Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 798/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 304 del 17.10/8.11.2024, notificata il 15.11.2024; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Jacobo Sanchez Codoni e Parte_1
Matteo Vricella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia – appellante principale/appellato incidentale nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Vasca e Controparte_1
Antonio D'Urso ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del primo – appellata principale/appellante incidentale trattata all'udienza collegiale del 20.2.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. assunto dalla controparte il 10.6.2019 con inquadramento Parte_1 nella 2° categoria del C.C.N.L. metalmeccanico piccola e media industria e mansioni di verniciatore, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli per giusta causa il 29.7.2022 a fronte della seguente contestazione disciplinare:
“a) in data 20/07/2022 veniva convocato presso gli uffici aziendali per firmare il modulo di consegna DPI dalla dipendente sig.ra Parte_2
Ingiustificatamente, con chiaro atteggiamento intimidatorio e aggressivo si rifiutava di firmare il predetto modulo proferendo alla dipendente testuali parole
"io non firmo un cazzo" lanciandole i fogli in volto. Infine, abbandonava l'ufficio sbattendo violentemente la porta dello stesso.
b) in data 22/07/2022 il sig. nella sua qualità di CP_2 responsabile della produzione le dava indicazioni sull'attività da svolgere, successivamente ed a seguito di una discussione animata avvenuta a voce alta, il sottoscritto nonché datore di lavoro si è recato presso il reparto produzione al fine di comprendere cosa stesse succedendo. Ella mi riferiva come il sig. CP_2 si fosse rivolto in malo modo nei suoi confronti pertanto procedevo a chiedere conferma a quest'ultimo della condotta da ella riferitami. Il sig. CP_2 mi esponeva che si era limitato esclusivamente a rappresentarle le attività che avrebbe dovuto svolgere e che di contro era stato lei ad aggredirlo verbalmente.
A quel punto la invitavo a riprendere l'attività lavorativa ed immediatamente prima mi accusava verbalmente e violentemente di trattarla male e poi si avvicinava urlando e cercando di aggredirmi fisicamente. Fortunatamente il contatto fisico veniva evitato solamente grazie all'intervento di ben 4 lavoratori che la trattenevano.
Nonostante ella si fosse allontanato dall'opificio con altri suoi sette colleghi, preoccupato per la mia incolumità e per quello che potesse succedere contattavo alle ore 8:26 i Carabinieri che intervenivano alle 9:17 con una pattuglia.
Alla luce di tutto quanto sopra le contestiamo di aver posto in essere le condotte sopra indicate (confermate peraltro in maniera integrale e perentoria sia dalla sig.ra che dai suoi colleghi), che costituiscono, Parte_2 autonomamente l'uno dagli altri, grave violazione dei più elementari doveri che incombono sul personale dipendente, non tollerati né tollerabili da questa società.
Detta condotta (consistite nell'aver aggredito verbalmente la sig.ra Pt_2 lanciandole in volto il modulo di consegna dpi e nell'aver aggredito
[...] prima verbalmente il suo datore di lavoro e subito dopo tentando di aggredirlo fisicamente) anche prescindendo dalla idoneità della stessa a costituire fattispecie
2 di reato, si appalesa di estrema gravità, integrando un grave inadempimento degli obblighi contrattuali che incombono sul lavoratore dipendente, risultando lesiva dei principi di correttezza e buona fede nonché del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.
Nel sottolineare la gravità dei fatti a Lei contestati, la invitiamo a fornire le sue giustificazioni su tutto ciò che forma oggetto della contestazione, entro 5 gg. dal ricevimento della presente in ordine a tutti gli addebiti mossile al punto a) ed al punto b) da intendersi come addebiti indipendenti ed autonomi l'uno dagli altri e che dopo le sue giustificazioni potranno essere valutati sia disgiuntamente che congiuntamente tra loro.
Nelle more del presente procedimento disciplinare e fino a conclusione dello stesso, lei è esonerato dal rendere la prestazione lavorativa in quanto è sospeso cautelativamente”.
Il lavoratore eccepiva la violazione della disciplina procedimentale a difesa, essendo stato intimato il licenziamento nello stesso giorno della ricezione della contestazione disciplinare (29.7.2022), senza concessione dunque del termine previsto ex lege al fine di poter presentare ogni utile giustificazione.
Nel merito, negava la sussistenza delle condotte addebitate.
L'interessato chiedeva dunque al Tribunale di: “accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, ex art. 3, c.2, d.lgs. 23/15, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. in subordine, ex art. 3, c.1, d.lgs. 23/15, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura, comunque, non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; in ulteriore subordine, ex art. 4 d.lgs. 23/15, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; in estremo subordine, ex art. 9 d.lgs. 23/15, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento
3 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità”.
Il Giudice, nella resistenza di controparte, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, disattesa l'eccezione datoriale di decadenza dall'impugnazione del recesso, accertava la rituale ricezione da parte del lavoratore della contestazione disciplinare (“L'assunto non può essere condiviso, risultando la tesi smentita per tabulas dalla circostanza - riportata dalla resistente nella lettera di licenziamento e non contestata, relativa alla ricezione da parte datoriale delle giustificazioni “a firma del sindacalista sig. del 27 luglio 2022” trasmesse all'azienda a mezzo posta CP_3 elettronica certificata (docc. 6 e 7 res.). A ciò deve aggiungersi che l'istruttoria ha consentito di confermare la consegna della lettera di contestazione a mani del lavoratore il 25.07.2022”) e la fondatezza dei due addebiti, ritenendo che “il licenziamento appare sanzione proporzionata alle condotte poste in essere dal sulla base di una valutazione unitaria degli episodi, già di per sé Pt_1 comunque connotati da una particolare gravità. Come dedotto da parte resistente, appare evidente l'inammissibilità del comportamento del in quanto la Pt_1 società datrice di lavoro non può tollerare, per evidenti ragioni di organizzazione e di sicurezza, che un proprio dipendente sia insubordinato ed aggredisca, seppure solo verbalmente, colleghi e superiori”.
L'impugnazione era dunque respinta, venendo regolate le spese in base al principio della soccombenza.
2. Il lavoratore propone appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie conclusioni.
La controparte si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale, ritualmente notificato, avanzando le seguenti richieste: “In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla difesa del Sig. di sospendere Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza d'appello; nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 304/2024 per tutte le ragioni indicate nei motivi di cui in narrativa;
in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per inesistenza dell'impugnativa del licenziamento con conseguente riforma della sentenza di primo grado per i motivi indicati al n.5 del presente atto;
in ogni caso, condannare l'appellato principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
3. È da considerare definitivo l'accertamento del rituale svolgimento del procedimento disciplinare e dell'assenza di violazione del diritto di difesa del lavoratore, non avendo l'appellante impugnato la statuizione di cui al punto 2 della sentenza.
4 4. Con il primo motivo, l'interessato censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha valutato le risultanze della prova testimoniale in senso favorevole alla controparte.
Precisamente: a) in relazione all'episodio del 20.7.2022, il Giudice avrebbe ritenuto erroneamente inattendibili e sostanzialmente irrilevanti le dichiarazioni del teste citato dal lavoratore;
b) in relazione all'episodio del 22.7.2022, S_
“tenuto conto delle dinamiche interne ai posti di lavoro, ove è naturale che sorgano attriti, incomprensioni od asprezze, ben si evince dalle ricostruzioni testimoniali che il Bara sia stato rimproverato - in modo poco educato - dal e che il medesimo, anche in considerazione dell'ampia esperienza CP_2 maturata nella verniciatura, abbia espresso il proprio disappunto, probabilmente con fermezza;
a questo punto il - pur non avendo assistito all'episodio – si Pt_3 schierava aprioristicamente a supporto del il che irritava ulteriormente CP_2 il , il quale, a sua volta, rispondeva con i medesimi toni già utilizzati da Pt_1
e il che veniva ritenuto intollerabile da questi ultimi. Si tenga CP_2 Pt_3 anche conto del fatto che, nonostante l'asserita “aggressione verbale” opposta al ricorrente, nessuno dei testimoni avversari ha saputo riferire di un solo insulto o minaccia che lo stesso avrebbe proferito, nonostante l'estrema gravità attribuita al suo comportamento. Ciò al netto del fatto che, come visto, i testi di parte ricorrente hanno negato qualsivoglia aggressione non soltanto fisica, ma nemmeno verbale. La sentenza ha omesso di considerare tutto quanto sopra, attribuendo rilevanza sul punto unicamente alle deposizioni avversarie (in numero di 4, a fronte dei 2 testi di parte ricorrente). Nessuna rilevanza è stata infine – erroneamente – attribuita al fatto che tutti i colleghi del ricorrente abbiano abbandonato il posto di lavoro a seguito di tale episodio, per solidarietà nei confronti del sig. , ingiustamente vessato dai propri responsabili. In Pt_1 considerazione di quanto poc'anzi rilevato, appare dunque evidente che la prova circa la effettiva ricorrenza in concreto dei fatti contestati non possa ritenersi raggiunta. È dunque errata la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza anche con riferimento alla seconda contestazione disciplinare (fatti del 22.7.22) e deve essere riformata nel senso di ritenere che non è stata raggiunta la prova degli addebiti contestati al lavoratore, con conseguente insussistenza del fatto posto alla base della giusta causa di licenziamento”.
Con il secondo motivo, l'appellante principale censura il governo dei mezzi di prova compiuto dal Tribunale, essendo stati escussi in relazione al secondo episodio (quello di maggiore gravità) ben 4 testi avversari e solo 2 testi indicati nel ricorso introduttivo, “Il tutto nonostante le reiterate eccezioni verbalizzate dalla scrivente difesa in sede istruttoria (doc.F) e reiterate in sede di note difensive (doc.E) e sempre insistendo - in subordine rispetto allo stralcio delle
5 testimonianze esorbitanti - per l'escussione di due ulteriori testi di parte ricorrente”. È quindi errata l'interpretazione “delle norme di diritto sopra citate posta in essere dalla sentenza di I grado, e deve essere riformata nel senso di affermare che l'escussione di un numero impari di testimoni in relazione ad un fatto rilevante ai fini del decidere viola i principi del contraddittorio e della parità delle armi;
in via ulteriore, si chiede che la causa sia rimessa in istruttoria al fine di poter escutere due ulteriori testi di parte ricorrente in relazione ai fatti del 22 luglio 2022; in subordine si chiede lo stralcio delle testimonianze delle sigg. e in relazione al suddetto episodio”. Pt_2 Tes_2
Con il terzo motivo¸ l'appellante contesta la correttezza delle valutazioni compiute dal Giudice in relazione alla gravità dei fatti addebitati, rilevando che i precedenti disciplinari menzionati nella sentenza riguardavano procedimenti svoltisi in assenza di garanzie difensive cui non è fatto alcun richiamo nella contestazione. E anche a voler attribuire rilevanza alle deposizioni dei testi indotti dal datore di lavoro, “comunque ne risulterebbe che il ricorrente sarebbe stato licenziato per: essersi rifiutato di firmare un modulo per i Dpi, aver sbattuto violentemente la porta, essersi rifiutato di reperire un pennello e aver alzato la voce verso un responsabile”, essendo evidentemente sproporzionata la misura del licenziamento.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza, in subordine, nella parte in cui il Giudice, a fronte della soccombenza della parte, non ha inteso compensare le spese di lite.
5. Con la proposizione dell'appello incidentale, la società datrice di lavoro censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha disatteso l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento1.
6 6. L'appello incidentale, da esaminare anteriormente agli altri motivi per ragioni di priorità logica, non è fondato.
La società, riprendendo quanto già evidenziato in primo grado, rileva che la pec inviatale dall'indirizzo con Email_1 oggetto “impugnativa licenziamento”, conteneva un allegato (documento informatico) costituito da una lettera fotografata sulla quale erano apposte due firme, una (come emerso nel corso del giudizio) del lavoratore e l'altra riferibile al procuratore, costituita da una semplice immagine informatica ritagliata ed incollata sull'allegato (“Si evidenziava, pertanto, come tale “ritaglio” fosse stato certamente apposto in un secondo momento all'atto originale sottoscritto dal sig.
). Pt_1
L'appellante, dunque, “nella piena consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale citato dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza e relativo, sostanzialmente, alla libertà della forma dell'impugnativa del licenziamento “con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idonea a rendere nota la volontà del lavoratore” (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza n.304/2024), disconosceva ex artt. 2712 e 2719 cod. civ. la conformità all'originale del documento informatico trasmesso e prodotto alla società datrice chiedendone, espressamente, l'esibizione dell'originale in giudizio e ciò in quanto il documento, così come prodotto, non era idoneo a garantire la sua genuinità e/o attendibilità. In proposito ed applicando le disposizioni normative testé richiamate, l'eccezione relativa al disconoscimento di un documento informatico può essere superata solamente con l'esibizione in giudizio del documento informatico oggetto di specifico disconoscimento;
contrariamente, lo stesso non potrà avere alcuna efficacia probatoria in giudizio. La necessità di disporre l'esibizione dell'originale del documento informatico disconosciuto da questa difesa è stata correttamente affermata da parte del Tribunale, che all''udienza del 31/01/2023 (cfr. all. G) nel rinviare la causa al 14/03/2023, disponeva l'esibizione dell'originale del documento prodotto nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado.
Detta disamina, tuttavia, si è, però, persa per strada. Infatti, all'udienza del 14/03/2023 (cfr. all. H) il procuratore dell'odierno appellante produceva un documento difforme da quello informatico allegato alla suddetta pec del 05/08/2022
(si allega il documento prodotto da controparte e già presente nel fascicolo di ufficio all. I). Accadeva che, nonostante fosse emersa ictu oculi la difformità del documento prodotto in udienza (nel quale è riportata esclusivamente la firma del lavoratore) con quello allegato al ricorso (nel quale invece è presente anche l'immagine della firma del procuratore), il Giudice di prime cure, in violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., ha ritenuto, al capo 1 della sentenza n. 304/2024, di superare detta eccezione richiamando, come già sopra evidenziato, un orientamento giurisprudenziale (quello sulla libertà della forma dell'impugnativa del licenziamento) non aderente all'eccezione di disconoscimento del documento informatico sollevata da questa difesa. Appare dunque evidente, come il Tribunale, a seguito della difformità sopra specificata, avrebbe dovuto rimuovere in radice l'efficacia probatoria dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile l'atto introduttivo per l'inesistenza di una valida impugnativa del licenziamento ex art. 32 della legge 183/2010”.
7 originale che, si badi, dovrà essere precisamente corrispondente a quello informatico oggetto di specifico disconoscimento;
contrariamente, lo stesso non potrà avere alcuna efficacia probatoria in giudizio. La necessità di disporre l'esibizione dell'originale del documento informatico disconosciuto da questa difesa è stata correttamente affermata da parte del Tribunale, che all''udienza del
31/01/2023 (cfr. all. G) nel rinviare la causa al 14/03/2023, disponeva l'esibizione dell'originale del documento prodotto nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado. Detta disamina, tuttavia, si è, però, persa per strada.
Infatti, all'udienza del 14/03/2023 (cfr. all. H) il procuratore dell'odierno appellante produceva un documento difforme da quello informatico allegato alla suddetta pec del 05/08/2022 (si allega il documento prodotto da controparte e già presente nel fascicolo di ufficio all. I). Accadeva che, nonostante fosse emersa ictu oculi la difformità del documento prodotto in udienza (nel quale è riportata esclusivamente la firma del lavoratore) con quello allegato al ricorso (nel quale invece è presente anche l'immagine della firma del procuratore), il Giudice di prime cure, in violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., ha ritenuto, al capo 1 della sentenza n. 304/2024, di superare detta eccezione richiamando, come già sopra evidenziato, un orientamento giurisprudenziale (quello sulla libertà della forma dell'impugnativa del licenziamento) non aderente all'eccezione di disconoscimento del documento informatico sollevata da questa difesa. Appare dunque evidente, come il Tribunale, a seguito della difformità sopra specificata, avrebbe dovuto rimuovere in radice l'efficacia probatoria dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile l'atto introduttivo per l'inesistenza di una valida impugnativa del licenziamento ex art. 32 della legge 183/2010”.
Vale rilevare, in senso contrario, che non è contestato il dato che la società abbia ricevuto la comunicazione pec sottoscritta dal lavoratore con l'indicazione di voler impugnare il licenziamento e tanto è sufficiente ai fini in questione. Lo stesso procuratore del lavoratore alla prima udienza dinanzi al Tribunale aveva rilevato che “nel caso di specie l'impugnazione stragiudiziale è stata sottoscritta personalmente dal lavoratore”, avendo riconosciuto l'interessato “la propria firma come apposta sulla stampa dell'allegato alla pec inviata alla società datrice in data 5 agosto 2022”. Il lavoratore non ha quindi espresso doglianze circa l'invio della lettera da lui firmata ed è pacifico che l'originale e la copia della comunicazione contenessero la sottoscrizione (almeno, ma è sufficiente ai fini della prova della manifestazione della volontà) del Bara.
7. L'intervenuto esame nel merito dell'appello principale consente di ritenere assorbito l'esame dell'istanza di sospensiva avanzata dal lavoratore.
8 8. I primi due motivi dell'appello, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione, non sono fondati.
8.1. Quanto all'episodio del 20.7.2022, l'esito ricostruttivo cui è pervenuto il Giudice ha correttamente tenuto conto delle dichiarazioni delle testi e Pt_2
presenti all'episodio. Tes_3
Precisamente, impiegata amministrativa, ha confermato Parte_2 di aver chiamato il dipendente quello stesso giorno presso l'ufficio amministrativo per fargli firmare il modulo di consegna DPI, relativo all'avvenuta consegna di un paio di occhiali di protezione. Una volta che l'impiegata gli porgeva il foglio di consegna per la firma, il Bara proferiva l'espressione “io non firmo un cazzo” e lanciava il foglio. Usciva poi dall'ufficio, ove era presente anche _1
, sbattendo la porta.
[...]
La teste ha poi fatto presente che il teste non era in ufficio, essendo S_ passato circa 10/15 minuti prima, quando aveva firmato lo stesso foglio dei DPI, non sapendo allora dove egli fosse andato, essendo comunque chiusa la finestra dell'ufficio.
L'impiegata ha chiarito che in precedenza era stato richiesto dai lavoratori di fotografare il foglio e che gli stessi erano stati autorizzati in tal senso dopo la firma.
La teste ha poi confermato di essere stata presente all'episodio e di Tes_3 aver sentito il Bara pronunciare la riportata espressione, affermando di essere rimasta sorpresa della reazione del lavoratore, “in quanto non era la prima volta che firmava un foglio di DPI”. Dopo aver negato che il lavoratore avesse chiesto alla collega di poter inviare ad un amico una fotografia del modulo Pt_2 sottopostogli per la firma, ha dichiarato: “è successo in altre occasioni che dipendenti abbiano fatto foto o fotocopie di documenti ma nell'occasione riferita nei capitoli non è successo. Preciso che nelle occasioni in cui è successo, si trattava di foto o fotocopie estratte successivamente alla firma ADR: Preciso che il Sig, dopo aver firmato aveva lasciato l'ufficio; questo perché noi S_ facciamo firmare e consegniamo i moduli ad un dipendente per volta. Non so se si sia allontanato. Posso dire che la finestra dell'ufficio era chiusa perché lavoriamo in un container e d'estate viene tenuto acceso il condizionatore”.
Correttamente il Tribunale, a fronte di dichiarazioni dal contenuto preciso e inequivoco, rese dalle due impiegate presenti alla scena, ha considerato nella sostanza irrilevanti le contrarie affermazioni del collega Non è S_ verosimile, infatti, che il dipendente, che si trovava fuori dall'ufficio, avesse potuto sentire il contenuto della conversazione tra l'interessato e la Pt_2 anche perché, contrariamente a quanto ricordato dal teste, la finestra era chiusa. Il teste, peraltro, ha affermato che nell'ufficio vi era soltanto la collega e Pt_2
9 la circostanza, quand'anche vera nel momento in cui era il dichiarante a trovarsi nell'ufficio, è stata smentita da entrambe le testi con riferimento al momento in cui era il a trovarsi negli stessi locali, ciò che consente di dubitare fortemente Pt_1 della corretta rappresentazione che il teste aveva del contesto in cui è S_ maturato l'episodio. Le dichiarazioni del teste medesimo, il quale ha ricordato che
“Anche a me era stato dato lo stesso foglio. Sul foglio c'era scritto la quantità degli occhiali, i dispositivi di sicurezza, ed indicato il n.1 … Confermo di essere stato autorizzato a fare la fotografia del foglio. Preciso che prima avevo firmato il foglio … Confermo la circostanza e preciso che io ero fuori dall'ufficio, vicino alla finestra dell'ufficio che era aperta e ho sentito che il ricorrente diceva che voleva fare prima una foto del foglio. Non ha firmato. Anche a me era stato dato lo stesso foglio. Sul foglio c'era scritto la quantità degli occhiali, i dispositivi di sicurezza, ed indicato il n.
1. Il foglio non è stato fotografato dal ricorrente. La signora gli ha detto che non poteva fotografarlo”, consentirebbero in Pt_2 ogni caso di cogliere la differenza tra le due situazioni. Nel caso del teste S_
e, in precedenza, di altri colleghi, era infatti stato consentito di fotografare il foglio dei DPI una volta apposta la firma, mentre, stando alle stesse parole del il Bara non aveva firmato, essendosi dunque limitata l'impiegata a S_ richiamare, seppure implicitamente, il precedente modus operandi.
8.2. Con riferimento al secondo episodio, occorre rilevare innanzitutto che il
Giudice aveva ammesso “la prova testimoniale diretta e contraria sui capitoli formulati da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente a due testi a discrezione della parte e in relazione ai capitoli 1 e 3 e, limitatamente a due testi a discrezione della parte in relazione ai capitoli 2-13, esclusi tutti gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze provate documentalmente, contenenti valutazioni/veri e propri giudizi, generici, negativi e/o irrilevanti”. Ciascuna parte, dunque, era ammessa a provare (il riferimento a ciascuna parte è implicitamente ricavabile dal riferimento sia alla prova diretta che alla prova contraria sugli stessi capitoli) le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati in ricorso, in via diretta (il lavoratore) e contraria (la società), potendo ciascuna parte avvalersi di due testi sia con riferimento ai capitoli 1 e 3, sia con riferimento ai capitoli da 2 a 13. Ciascuna parte avrebbe potuto quindi citare da uno fino a 2 testi in relazione a ciascun gruppo di capitoli.
Il Giudice ammetteva poi “la prova testimoniale diretta e contraria sui capitoli formulati da parte resistente nella memoria difensiva, con i testi e limitatamente ai Parte_2 Testimone_4 capitoli 1-3, e con due testi a descrizione della parte limitatamente ai capitoli 4 –
9; 12 e 13, esclusi tutti gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze provate documentalmente, contenenti valutazioni, generici, negativi e/o irrilevanti”,
10 consentendo a ciascuna parte di provare le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati nella memoria difensiva, in via diretta (la società) e contraria (il lavoratore), potendo ciascuna di esse avvalersi di due testi sia con riferimento ai capitoli della memoria difensiva da 1 a 3, sia con riferimento ai capitoli da 4 a 9 e
13 e 13. Ciascuna parte avrebbe potuto quindi citare fino a 2 testi in relazione a ciascun gruppo di capitoli, dovendo però la società sentire le sole testi e Pt_2 sui propri capitoli da 1 a 3, come richiesto nella memoria stessa. Tes_3
All'udienza dell'1.6.2023, secondo quanto è dato comprendere dal verbale, il lavoratore aveva citato per essere sentiti sui capitoli ammessi (a prova diretta su quelli del ricorso e contraria su quelli della memoria difensiva) i soli testi S_
e La società aveva citato i testi e , Tes_5 Pt_2 CP_2 Tes_3 Tes_6 venendo sentiti questi ultimi due all'udienza successiva in ragione dell'impossibilità, legata a ragioni di orario, di concludere la prova il giorno stesso.
Con riferimento all'episodio del 22.7.2022, in relazione al quale il motivo di appello si riferisce:
- il teste di parte ricorrente è stato sentito sui capitoli da 4 a 13 del S_ ricorso e sul cap. 9 della memoria difensiva, avendo rinunciato il difensore del in udienza alla prosecuzione della prova contraria;
Pt_1
- il teste di parte ricorrente è stato sentito sui capitoli da 4 a Testimone_7
13 del ricorso e sui capp. 8 e 9 della memoria difensiva, avendo rinunciato il difensore del in udienza alla prosecuzione della prova contraria;
Pt_1
- la teste di parte resistente è stata sentita a prova contraria sui Pt_2 capp. da 4 a 13 del ricorso, avendo rinunciato i difensori della società alla prosecuzione della prova contraria;
- il teste di parte resistente è stato sentito a prova diretta sui capp. CP_2 da 4 a 9 della memoria difensiva (capitoli diversi da quelli riservati alle testi e e a prova contraria sul cap 13 del ricorso, avendo Pt_2 Tes_3 rinunciato i difensori della società alla prosecuzione della prova contraria;
- il teste di parte resistente è stato sentito a prova diretta sui capp. da Tes_6
4 a 9 (capitoli diversi da quelli riservati alle testi e della Pt_2 Tes_3 memoria difensiva.
In conclusione, il lavoratore ha sentito due propri testi sull'episodio del
22.7.2022 ( e a prova diretta sui capitoli del ricorso e contraria sui S_ Tes_5 capitoli della memoria difensiva) e la società tre testi ( a prova contraria Pt_2 sui capitoli del ricorso, a prova diretta sui capitoli della memoria CP_2 difensiva e contraria sui capitoli del ricorso e a prova diretta sui capitoli Tes_6 della memoria difensiva).
11 Tanto chiarito, si osserva che l'appellante non può dolersi della violazione del principio di “parità delle armi” in sede probatoria e, più in generale, del principio del contraddittorio. Sul piano formale, infatti, il Giudice ha ammesso i testi di ciascuna parte in egual numero sui capitoli di prova ammessi ed è stato il lavoratore, nell'esercizio di una legittima facoltà, a citare soltanto due testi per l'udienza dell'1.6.2023. Altrettanto legittima, alla luce del contenuto dell'ordinanza, è stata la scelta della società di citare quattro testi, i quali sono stati sentiti nel rispetto dei limiti indicati dal Giudice (non più di due testi a scelta su ciascun gruppo tematico di capitoli: a prova contraria sui capp. da 4 a Pt_2
13 del ricorso, a prova diretta sui capp. da 4 a 9 della memoria difensiva CP_2
e a prova contraria sul cap 13 del ricorso, a prova diretta sui capp. da 4 a 9 Tes_6 della memoria difensiva, nell'irrilevanza della posizione della teste che Tes_3 non ha riferito sull'episodio di interesse).
La circostanza che sui fatti del 22.7.2022 siano stati sentiti due testi di parte ricorrente e tre testi di controparte non ha prodotto, dunque, alla luce di quanto si
è osservato, alcuna violazione del principio invocato
8.2.1. Il Giudice ha deciso la causa, disattendendo implicitamente la richiesta di sentire altri testi (senza dichiarare alcuna decadenza, essendo legittima la scelta del ricorrente di citare soltanto due testi all'udienza dell'1.6.2023), ritenendo sufficienti le risultanze istruttorie e, dunque, evidentemente superflua la prosecuzione della prova.
8.2.2. Nel merito, il teste responsabile del controllo produzione, CP_2 ha confermato di aver rappresentato al lavoratore che il pennello poteva prenderlo, come sempre, nell'apposito reparto del magazzino (“È vero. Il pennello era disponibile perché si tratta di attrezzo di lavoro che viene messo a disposizione tutti i giorni. Preciso che i pennelli non sono personali ma sono utilizzati da tutti i lavoratori che svolgono quell'attività specifica”). Successivamente interveniva un momento di tensione e il datore di lavoro dopo aver chiesto spiegazioni
Pt_3 ad entrambi i lavoratori, cercava di calmare il invitandolo a riprendere la Pt_1 prestazione lavorativa (“È vero. aveva invitato anche me a riprendere il
Pt_3 lavoro. Il sig. era già presente perché fa una supervisione verificando se
Pt_3 tutti stanno facendo il proprio lavoro”). Come ricordato dal “il CP_2 ricorrente ha aggredito verbalmente il progressivamente aumentando il
Pt_3 tono della voce ed avvicinandosi al Per questo i lavoratori indicati nel
Pt_3 capitolo sono intervenuti per trattenerlo. Preciso che io non sono intervenuto perché la discussione era fra il ed il ricorrente”. In risposta al cap. 9 della
Pt_3 memoria (“Il sig. successivamente alla tentata aggressione nei Parte_1 confronti del datore di lavoro, si recava sul piazzale antistante lo stabilimento con i lavoratori , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_3
12 e ”), il ha Per_5 Persona_6 Persona_7 Testimone_7 CP_2 dichiarato: “È vero, praticamente erano fuori tutti gli operai stranieri. Anche chi non c'entrava niente e ha sentito, è uscito con il ricorrente”.
Il teste ha poi chiarito, a prova contraria sulle circostanze capitolate nel ricorso, che “data la situazione che si era creata con gli insulti che erano volati, il ricorrente è stato portato fuori dai suoi colleghi di lavoro … Sono intervenuti i
Carabinieri chiamati dal datore di lavoro … Il non ha mai intimato al Pt_3 ricorrente di uscire dallo stabilimento anzi è stato il contrario perché il ricorrente ha detto al di andarsene”. Pt_3
Il teste , dipendente della società con mansioni di verniciatore, ha Tes_6 fornito la seguente versione dei fatti: “io stavo svolgendo mansioni di verniciatura perché ero di fronte al sig. , a circa un carrello di distanza, cioè a tre/quattro Pt_1 metri. si trovava vicino al sig. , erano l'uno di fianco all'altro … CP_2 Pt_1
Oltre a me, al ricorrente e a era presente Gli altri lavoratori CP_2 S_ sono intervenuti dopo perché lavoravano in altre aree anche molto distanti.
Ricordo in particolare che era nella zona preparazione vernici che è Tes_7 dall'altro lato. Gli altri lavoratori sono intervenuti per bloccare il sig. Pt_1 perché stava aggredendo fisicamente il sig. Preciso che non lo ha Pt_3 aggredito ma gli è arrivato faccia a faccia e non è stato aggredito solo Pt_3 perché è stato fermato. Preciso che i lavoratori sono arrivati richiamati Pt_1 dalle urla del sig. che gridava … Il ha detto al di darsi una Pt_1 Pt_3 Pt_1 calmata e di continuare il suo lavoro. La stessa cosa ha detto al sig. CP_2
Non ha detto al di uscire … Preciso che non gridava, aveva solo Pt_1 CP_2 detto a di andare a prendersi il pennello perché sappiamo tutti dove si Pt_1 trovano … Quando si trovava sul piazzale il ha continuato ad inveire
contro
Pt_1
l'azienda ed il sig. allora ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti”. Pt_3
La teste sentita, come già evidenziato, a prova contraria, ha Pt_2 fornito le seguenti risposte sui capitoli articolati dal lavoratore:
- (Cap. 5: Il ricorrente si rivolgeva al sig. il quale gli Tes_8 indicava di applicare un trattamento di verniciatura a pennello (previo al trattamento di verniciatura a spruzzo) “È vero, ne ho conoscenza diretta in quanto ero presente. Preciso che ero presente in quanto ero uscita dall'ufficio per portare dei documenti nell'altro ufficio … Preciso che l'ufficio si trova all'interno dello stabilimento. Preciso che ci sono due uffici all'interno dello stabilimento e per passare da uno all'altro si passa nell'area di lavoro dello stabilimento stesso”;
- (Cap. 6: Non trovando il pennello occorrente per tale lavorazione, il ricorrente si rivolgeva al collega che gli indicava di andare a CP_2
13 prendere il “pennello vecchio”) “È vero, ho sentito che diceva al CP_2 ricorrente dove trovare il pennello”;
- (Cap. 7: Il ricorrente non era in grado di trovare tale pennello) “Non è vero, il ricorrente era in grado di trovare il pennello ma non voleva andare a prenderlo. Voleva un pennello nuovo”.
- (Cap. 10: Iniziata la lavorazione, il sig. rimproverava il ricorrente CP_2 perché, a suo dire, non stava eseguendo la lavorazione in modo corretto) “Mi ricordo che il ricorrente non ha nemmeno iniziato la lavorazione … Preciso che dopo aver portato i documenti nell'altro ufficio mi sono fermata fra i due uffici perché il ricorrente stava urlando per capire cosa stesse succedendo”;
- (Cap. 11: Dopo i rimproveri ricevuti, il sig. replicava al sig. Pt_1 CP_2 dicendogli di essere in grado di svolgere il proprio lavoro) “Il ricorrente diceva:
Io non prendo ordine da te. Io so quel che devo fare … non ha detto al CP_2 ricorrente che stava lavorando male. non ha detto niente”; CP_2
- (Cap. 12: A seguito di tali parole, il sig. aggrediva CP_2 verbalmente il ricorrente) “Io l'ho solo sentito parlare del pennello. Che CP_2 io ricordi, quando il ricorrente gridava LU non diceva niente”;
- (Cap. 13: Giungeva sul posto il sig. che invitava il Tes_8 ricorrente ad uscire dallo stabilimento) “Non è andata proprio così perché il ricorrente ha iniziato ad aggredire verbalmente il sig. che era intervenuto Pt_3
a calmare le acque ed invitare il ricorrente a riprendere il lavoro. Poi il ricorrente gli stava andando contro ed è stato allontanato dai suoi compagni in particolare, da , e … Preciso che ad S_ Tes_7 Per_7 CP_2 attraversare l'area di lavoro fra i due uffici ho impiegato pochissimo però come ho precisato mi sono fermata perché ho sentito gridare. Nell'altro ufficio ci sono rimasta il tempo di lasciare i documenti”.
I predetti testi, presenti all'episodio, hanno fornito elementi tali da confermare il contenuto dell'addebito, provvedendo a specificare, menzionando l'indicazione fornita dal al di andare a prendere il pennello utile CP_2 Pt_1 alla lavorazione, il riferimento presente nella contestazione disciplinare al fatto che il gli avesse dato “indicazioni sull'attività da svolgere”. CP_2
Il teste di parte ricorrente ha riferito che, non trovando il pennello S_ occorrente la lavorazione, il si rivolgeva al collega che gli indicava Pt_1 CP_2 di andare a prendere il “pennello vecchio”. Ha poi ricordato che il stava Pt_1 lavorando e il gli ha detto che non stava lavorando bene, chiedendogli CP_2 allora l'odierno appellante di fargli vedere dove stava lavorando male.
Se è vero che il teste si trovava “a 4/5 metri da loro io riuscivo a sentire quello che dicevano. È un'area di lavoro nella quale c'è rumore. Però io sentivo lo stesso perché ero alla distanza di cui ho riferito”, è inverosimile che non sia
14 riuscito a sentire quello che avrebbe poi affermato il gridando, CP_2 all'indirizzo del Bara (“È vero che il gridava molto e per tale ragione io CP_2 non sono riuscito a capire bene quello che diceva … Preciso che non capisco bene l'italiano per cui se uno parla tranquillamente capisco mentre se grida non lo capisco bene. Poi quando grida LU non si capisce bene”). Lo stesso teste, peraltro, aveva riferito le indicazioni date in precedenza dal al sulla CP_2 Pt_1 necessità di andare a prendere il pennello per effettuare la lavorazione.
La dichiarazione del teste secondo cui “Non è vero che il ricorrente ha aggredito verbalmente il datore di lavoro” è smentita dal complesso delle dichiarazioni univoche rese dai testi sopra indicati, essendo comunque pacifico che il non abbia aggredito fisicamente il datore di lavoro (v. quanto precisato Pt_1 dal : “non lo ha aggredito ma gli è arrivato faccia a faccia e non è Tes_6 Pt_3 stato aggredito solo perché è stato fermato” e la sostanzialmente analoga Pt_1 dichiarazione della . Pt_2
Il teste ha reso dichiarazioni di scarsa rilevanza, avendo affermato di Tes_5 essere arrivato sul luogo dei fatti quando il diverbio era già iniziato. Si è limitato a riferire, nella sostanza, di aver sentito “ che diceva al ricorrente che non CP_2 stava lavorando bene. Preciso che ho sentito perché sono io che preparo la vernice che serve per l'operazione che doveva essere fatta. Preciso che l'ambiente di lavoro è rumoroso. Io ho sentito quel che ho riferito perché ero andato a portare la vernice. Preciso che diceva: devi lavorare bene, devi CP_2 fare così, devi fare colà”. La circostanza denota soltanto che il stava CP_2 svolgendo il proprio ruolo di responsabile, senza che possa rinvenirsi in tali indicazioni un qualche rimprovero (fermo restando che il rimprovero è in realtà soltanto l'espressione di insoddisfazione da parte del preposto al lavoro altrui). Il teste ha poi riferito che “il “ha detto a che sapeva fare il suo lavoro Pt_1 CP_2 perché era verniciatore ed erano anni che lavorava”. Non costituisce dunque aggressione verbale, secondo l'indicazione del cap. 12 del ricorso, la frase pronunciata dal alzando la voce, “devi fare quello che dico io”. CP_2
La ricostruzione compiuta dal teste è poi incompleta (in realtà il teste ha risposto ai capitoli articolati dal lavoratore), non venendo spiegata la ragione per cui “Anche il ha cominciato a gridare e ha detto al ricorrente di andare Pt_3 fuori. Allora anche noi – non tutti ma in otto dipendenti – ci siamo fermati e abbiamo detto “se esce lui usciamo anche noi”. Le lacune presenti nella narrazione del teste (v. anche la risposta al cap. 9 – “E' vero che sul piazzale c'erano anche i lavoratori indicati nel capitolo. Ribadisco che non c'è stata alcuna aggressione. Preciso che il ricorrente era uscito sul piazzale perché era stato invitato ad uscire dal datore di lavoro” – che non spiega la ragione per cui il datore di lavoro avrebbe rimproverato il invitandolo a uscire dai Pt_3 Pt_1
15 locali) non consentono di superare le versioni ben più dettagliate e tra loro collimanti fornite dai tre testi sopra indicati (occorrendo evidenziare, ancora, che il lavoratore ha rinunciato a sentire i propri due testi a prova contraria sui capitoli ammessi di parte resistente).
È dunque sostanzialmente corretta la conclusione cui è giunto il Tribunale, secondo cui “È emerso in sintesi che il nelle circostanze del 22 luglio 2022 Pt_1 non solo aveva contravvenuto alle indicazioni impartitegli dal responsabile del controllo produzione, ma aveva causato una situazione di disordine tale da coinvolgere anche dei colleghi di lavoro, fino all'intervento delle forze dell'ordine”. L'appellante, infatti, dava vita a un momento di tensione con il collega che gli aveva dato indicazioni sul lavoro da svolgere (v. le CP_2 dichiarazioni della teste presente ai fatti: “ho sentito che Pt_2 CP_2 diceva al ricorrente dove trovare il pennello … il ricorrente era in grado di trovare il pennello ma non voleva andare a prenderlo. Voleva un pennello nuovo”), momento che proseguiva nei confronti del datore di lavoro che si Pt_3 era avvicinato, verso il quale il avanzava con toni via via più aggressivi, Pt_1 riuscendo soltanto l'intervento finale dei colleghi a impedire che l'appellante aggredisse fisicamente il (v. LU: “il ricorrente ha aggredito Pt_3 verbalmente il progressivamente aumentando il tono della voce ed Pt_3 avvicinandosi al Per questo i lavoratori indicati nel capitolo sono Pt_3 Te intervenuti per trattenerlo”; : “Gli altri lavoratori sono intervenuti per Tes_6 bloccare il sig. perché stava aggredendo fisicamente il sig. Preciso Pt_1 Pt_3 che non lo ha aggredito ma gli è arrivato faccia a faccia e non è stato Pt_3 aggredito solo perché è stato fermato. Preciso che i lavoratori sono arrivati Pt_1 richiamati dalle urla del sig. che gridava … Il ha detto al di Pt_1 Pt_3 Pt_1 darsi una calmata e di continuare il suo lavoro”).
9. Il terzo motivo è infondato.
La valutazione del primo Giudice, che ha inteso rinvenire nei comportamenti dell'appellante, specie nel secondo, una grave insubordinazione, è corretta.
Precisamente, la nozione di insubordinazione (v. Cass., 16.2.2023, n. 4831) non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale, notandosi che ove la contrattazione collettiva, come nel caso in esame
(v. l'art. 69 del C.C.N.L.), ancori l'irrogazione della massima sanzione alla gravità della condotta nei confronti dei superiori (“grave insubordinazione, verso i superiori”) allora non qualunque comportamento può essere causa di
16 licenziamento ma solo quello che, per le sue caratteristiche proprie, si palesi ingiustificatamente in netto contrasto con gli ordini impartiti.
Le estemporanee manifestazioni di aggressività nei confronti della collega il 20.7.202 e del datore di lavoro il 22.7.2022, poste in essere a fronte di Pt_2 una richiesta aziendale (di firmare il foglio dei DPI e di effettuare la lavorazione con il pennello) legittimano pienamente la reazione espulsiva del datore di lavoro e integrano una giusta causa di licenziamento.
Le mancanze di cui il lavoratore si è reso responsabile, costituenti espressione di un ingiustificato e ostentato rifiuto di dar corso alle indicazioni legittimamente fornite dai colleghi, con violazione degli obblighi connessi con il rapporto di lavoro, sono infatti oggettivamente gravi. È poi particolarmente grave, secondo l'etica e le regole del comune vivere civile, la condotta (22.7.2022) che, presentando un nucleo fondamentale costituente insubordinazione, si traduce in un atteggiamento minaccioso e fortemente aggressivo, non culminato in una vera e propria aggressione fisica soltanto per l'intervento dei colleghi, trattandosi peraltro di un comportamento consumato nei luoghi e in orario di lavoro, ponendo in essere il ricorrente una reazione ingiustificata, sproporzionata e riprovevole.
Non appaiono poi sussistere, alla stregua delle risultanze istruttorie, quelle condizioni, esaminate dalla giurisprudenza, in cui è stato ritenuto tollerabile e meritevole solo di sanzione conservativa addirittura l'uso della violenza, variamente manifestato, essendosi infatti dato rilievo in esse a circostanze (quali la non arbitrarietà della condotta, il precedente insistente dileggio della vittima,
l'estraneità alle ragioni di lavoro e la consumazione in orario non di lavoro) che nella specie, come rilevato, non ricorrono.
Entrambi gli illeciti non consentono alla controparte, evidentemente, per il disvalore che globalmente esprimono, di fare più affidamento sull'idoneità del lavoratore ad assicurare il futuro regolare adempimento degli obblighi inerenti alla sua posizione del lavoratore subordinato e a venire in rilievo, nel complesso, è un comportamento suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, risolvendosi la prosecuzione del rapporto in un pregiudizio per gli scopi aziendali in ragione della scarsa inclinazione del lavoratore ad attuare diligentemente gli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza nel contesto lavorativo e interpersonale inteso in senso lato.
È dunque da ritenere dimostrata la sussistenza della giusta causa di licenziamento intesa come ragione che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Il licenziamento è pertanto proporzionato e legittimo
(con rigetto del quarto motivo, giustificandosi con la soccombenza del lavoratore la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado).
17 10. Le spese di lite di questo grado si compensano in ragione della soccombenza reciproca (rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale).
Non occorre dare atto del rigetto dell'appello principale ex art. 13, comma 1
– quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione alla luce dell'autocertificata esenzione reddituale.
Occorre invece dare atto agli stessi fini del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello incidentale e l'appello principale e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado;
dà atto del rigetto dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte di di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si è rilevato, infatti, come la pec inviata alla società dall'indirizzo pec CP_1 riportante come oggetto “impugnativa Email_1 licenziamento” (cfr. all.n.7 messaggio eml e 7.1 fascicolo di primo grado di parte resistente) contenesse un allegato (documento informatico) costituito da una lettera fotografata sulla quale erano apposte due firme, di cui una (come emerso nel corso del giudizio) appartenente al sig.
, l'altra riferibile al suo procuratore e costituita da una semplice immagine informatica Pt_1 ritagliata ed incollata sull'allegato. Si evidenziava, pertanto, come tale “ritaglio” fosse stato certamente apposto in un secondo momento all'atto originale sottoscritto dal sig. . Pt_1 Alla luce della palmare anomalia, questa difesa, nella piena consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale citato dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza e relativo, sostanzialmente, alla libertà della forma dell'impugnativa del licenziamento
“con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idonea a rendere nota la volontà del lavoratore” (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza n.304/2024), disconosceva ex artt. 2712 e 2719 cod. civ. la conformità all'originale del documento informatico trasmesso e prodotto alla società datrice chiedendone, espressamente, l'esibizione dell'originale in giudizio e ciò in quanto il documento, così come prodotto, non era idoneo a garantire la sua genuinità e/o attendibilità. In proposito ed applicando le disposizioni normative testé richiamate, l'eccezione relativa al disconoscimento di un documento informatico può essere superata solamente con l'esibizione in giudizio del documento originale che, si badi, dovrà essere precisamente corrispondente a quello