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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 747/2024 promossa
DA
P. VA , corrente in via Berlinguer n. 15 a Grottazzolina Parte_1 P.VA_1
(FM), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Camaioni
Giuseppe, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 P.VA_2
procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. Per_1
n. 7313, dall'Avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 17 aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 la società proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso d'addebito n. 30820240001484078000, notificatole il 21.11.2024 con cui era ingiunto l'importo di € 171.099,98 per contributi e sanzioni, basato sul verbale di accertamento e notificazione
AP00000/2020-247-02 del 28.2.2020 relativo a recupero dell'indennità “trasfertista” per cinque dipendenti, recupero indennità forfettaria delle trasferte e trasferte Italia per oltre quindici dipendenti, violazione della normativa sul godimento delle ferie, tardività delle comunicazioni di assunzione e Contr cessazione di alcuni rapporti di lavoro, omessa parziale erogazione dell' , riqualificazione dei rapporti di lavoro di alcuni apprendisti e recupero dell'imponibile contributivo omesso per assenze ingiustificate ed assenze non retribuite, esponeva:
- che era mancata l'indicazione della quantificazione dei contributi;
- che era mancato il rispetto, nella notifica, dei requisiti di cui al messaggio del 22 CP_1
novembre 2013;
- che i dipendenti e avevano espletato la Pt_2 Per_2 Persona_3 Persona_4 CP_3
prestazione lavorativa fuori dalla sede aziendale;
- che, sulle infedeli registrazioni sul L.U.L. delle indennità di trasferta, i dipendenti Pt_2
Per_
, Ferraro, Zamponi, Per_2 Persona_3 Persona_4 CP_3 Per_5 CP_4
, e si erano recati in trasferta Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12 Pt_3
in rapporto alle mansioni ricoperte;
- che con , , e Controparte_5 CP_6 Parte_4 Controparte_7 [...]
erano stati conclusi contratti d'apprendistato professionalizzante al fine di un CP_8
reinserimento lavorativo con acquisizione di una qualificazione diversa da quella posseduta,
a nulla incidendo il pregresso rapporto di lavoro intercorso posto che era intervenuta una ristrutturazione dell'azienda;
- che, sotto il profilo sanzionatorio, non era configurabile l'ipotesi di evasione, difettando l'elemento intenzionale, ma solo quella di omissione contributiva;
- che in ogni caso la quantificazione della contribuzione era erronea.
Alla luce di tali allegazioni, previa sospensiva, insisteva nell'annullamento dell'avviso d'addebito opposto.
Con memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2025 si costituiva l' insistendo nella CP_1
reiezione del ricorso.
A tal fine deduceva che:
- il debito contributivo nell'avviso d'addebito opposto era stato analiticamente indicato e motivato;
- erano tardive le doglianze di natura formale;
- l'atto opposto era stato correttamente notificato ed aveva raggiunto lo scopo;
- i fatti generatori dell'avviso d'addebito opposto erano stati accertati con sentenza passata in giudicato;
- le violazioni erano state intenzionalmente dirette ad un risparmio contributivo illegittimo;
- le sanzioni erano state correttamente determinate.
La causa, istruita con le produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali perché documentali, generiche o valutative, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 17 aprile
2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione, a termini dell'art. 429 c.p.c..
Con l'avviso d'addebito opposto n. 30820240001484078000, notificato il 21 novembre 2024,
è stato ingiunto alla società il pagamento del complessivo importo di € 171.099,78, Parte_1
a titolo di contributi da modello DM10 dal 2015 al 2019 e sanzioni per apprendistato illegittimo, sulla base del verbale d'accertamento ispettivo n. 0690.28/02/2020.0019219 del 28/02/2020, notificato il
5 marzo 2020 in cui erano compendiate in particolare violazioni per illegittima corresponsione dell'indennità di trasferta ed illegittima sottoscrizione di apprendistato.
Sotto il profilo dei vizi formali, va da un canto rilevato che la notifica risulta correttamente perfezionata con l'effetto del raggiungimento dello scopo di far pienamente conoscere l'atto al destinatario e che, a prescindere della tardività della deduzione per non esser stato rispettato il termine di venti giorni dalla notifica ex art. 617 c.p.c., l'atto esplicita l'atto presupposto, notificato alla parte,
i precipui periodi temporali di riferimento e la natura dei contributi omessi e delle sanzioni applicate, sicché le deduzioni appaiono infondate.
Venendo al merito l''I.N.P.S. formalizza eccezione di giudicato per esser stata decisa la medesima situazione fattuale con sentenza n. 76/2022 del Tribunale d Fermo, pubblicata il 5 aprile
2022, e divenuta irrevocabile. La parte ricorrente contesta invece la sussistenza di giudicato.
Sul punto va premesso che, secondo gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in materia di giudicato rispettivamente formale e sostanziale, si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi previsti ai n. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. e le sentenze passate in giudicato risultano idonee a produrre l'effetto di accertamento definitivo ed a far stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi e aventi causa in relazione a atti, situazioni o rapporti oggetto di deliberazione giudiziale ed a presupposti logici necessari della decisione.
Dalla definizione dei limiti oggettivi deriva il principio del divieto del ne bis in idem, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato in ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, quale premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel decisum, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle del primo.
In altre parole, qualora due giudizi concernano il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in quello definito con pronuncia irrevocabile, in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, alla stregua di premessa logica indispensabile alla statuizione, preclude il riesame dello stesso punto già accertato e risolto.
Sotto il profilo dei limiti soggettivi, se l'accertamento fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, il giudicato può comunque spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità–dipendenza fra situazioni giuridiche o quando esso contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto. Invero una sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse.
Nel caso in esame l'accertamento richiesto nel presente giudizio dalla parte ricorrente ricalca, quanto all'effettività delle trasferte e validità dei contratti di apprendistato, quanto già oggetto di valutazione ed accertamento nel precedente giudizio tra e l' definito con sentenza Parte_1 CP_9
irrevocabile, il cui accertamento, connotato da pregiudizialità di situazioni e valutazioni, appare rilevante nel presente giudizio, in cui è in esame una pretesa dell'ente previdenziale dipendente proprio da quell'accertamento.
Ne discende la violazione del principio del ne bis in idem quanto a tali richieste di accertamento, essendo state accertate le relative pretese nel prefato giudizio tra la ricorrente e l' Controparte_10
.
[...]
In ordine alla qualificazione dei fatti a termini di evasione appare corretta la prospettazione dell' trattandosi di pluralità di violazioni reiterate nel tempo in ambito di indennità di trasferta CP_1
corrisposta in assenza di presupposti e di apprendistati senza effettiva finalità di formazione di lavoratori che avevano una pregressa e significativa esperienza nel medesimo settore ed univocamente dirette a beneficiare di un risparmio contributivo.
Quanto al calcolo dei contributi, pur a fronte di mancate contestazioni specifiche da parte della società ricorrente sui criteri di calcolo e di deduzioni meramente generiche, va osservato che nell'atto opposto risultano specificamente indicati mese per mese i contributi dovuti in relazione agli accertamenti compiuti.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'avviso d'addebito opposto appare pienamente legittimo ed il ricorso andrà, dunque, rigettato.
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2024 avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia ed al suo valore, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione a favore dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'avviso d'addebito opposto n.
30820240001484078000 e degli atti presupposti.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna la società alla rifusione, a favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 6.980,00, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oneri riflessi.
Fermo, 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan