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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18586 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 36290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 36290/23 promossa da
(CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elide Di Pumpo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.140;
- Ricorrente-
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
; Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio ( nato a [...] il [...]) emesso e notificato in data 14/04/21 Persona_1 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito pagina 1 di 5 reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che
“dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda.; in particolare è stata rilevata la carenza del requisito economico: ultima dichiarazione dei redditi- bollettino di versamento dei contributi I.N.P.S. relativi a 4 bollettini dell'ultimo anno solare II,III,IV 2020 e I 2021, data la situazione lavorativa della richiedente, oggettivamente mutata, si è chiesto inoltre di caricare sul portale telematico del Ministero : - AGGIORNAMENTO dell'autocertificazione redatta CP_1
su mod. S3, da cui riosulti l'attualità del rapporto di lavoro e documento d'identita carta d'identita di tutti i nuovi datori di lavoro (Villa Collalto s.r.l.; ); - comunicazione di assunzione Persona_2 all' e Unilav”. CP_3
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei Parte_1 preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento;
allega inoltre la sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento con il figlio, nelle more divenuto maggiorenne successivamente alla proposizione della domanda.
La ricorrente, pertanto, chiede di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso in data 07/04/2021 dallo di Roma, nonché Controparte_2
tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito;
ordinare allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma di rilasciare i nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del Sig. ” È Parte_1
stata depositata la seguente documentazione: documenti di identità del ricorrente, passaporto del figlio, documentazione contributiva aggiornata al 20/4/2021, documentazione relativa ai redditi della CP_3 ricorrente per l'anno 2019,2020, 2021 e 2022, autocertificazione di disponibilità alloggiativa del
17/07/19.
Parte resistente, nonostante la rituale notificazione, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. […] b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]” .
Nel caso di lavoratrici domestiche, per la dimostrazione del reddito è necessario esibire la dichiarazione pagina 2 di 5 dei redditi o, in assenza, la denuncia di rapporto di lavoro , il bollettino di versamento dei CP_3
contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda,
l'autocertificazione del datore di lavoro (modello S3) e documento di identità del datore.
Quanto all'interpretazione del “reddito minimo” è pacifico che questo non vada calcolato al netto bensì nella sua consistenza lorda, come peraltro specificato espressamente dall'Agenzia dell'Entrate con nota richiamata da parte ricorrente laddove è stato chiarito: “Ai fini della nozione di reddito complessivo, non assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dallo straniero al lordo di tali oneri”.
Al fine di verificare il diritto al ricongiungimento (l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di n.1 familiare, non inferiore all'importo che per il 2019 era di
8930,80 euro (importo assegno sociale per 13 mensilità pari ad euro 5953,87, che aumentato della metà
è pari ad euro 8930,80) e per il 2020 di euro 8975,46. Dunque, l'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il 2019/2020 essendo stata l'istanza presentata il 22/08/2019.
Dalla documentazione reddituale in atti relativa all'anno 2019 (Certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte- pag. 50, Denuncia di cessazione del rapporto di lavoro del 04/05/20- pag.51) risulta un reddito complessivo di euro 7448,09, inferiore a quello minimo previsto di euro 8930,80, mentre per l'anno 2020 (Denuncia di rapporto di lavoro del 12/05/20- pag.16, modello CU dal 02/05/20 al CP_3
04/04/2021- pag 20, buste paga da maggio a dicembre 2020) risulta un reddito pari a euro 8664.59, inferiore all'importo minimo previsto di euro 8975,46.
La ricorrente ha depositato in giudizio anche documentazione relativa al reddito percepito tra il 2021 e il 2022 (Denuncia di rapporto di lavoro del 8/10/2021- pag.8, contratto di lavoro e buste paga CP_3
nov.- dic. 2022, buste paga da gennaio a aprile 2021 nonché modelli Cu).
Sebbene il possesso del reddito minimo previsto dalla legge per il ricongiungimento costituisca un requisito non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese , tuttavia la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa, perché è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall'altro, l'esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli articoli 29 e ss. Cost.( Corte di Giustizia europea dd. 4 marzo 2010 nel caso c. Paesi SS (C-578/08) ; Cons. Stato Sez. III, Pt_2
pagina 3 di 5 26/06/2019, n. 4416).
Sulla base di una specifica scelta del legislatore (di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non manifestamente irragionevole), il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica;
d'altro canto, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento consente di ritenere che l'interessato non si dedichi ad attività illecite o criminose
(Cons. St., Sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645).
La mancanza di reddito nella misura richiesta dalla legge non rappresenta tuttavia una ragione automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, tanto che minimi scostamenti dal livello di reddito richiesto sono stati ritenuti non ostativi ad un atto favorevole dell'Amministrazione (Cons.
St., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3793; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 9229).
Peraltro, essendo l'inserimento sociale e lavorativo dello straniero frutto di un percorso complesso, la valutazione dell'adeguatezza del reddito deve tenere conto dell'impegno individuale di ognuno e delle prospettive di miglioramento entro un termine ragionevole, mentre non sono meritevoli di tutela quelle situazioni di precarietà che perdurano indefinitamente, dimostrando un sostanziale disinteresse verso la ricerca di un'attività lavorativa regolare (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 12)."
Nel caso in esame la ricorrente vive da molti anni in Italia e dall'estratto contributivo in atti risulta che ha svolto con continuità attività lavorativa sin dall'anno 2018, circostanza che deve essere valorizzata rispetto allo scostamento nell'anno 2020 dal reddito di 8975,46 euro, richiesto per il ricongiungimento.
Deve essere dunque dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento del figlio Persona_1
Le spese sono compensate dal momento che la ricorrente ha documentato il diritto al rilascio del nulla osta in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento del figlio
Persona_1
compensa le spese di lite.
Roma 4/12/2024
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 36290/23 promossa da
(CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elide Di Pumpo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.140;
- Ricorrente-
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
; Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio ( nato a [...] il [...]) emesso e notificato in data 14/04/21 Persona_1 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito pagina 1 di 5 reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che
“dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda.; in particolare è stata rilevata la carenza del requisito economico: ultima dichiarazione dei redditi- bollettino di versamento dei contributi I.N.P.S. relativi a 4 bollettini dell'ultimo anno solare II,III,IV 2020 e I 2021, data la situazione lavorativa della richiedente, oggettivamente mutata, si è chiesto inoltre di caricare sul portale telematico del Ministero : - AGGIORNAMENTO dell'autocertificazione redatta CP_1
su mod. S3, da cui riosulti l'attualità del rapporto di lavoro e documento d'identita carta d'identita di tutti i nuovi datori di lavoro (Villa Collalto s.r.l.; ); - comunicazione di assunzione Persona_2 all' e Unilav”. CP_3
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei Parte_1 preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento;
allega inoltre la sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento con il figlio, nelle more divenuto maggiorenne successivamente alla proposizione della domanda.
La ricorrente, pertanto, chiede di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso in data 07/04/2021 dallo di Roma, nonché Controparte_2
tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito;
ordinare allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma di rilasciare i nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del Sig. ” È Parte_1
stata depositata la seguente documentazione: documenti di identità del ricorrente, passaporto del figlio, documentazione contributiva aggiornata al 20/4/2021, documentazione relativa ai redditi della CP_3 ricorrente per l'anno 2019,2020, 2021 e 2022, autocertificazione di disponibilità alloggiativa del
17/07/19.
Parte resistente, nonostante la rituale notificazione, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. […] b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […]” .
Nel caso di lavoratrici domestiche, per la dimostrazione del reddito è necessario esibire la dichiarazione pagina 2 di 5 dei redditi o, in assenza, la denuncia di rapporto di lavoro , il bollettino di versamento dei CP_3
contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda,
l'autocertificazione del datore di lavoro (modello S3) e documento di identità del datore.
Quanto all'interpretazione del “reddito minimo” è pacifico che questo non vada calcolato al netto bensì nella sua consistenza lorda, come peraltro specificato espressamente dall'Agenzia dell'Entrate con nota richiamata da parte ricorrente laddove è stato chiarito: “Ai fini della nozione di reddito complessivo, non assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dallo straniero al lordo di tali oneri”.
Al fine di verificare il diritto al ricongiungimento (l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di n.1 familiare, non inferiore all'importo che per il 2019 era di
8930,80 euro (importo assegno sociale per 13 mensilità pari ad euro 5953,87, che aumentato della metà
è pari ad euro 8930,80) e per il 2020 di euro 8975,46. Dunque, l'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il 2019/2020 essendo stata l'istanza presentata il 22/08/2019.
Dalla documentazione reddituale in atti relativa all'anno 2019 (Certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte- pag. 50, Denuncia di cessazione del rapporto di lavoro del 04/05/20- pag.51) risulta un reddito complessivo di euro 7448,09, inferiore a quello minimo previsto di euro 8930,80, mentre per l'anno 2020 (Denuncia di rapporto di lavoro del 12/05/20- pag.16, modello CU dal 02/05/20 al CP_3
04/04/2021- pag 20, buste paga da maggio a dicembre 2020) risulta un reddito pari a euro 8664.59, inferiore all'importo minimo previsto di euro 8975,46.
La ricorrente ha depositato in giudizio anche documentazione relativa al reddito percepito tra il 2021 e il 2022 (Denuncia di rapporto di lavoro del 8/10/2021- pag.8, contratto di lavoro e buste paga CP_3
nov.- dic. 2022, buste paga da gennaio a aprile 2021 nonché modelli Cu).
Sebbene il possesso del reddito minimo previsto dalla legge per il ricongiungimento costituisca un requisito non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese , tuttavia la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa, perché è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall'altro, l'esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli articoli 29 e ss. Cost.( Corte di Giustizia europea dd. 4 marzo 2010 nel caso c. Paesi SS (C-578/08) ; Cons. Stato Sez. III, Pt_2
pagina 3 di 5 26/06/2019, n. 4416).
Sulla base di una specifica scelta del legislatore (di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non manifestamente irragionevole), il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica;
d'altro canto, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento consente di ritenere che l'interessato non si dedichi ad attività illecite o criminose
(Cons. St., Sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645).
La mancanza di reddito nella misura richiesta dalla legge non rappresenta tuttavia una ragione automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, tanto che minimi scostamenti dal livello di reddito richiesto sono stati ritenuti non ostativi ad un atto favorevole dell'Amministrazione (Cons.
St., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3793; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 9229).
Peraltro, essendo l'inserimento sociale e lavorativo dello straniero frutto di un percorso complesso, la valutazione dell'adeguatezza del reddito deve tenere conto dell'impegno individuale di ognuno e delle prospettive di miglioramento entro un termine ragionevole, mentre non sono meritevoli di tutela quelle situazioni di precarietà che perdurano indefinitamente, dimostrando un sostanziale disinteresse verso la ricerca di un'attività lavorativa regolare (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 12)."
Nel caso in esame la ricorrente vive da molti anni in Italia e dall'estratto contributivo in atti risulta che ha svolto con continuità attività lavorativa sin dall'anno 2018, circostanza che deve essere valorizzata rispetto allo scostamento nell'anno 2020 dal reddito di 8975,46 euro, richiesto per il ricongiungimento.
Deve essere dunque dichiarato il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento del figlio Persona_1
Le spese sono compensate dal momento che la ricorrente ha documentato il diritto al rilascio del nulla osta in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento del figlio
Persona_1
compensa le spese di lite.
Roma 4/12/2024
pagina 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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