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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13209 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 54 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2025 TRA
, elettivamente domiciliato in Savona, Via Dei Vegerio Parte_1
n 6/11 presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Gottardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ed allegata al fascicolo telematico
OPPONENTE E
Controparte_1
in persona del Presidente del
[...]
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. arch. CP_2
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente
[...] all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 dell'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, con domicilio fisico alla Via Antonio Bonsignore 1, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Tinuzzo, giusta procura generale alle liti allegata al fascicolo OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.12.2024 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7499/2024 del 14/11/2024, notificato a mezzo pec il 22/11/2024, emesso dal Tribunale di Roma sezione lavoro in favore di , dell'importo di € 20.387,77 oltre rivalutazione e CP_1 interessi di legge decorrenti dalla maturazione del diritto, le spese legali e le spese resesi necessarie per il recupero del credito a mezzo società FI PA. La parte opponente ha dedotto: che la somma richiesta in pagamento deriva dal contributo soggettivo dovuto, secondo , per gli anni 2017, 2018, CP_1
2019 e 2020 rispettivamente in €. 2.280,00, 2.310,00, 2.340,00 e 2.355,00, per un totale complessivo pari ad €. 9.285,00, cui vanno aggiunti sia il contributo integrativo rispettivamente di €. 675,00, 685,00, 695,00 e 700,00, per un totale complessivo di €. 2.755,00, sia il contributo di maternità/paternità rispettivamente di €. 50,87, 61,83, 40,50 e 45,68, per un totale complessivo di
€. 198,88; che a questi tre tipi di contributi, pari a complessivi €. 12.232,00, vanno aggiunti, secondo , gli interessi (€. 494,66), le sanzioni per il CP_1 mancato versamento di detti contributi (€. 3.668,53) e le sanzioni per l'omessa denuncia di iscrivibilità (€. 3.992,58); che il totale richiesto ammonta ad €. 20.387,77; che l'Arch. , iscritto d'imperio a alla fine Parte_1 CP_1 del 2020 con effetto dal 2014, avrebbe svolto, con carattere di continuità ex artt. 7 dello Statuto oggi vigente e 2 e 11 del Regolamento Inarcassa CP_1
Generale di Previdenza, l'attività professionale di architetto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, senza né iscriversi ad , né dichiarare annualmente CP_1 ad essa i dati sui redditi professionali conseguiti;
che il ricorrente ha conseguito il 9.11.1971 la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino e nel 1972 ha conseguito l'abilitazione alla Libera Professione con iscrizione n. 771 all'Albo della Provincia di Torino;
che il 24.1.1973 il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno tecnico e, da tale momento, ha fatto parte dei docenti ministeriali incaricati di svolgere i corsi abilitanti speciali per i candidati che intendono concorrere alla predetta abilitazione;
che nel 1981 l'Arch. ha Parte_1 ottenuto il passaggio di ruolo come insegnante all'I.T.C.G. Einaudi di Magenta (Mi) e da allora ha insegnato in più istituti scolastici;
che dal 1.9.2002 il ricorrente è andato in trattamento di quiescenza con pensione ordinaria di anzianità erogata dall'INPDAP (oggi INPS); che nel corso dell'attività lavorativa di docente statale l'arch. ha raramente Parte_1 svolto attività professionale in quanto svolgente a tempo pieno quella di lavoro dipendente;
che dal conseguimento del trattamento pensionistico nel 2002 ha svolto, in modo saltuario e discontinuo, l'attività professionale di architetto, dichiarando redditi di lavoro autonomo fino al 2006; che oltre il 2006 il ricorrente non ha più svolto attività di libera professione, come reiteratamente comunicato all'Albo competente;
che l'art.
7.1 dello Statuto vigente (e quello precedente) prevede che l'iscrizione ad è obbligatoria per gli CP_1 architetti iscritti all'Albo solo se esercitano l'attività di libera professione con carattere di continuità; che l'attività per l'arch. è stata sempre Parte_1 saltuaria e discontinua;
che l'art.
7.2 dello Statuto vigente (e di quello ante 2012) prevede che il carattere di continuità dell'attività libero-professionale ricorre in via presuntiva se, contemporaneamente, sussistono i tre requisiti menzionati dalla stessa norma, ovvero: a) essere iscritti all'Albo; b) non essere iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato;
c) essere in possesso di partita iva;
che ad esclusione della lett. a), nel caso di specie non sussistono in capo al ricorrente gli altri due requisiti;
che il requisito di cui alla lett. b) escludeva l'iscrizione a CP_1 automaticamente fino al 2002 (anno del conseguimento del trattamento di quiescenza), perché il ricorrente aveva, fino a quel momento, svolto attività di docente statale a tempo pieno ed era iscritto ad altra forma previdenziale (l'Inpdap, oggi Inps); che già dal 2007 nulla veniva più dichiarato ai fini professionali e fiscali fino ad oggi;
che, quanto al requisito di cui alla lett. c), il possesso della partita Iva negli anni presi in considerazione con il decreto ingiuntivo impugnato (2017, 2018, 2019 e 2020) è virtuale ed errato, perché la partita Iva era, nei fatti e nella documentazione fiscale, inattiva da più di tre anni rispetto a quando è entrata in vigore la normativa che obbligava l'Agenzia delle Entrate competente alla chiusura d'ufficio della medesima, come previsto dall'art. 35, comma 15 quinquies del D.P.R. n. 633/72 entrato in vigore nel 2016 e come regolamentato con provvedimento della stessa Agenzia del 3 dicembre 2019; che oltre all'omessa cancellazione d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, il demerito della mancata cancellazione va addebitato al proprio commercialista di allora, all'Albo Provinciale degli Architetti e alla locale , che ha fatto decorrere cinque anni prima di CP_1 iscrivere a sé stessa con effetto retroattivo al 2014. Parte_1
Tanto esposto la parte opponente ha concluso chiedendo di volere:” 1. In via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte al punto 5 in narrativa;
2. In via principale nel diritto e nel merito, dichiarare infondato il credito fatto valere da controparte (contributi + interessi + sanzioni) in quanto illegittimo e/o gravemente inopportuno per i motivi di cui ai punti da 1 a 4 in narrativa, e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, l'atto di precetto ivi allegato;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre cpa (no Iva per presenza di regime forfetario)”. Si è costituita in giudizio depositando memoria difensiva CP_1 telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere:" in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atto;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma richiesta in sede monitoria di € 20.387,77, oltre all'ulteriore somma per oneri di recupero di € 549,84, a titolo di spese resesi necessarie per il recupero del credito a mezzo società FI PA, come da accordo quadro per l'affidamento del servizio recupero crediti contributivi allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e nuovamente allegati nel presente giudizio. 4) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi”. In particolare ha dedotto: che l'opponente è un architetto CP_1 iscritto all'Albo e svolge a tutt'oggi ed in particolare ha svolto dal 2017 al 2020 attività professionale con carattere di continuità, sussistendo in capo allo stesso tutti i requisiti normativi previsti per l'esercizio della professione con carattere di continuità; che infatti il professionista non risulta e non risultava – per le annualità in contestazione - iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria diversa rispetto ad , è ed era all'epoca iscritto all'Albo ed infine, CP_1 era dal 2017 al 2020 titolare di partita iva attiva;
che la sussistenza delle predette circostanze, ai sensi di quanto statuito dall'art. 7 dello Statuto, hanno determinato l'iscrizione obbligatoria ad;
che l'iscrizione CP_1
d'ufficio ha determinato per l'opponente l'obbligatorietà del versamento del contributo soggettivo annuale, come previsto dal Regolamento Generale Previdenza, nonché l'obbligatorietà del versamento del contributo integrativo, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza;
che ulteriore obbligo in capo all'iscritto d'ufficio è stato, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Generale Previdenza, il versamento di un contributo annuale per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità; che il mancato rispetto dei suddetti obblighi ha, quindi, determinato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 10 del vigente Regolamento Generale Previdenza in capo all'iscritto non solo il debito per il mancato versamento dei suddetti contributi, ma anche l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi;
che la fatturazione non può essere considerata indicatore di esercizio o meno della professione con carattere di continuità, posto che, a prescindere dal reddito ed anche in caso di assenza di fatturato, il professionista è tenuto al versamento ad di contributi soggettivi ed integrativi minimi, annualmente
CP_1 predeterminati dalla stessa;
che tutti gli iscritti a
CP_1 CP_1 sono obbligati, ai sensi del previgente Statuto (art. 22) e dell'attuale Regolamento Generale di Previdenza (art. 4), al versamento di un contributo c.d. soggettivo annuale, determinato con una aliquota percentuale sul reddito professionale netto, dichiarato ai fini Irpef, per l'intero anno solare, con obbligo, comunque, di pagamento di un contributo soggettivo minimo, annualmente deliberato da e ciò a prescindere da un fatturato
CP_1 minimo, come nel caso di specie;
che gli iscritti a sono, inoltre,
CP_1 tenuti sempre ai sensi del previgente Statuto (art. 23) e dell'attuale Regolamento Generale Previdenza (art. 5) al versamento annuale di un contributo c.d. integrativo, calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
che anche per il contributo integrativo, a prescindere dal fatturato, è comunque previsto l'obbligo di versamento di un contributo integrativo minimo, annualmente deliberato da;
che
CP_1 tutti gli iscritti, infine, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Generale Previdenza, sono obbligati al versamento di un contributo annuale per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità, anch'esso annualmente stabilito da;
che in forza di tali obblighi contributivi minimi, CP_1 pertanto, l'Arch. a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività Pt_1 professionale e, quindi, di un fatturato, era tenuto all'obbligo di versamento dei contributi minimi per gli anni 2017 2018, 2019 e 2020, nella misura dettagliatamente descritta nella memoria di costituzione;
che per gli anni in questione (2017, 2018, 2019 e 2020) l'Arch. regolarmente iscritto ad Pt_1
, non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione del reddito CP_1 professionale e ciò avrebbe dovuto fare anche in caso di reddito pari a zero o addirittura negativo, dal che è derivata l'applicazione delle relative sanzioni per ogni anno di mancata comunicazione, dettagliatamente descritte nella memoria di costituzione. Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Occorre preliminarmente ricordare che la Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n.6638 del 13.11.1986 ha stabilito che “"L'ingegnere o l'architetto il quale già goda per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, ove svolga con carattere di continuità la libera professione, non può esimersi dall'obbligo di iscrizione alla Parte_2 per il fatto che, per ragioni soggettive, non possa
[...] conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, considerato che l'obbligo gli deriva dal detto esercizio professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette il dovere di solidarietà all'interno del sistema previdenziale della categoria, rispondente ai principi espressi dagli artt. 3 e 38 Cost.”. Ciò premesso si osserva che l'art. 7 dello Statuto versato in atti CP_1 prevede quanto segue:
“ 7.1 – L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli CP_1 architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 – Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio CP_1 professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”. Nel caso di specie è pacifico che ricorrono tutte e tre le condizioni di iscrizione obbligatoria ad e che il ricorrente non ha provveduto a CP_1 tale adempimento. Infatti è pacifico che nel periodo in questione il ricorrente era iscritto all'Albo, non era iscritto a forma previdenziale diversa, ed era in possesso di partita iva (n. attivata il 26/01/1995 e chiusa il 31/12/2021). P.IVA_1
Al riguardo si osserva che risultano del tutto irrilevanti, oltre che non provate, le circostanze, dedotte dall'opponente, della mancata utilizzazione della partita iva e della sua mancata cancellazione per errore del commercialista, dell'Albo degli Architetti e di Inarcassa, atteso che è onere della parte titolare di partita iva provvedere agli adempimenti fiscali di chiusura della partita iva. Pertanto è irrilevante l'art. 35 comma quinquies del Dpr n-633/1972, citato in ricorso, che prevede che “L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali”.
Si osserva che l'art. 1 del Regolamento Generale di Previdenza (doc. 6 fasc.
) prevede quanto segue: CP_1
“ 1.1 - L'iscrizione ad avviene con provvedimento della Giunta CP_1
Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto;
essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.
1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad una sanzione pari CP_1 al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. 1.3 - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti”. L'art. 8 dello Statuto prevede quanto segue:
“8.1 – L'iscrizione ad avviene con provvedimento della Giunta CP_1
Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 7, secondo comma;
essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.
8.3 – In caso di mancata comunicazione di iscrivibilità, l'iscrizione avviene d'ufficio e l'iscritto è tenuto al pagamento, oltre ai contributi evasi, di una sanzione pari al 100 per cento dei contributi stessi, nonché degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette”. Pertanto , ai sensi di quanto previsto all'art. 8 comma 3 dello CP_1
Statuto e dell'art. 1 del Regolamento Generale di Previdenza ha proceduto il 20.11.2020 all'iscrizione d'ufficio del ricorrente con effetto retroattivo al 1.1.2014 (doc. 6 fasc. opponente). L'iscrizione d'ufficio ha, dunque, determinato per l'opponente l'obbligatorietà del versamento del contributo soggettivo annuale, come previsto dal Regolamento Generale Previdenza, che statuisce l'obbligatorietà del versamento del contributo soggettivo per tutti gli iscritti ad , CP_1 nonché l'obbligatorietà del versamento del contributo integrativo, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento Generale Previdenza, che statuisce l'obbligatorietà del versamento del contributo integrativo per tutti gli iscritti ad
. CP_1
Ulteriore obbligo in capo all'iscritto d'ufficio è stato, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Generale Previdenza, il versamento di un contributo annuale per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità. Pertanto il mancato rispetto dei suddetti obblighi ha determinato ai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del vigente Regolamento Generale Previdenza in capo all'iscritto non solo il debito per il mancato versamento dei suddetti contributi, ma anche l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Del tutto irrilevante risulta la circostanza dedotta dal ricorrente del mancato svolgimento di attività professionale negli anni 2017,2018, 2019 e 2020, atteso che il professionista è tenuto al versamento ad di contributi CP_1 soggettivi ed integrativi minimi, annualmente predeterminati da , CP_1
a prescindere da un fatturato minimo, nel cado di specie richiesti al ricorrente con il ricorso monitorio. Infatti, in relazione alla assenza di redditi professionali, consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo Trib. Napoli sent.n. 5013/2025 del 23.6.2025) ritiene che ciò non rilevi, di per sé, ad escludere l'obbligo di iscrizione e contribuzione, tanto che - proprio per i casi di reddito minimo o nullo – gli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza prevedono l'obbligo di versamento del solo contributo minimo soggettivo ed integrativo (cfr. Corte di Appello Genova n. 485/2017; Tribunale di Cuneo n. 219/2018). E' intervenuta, sul punto, anche la Corte di Cassazione, che, in un contenzioso che ha coinvolto la ha affermato che l'obbligo di Parte_3 contribuzione sussiste anche in caso di “mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative” (Cass. Sent. 4568/2021). Pertanto, l'obbligo di iscrizione e di versamento della contribuzione non può essere vincolato alla produzione di un reddito professionale minimo, ovvero all'emissione di un numero minimo di fatture, ma soltanto al possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto Inarcassa. In presenza di redditi nulli o esigui è previsto, infatti, il versamento della contribuzione minima, che consente di avere la copertura e la tutela previdenziale continuativa anche in anni in cui l'attività abbia prodotto un fatturato esiguo o, addirittura, nullo, con conseguente realizzazione per il professionista della tutela previdenziale garantita dall'art.38 della Costituzione. Pertanto, l'Arch. a prescindere dall'effettivo svolgimento Pt_1 dell'attività professionale e, quindi, di un fatturato, era tenuto all'obbligo di versamento dei contributi minimi per gli anni 2017 2018, 2019 e 2020, nella misura correttamente determinata da , non specificamente CP_1 contestata dal ricorrente, nonché al pagamento delle relative sanzioni, nella misura correttamente quantificata da ai sensi e per gli effetti CP_1 degli artt. 8, 36 e 37 del previgente Statuto e degli artt. 1, 2 e 10 del vigente Regolamento Generale Previdenza. Infondate sono, infine, le contestazioni circa la debenza della somma di € 549,84 per oneri di recupero determinati dall'intervento della società FI PA , affidataria del servizio di recupero dei crediti di , di cui peraltro CP_1
l'opponente era stato posto a conoscenza con la diffida a mezzo pec del 22.11.2023 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Per le considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7499/2024; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.101,55 di cui € 2.697,00 per compensi ed € 404,55 per spese, oltre iva e cpa. Roma, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi