Art. 3. Sanzioni
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 e' irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 .