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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2249/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2249 /2023 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
[...]
All'udienza del 16/05/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. ANTONUCCIO DAVIDE e per l'avv. Maria Bonomo, in sostituzione dell'avv. ZARRILLO ALESSIA. Parte_1
Per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L.
Preliminarmente, stante la regolarità della chiamata in causa di Controparte_1
, come da notifica eseguita dalla Cancelleria, ne dichiara la contumacia.
[...]
Si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 , rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 16/05/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2249 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonuccio Davide, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente, e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zarrillo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
- resistente
, (c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore,
- chiamato in causa/contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartella
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione depositato il 13.07.2023 l'Avv. impugnava Parte_1
innanzi al Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Siracusa la intimazione di pagamento n.2982023004335917/000 notificata dalla di Controparte_1
Siracusa in data 28.06.2023, per contribuzione previdenziale dovuta a Parte_1
oggetto della cartella esattoriale n. 29820170009700113000 dell'importo complessivo di € 1.003,95. A fondamento del ricorso eccepiva l'omessa preventiva notifica della cartella esattoriale a monte e, nel merito, la maturata prescrizione del credito contributivo.
Costituitosi ritualmente con memoria Controparte_2
difensiva deduceva che nel ruolo 2017 (che allegava), a monte della cartella esattoriale n.
29820170009700113000, veniva iscritta la contribuzione minima e di maternità per l'anno
2015, calcolata sulla base dei redditi dichiarati dalla professionista con il modello 5/2016
(allegati 3 e 4), oltre interessi per il mancato pagamento del M.a.v con cui era stata richiesta. Importo totale iscritto a ruolo: € 856,36. Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notifica della cartella di pagamento in data 20.12.2017 e la mancata maturazione della prescrizione decennale successivamente a tale notifica e, comunque anche nella ipotesi di omessa notifica della cartella. Allegava altresì prova della interruzione del decorso della prescrizione con pec di contestazione datata 09.11.2020 riguardante per l'appunto gli insoluti iscritti nel ruolo 2017, ricevuta dalla professionista in data 22.11.2020 (allegava pec). Chiedeva in ogni caso accertarsi la debenza dei contributi e condannarsi la ricorrente al pagamento o degli importi iscritti a ruolo (€. 856,36), oltre interessi legali dal dovuto.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26/01/2024 il giudice autorizzava la chiamata in causa dell'Agente della riscossione come da richiesta di Controparte_2
.
[...]
Nonostante le regolare chiamata in giudizio rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
L'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto è fondata.
Nel giudizio non è stata data prova della notifica della cartella di pagamento indicata nella intimazione di pagamento impugnata. Pertanto, la intimazione di pagamento deve essere annullata.
Tuttavia, avendo l'istituto previdenziale avanzato domanda di accertamento della fondatezza della pretesa la questione deve essere esaminata nel merito.
ha dedotto che i contributi richiesti Parte_1
attengono a contribuzione minima e di maternità per l'anno 2015, calcolata sulla base dei redditi dichiarati dalla professionista con il modello 5/2016 (allegati 3 e 4), oltre interessi per il mancato pagamento del M.a.v non versati dalla ricorrente. A fronte di tale precisazione la ricorrente nulla ha dedotto o eccepito. Deve pertanto, ritenersi pacifico e non contestato il mancato pagamento dei contributi oggetto del giudizio e la fondatezza della pretesa.
Conseguentemente, deve essere affrontata la doglianza relativa alla prescrizione della pretesa creditoria. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Poiché la contribuzione si riferisce all'anno 2015 la prescrizione sarebbe maturata nel
2025, o anche dopo se si considera la sospensione per il periodo emergenziale da COVID
19. Inoltre, ha provato di avere interrotto il decorso della prescrizione con Parte_1
pec di contestazione datata 09.11.2020 riguardante gli insoluti iscritti nel ruolo 2017, ricevuta dalla professionista in data 22.11.2020 (pec allegata alla memoria di costituzione)
Alla luce dele superiori considerazioni il ricorso deve essere parzialmente accolto con annullamento della intimazione di pagamento impugnata e deve essere rigettato nel merito per accertata fondatezza della pretesa contributiva. E, in accoglimento della domanda avanzata da la ricorrente deve essere condannata al pagamento della Parte_1
contribuzione richiesta, e non contesta né nell'an né nel quantum.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca devono essere compensate interamente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In parziale accoglimento della opposizione annulla l'intimazione di pagamento n.2982023004335917/000 notificata dalla di Siracusa in Controparte_1
data 28.06.2023;
- accerta e dichiara dovuti dall'avv. a Parte_1 Parte_1
la somma di euro € 856,36 per contribuzione minima e di maternità
[...] per l'anno 2015, calcolata sulla base dei redditi dichiarati dalla professionista con il modello 5/2016 oltre interessi per il mancato pagamento.
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino