Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1519 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Larussa ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via F.
Nicotera n. 86, presso lo studio legale associato Borello-Larussa giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.
Parte appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
208/2018, depositata in data 15.02.2018 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1
la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida n. del Nume_1
17.07.2017, disposta a seguito della contestazione della violazione dell'art. 187 comma
7 del Codice Strada, compensando le spese di lite.
A fondamento dell'appello parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 115 c.p.c., per avere il Giudice di Pace compensato le spese di lite, senza alcuna motivazione ed in difetto dei presupposti previsti dalla legge.
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d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.05.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, tempestivamente depositate da parte appellante. La causa è quindi decisa nei termini seguenti.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come noto, la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa è quella dettata dall'attuale formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014, in forza del quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La ratio della riforma risiede nell'esplicito intento legislativo di ridimensionare la discrezionalità del giudice, nella consapevolezza che una più estesa applicazione della regola generale della condanna del soccombente totale alle spese di giudizio consenta di rafforzare il “principio di responsabilità” di chi promuove una lite o resiste in giudizio, con conseguente effetto deflattivo sul contenzioso civile.
L'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia muove dalla considerazione che l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo o contrastando il diritto della parte vittoriosa.
È infatti giusto, secondo il menzionato principio di responsabilità, che la parte risultata soccombente si faccia carico – di norma – anche delle spese di lite, delle quali deve invece essere ristorata la parte vittoriosa. Sicché solo un'adeguata esplicitazione delle ragioni che giustificano la deroga alla regola generale rende legittima la compensazione delle spese di lite.
Tale esigenza è stata da ultimo ribadita dalla Consulta, la quale nell'accogliere la relativa questione di legittimità costituzionale, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella sua più recente formulazione, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali
2 ragioni” di cui, però, il giudice deve comunque dar conto (cfr. Corte Cost. 07.03.2018 n.
77).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, atteso che, pur avendo integralmente accolto l'opposizione, ritenendo legittimo il rifiuto del ricorrente a sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, fondato sulla documentata patologia di cui è affetto, ha compensato le spese di lite ritenendo sussistenti giusti motivi, senza tuttavia fornire una motivazione sul punto.
Considerato che nel caso di specie, parte ricorrente, come evincibile dalla documentazione prodotta, in sede di contestazione della violazione aveva esibito certificazione medica a fondamento del rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebrezza alcolica mediante Etilometro e, al fine di evitare il contenzioso, aveva anche presentato istanza di annullamento in autotutela alla e tenuto conto che il CP_1 giudice di primo grado ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente in quanto ha ritenuto legittimo detto rifiuto opposto da parte ricorrente, è evidente che la compensazione delle spese risulta erroneamente disposta dal giudice di pace, non ricorrendo alcun presupposto di legge, né sussistendo ragioni gravi per discostarsi dalla regola come sopra esplicitata per cui la parte vittoriosa deve essere ristorata delle spese di lite.
La sentenza gravata deve dunque essere parzialmente riformata, non rinvenendosi nel caso di specie alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 comma 2 c.p.c., né altra
“analoga, grave ed eccezionale ragione” per compensare le spese di lite.
4. Deve quindi procedersi alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con applicazione dei valori di cui al D.M. n. 37/2018 per il primo grado di giudizio e di cui al DM 147/2022 per il presente grado di appello, ridotti alla metà tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e diritto di particolare complessità, con esclusione delle spese relative alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata , in persona del Prefetto p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierno appellante, delle spese di lite, liquidate in euro 264 per spese ed euro 726,00 per compenso professionale, per il primo grado di giudizio e in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compenso professionale, per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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