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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12291/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SAVA ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
RI DI ) (avv. SAVA ROBERTO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “ART. 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente;
ART. 2) il domicilio coniugale in Marcheno alla via Paradiso, 8 di proprietà di Parte_1 resta a lui assegnato il quale lo abiterà unitamente ai due figli maggiorenni e EA;
La figlia
[...] Per_1 Per_ ha lasciato l'abitazione coniugale ed attualmente vive in piena autonomia in Brescia alla Via Contrada dell'Olmo, 4. FR AR ha già provveduto a rilasciare l'immobile e a trasferirsi in altra abitazione in
NZ RR (Pavia) alla via Toscana, 18; ART 3) [i 2 figli, pur dimorando stabilmente con il padre, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che, congiuntamente, eserciteranno la potestà genitoriale sugli stessi]. Tenuto conto della maggiore età dei figli - 23 anni - e EA di 19 anni non si dispone un Per_1 calendario di visita specifica ed entrambi i coniugi si impegnano organizzare i rapporti con gli stessi al fine di favorire un rapporto equilibrato tra genitori e figli;
ART. 4) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali mutamenti di indirizzo e numero di telefono;
ART.5) i coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di mantenimento. ART. 6) la sig.ra
FR si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 100,00 (cento/00) mensili, a partire dal mese di giugno 2025, per ciascuno dei figli, entro e non oltre il 30 di ogni mese, a mezzo
1 bonifico sul conto corrente intestato ai figli medesimi;
Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. Detta rivalutazione dovrà essere corrisposta automaticamente, convenendosi espressamente tre le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. Art. 7) FR AR si obbliga a decorrere dalla data della omologazione del predetto atto, a provvedere al pagamento ed al rimborso integrale nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie per i figli (tra cui anche le spese mediche generali e specialistiche, odontoiatriche, terapeutiche, documentalmente provate, che dovessero rendersi necessarie per i figli e che non siano coperte da Assistenza Sanitaria Nazionale, per l'università dei figli che non siano coperte da Borse di studio, corsi di lingue, viaggi, per lo svolgimento delle attività sportive), se preventivamente concordate;
Art. 8) Le parti convengono che il presente accordo avrà efficacia immediata dalla sottoscrizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MARCHENO (BS) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1995).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE EA AR
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12291/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SAVA ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
RI DI ) (avv. SAVA ROBERTO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “ART. 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente;
ART. 2) il domicilio coniugale in Marcheno alla via Paradiso, 8 di proprietà di Parte_1 resta a lui assegnato il quale lo abiterà unitamente ai due figli maggiorenni e EA;
La figlia
[...] Per_1 Per_ ha lasciato l'abitazione coniugale ed attualmente vive in piena autonomia in Brescia alla Via Contrada dell'Olmo, 4. FR AR ha già provveduto a rilasciare l'immobile e a trasferirsi in altra abitazione in
NZ RR (Pavia) alla via Toscana, 18; ART 3) [i 2 figli, pur dimorando stabilmente con il padre, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che, congiuntamente, eserciteranno la potestà genitoriale sugli stessi]. Tenuto conto della maggiore età dei figli - 23 anni - e EA di 19 anni non si dispone un Per_1 calendario di visita specifica ed entrambi i coniugi si impegnano organizzare i rapporti con gli stessi al fine di favorire un rapporto equilibrato tra genitori e figli;
ART. 4) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali mutamenti di indirizzo e numero di telefono;
ART.5) i coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di mantenimento. ART. 6) la sig.ra
FR si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 100,00 (cento/00) mensili, a partire dal mese di giugno 2025, per ciascuno dei figli, entro e non oltre il 30 di ogni mese, a mezzo
1 bonifico sul conto corrente intestato ai figli medesimi;
Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. Detta rivalutazione dovrà essere corrisposta automaticamente, convenendosi espressamente tre le parti essere superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto. Art. 7) FR AR si obbliga a decorrere dalla data della omologazione del predetto atto, a provvedere al pagamento ed al rimborso integrale nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie per i figli (tra cui anche le spese mediche generali e specialistiche, odontoiatriche, terapeutiche, documentalmente provate, che dovessero rendersi necessarie per i figli e che non siano coperte da Assistenza Sanitaria Nazionale, per l'università dei figli che non siano coperte da Borse di studio, corsi di lingue, viaggi, per lo svolgimento delle attività sportive), se preventivamente concordate;
Art. 8) Le parti convengono che il presente accordo avrà efficacia immediata dalla sottoscrizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MARCHENO (BS) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1995).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ZA TE EA AR
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