TAR
Sentenza breve 27 novembre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01084 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00069/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 69 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Cantelmi e Domenico Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00069/2024 REG.RIC.
dei decreti di archiviazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti presentate dai ricorrenti, emessi dalla Questura di Bergamo il
16.10.2023 e notificati il 10.11.2023, -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 28.10.2025 i ricorrenti hanno riferito e documentato che, nel corso del giudizio, la Questura di Bergamo ha rilasciato ai ricorrenti i permessi di soggiorno per lungosoggiornanti, e pertanto hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente alle spese di lite, perché la condotta nel concreto tenuta dalla Questura avrebbe evidenziato la fondatezza dei motivi di ricorso.
2.- Il 31.10.2025 l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuto rilascio dei permessi per soggiornanti di lungo periodo, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto che le spese siano compensate,
“avendo l'Amministrazione soddisfatto l'interesse dei ricorrenti a seguito di nuova istanza seguita al trasferimento in diversa abitazione munita di idoneità alloggiativa”.
3.- Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.- Le spese possono essere compensate, sia per la ragione addotta dall'Avvocatura dello Stato, sia perché il ricorso è stato depositato il 30.1.2024, oltre il termine di trenta N. 00069/2024 REG.RIC.
giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 30.12.2023. L'assunto dei ricorrenti secondo il quale la ricevuta di consegna della pec di deposito recherebbe la data del 29.1.2024, ma l'accettazione della Segreteria sarebbe avvenuta il giorno seguente, non è stato dimostrato con la produzione in giudizio della ricevuta di consegna della pec di deposito, ed è smentito per tabulas dal fatto che il modulo di deposito è stato firmato digitalmente dal difensore del ricorrente proprio in data 30.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
AN FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 00069/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN FE GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 01084 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00069/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 69 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Cantelmi e Domenico Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00069/2024 REG.RIC.
dei decreti di archiviazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti presentate dai ricorrenti, emessi dalla Questura di Bergamo il
16.10.2023 e notificati il 10.11.2023, -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 28.10.2025 i ricorrenti hanno riferito e documentato che, nel corso del giudizio, la Questura di Bergamo ha rilasciato ai ricorrenti i permessi di soggiorno per lungosoggiornanti, e pertanto hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente alle spese di lite, perché la condotta nel concreto tenuta dalla Questura avrebbe evidenziato la fondatezza dei motivi di ricorso.
2.- Il 31.10.2025 l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuto rilascio dei permessi per soggiornanti di lungo periodo, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto che le spese siano compensate,
“avendo l'Amministrazione soddisfatto l'interesse dei ricorrenti a seguito di nuova istanza seguita al trasferimento in diversa abitazione munita di idoneità alloggiativa”.
3.- Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.- Le spese possono essere compensate, sia per la ragione addotta dall'Avvocatura dello Stato, sia perché il ricorso è stato depositato il 30.1.2024, oltre il termine di trenta N. 00069/2024 REG.RIC.
giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 30.12.2023. L'assunto dei ricorrenti secondo il quale la ricevuta di consegna della pec di deposito recherebbe la data del 29.1.2024, ma l'accettazione della Segreteria sarebbe avvenuta il giorno seguente, non è stato dimostrato con la produzione in giudizio della ricevuta di consegna della pec di deposito, ed è smentito per tabulas dal fatto che il modulo di deposito è stato firmato digitalmente dal difensore del ricorrente proprio in data 30.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
AN FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario N. 00069/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN FE GE BR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.