Ordinanza cautelare 7 novembre 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02849/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bergamo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento nr. P-BG/L/N/2020/103573 emesso in data 26.5.2020, notificato in data 04.07.2022, con il quale la Prefettura di Bergamo ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata ex art. 103, comma 1, DL n. 34/2020, dal datore di lavoro del ricorrente, in data 10/07/2020, a favore del ricorrente medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bergamo;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa TI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 luglio 2020, il Sig. -OMISSIS- presentava domanda di emersione di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 a favore del Sig.-OMISSIS-, cittadino del Bangladesh.
Il 7 ottobre 2021 la Prefettura di Bergamo comunicava al richiedente, ex art. 10 bis L. n. 241/1990, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per assenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro e per mancanza della documentazione necessaria (nello specifico la comunicazione all’INPS di instaurazione del rapporto di lavoro nonché il certificato di residenza e stato di famiglia del soggetto che ospitava il lavoratore), indicando il termine di dieci giorni per far pervenire osservazioni e documenti.
Entro il predetto termine non veniva fornito alcun riscontro.
Indi con provvedimento del 26 maggio 2022, notificato il successivo 4 luglio, la Prefettura disponeva il rigetto della domanda.
Il lavoratore ha proposto ricorso contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si sono costituti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo, resistendo al ricorso con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. 1305 del 7 novembre 2022 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
In vista della trattazione nel merito il ricorrente ha depositato uno scritto difensivo.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025.
Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame con cui sono dedotti la violazione di legge, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché la violazione del principio del soccorso istruttorio: seppur oltre il termine di 10 giorni, di cui alla comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, che comunque non sarebbe perentorio, il ricorrente avrebbe prodotto, per il tramite del proprio legale, la documentazione mancante, che tuttavia la Prefettura non avrebbe valutato, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato. Il reddito di cui all’art. 9 del decreto del Ministro dell’Interno 27 maggio 2020 in relazione alla dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, sarebbe da intendersi non inferiore a € 27.000,00 solo laddove vi sia più di un percettore di reddito. Nel nucleo familiare del datore di lavoro – unico percettore di reddito - risultano anche la moglie e la figlia minore. In ogni caso la sorella del datore di lavoro, pur non convivente, potrebbe concorrere alla formazione del reddito utile.
Come anticipato in sede cautelare, il ricorso non può trovare accoglimento.
In punto di fatto risulta che il datore di lavoro ha un nucleo familiare composto da tre persone, e percepisce un reddito inferiore a € 27.000,00.
Tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, che piuttosto articola la propria censura proponendo un’interpretazione della norma di riferimento che non può essere condivisa.
In punto di diritto, infatti, l’art. 9 del decreto del Ministro dell’Interno 27 maggio 2020 (recante “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”) – assunto ai sensi dell’art. 103 commi 5 e 6 del D.L. 27 maggio 2020, n. 34 - prevede che nell’ipotesi di dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
La disposizione è chiara e risponde ad una ratio facilmente comprensibile.
Se il datore di lavoro è l’unico percettore di reddito all’interno di un nucleo familiare composto da più soggetti, e se il reddito percepito deve essere adeguato al sostentamento di tutto il nucleo familiare oltre all’assunzione di un lavoratore domestico, perché tali logiche circostanze siano realizzabili, la norma richiede in tal caso una soglia minima reddituale più alta che in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito (che deve sostenere solo se stesso, oltre al lavoratore).
La norma in questione non dà adito a dubbi interpretativi, sicchè la tesi del ricorrente non può trovare alcun supporto nel chiaro tenore letterale della stessa.
La titolarità del reddito, quantificato nella misura indicata dal decreto ministeriale, ha la funzione di dimostrare l'effettiva capacità economica e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale. Pertanto il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo del rigetto dell'istanza di emersione (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. III, 6 febbraio 2025, n. 935).
A fronte di tale conclusione assume scarso rilievo la censura secondo cui la Prefettura non avrebbe preso in considerazione la documentazione presentata a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990. Tale documentazione infatti non era comunque idonea a superare la ragione dirimente del rigetto della domanda, ovvero l’assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, non superata neppure in sede di giudizio.
Quanto alla possibilità che la sorella non convivente del datore di lavoro concorra alla formazione della soglia reddituale, va osservato che nel procedimento tale circostanza non è stata portata a conoscenza dell’Amministrazione.
Peraltro, nella presente sede processuale, la stessa è stata meramente dichiarata, non essendo stata dimostrata alcuna disponibilità della sorella del datore di lavoro a concorrere alla formazione della soglia di reddito, al fine di regolarizzare il lavoratore straniero.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve pertanto essere rigettato.
Tenuto conto della vicenda sostanziale nonchè della limitata attività difensiva delle Amministrazioni intimate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
TI NA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI NA LI | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.