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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 565/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Bracci ( del Foro di Email_1 Rimini nel cui studio sito a Rimini in via Flaminia n. 134/N ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_1 Iva ) in persona del legale rappresentante pro-tempore ; P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo
RESISTENTE
OGGETTO
COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da finalizzata alla costituzione ex Parte_1 art. 13 L. 1338/1962 della rendita vitalizia negata dall' per contributi CP_1 omessi e caduti in prescrizione in relazione alla attività lavorativa da lei svolta nel periodo novembre 1986-dicembre 1989 alle dipendenze del defunto padre e della sua attività commerciale , all'esito della espletata Persona_1 istruttoria è risultata immeritevole di accoglimento .
In via preliminare va riaffermata l'infondatezza della eccezione di decadenza annuale di un anno più 300 giorni sollevata dall' per il fatto che la domanda CP_1 di riscatto sia stata presentata dalla ricorrente in data 19.05.2023 mentre il ricorso giudiziale è stato depositato in data 26.05.2025 .
Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità infatti l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (in questi termini Cass. Sez. L. Ordinanza n. 4528 del 20/02/2024 Rv. 670051-01 e le conformi della stessa sezione n. 31184 del 2017 , n. 32500/21 punto 20 della motivazione e 26248/23 non massimata).
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21302 del 14/09/2017 Rv. 645314 - 02 hanno inoltre chiarito che il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, sia soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza CP_1 che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva .
Passando all'esame del merito , va richiamato l'art. 13 comma quinto 1338/1962 che prevede il diritto del lavoratore al riscatto contributivo oneroso : “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente"
In punto di diritto va ricordato come ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 , il diritto all'esperimento della procedura preordinata alla costituzione della invocata rendita vitalizia in caso di omissione contributiva previdenziale obbligatoria di legge e di impossibilità di versamento della stessa per sopravvenuta prescrizione, abilita il datore di lavoro inadempiente a richiedere all' la costituzione di una rendita vitaliziariversibile pari alla pensione o CP_1 quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La medesima disposizione consente altresì al lavoratore interessato, in situazione di impossibilità di conseguimento della renditadal datore di lavoro, di sostituirsi a quest'ultima, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all' , mediante documentazione di data certa, le prove del rapporto CP_1 di lavoro e delle retribuzioni nell'ambito di esso fruite dal lavoratore.
Sulla natura di quest'ultima azione è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui essa ha la connotazione della sussidiarietà ed è esperibile soltanto in esito alla verificata impossibilità di conseguimento della rendita direttamente dal datore di lavoro inadempiente.
Con la conseguenza che "è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell' , in sostituzione del datore di lavoro, ove il CP_1 lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere dal datore di lavoro allegazione di prova scritta avente data certa, dalla quale possa inequivocabilmente attingersi la effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del dedotto rapporto di lavoro (Cass. 5.11.2003, n. 16637; Cass. 26.8.2003, n. 12552).
A tale riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 840 del 18\01\2005 (Rv. 579666) hanno chiarito che ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dallo stesso articolo per l'ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e d'avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste la necessità che il lavoratore fornisca la prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo d'omissione contributiva, non essendo utilizzabile al fine di ritenere provata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato la prova scritta relativa ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è posta in discussione l'esistenza di prestazioni lavorative caratterizzate dal vincolo della subordinazione.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L: sentenza n. 2600 del 03/02/2009 (Rv. 606851) che in tema ha precisato come la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo , deve essere circoscritta al caso in cui il documento, la cui data può essere provata con ogni mezzo, provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione, evitandosi in tal modo che la prova testimoniale "alternativa" di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma della citata legge n. 1338), senza alcun limite temporale, debba investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame la lavoratrice non ha assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva di provare di avere svolto attività lavorativa nel periodo novembre 1986-dicembre 1989 alle dipendenze del defunto padre e Persona_1 della sua attività commerciale , circostanza questa rimasta non provata né documentalmente nè con prova testimoniale .
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sul ricorso proposto da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 26\05\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta il ricorso.
2) Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 23\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'