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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6543 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ così composta: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1550 dell'anno 2025, riservata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025, e avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3719/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, proposto
DA
(C.F.: ), nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F.: ( ), giusto decreto Controparte_1 C.F._2 dell'8.02.2012 (cron. 826/12) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sez. dist. rappresentata e difesa dall'avv. GINA DE SIMONE (C.F.: Pt_2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._3
, al Corso Trieste n. 191 Pt_2
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4 dall'avv. MANUELA CESARONI (C.F.: ), ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio, sito in , alla via Alois n. 15 Pt_2
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato in data 1° aprile 2025, nella qualità Parte_1 di amministratore di sostegno di , ha proposto impugnazione Controparte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da essa attrice
(oggi appellante) e volta all'annullamento/risoluzione del contratto di compravendita del 17.02.2011, con cui i germani e Controparte_1 [...]
, in qualità di comproprietari, avevano alienato l'immobile meglio CP_3 indicato nell'atto di citazione al convenuto (oggi appellato) , Controparte_2 verso il corrispettivo di € 40.000,00.
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, attesa l'omessa citazione in giudizio di , litisconsorte necessaria ai sensi Controparte_3 dell'art. 102 c.p.c.
Nell'atto di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 102, co. 2,
c.p.c., avendo il primo giudice dichiarato la domanda inammissibile per difetto del contraddittorio, anziché ordinarne l'integrazione, entro un termine perentorio da lui stabilito, nei confronti della litisconsorte necessaria pretermessa.
2. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, «in caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare ove la parte venditrice sia una parte complessa, composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, la domanda (di annullamento o) di risoluzione del medesimo contratto deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti contraenti», assumendo essi la qualità di «litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri» (cfr. Cass. n. 26546/2024; Cass. n. 2969/2019; Cass. n. 9042/2016; Cass.
n. 27302/2005).
Ebbene, «qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, comma 1,
c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che
è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché
2 l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, comma 2, c.p.c.»
(si veda, per tutte, Cass. n. 15690/2010).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado si è svolto senza la partecipazione di
, la quale, invece, alla luce dei suesposti principi, avrebbe Controparte_3 dovuto essere citata davanti al tribunale, essendo la stessa comproprietaria dell'immobile alienato e, dunque, litisconsorte necessaria nel giudizio volto all'annullamento/risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa.
Tuttavia, rilevato il suddetto vizio, il giudice di primo grado ha omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti della
, dichiarando erroneamente l'inammissibilità della domanda proposta CP_3 da Parte_1
Ne consegue la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata a contraddittorio non integro, in violazione dell'art. 102, co. 2, c.p.c., e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Tale rimessione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., nel testo risultante in seguito alle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta eguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado. (E plurimis, Cass. n. 34987/2022; Cass. n. 1472/2018; Cass. n.
432/2003).
3. Quanto alle spese di lite, la giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., abbia l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/85), non è invece unanime in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. In alcuni casi, infatti, si è affermato che il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Secondo altre pronunce (cfr. Cass. S.U. 2431/83, Cass.
11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03, Cass. 16765/10, Cass. 10794/2025), il giudice di appello può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado dichiarato nullo (facoltà, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere
3 sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice).
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado si è svolto a contraddittorio non integro a causa dell'omessa applicazione dell'art. 102, co. 2, c.p.c. da parte del giudice di prime cure, sicché non sussistono in ogni caso i presupposti per provvedere anche sulle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato
, che ha resistito alle fondate obiezioni processuali Controparte_2 dell'appellante, e si liquidano come in dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 3719/2024 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del procedimento n. 1550 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, pubblicata l'11.10.2024, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3719/2024, pubblicata l'11.10.2024 e rimette la causa al detto giudice, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi ex art. 354, co. 2, c.p.c.;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_2 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.493,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 4.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott. Michele Magliulo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ così composta: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1550 dell'anno 2025, riservata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025, e avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3719/2024, pubblicata l'11 ottobre 2024, proposto
DA
(C.F.: ), nella qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F.: ( ), giusto decreto Controparte_1 C.F._2 dell'8.02.2012 (cron. 826/12) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sez. dist. rappresentata e difesa dall'avv. GINA DE SIMONE (C.F.: Pt_2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._3
, al Corso Trieste n. 191 Pt_2
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4 dall'avv. MANUELA CESARONI (C.F.: ), ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio, sito in , alla via Alois n. 15 Pt_2
- APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato in data 1° aprile 2025, nella qualità Parte_1 di amministratore di sostegno di , ha proposto impugnazione Controparte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da essa attrice
(oggi appellante) e volta all'annullamento/risoluzione del contratto di compravendita del 17.02.2011, con cui i germani e Controparte_1 [...]
, in qualità di comproprietari, avevano alienato l'immobile meglio CP_3 indicato nell'atto di citazione al convenuto (oggi appellato) , Controparte_2 verso il corrispettivo di € 40.000,00.
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, attesa l'omessa citazione in giudizio di , litisconsorte necessaria ai sensi Controparte_3 dell'art. 102 c.p.c.
Nell'atto di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 102, co. 2,
c.p.c., avendo il primo giudice dichiarato la domanda inammissibile per difetto del contraddittorio, anziché ordinarne l'integrazione, entro un termine perentorio da lui stabilito, nei confronti della litisconsorte necessaria pretermessa.
2. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, «in caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare ove la parte venditrice sia una parte complessa, composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, la domanda (di annullamento o) di risoluzione del medesimo contratto deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti contraenti», assumendo essi la qualità di «litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri» (cfr. Cass. n. 26546/2024; Cass. n. 2969/2019; Cass. n. 9042/2016; Cass.
n. 27302/2005).
Ebbene, «qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, comma 1,
c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che
è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché
2 l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, comma 2, c.p.c.»
(si veda, per tutte, Cass. n. 15690/2010).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado si è svolto senza la partecipazione di
, la quale, invece, alla luce dei suesposti principi, avrebbe Controparte_3 dovuto essere citata davanti al tribunale, essendo la stessa comproprietaria dell'immobile alienato e, dunque, litisconsorte necessaria nel giudizio volto all'annullamento/risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa.
Tuttavia, rilevato il suddetto vizio, il giudice di primo grado ha omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti della
, dichiarando erroneamente l'inammissibilità della domanda proposta CP_3 da Parte_1
Ne consegue la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata a contraddittorio non integro, in violazione dell'art. 102, co. 2, c.p.c., e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Tale rimessione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., nel testo risultante in seguito alle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che impone la rimessione stessa e, pertanto, il giudice d'appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta eguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado. (E plurimis, Cass. n. 34987/2022; Cass. n. 1472/2018; Cass. n.
432/2003).
3. Quanto alle spese di lite, la giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., abbia l'obbligo di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/85), non è invece unanime in ordine alla decisione sulle spese del primo grado. In alcuni casi, infatti, si è affermato che il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Secondo altre pronunce (cfr. Cass. S.U. 2431/83, Cass.
11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03, Cass. 16765/10, Cass. 10794/2025), il giudice di appello può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado dichiarato nullo (facoltà, da esercitare quando tale giudice ritenga di avere
3 sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice).
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado si è svolto a contraddittorio non integro a causa dell'omessa applicazione dell'art. 102, co. 2, c.p.c. da parte del giudice di prime cure, sicché non sussistono in ogni caso i presupposti per provvedere anche sulle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato
, che ha resistito alle fondate obiezioni processuali Controparte_2 dell'appellante, e si liquidano come in dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 3719/2024 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ambito del procedimento n. 1550 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, pubblicata l'11.10.2024, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3719/2024, pubblicata l'11.10.2024 e rimette la causa al detto giudice, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi ex art. 354, co. 2, c.p.c.;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_2 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.493,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, addì 4.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Lucia Minauro) (dott. Michele Magliulo)
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