CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
( ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_2 C.F._1
CO AL e ID AF;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1169/2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_3
dell - con il quale il ricorrente Controparte_1
aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 8/2020 dell'1.7.2020, emessa dall'Amministrazione datoriale per il recupero di emolumenti asseritamente non dovuti, e l'accertamento del diritto all'inquadramento nelle superiori mansioni dirigenziali e alle correlate differenze retributive - accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non ripetibile la somma di euro 21.600,00 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta e, per l'effetto, annullava la suddetta ordinanza e condannava l'amministrazione resistente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo e alla rifusione delle spese di lite;
rigettava, invece, la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle corrispondenti differenze retributive.
Avverso la sentenza proponeva appello l'amministrazione indicata in epigrafe con ricorso depositato l'11 gennaio 2023 per i motivi di gravame da intendere qui integralmente trascritti.
Resisteva al gravame l'appellato.
All'esito dell'udienza del 19.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su concorde richiesta dei procuratori delle parti, motivata dall'esistenza di trattative in corso per il bonario componimento della lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.9.2025, da celebrarsi in presenza.
All'udienza del 23.9.2025, stante la mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Di tale rinvio veniva data comunicazione alle parti.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte per detta udienza.
A mente dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Rilevato che nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza e che l'art. 307, ultimo comma c.p.c. prevede che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza dal collegio, va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all' esito dell'udienza del 28 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi