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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G 1727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOANO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via G. Pepe n. 4 88811 88811 Cirò Marina presso il difensore avv.
CAPOANO PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Catanzaro, C.ta Mula 17/B, con il patrocinio dell'avv. SCHINEA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CARAFFA DI CATANZARO, Piazza Scanderberg n. 11, presso il difensore avv. SCHINEA GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSCA IVAN, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in in Montepaone Lido (Cz) alla via F.lli Bandiera, 1, presso il difensore avv.
POSCA IVAN
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.6.2023 quale ex dipendente del Mercatino delle Carni di Parte_1
UC ST & C. s.a.s. dal 21.7.2022 con la mansione di cassiera, inquadrata nel IV livello ccnl terziario impugnava il licenziamento orale del 9.11.2022 del quale veniva a conoscenza tramite consultazione del percorso lavorativo rilasciato dal Centro per l'impiego in data 7.12.2022, dal quale risultava licenziata per giustificato motivo oggettivo. Sosteneva l'illegittimità del licenziamento per difetto di forma scritta, con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, oltre versamento di contributi previdenziali, oltre Con che l'illegittimità per non essere stato preceduto da alcuna comunicazione preventiva all' , con conseguente inefficacia del licenziamento e diritto alla tutela obbligatoria ridotta. Sosteneva quindi il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'impresa di , cessionaria del punto CP_2 vendita “Crai Extra” cui era addetta, che in data 16.11.2022 subentrava nella gestione dello stesso ex art. 2112 c.c. Sosteneva altresì il diritto al pagamento della somma di € 10.456,45 a titolo di differenze retributive per retribuzione base dovuta in ragione del maggior orario di lavoro svolto, 13.ma, 14.ma, ferie e permessi non goduti, straordinari, festività, indennità di cassa, TFR rivalutato, e chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento del 9.11.2022, mai preannunciato e/o comunicato alla ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e, per pagina 1 di 3 l'effetto 2) condannare le odierne resistenti, in base alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300/70: 2.1) alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro o, in alternativa, al pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro sul posto del lavoro, nella misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad €.21.460,65); 2.2) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra, nella misura massima pari a 12 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad €.17.168,52) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2.3) al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad €.655,84, ex art. 248 CCNL applicato;
2.4) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
3) in ogni caso, CP_ condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo complessivo di €.8.471,45 - per come liquidati nei conteggi allegati al presente ricorso –
o nella diversa misura accertanda da codesta A.G.O., a titolo di differenze retributive, stipendi, 13.me, Con 14. ferie e permessi non goduti, straordinari, festivi, indennità di cassa, TFR per differenza, etc.; con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo”.
Si costituiva tardivamente il Mercatino delle Carni di UC EV & C. s.a.s. sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente in ragione di una serie di comportamenti dalla stessa posti in essere che avrebbero inficiato la fiducia datoriale ed essendo stato notificato nelle forme di legge, nonché contestando i conteggi e sostenendo che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa secondo quanto previsto nel contratto.
Si costituiva tardivamente eccependo il difetto di legittimazione passiva avendo ottenuto la CP_2 concessione in affitto del punto vendita attraverso un contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato con la 3 Erre Srl,.
La causa, disposta la separazione delle domande in punto di licenziamento, in relazione alle quali, con sentenza 667/2023 (Rg 1345/2023) il Tribunale di Crotone dichiarava l'inefficacia del licenziamento condannando la società Mercatino delle Carni di ST UC & C. s.a.s. alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, respingendo per il resto il ricorso, quanto alle differenze retributive, lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente,
è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Difatti, a fronte della contestazione dei resistenti, non si ritiene raggiunta la prova del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello pattuito fra le parti in via contrattuale (16 ore settimanali).
Sul punto si ritiene inattendibile l'unico testimone sentito, , perché contraddittorio Testimone_1
e non potendo questi avere una conoscenza diretta e continuativa dei fatti di causa, come pure del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la società resistente.
Invero, ha dichiarato: “Non ho rapporti di parentela o affinità con , Testimone_1 Parte_1 la conosco perché abitava dietro casa mia, da quando ero piccolo fino a quando mi sono traferito, circa tre anni fa, però tornavo comunque dai miei genitori. Non abbiamo mai lavorato insieme. (…).
Sono a conoscenza che faceva un orario 9-13 e 16-21 perché sono amico della figlia, per questo so a che ora finiva di lavorare nel periodo estivo”. “Nel 2022 la ricorrente lavorava nel mercatino Crai, lo so perché la vedevo lì quando consegnavo il pane, ADR La vedevo spesso nei mesi di giugno luglio e agosto, non so dire precisamente quando abbia iniziato a lavorare lì. Quanto all'orario di lavoro della ricorrente so che faceva dalle 9 alle 13.00 nei mesi di luglio e agosto e dalle 16.00 alle 21, sempre a luglio e agosto mentre nel periodo invernale faceva dalle 14 alle 22. Lo so perché molte volte la
pagina 2 di 3 accompagnavo io a lavoro perché il fratello non poteva, quindi per me che iniziavo alle 10 non c'erano problemi. (..). Alla domanda d'estate o inverno risponde: D'estate sicuro. ADR D'inverno non l'ho accompagnata mai a lavoro, non mi sembra, la accompagnavo a casa. No, non tutti i giorni, c'era il fratello, quando non poteva la accompagnavo io. ADR Penso che al mercato ci fossero altre persone a lavorare con lei, ma non lo so, nel senso che vedevo lavorare lì altre persone ma non so chi fossero o come si chiamavano perché non li conoscevo. ADR Sono a conoscenza che faceva un orario 9-13 e 16- 21 perché sono amico della figlia, per questo so a che ora finiva di lavorare nel periodo estivo”.
In definitiva, il testimone, che peraltro non ricordava il periodo di lavoro in questione (come neppure i colleghi della ricorrente) ha riferito di aver visto la ricorrente a lavoro consegnandogli il pane soltanto nel periodo estivo, poi si è contraddetto dichiarando di essere a conoscenza per intero dell'orario di lavoro sia estivo (9-13 e 16-21) che invernale (14-21) e ciò per aver accompagnato la ricorrente a lavoro “non tutti i giorni” ma “quando il fratello non poteva” e, infine, dichiarando di conoscere l'orario di uscita per essere amico della figlia.
Pertanto, ritenuta l'inattendibilità del testimone sentito e considerando che la parte ricorrente ha rinunciato alla prova orale con il secondo testimone ammesso con ordinanza del 13.7.2023, stante l'insufficienza della prova del diritto alle differenze retributive rivendicate, la domanda dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, ridotte al minimo per la ridotta attività processuale espletata ed esclusa l'attività introduttiva in mancanza degli atti depositati da parte resistente. Si compensano le spese di lite fra il ricorrente e in mancanza di svolgimento di attività CP_2 processuale nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.306, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 13 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOANO PIETRO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via G. Pepe n. 4 88811 88811 Cirò Marina presso il difensore avv.
CAPOANO PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Catanzaro, C.ta Mula 17/B, con il patrocinio dell'avv. SCHINEA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CARAFFA DI CATANZARO, Piazza Scanderberg n. 11, presso il difensore avv. SCHINEA GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSCA IVAN, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in in Montepaone Lido (Cz) alla via F.lli Bandiera, 1, presso il difensore avv.
POSCA IVAN
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 9.6.2023 quale ex dipendente del Mercatino delle Carni di Parte_1
UC ST & C. s.a.s. dal 21.7.2022 con la mansione di cassiera, inquadrata nel IV livello ccnl terziario impugnava il licenziamento orale del 9.11.2022 del quale veniva a conoscenza tramite consultazione del percorso lavorativo rilasciato dal Centro per l'impiego in data 7.12.2022, dal quale risultava licenziata per giustificato motivo oggettivo. Sosteneva l'illegittimità del licenziamento per difetto di forma scritta, con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, oltre versamento di contributi previdenziali, oltre Con che l'illegittimità per non essere stato preceduto da alcuna comunicazione preventiva all' , con conseguente inefficacia del licenziamento e diritto alla tutela obbligatoria ridotta. Sosteneva quindi il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'impresa di , cessionaria del punto CP_2 vendita “Crai Extra” cui era addetta, che in data 16.11.2022 subentrava nella gestione dello stesso ex art. 2112 c.c. Sosteneva altresì il diritto al pagamento della somma di € 10.456,45 a titolo di differenze retributive per retribuzione base dovuta in ragione del maggior orario di lavoro svolto, 13.ma, 14.ma, ferie e permessi non goduti, straordinari, festività, indennità di cassa, TFR rivalutato, e chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento del 9.11.2022, mai preannunciato e/o comunicato alla ricorrente, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e, per pagina 1 di 3 l'effetto 2) condannare le odierne resistenti, in base alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300/70: 2.1) alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro o, in alternativa, al pagamento dell'indennità sostitutiva del reintegro sul posto del lavoro, nella misura pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad €.21.460,65); 2.2) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra, nella misura massima pari a 12 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad €.17.168,52) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2.3) al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad €.655,84, ex art. 248 CCNL applicato;
2.4) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
3) in ogni caso, CP_ condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo complessivo di €.8.471,45 - per come liquidati nei conteggi allegati al presente ricorso –
o nella diversa misura accertanda da codesta A.G.O., a titolo di differenze retributive, stipendi, 13.me, Con 14. ferie e permessi non goduti, straordinari, festivi, indennità di cassa, TFR per differenza, etc.; con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo”.
Si costituiva tardivamente il Mercatino delle Carni di UC EV & C. s.a.s. sostenendo la legittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente in ragione di una serie di comportamenti dalla stessa posti in essere che avrebbero inficiato la fiducia datoriale ed essendo stato notificato nelle forme di legge, nonché contestando i conteggi e sostenendo che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa secondo quanto previsto nel contratto.
Si costituiva tardivamente eccependo il difetto di legittimazione passiva avendo ottenuto la CP_2 concessione in affitto del punto vendita attraverso un contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato con la 3 Erre Srl,.
La causa, disposta la separazione delle domande in punto di licenziamento, in relazione alle quali, con sentenza 667/2023 (Rg 1345/2023) il Tribunale di Crotone dichiarava l'inefficacia del licenziamento condannando la società Mercatino delle Carni di ST UC & C. s.a.s. alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, respingendo per il resto il ricorso, quanto alle differenze retributive, lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente,
è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Difatti, a fronte della contestazione dei resistenti, non si ritiene raggiunta la prova del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello pattuito fra le parti in via contrattuale (16 ore settimanali).
Sul punto si ritiene inattendibile l'unico testimone sentito, , perché contraddittorio Testimone_1
e non potendo questi avere una conoscenza diretta e continuativa dei fatti di causa, come pure del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la società resistente.
Invero, ha dichiarato: “Non ho rapporti di parentela o affinità con , Testimone_1 Parte_1 la conosco perché abitava dietro casa mia, da quando ero piccolo fino a quando mi sono traferito, circa tre anni fa, però tornavo comunque dai miei genitori. Non abbiamo mai lavorato insieme. (…).
Sono a conoscenza che faceva un orario 9-13 e 16-21 perché sono amico della figlia, per questo so a che ora finiva di lavorare nel periodo estivo”. “Nel 2022 la ricorrente lavorava nel mercatino Crai, lo so perché la vedevo lì quando consegnavo il pane, ADR La vedevo spesso nei mesi di giugno luglio e agosto, non so dire precisamente quando abbia iniziato a lavorare lì. Quanto all'orario di lavoro della ricorrente so che faceva dalle 9 alle 13.00 nei mesi di luglio e agosto e dalle 16.00 alle 21, sempre a luglio e agosto mentre nel periodo invernale faceva dalle 14 alle 22. Lo so perché molte volte la
pagina 2 di 3 accompagnavo io a lavoro perché il fratello non poteva, quindi per me che iniziavo alle 10 non c'erano problemi. (..). Alla domanda d'estate o inverno risponde: D'estate sicuro. ADR D'inverno non l'ho accompagnata mai a lavoro, non mi sembra, la accompagnavo a casa. No, non tutti i giorni, c'era il fratello, quando non poteva la accompagnavo io. ADR Penso che al mercato ci fossero altre persone a lavorare con lei, ma non lo so, nel senso che vedevo lavorare lì altre persone ma non so chi fossero o come si chiamavano perché non li conoscevo. ADR Sono a conoscenza che faceva un orario 9-13 e 16- 21 perché sono amico della figlia, per questo so a che ora finiva di lavorare nel periodo estivo”.
In definitiva, il testimone, che peraltro non ricordava il periodo di lavoro in questione (come neppure i colleghi della ricorrente) ha riferito di aver visto la ricorrente a lavoro consegnandogli il pane soltanto nel periodo estivo, poi si è contraddetto dichiarando di essere a conoscenza per intero dell'orario di lavoro sia estivo (9-13 e 16-21) che invernale (14-21) e ciò per aver accompagnato la ricorrente a lavoro “non tutti i giorni” ma “quando il fratello non poteva” e, infine, dichiarando di conoscere l'orario di uscita per essere amico della figlia.
Pertanto, ritenuta l'inattendibilità del testimone sentito e considerando che la parte ricorrente ha rinunciato alla prova orale con il secondo testimone ammesso con ordinanza del 13.7.2023, stante l'insufficienza della prova del diritto alle differenze retributive rivendicate, la domanda dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente, ridotte al minimo per la ridotta attività processuale espletata ed esclusa l'attività introduttiva in mancanza degli atti depositati da parte resistente. Si compensano le spese di lite fra il ricorrente e in mancanza di svolgimento di attività CP_2 processuale nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.306, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 13 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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