e certezza probatoria.
Invero, tali documenti, oltre a non presentare i requisiti formali richiesti per la validità dei documenti stranieri (apostilla e traduzione asseverata), non sono stati sottoposti ad alcuna verifica critica circa la loro attendibilità, né in ordine alla fonte di provenienza, né sotto il profilo della loro riconducibilità ad autorità ufficiali.
Inoltre, gli appellanti lamentano il fatto che i suddetti documenti non darebbero sufficiente prova: a) della qualità (anche) di Giudice militare del sig. b) dell'anteriorità dell'assunzione di Controparte_4
cariche militari alla l. n. 555/1912.
2.2. Avverso la sentenza ha proposto appello incidentale il
[...]
. CP_1
5 In particolare, il impugna la sentenza nella parte in cui ha CP_1
ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti sulla base delle specifiche contestazioni mosse da parte in resistente in primo grado, relative alla sussistenza di una causa estintiva della cittadinanza in capo al figlio del capostipite, ovvero l'aver ricoperto importanti incarichi militari.
Invero, non può ritenersi che l'azione giudiziaria sia ammissibile quando l'interesse ad agire, pur originariamente carente, sia sopravvenuto in corso di giudizio, dal momento che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, deve preesistere all'adizione delle vie giurisdizionali.
Nel caso di specie - come già sostenuto in primo grado – l'interesse ad agire non sussisterebbe in quanto, trattandosi di ordinaria azione di accertamento della cittadinanza italiana per trasmissione iure sanguinis per via paterna o maschile, non v'è alcun impedimento al suo riconoscimento in via amministrativa, né controparte ha allegato o comprovato la situazione di obiettiva ed insuperabile incertezza del diritto che consente l'immediata adizione delle vie giurisdizionali per il suo accertamento.
Rispetto all'appello avversario, dopo averne evidenziato l'inammissibilità ex art. 342 cpc per mancanza di specificità, il evidenzia, in primo CP_1
luogo, che la natura della documentazione o la mancata traduzione di alcuni di esse non hanno rilevanza rispetto alla circostanza che attestano, ovvero la qualità di militare del sig. , Controparte_4
circostanza peraltro già attestata da documenti prodotti dagli stessi richiedenti.
In secondo luogo, evidenzia che dalla documentazione sarebbe obiettivamente incontrovertibile il fatto che sig. CP_4
6 era militare già nel 1909 con la conseguenza che l'ascendente CP_4
avrebbe perso la cittadinanza ai sensi del c.c. del 1865.
Il , inoltre, evidenzia che anche sulla scorta della disciplina CP_1
successiva l'effetto di perdita della cittadinanza dovrebbe considerarsi compiuto. Difatti, “la disposizione di cui all'art. 8 l. n. 555/1912 va contestualizzata;
e va interpretata nel senso che la condizione per cui
l'efficacia della perdita della cittadinanza presuppone inottemperanza alla diffida governativa può trovare applicazione solo per quegli italiani che erano noti all'anagrafe quali italiani;
non anche ai cittadini stranieri aventi titolo a cittadinanza italiana iure sanguinis ignoti allo Stato italiano”.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Si procede innanzitutto all'esame dell'appello incidentale del
, le cui censure rivestono carattere preliminare. Controparte_1
L'appello incidentale è infondato.
Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti anche se per motivi diversi da quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Difatti, l'interesse ad agire dei richiedenti sussiste in ragione del c.d. principio del doppio binario, riconosciuto dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 28873/08, ovvero il principio che ha affermato la possibilità di richiedere l'accertamento dello status di cittadino alternativamente sia per via amministrativa che per via giudiziale.
7 La suddetta pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui non era stato precedentemente avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa
Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
8 In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia cassato la sentenza rinviando la decisione alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide.
I suesposti principi si ritengono applicabili anche al caso di specie dal momento che – come affermato nella stessa pronuncia –l'accertamento dello stato di apolide corrisponde, in negativo, alla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.2. Il Tribunale, dunque, può in ogni caso essere adito, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
Il fatto che l'interessato abbia o non abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in
9 via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero,
l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.3. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
4.1. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre adesso esaminare l'appello principale relativo al merito della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
L'appello è infondato.
10 È circostanza non contestata che l'ascendente ha ricoperto incarichi militari. Ciò che si contesta è l'applicazione al caso di specie della normativa di cui all'art.11, c. 3 CC 1865, che prevedeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”, in luogo della normativa (più restrittiva) di cui all'art. 8 della l. n. 555/1912, il quale condizionava invece la perdita della cittadinanza all'intimazione da parte del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
Per l'applicazione dell'una o dell'altra normativa dovrà farsi riferimento al momento in cui l'ascendente ha cominciato a svolgere il servizio militare, se prima o dopo l'entrata in vigore della normativa (più restrittiva) di cui all'artt. 8 della l. n. 555/1912.
Il relativo onere della prova spetta al , in quanto “la cittadinanza CP_1
per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere della prova attraverso la produzione del documento denominato “Promozione del militare
[...]
”, da cui risulterebbe che nel 1916 CP_4 Controparte_4
11 abbia ricevuto un encomio ufficiale per le sue azioni nell'attacco al
Comando di Polizia il 29 maggio 1909 come Capitano di . Pt_10
Sulla base di tale documento, oltre che dall'età anagrafica, il Giudice di prime cure ha dedotto l'appartenenza all'esercito peruviano dell'ascendente in data anteriore al 1912.
La decisione del Giudice di primo grado deve essere condivisa.
In primo luogo, c'è da considerare l'età anagrafica dell'ascendente:
[...]
risulta nato nel 08.09.1871 e, dunque, nel 1912 (anno di CP_4
entrata in vigore della L.n. 555/1912) aveva già 41 anni. La circostanza che l'ascendente si sia arruolato a quell'età appare già di per sé inverosimile.
Inoltre, dal documento allegato si ricava innanzitutto che Controparte_4
fosse già “capitàn de infanterìa” alla data dell'encomio (1916),
[...]
ricopriva dunque un ruolo di comando appena quattro anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 555/1912, circostanza che lascia di per sé presumere che fosse già da molto tempo militare.
Inoltre, nello stesso provvedimento si riferisce che il riconoscimento della qualifica superiore deriva dalle sue azioni in un'operazione militare del
1908, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912.
Per quanto riguarda la validità del suddetto documento, contestata dai richiedenti, si evidenzia innanzitutto la mancata traduzione dello stesso è circostanza irrilevante, dal momento che “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua
12 straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa” (da ultimo anche Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2025, n.
5200).
Rispetto alla provenienza e autenticità del documento, si evidenzia che il documento è reperibile sul sito web Justia.com (2330-nov-9-1916.pdf), che risulta essere operativo dal 2003 (data di fondazione), con lo scopo di rendere gratuitamente consultabili testi di sentenze, codici di leggi, casi legali, pareri tecnici e altre fonti della giurisprudenza statunitense (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Justia). Quindi, se è pur vero che non si tratta di un sito web istituzionale, e che quindi non si può avere l'assoluta certezza della autenticità dei documenti in esso contenuti, è anche vero che il sito risulta avere una certa rilevanza negli Stati Uniti e che in quanto tale può essere a ragion veduta valutato quale indizio per la decisione del caso di specie.
Inoltre, il Collegio, sempre nell'adempimento del proprio dovere di valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 cpc, ha potuto verificare che il medesimo provvedimento è rinvenibile in altro documento reperibile al seguente link: https://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/dd/files/files/dd-cs-
1916/ddcsco19161023.pdf (pag. 5 del file pdf), circostanza che rende ancor più attendibile e affidabile il documento prodotto.
13 In conclusione, il suddetto provvedimento e l'età anagrafica, anche alla luce della risalenza nel tempo dei fatti contestati, possono essere ritenuti indizi gravi, cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, precisi, cioè non equivoci, e concordanti, cioè, convergenti verso l'identico risultato, che consentono di fondare il convincimento che l'ascendente era già militare Controparte_4
prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912 e in quanto tale avesse perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice Civile del
1865.
5.1. dato atto del rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, nonché attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi e di normative risalenti nel tempo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
5.2. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello principale proposto dagli appellanti principali, come meglio specificati in epigrafe, e l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Genova n. 627/2025 pubblicata in data 07.03.2025 che conferma;
14 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati integralmente rigettati.
Genova, 03/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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