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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 03/12/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1843/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO
Appellante contro
Controparte_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 457 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 il ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1 contumace.
Con successiva nota depositata in via telematica l'8.11.2024 il MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l'estinzione ed art. 306 cpc, essendo nelle more intervenuta in senso sfavorevole all'amministrazione la Corte di Cassazione, con sentenza n.
17476 del 2024.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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Va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo parte appellante rinunciato agli atti ed alle domande tutte;
nel giudizio d'appello la rinuncia agli atti, che è rinunzia di merito, è immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata, provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 338 cpc) e la cessazione della materia del contendere (sull'oggetto del gravame), indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2018; n. 5556/1995; n.
4499/1996).
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del giudizio;
2 -Nulla per le spese.
Roma, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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