Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 10
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per vizio di notifica del decreto di citazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica all'imputata del decreto di citazione al giudizio di appello non è stata omessa, ma si è verificata una nullità a regime intermedio che non è stata rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado e non può essere dedotta per la prima volta proponendo ricorso contro quella sentenza. Inoltre, l'udienza si è tenuta in camera di consiglio non partecipata, il difensore non ha chiesto la trattazione orale e l'imputata, pur avendo avuto notizia della celebrazione dell'udienza, non ha chiesto di presenziarvi.

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Commentario1

  • 1Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026

    Massima In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell'ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento. 1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame La sentenza n. 6162 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 2 gennaio 2026

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