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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4243/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1 nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare
(anno 2011 atto n. 7 parte II serie A)
-separati consensualmente con verbale in data 21.02.2019 omologato con decreto del Presidente del
Tribunale di Fermo n. 1932/2019 dell'08.04.2019
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...] in [...], cittadinanza Parte_3 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data
18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM); atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte II, n. 7, serie A. Part
- Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre.
- Il padre la terrà con sé un week end alternato dalle 15.00 del sabato ove la prenderà a casa sino al lunedì allorquando l'accompagnerà a scuola.
Nel week-end in cui la minore resterà con il padre egli la terrà con sé nel giorno di mercoledì allorquando la prenderà nei luoghi in cui si trova (casa familiare, abitazione dei nonni materni o altro)
e la farà pernottare presso di sé per poi riportarla a scuola l'indomani. Nel week-end non assegnato al padre egli la terrà con sé il lunedì e il mercoledì con i medesimi criteri e modalità sopra indicate.
Resta sempre salvo un diverso accordo tra le parti che stabiliranno di volta in volta nel pieno rispetto delle personali esigenze e degli impegni e bisogni della minore.
Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno la regola dell'alternanza di anno in anno: ovvero, il padre terrà con sé la bambina il giorno di Natale e /o Pasqua ed i seguenti giorni, mentre il Capodanno lo trascorrerà con la mamma e viceversa.
Anche in tale caso potranno prevalere diverse intese tra i genitori sempre nel pieno rispetto dei bisogni della figlia e della organizzazione personale delle parti.
La minore trascorrerà il periodo delle vacanze estive, 15 giorni con il padre ed altrettanti con la madre nel mese che i coniugi sceglieranno concordemente, anche considerati i rispettivi impegni e/o ferie lavorative e/o anche altro diverso maggiore periodo temporale previo accordo. Il padre, in ogni caso potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà previo avviso telefonico alla anche con i comuni Pt_2 mezzi di comunicazione (skype,whatsapp, sms, etc.).
- il verserà alla figlia minore l'importo mensile di € 150,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mani della stessa che ne rilascerà apposita ricevuta o Pt_2 mediante bonifico bancario o con altro mezzo tracciabile.
- Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50 % delle spese straordinarie come di seguito determinate in virtù del protocollo in essere presso codesto Tribunale e siglato con il Coa di Fermo in data 03.11.2021:
a) Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, trasporto extra-urbano tragitto casa-scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per una attività sportiva qualora pagina 2 di 4 presente prima della separazione, spese per il centro estivo e per baby sitter (ove non già esistente nell'organizzazione familiare) se necessitata da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc) non offra tempestiva alternativa.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1) Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie e non effettuate con il SSN, spese mediche, e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno di mantenimento, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere debitamente documentate.
Per il rimborso al genitore collocatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, pec, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
L'assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, nella specie, alla anche se Pt_2 materialmente erogato dal datore di lavoro all'altro genitore, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella spessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- La rinuncia alla corresponsione di assegno divorzile essendo comunque economicamente Pt_2 indipendente.
- Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta di identità e per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
- Esse danno atto, altresì, di aver già regolato in sede di separazione ogni rapporto patrimoniale e/o personale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 3 di 4 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1 nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]; con l'Avv. Antonella Ripa del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Porto Sant'Elpidio Via Umberto I n. 453;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare
(anno 2011 atto n. 7 parte II serie A)
-separati consensualmente con verbale in data 21.02.2019 omologato con decreto del Presidente del
Tribunale di Fermo n. 1932/2019 dell'08.04.2019
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata il [...] in [...], cittadinanza Parte_3 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data
18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM); atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte II, n. 7, serie A. Part
- Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre.
- Il padre la terrà con sé un week end alternato dalle 15.00 del sabato ove la prenderà a casa sino al lunedì allorquando l'accompagnerà a scuola.
Nel week-end in cui la minore resterà con il padre egli la terrà con sé nel giorno di mercoledì allorquando la prenderà nei luoghi in cui si trova (casa familiare, abitazione dei nonni materni o altro)
e la farà pernottare presso di sé per poi riportarla a scuola l'indomani. Nel week-end non assegnato al padre egli la terrà con sé il lunedì e il mercoledì con i medesimi criteri e modalità sopra indicate.
Resta sempre salvo un diverso accordo tra le parti che stabiliranno di volta in volta nel pieno rispetto delle personali esigenze e degli impegni e bisogni della minore.
Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno la regola dell'alternanza di anno in anno: ovvero, il padre terrà con sé la bambina il giorno di Natale e /o Pasqua ed i seguenti giorni, mentre il Capodanno lo trascorrerà con la mamma e viceversa.
Anche in tale caso potranno prevalere diverse intese tra i genitori sempre nel pieno rispetto dei bisogni della figlia e della organizzazione personale delle parti.
La minore trascorrerà il periodo delle vacanze estive, 15 giorni con il padre ed altrettanti con la madre nel mese che i coniugi sceglieranno concordemente, anche considerati i rispettivi impegni e/o ferie lavorative e/o anche altro diverso maggiore periodo temporale previo accordo. Il padre, in ogni caso potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà previo avviso telefonico alla anche con i comuni Pt_2 mezzi di comunicazione (skype,whatsapp, sms, etc.).
- il verserà alla figlia minore l'importo mensile di € 150,00, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat e dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese a mani della stessa che ne rilascerà apposita ricevuta o Pt_2 mediante bonifico bancario o con altro mezzo tracciabile.
- Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50 % delle spese straordinarie come di seguito determinate in virtù del protocollo in essere presso codesto Tribunale e siglato con il Coa di Fermo in data 03.11.2021:
a) Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, trasporto extra-urbano tragitto casa-scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per una attività sportiva qualora pagina 2 di 4 presente prima della separazione, spese per il centro estivo e per baby sitter (ove non già esistente nell'organizzazione familiare) se necessitata da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, zii, ecc) non offra tempestiva alternativa.
b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
1) Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie e non effettuate con il SSN, spese mediche, e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno di mantenimento, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere debitamente documentate.
Per il rimborso al genitore collocatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, pec, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
L'assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, nella specie, alla anche se Pt_2 materialmente erogato dal datore di lavoro all'altro genitore, salvo diverso accordo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella spessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- La rinuncia alla corresponsione di assegno divorzile essendo comunque economicamente Pt_2 indipendente.
- Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta di identità e per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
- Esse danno atto, altresì, di aver già regolato in sede di separazione ogni rapporto patrimoniale e/o personale.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 3 di 4 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.06.2011 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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